Art. 15 Sistema informativo agricolo nazionale 1. Il SIAN e' il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). 2. Al fine di raggiungere una maggiore semplificazione amministrativa e una ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie il Ministro con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' individuare ulteriori servizi, da realizzare nel SIAN ai sensi del comma 1. 3. L'Agenzia, in qualita' di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni. 4. Lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e' affidato ad almeno due uffici di livello dirigenziale non generale. L'Agenzia e' altresi' autorizzata ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), previa stipula di apposita convenzione o protocollo di collaborazione. 5. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento previsti dalla normativa dell'Unione europea, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori riconosciuti si avvalgono dei servizi del SIAN. 6. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 3, l'Agenzia assicura che i servizi del SIAN siano a disposizione degli utenti e, sulla base di apposite convenzioni, delle pubbliche amministrazioni interessate, incluse le regioni e gli altri enti territoriali.