Art. 11 Ordinamento contabile 1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo e' adottato dal Direttore entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentito, per quanto di competenza, il parere non vincolante del Comitato di cui all'articolo 9, e trasmesso nei successivi cinque giorni al Ministero, ai fini della relativa approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con analoga procedura e' adottato il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e sottoposto all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. L'Agenzia e' inserita nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad essa si applica la normativa prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196. 3. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Note all'art. 11: - La legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298. - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958, n. 84: «Art. 12. Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.».