Art. 12 Statuto e norme di funzionamento 1. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla proposta del Direttore ai sensi dell'articolo 20, comma 2, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e istituisce apposite strutture di controllo interno, assicurando la separazione delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3. Entro centottanta giorni dall'adozione dello statuto, il regolamento di organizzazione dell'Agenzia e' adottato dal Direttore e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il regolamento del personale e' adottato dal Direttore e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.