Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) autorita' competente NIS, l'autorita' competente per  settore,
in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di  cui
all'articolo 7, comma 1; 
    b) CSIRT, gruppo di intervento per la  sicurezza  informatica  in
caso di incidente, di cui all'articolo 8; 
    c)  punto  di  contatto  unico,  l'organo  incaricato  a  livello
nazionale di coordinare le questioni relative  alla  sicurezza  delle
reti e dei sistemi informativi e la cooperazione  transfrontaliera  a
livello di Unione europea; 
    d)  autorita'  di  contrasto,  l'organo  centrale  del  Ministero
dell'interno per la sicurezza e per la  regolarita'  dei  servizi  di
telecomunicazione, di cui all'articolo  7-bis  del  decreto-legge  27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31
luglio 2005, n.155; 
    e) rete e sistema informativo: 
      1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.
259; 
      2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi  interconnessi
o collegati, uno o piu' dei quali eseguono, in base ad un  programma,
un trattamento automatico di dati digitali; 
      3) i dati digitali conservati, trattati, estratti  o  trasmessi
per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro
funzionamento, uso, protezione e manutenzione; 
    f) sicurezza della rete e dei sistemi informativi,  la  capacita'
di una rete e dei sistemi informativi di resistere, a un  determinato
livello  di  riservatezza,  a  ogni   azione   che   comprometta   la
disponibilita', l'autenticita', l'integrita' o  la  riservatezza  dei
dati conservati o trasmessi o trattati e dei relativi servizi offerti
o accessibili tramite tale rete o sistemi informativi; 
    g) operatore di servizi essenziali, soggetto pubblico o  privato,
della tipologia di cui all'allegato II, che soddisfa i criteri di cui
all'articolo 4, comma 2; 
    h)  servizio  digitale,  servizio  ai  sensi   dell'articolo   1,
paragrafo  1,  lettera  b),  della  direttiva  (UE)   2015/1535   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di un  tipo
elencato nell'allegato III; 
    i) fornitore di servizio digitale,  qualsiasi  persona  giuridica
che fornisce un servizio digitale; 
    l) incidente, ogni evento con un  reale  effetto  pregiudizievole
per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi; 
    m) trattamento dell'incidente, tutte le procedure necessarie  per
l'identificazione, l'analisi e il  contenimento  di  un  incidente  e
l'intervento in caso di incidente; 
    n)   rischio,   ogni   circostanza   o   evento   ragionevolmente
individuabile con potenziali effetti pregiudizievoli per la sicurezza
della rete e dei sistemi informativi; 
    o)  rappresentante,  la  persona  fisica  o  giuridica  stabilita
nell'Unione europea espressamente designata ad agire per conto di  un
fornitore di  servizi  digitali  che  non  e'  stabilito  nell'Unione
europea, a cui l'autorita' competente NIS o il CSIRT  Nazionale  puo'
rivolgersi in luogo del fornitore di  servizi  digitali,  per  quanto
riguarda gli obblighi di quest'ultimo ai sensi del presente decreto; 
    p) norma, una norma ai sensi dell'articolo  2,  primo  paragrafo,
numero 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 
    q) specifica, una specifica tecnica  ai  sensi  dell'articolo  2,
primo paragrafo, numero 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 
    r) punto di interscambio internet (IXP),  una  infrastruttura  di
rete che consente l'interconnessione di piu' di due sistemi  autonomi
indipendenti, principalmente al fine  di  agevolare  lo  scambio  del
traffico internet;  un  IXP  fornisce  interconnessione  soltanto  ai
sistemi autonomi; un IXP non richiede che il  traffico  internet  che
passa tra qualsiasi coppia di  sistemi  autonomi  partecipanti  passi
attraverso un terzo  sistema  autonomo,  ne'  altera  o  interferisce
altrimenti con tale traffico; 
    s) sistema dei nomi di dominio (DNS), e' un sistema distribuito e
gerarchico di naming in una rete che inoltra le richieste dei nomi di
dominio; 
    t) fornitore di servizi DNS, un soggetto che fornisce servizi DNS
su internet; 
    u) registro dei nomi di dominio di primo livello, un soggetto che
amministra e opera la  registrazione  di  nomi  di  dominio  internet
nell'ambito di uno specifico dominio di primo livello (TLD); 
    v)  mercato  online,  un  servizio  digitale  che   consente   ai
consumatori ovvero ai professionisti, come  definiti  rispettivamente
all'articolo 141, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, di  concludere  contratti  di  vendita  o  di
servizi online con i professionisti sia  sul  sito  web  del  mercato
online sia sul sito web di un professionista che utilizza  i  servizi
informatici forniti dal mercato on line; 
    z) motore di ricerca on line, un servizio digitale  che  consente
all'utente di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti  i
siti web o su siti web  in  una  lingua  particolare  sulla  base  di
un'interrogazione su qualsiasi tema sotto  forma  di  parola  chiave,
frase o di altra immissione, e fornisce i link in cui possono  essere
trovate le informazioni relative al contenuto richiesto; 
    aa)  servizio  di  cloud  computing,  un  servizio  digitale  che
consente l'accesso a un insieme  scalabile  ed  elastico  di  risorse
informatiche condivisibili. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto-legge
          27 luglio 2005, n. 144,  recante  «Misure  urgenti  per  il
          contrasto del terrorismo internazionale», pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2005, n. 173, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2005,   n.   155,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2005, n. 177: 
              «Art. 7-bis (Sicurezza telematica). - 1. Ferme restando
          le competenze dei Servizi informativi e  di  sicurezza,  di
          cui agli articoli4e6della legge 24 ottobre  1977,  n.  801,
          l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e  per
          la regolarita' dei servizi di telecomunicazione assicura  i
          servizi  di  protezione  informatica  delle  infrastrutture
          critiche informatizzate di interesse nazionale  individuate
          con decreto del Ministro  dell'interno,  operando  mediante
          collegamenti telematici definiti con  apposite  convenzioni
          con i responsabili delle strutture interessate. 
              2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  per  la
          prevenzione e repressione delle attivita'  terroristiche  o
          di  agevolazione  del  terrorismo  condotte  con  i   mezzi
          informatici,   gli   ufficiali   di   polizia   giudiziaria
          appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono  svolgere
          le  attivita'  di  cui   all'art.   4,   commi   1   e   2,
          deldecreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2001,  n.  438,  e
          quelle di cui all'art. 226 delle norme  di  attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui aldecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,  anche
          a richiesta o in collaborazione con gli organi  di  polizia
          giudiziaria ivi indicati.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  1,  lettera
          dd), del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,
          recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»: 
              «Art. 1 (Definizioni). - 1.Ai fini del presente  Codice
          si intende per: a)-cc) (Omissis); 
                dd) reti di comunicazione elettronica: i  sistemi  di
          trasmissione  e,  se  del  caso,  le   apparecchiature   di
          commutazione o di instradamento e  altre  risorse,  inclusi
          gli  elementi  di  rete  non  attivi,  che  consentono   di
          trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo  di  fibre
          ottiche o con altri  mezzi  elettromagnetici,  comprese  le
          reti satellitari, le  reti  terrestri  mobili  e  fisse  (a
          commutazione di circuito e  a  commutazione  di  pacchetto,
          compresa Internet), le reti utilizzate  per  la  diffusione
          circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi  per
          il trasporto della corrente elettrica, nella misura in  cui
          siano  utilizzati  per  trasmettere  i  segnali,  le   reti
          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di
          informazione trasportato; 
              (Omissis)».  
              - La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  9  settembre  2015,  che  prevede  una
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione  (codificazione),  e'  pubblicata   nella
          G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241.  
              - Il regolamento (UE) 1025/2012 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del  25  ottobre  2012,  sulla  normazione
          europea, che modifica le direttive 89/686/CEE  e  93/15/CEE
          del Consiglio,  nonche'  le  direttive  94/9/CE,  94/25/CE,
          95/16/CE,  97/23/CE,  98/34/CE,   2004/22/CE,   2007/23/CE,
          2009/23/CE e  2009/105/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio
          e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 14  novembre  2012,
          n. L 316.  
              - Si riporta il testo dell'art. 141, comma  1,  lettere
          a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
          recante il Codice de consumo: 
              «Art. 141.(Disposizioni generali: definizioni ed ambito
          di applicazione)  -  1.Ai  fini  del  presente  titolo,  si
          intende per: 
                a) «consumatore»: la persona fisica, di cui  all'art.
          3, comma 1, lettera a); 
                b) «professionista»: il soggetto, di cui all'art.  3,
          comma 1, lettera c); 
              (Omissis)».