Art. 4 
 
        Identificazione degli operatori di servizi essenziali 
 
  1. Entro il 9 novembre 2018, con propri provvedimenti, le autorita'
competenti NIS identificano per ciascun settore e sottosettore di cui
all'allegato II, gli operatori di servizi essenziali con una sede nel
territorio  nazionale.  Gli  operatori  che  prestano  attivita'   di
assistenza sanitaria sono individuati con decreto del Ministro  della
salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.  Gli
operatori che forniscono e distribuiscono acque destinate al  consumo
umano sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio  e  del  mare,  di  intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. I criteri  per  l'identificazione  degli  operatori  di  servizi
essenziali sono i seguenti: 
    a) un soggetto fornisce un servizio  che  e'  essenziale  per  il
mantenimento di attivita' sociali e/o economiche fondamentali; 
    b) la fornitura di tale servizio dipende dalla rete e dai sistemi
informativi; 
    c)  un  incidente  avrebbe  effetti  negativi   rilevanti   sulla
fornitura di tale servizio. 
  3. Oltre ai criteri indicati nel comma 2, nell'individuazione degli
operatori di servizi essenziali si tiene conto dei documenti prodotti
al riguardo dal Gruppo di cooperazione di cui all'articolo 10. 
  4. Ai fini del  comma  1,  prima  dell'adozione  dei  provvedimenti
previsti dalla medesima disposizione, qualora un soggetto fornisca un
servizio di cui al comma 2, lettera a), sul territorio nazionale e in
altro  o  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,  le   autorita'
competenti NIS consultano le autorita' competenti degli  altri  Stati
membri. 
  5. E' istituito presso il Ministero  dello  sviluppo  economico  un
elenco nazionale degli operatori di servizi essenziali. 
  6. L'elenco degli operatori di servizi essenziali  identificati  ai
sensi del comma 1 e' riesaminato con le medesime modalita' di cui  al
comma 1 e, se del caso, aggiornato su base regolare, ed  almeno  ogni
due anni dopo il 9 maggio 2018, a cura delle autorita' competenti NIS
ed e' comunicato al Ministero dello sviluppo economico. 
  7. Entro il 9 novembre 2018, e in seguito ogni due anni,  il  punto
di contatto unico trasmette alla Commissione europea le  informazioni
necessarie per la valutazione dell'attuazione del  presente  decreto,
in   particolare   della   coerenza    dell'approccio    in    merito
all'identificazione degli operatori di servizi essenziali. 
  8. Le informazioni di cui al comma 7 comprendono almeno: 
    a) le misure nazionali  che  consentono  l'identificazione  degli
operatori di servizi essenziali; 
    b) l'elenco dei servizi di cui al comma 2; 
    c) il numero degli operatori di servizi  essenziali  identificati
per ciascun settore di cui all'allegato II  ed  un'indicazione  della
loro importanza in relazione a tale settore; 
    d) le soglie, ove esistano, per determinare il pertinente livello
di fornitura con riferimento al numero di  utenti  che  dipendono  da
tale  servizio  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  a),  o
all'importanza di tale particolare operatore di servizi essenziali di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).