Art. 2 
 
       Funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura 
 
  1. L'Agenzia svolge le funzioni di  organismo  pagatore  nazionale,
cosi' come individuate all'articolo 4,  per  l'erogazione  di  aiuti,
contributi e premi comunitari  previsti  dalla  normativa  nazionale,
regionale e dell'Unione  europea  e  finanziati  dai  Fondi  agricoli
comunitari, non attribuite ad altri organismi  pagatori  riconosciuti
ai sensi dell'articolo  7,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013. 
  2. L'Agenzia svolge le  funzioni  di  organismo  di  coordinamento,
individuate all'articolo 3, ai sensi dell'articolo  7,  paragrafo  4,
del regolamento (UE) n. 1306/2013. 
  3. L'Agenzia assicura altresi', nell'esercizio delle  sue  funzioni
di organismo pagatore, il  rispetto  dei  criteri  di  riconoscimento
previsti dall'allegato I del regolamento delegato  (UE)  n.  907/2014
della  Commissione  dell'11  marzo  2014  per  quanto   riguarda   la
ripartizione dei poteri e delle responsabilita'  a  tutti  i  livelli
operativi. A tal fine l'Agenzia garantisce che nessun funzionario  ha
contemporaneamente  piu'  incarichi  in  materia  di  autorizzazione,
pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al  Fondo  europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) o  al  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e  che  nessun  funzionario  svolge  uno  dei
compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario.  Il
bilancio  dell'Agenzia  contiene  due  distinte  rubriche,  una   per
l'organismo di coordinamento ed una  per  l'organismo  pagatore,  che
costituiscono distinti centri di responsabilita' amministrativa e  di
costo. 
  4. A decorrere dalla data  di  pubblicazione  del  decreto  di  cui
all'articolo 17, comma 1, l'Agenzia svolge altresi' le funzioni  gia'
attribuite alla Agecontrol  S.p.A.  ai  sensi  del  decreto-legge  28
febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
aprile 2005, n. 71. 
  5. L'Agenzia prosegue la gestione di  tutti  i  rapporti  attivi  e
passivi gia' afferenti all'AIMA, soppressa con decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4,
          del citato regolamento (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 17 giugno 2013: 
              «Art. 7 - (Riconoscimento e revoca  del  riconoscimento
          degli   organismi   pagatori   e   degli    organismi    di
          coordinamento). (Omissis). 
              2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori
          i servizi od organismi che dispongono di  un'organizzazione
          amministrativa e di un sistema  di  controllo  interno  che
          offrono garanzie sufficienti in ordine  alla  legittimita',
          regolarita' e corretta contabilizzazione dei  pagamenti.  A
          tal fine, gli organismi pagatori soddisfano  le  condizioni
          minime per il riconoscimento riguardo all'ambiente interno,
          alle  attivita'  di  controllo,  all'informazione  e   alla
          comunicazione nonche' al monitoraggio  che  la  Commissione
          stabilisce a norma dell'articolo 8,  paragrafo  1,  lettera
          a). 
              In funzione  del  proprio  ordinamento  costituzionale,
          ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori
          riconosciuti ad un massimo di uno per  l'intero  territorio
          nazionale o, eventualmente, di uno per  regione.  Tuttavia,
          se  gli  organismi  pagatori  sono  costituiti  a   livello
          regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a  costituire
          un organismo pagatore a livello nazionale per i  regimi  di
          aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a  questo
          livello o ad affidare la gestione di tali  regimi  ai  loro
          organismi pagatori regionali. 
              In deroga al secondo comma, gli  Stati  membri  possono
          mantenere il numero di organismi pagatori  che  sono  stati
          riconosciuti prima di 20 dicembre 2013. 
              Prima della fine del 2016, la Commissione  presenta  al
          Parlamento  europeo  e  al  Consiglio  una  relazione   sul
          funzionamento  del   sistema   degli   organismi   pagatori
          nell'Unione   corredata,   se   del   caso,   di   proposte
          legislative. 
              (Omissis). 
              4. Qualora siano riconosciuti piu' organismi  pagatori,
          gli  Stati  membri  designano  un  organismo  pubblico   di
          coordinamento ("organismo  di  coordinamento"),  incaricato
          di: 
                a)  raccogliere  le   informazioni   da   mettere   a
          disposizione   della   Commissione   e   trasmettere   tali
          informazioni alla Commissione; 
                b) adottare o coordinare, a seconda dei casi,  misure
          intese ad ovviare alle lacune di natura  comune  e  tenerne
          informata la Commissione sull'eventuale seguito; 
                c)   promuovere   e,   ove    possibile,    garantire
          l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione. 
              Per quanto riguarda l'elaborazione  delle  informazioni
          finanziarie  di  cui  alla  lettera  a)  del  primo  comma,
          l'organismo   di   coordinamento   e'   soggetto    a    un
          riconoscimento specifico da parte degli Stati membri.». 
              - Per i riferimenti al citato regolamento delegato (UE)
          n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del decreto-legge 28 febbraio 2005,
          n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile
          2005, n. 71, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  27  maggio
          1999, n. 165, si veda nelle note alle premesse.