Art. 14 Vigilanza 1. Il Ministero esercita la vigilanza secondo le modalita' individuate dallo Statuto. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro in qualita' di Autorita' vigilante, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attivita' svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati. 2. Il Ministero esercita il controllo sul bilancio dell'Agenzia. 3. Per motivate ragioni di pubblico interesse individuate dallo statuto, l'Agenzia, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, puo' essere commissariata con decreto del Ministro. Con la stessa procedura puo' essere disposta la nomina di subcommissari, nel numero massimo di due. Il compenso complessivo del commissario e dei subcommissari non puo' superare quello previsto per il Direttore ai sensi dell'articolo 7, comma 2. Il termine per la durata massima del commissariamento e' fissato in un anno, prorogabile per un periodo non superiore ad un altro anno.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268: «Art. 13 - (Revisione statutaria). 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia: (Omissis). q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita' di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.».