Art. 5 
 
                   Organismi pagatori riconosciuti 
 
  1. Gli organismi pagatori riconosciuti  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  continuano  ad  operare,   fermo   il
mantenimento dei criteri per il riconoscimento.  E'  fatta  salva  la
possibilita' di riconoscere organismi pagatori nelle regioni  che  ne
sono sprovviste, nei limiti  di  quanto  stabilito  dall'articolo  7,
paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le
modalita' e le procedure stabilite con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Gli organismi pagatori di cui al comma 1 possono  esercitare  la
propria competenza su piu' regioni, previ accordi tra le stesse e nel
rispetto dei criteri di riconoscimento. 
  3.  Gli  organismi  pagatori  forniscono   all'Agenzia   tutte   le
informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea
previste  dalla  regolamentazione  dell'Unione  europea.   Assicurano
altresi' il  tempestivo  aggiornamento  delle  basi  dati  del  SIAN,
applicando le regole tecniche di interscambio dei dati tra i  sistemi
informativi degli organismi pagatori ed il  SIAN  definite  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera d). 
  4. Gli organismi pagatori  sono  responsabili  della  tempestiva  e
completa trasmissione all'Agenzia delle dichiarazioni destinate  alla
Commissione.  Tali  dichiarazioni   sono   basate   su   informazioni
provenienti da fonti debitamente autorizzate, sottoposte a  procedure
di controllo  adeguate  e  archiviate  in  modo  sicuro,  in  formato
elettronico,  secondo   le   disposizioni   appositamente   impartite
dall'Agenzia, in qualita' di organismo di coordinamento, al  fine  di
garantire la completezza e l'affidabilita' del Sistema  integrato  di
gestione e controllo. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti all'articolo 7,  paragrafo  2,  del
          citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 17  giugno  2013  si  veda  nelle  note
          all'articolo 2.