Art. 5 
 
                     Effetti negativi rilevanti 
 
  1. Ai fini  della  determinazione  della  rilevanza  degli  effetti
negativi di cui all'articolo 4, comma 2,  lettera  c),  le  autorita'
competenti NIS considerano i seguenti fattori intersettoriali: 
    a) il numero di utenti che dipendono  dal  servizio  fornito  dal
soggetto interessato; 
    b) la dipendenza di altri settori  di  cui  all'allegato  II  dal
servizio fornito da tale soggetto; 
    c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere,  in  termini  di
entita' e di durata, sulle attivita' economiche  e  sociali  o  sulla
pubblica sicurezza; 
    d) la quota di mercato di detto soggetto; 
    e) la diffusione geografica relativamente all'area  che  potrebbe
essere interessata da un incidente; 
    f) l'importanza del soggetto per il mantenimento  di  un  livello
sufficiente del  servizio,  tenendo  conto  della  disponibilita'  di
strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio. 
  2. Al fine della determinazione degli effetti negativi rilevanti di
un  incidente  sono  altresi'  considerati,  ove  opportuno,  fattori
settoriali.