Art. 6 
 
              Centri autorizzati di assistenza agricola 
 
  1. Gli organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 7,  paragrafo  1,
del regolamento (UE) n. 1306/2013 e  nel  rispetto  dell'allegato  I,
punto 1, lettera C, del regolamento (UE) n. 907/2014, fatte salve  le
specifiche competenze  attribuite  ai  professionisti  iscritti  agli
ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione,
incaricare Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al
comma 3, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla  base  di
specifico mandato scritto, le seguenti attivita': 
    a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; 
    b) costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale  di  cui  alle
vigenti  disposizioni,  in   formato   elettronico,   acquisendo   la
documentazione a tal fine necessaria, previa verifica della  relativa
regolarita'  formale  anche  sulla  base  delle  procedure  operative
stabilite nelle convenzioni; 
    c) assistere gli utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di
coltivazione e di produzione; 
    d)  assistere  gli  utenti  nell'elaborazione  delle  domande  di
ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e  provvedere
al relativo inoltro avvalendosi delle procedure rese disponibili  dal
sistema informativo dell'organismo pagatore e previa  verifica  della
regolarita' formale delle medesime domande; 
    e) interrogare nell'interesse degli utenti  le  banche  dati  del
SIAN ai fini della consultazione  dello  stato  di  ciascuna  pratica
relativa ai medesimi. 
  2. I CAA,  fatte  salve  le  attivita'  che  la  legge  riserva  ai
professionisti abilitati, accertano ed attestano, previo mandato  dei
propri utenti e compatibilmente con l'esercizio delle  competenze  ad
essi assegnate dalla legge, fatti o  circostanze  di  ordine  tecnico
concernenti  situazioni   o   dati   certi   relativi   all'esercizio
dell'attivita' di impresa. 
  3. I CAA sono istituiti, per l'esercizio di attivita' di assistenza
alle imprese agricole, nella forma di  societa'  di  capitali,  dalle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  o
da  loro  associazioni,  da  associazioni  dei   produttori   e   dei
lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti  di
patronato  e  di  assistenza  professionale  che   svolgono   servizi
analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.  Con  decreto  del
Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabiliti i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono
possedere per l'esercizio delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 e per
lo svolgimento  delle  attivita'  delle  regioni  e  degli  organismi
pagatori di cui al presente articolo, nonche' per le attivita' svolte
dall'organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo  3,  comma  5,
lettera p). 
  4. Per le attivita' di cui al presente articolo,  i  CAA  hanno  la
responsabilita'    della    identificazione    del    produttore    e
dell'accertamento  del  titolo  di  conduzione  dell'azienda,   della
corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto  di  competenza
delle disposizioni della normativa dell'Unione  europea  applicabile,
nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le
modalita' previste a tale scopo. Il trattamento dei dati relativi  ai
propri utenti che abbiano rilasciato delega  espressa  in  tal  senso
avviene nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione  europea
in materia di protezione dei dati personali. 
  5. Le regioni verificano i requisiti di funzionamento e di garanzia
ed esercitano la vigilanza anche avvalendosi degli organismi pagatori
riconosciuti in base alla competenza territoriale  di  questi  ultimi
con riferimento alla  sede  del  CAA.  Le  regioni  e  gli  organismi
pagatori, possono incaricare i CAA  dell'effettuazione  di  ulteriori
servizi e attivita'. 
  6. Ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 1 e
per garantire  un  adeguato  e  uniforme  livello  di  servizio,  gli
organismi pagatori, sentito  l'organismo  di  coordinamento,  possono
definire ulteriori requisiti inerenti alla consistenza numerica, alla
competenza ed onorabilita'  del  personale  dipendente  nonche'  alle
risorse strumentali tecnologiche impiegate dai CAA per lo svolgimento
delle attivita' di cui al comma 1. 
  7. Gli organismi pagatori, sentito  l'organismo  di  coordinamento,
nel rispetto della normativa dell'Unione  europea  e  fatti  salvi  i
controlli obbligatori  da  questa  previsti,  nonche'  le  previsioni
contenute nelle convenzioni di cui  al  comma  1,  possono  prevedere
procedure semplificate per l'istruttoria delle istanze presentate per
il tramite dei CAA, anche avvalendosi  di  sistemi  automatizzati  di
valutazione delle stesse. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, del
          citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 17 giugno 2013: 
              «Art. 7 - (Riconoscimento e revoca  del  riconoscimento
          degli   organismi   pagatori   e   degli    organismi    di
          coordinamento). 1. Gli organismi pagatori  sono  servizi  e
          organismi degli  Stati  membri,  incaricati  di  gestire  e
          controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1,  e
          all'articolo 5. 
              Fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di  tali
          compiti puo' essere delegata.». 
              - Per i riferimenti al citato regolamento delegato (UE)
          n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo  2014  si  veda
          nelle note all'articolo 2.