Art. 5 
 
             Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 
 
  1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1,  secondo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Agli effetti della legge  penale  sono,  altresi',
considerate armi tipo guerra  le  armi  da  fuoco  camuffate  di  cui
all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 527.»; 
    b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «contenenti un
numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero  superiore
a 15 colpi per  le  armi  corte,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe  ed  un
numero superiore a 20 colpi per le armi corte,»; 
      2) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «biodegradabili,
prive di sostanze o preparati di cui all'articolo  2,  comma  2,  del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.  52»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «prive di sostanze o miscele classificate  come  pericolose
dall'articolo  3  del  regolamento  n.  1272/2008/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,»; 
    c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al sesto comma, le parole: «e' consentita nel numero di  tre
per le armi comuni da sparo e di sei per le armi  di  uso  sportivo.»
sono sostituite dalle seguenti: «e' consentita nel numero di tre  per
le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo.»; 
      2) dopo il nono comma e' inserito il seguente: 
        «Fermo restando il divieto di cui al nono comma, il  titolare
di  licenza  di  collezione,  in  possesso  della  capacita'  di  cui
all'articolo 8, puo' trasportare le armi presso poligoni o  campi  di
tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime
armi. Ai fini del presente comma,  la  prova  di  funzionamento  puo'
essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a  sei
mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62.
Il munizionamento  acquistato  per  l'effettuazione  della  prova  di
funzionamento deve essere consumato  dal  titolare  della  collezione
entro ventiquattro ore dall'acquisto. Le violazioni alle disposizioni
di cui al secondo e terzo periodo del presente comma sono punite  con
l'ammenda fino a 1.000 euro.»; 
    d) all'articolo 11: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Marcatura  delle
armi comuni da sparo»; 
      2) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
        «Sulle armi prodotte, assemblate o  introdotte  nello  Stato,
deve  essere  impressa,  senza  ritardo,  a  cura  del   fabbricante,
dell'assemblatore o dell'importatore una marcatura  unica,  chiara  e
permanente, dopo la fabbricazione, l'assemblaggio, o  l'importazione.
Tale marcatura, contenente  il  nome,  la  sigla  o  il  marchio  del
fabbricante o dell'assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione
o assemblaggio, il numero  di  serie  e  l'anno  di  fabbricazione  o
assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di  serie
e, ove possibile, il modello, deve essere impressa sul telaio  o  sul
fusto o su un'altra parte dell'arma, di cui all'articolo 1-bis, comma
1, lettera b), del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  527.
Puo', altresi', essere apposto il marchio del produttore. Nel caso in
cui una parte dell'arma sia di dimensioni troppo ridotte  per  essere
provvista della marcatura in conformita' del presente articolo,  essa
e' contrassegnata almeno da  un  numero  di  serie  o  da  un  codice
alfanumerico o digitale. Un numero progressivo deve, altresi', essere
impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve  essere
riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere  apposta  su
una  parte  visibile  dell'arma  o  facilmente  ispezionabile   senza
attrezzi. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta  la
sigla della Repubblica italiana e l'indicazione dell'anno in  cui  e'
avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che
l'indicazione dello Stato membro dell'Unione  europea  importatore  e
l'anno di importazione siano gia' stati apposti  dal  medesimo  Stato
membro dell'Unione europea. Nei trasferimenti  di  armi  da  fuoco  o
delle loro parti dalle  scorte  governative  ad  usi  permanentemente
civili, le armi sono provviste della marcatura unica,  ai  sensi  del
presente comma, che consente di identificare l'ente che  effettua  il
trasferimento.»; 
      3) dopo l'undicesimo comma e' aggiunto, in fine,  il  seguente:
«Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  32,  nono  e  decimo
comma, e'  consentita  la  rottamazione  delle  armi,  loro  parti  e
relative munizioni, nonche' la sostituzione della parte  di  arma  su
cui e' stata apposta la marcatura qualora  divenga  inservibile,  per
rottura  o   usura,   previo   versamento   delle   stesse   a   cura
dell'interessato, per la rottamazione, al  Comando  o  Reparto  delle
Forze Armate competente per la rottamazione delle armi o  altro  ente
di diritto pubblico sottoposto alla  vigilanza  del  Ministero  della
difesa. Resta ferma la facolta' del detentore di sostituire la  parte
di arma inservibile, per rottura o usura, oggetto della  rottamazione
con una corrispondente parte nuova recante la prescritta marcatura.»; 
    e) l'articolo 11-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 11-bis - Tracciabilita' delle armi e delle munizioni. 
      1. Nell'archivio di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo
25 gennaio 2010, n. 8, sono registrati e conservati per un periodo di
trenta anni dalla data della distruzione, per ciascuna arma da fuoco,
il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di matricola  di
ciascuna arma e la marcatura apposta sull'arma quale marcatura  unica
ai sensi dell'articolo 11,  nonche'  il  numero  di  matricola  o  la
marcatura unica  applicata  alla  singola  parte,  nel  caso  in  cui
differisca  dalla  marcatura  apposta  su  ciascuna  arma  da  fuoco.
L'archivio contiene, altresi', i dati identificativi  del  fornitore,
dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. 
      2. Nel medesimo archivio sono registrati e conservati i dati di
cui all'articolo 3, comma 2, lettere a),  b)  e  c),  della  legge  6
dicembre 1993, n. 509, nonche' i dati identificativi del fornitore  e
dell'acquirente delle munizioni medesime.»; 
    f) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  17  -  Compravendita  di  armi  comuni  da   sparo   per
corrispondenza o mediante contratto a distanza. 
      1.  Ferme  restando  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di
importazione, esportazione e trasferimenti  intracomunitari  di  armi
comuni da sparo, alle persone residenti nello Stato e' consentita  la
compravendita   di   armi   comuni   da   sparo   commissionate   per
corrispondenza o acquistate in base a contratto a  distanza,  di  cui
all'articolo 45, comma 1,  lettera  g),  del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n.  206,  qualora  l'acquirente  sia  autorizzato  ad
esercitare attivita' industriali o commerciali in  materia  di  armi,
ovvero, se privo delle predette autorizzazioni,  provveda  al  ritiro
dell'arma presso un titolare di licenza  per  il  commercio  di  armi
comuni  da  sparo  o  presso  un  intermediario  di   armi,   muniti,
rispettivamente, delle licenze di cui agli articoli 31 e  31-bis  del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Di  ogni  spedizione  la  ditta
interessata  deve  dare   comunicazione   all'ufficio   di   pubblica
sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del  comune  in
cui risiede il destinatario. 
      2. I trasgressori sono puniti con la reclusione da  uno  a  sei
mesi e con la multa fino a euro 154.». 
  2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  lettera  d),
numero 3), sono pari a euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Il testo dell'articolo 1 della legge 18 aprile  1975,
          n. 110, citata nelle note alle  premesse,  come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Armi da guerra, armi tipo guerra  e  munizioni
          da guerra). - Agli effetti delle leggi penali, di quelle di
          pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o
          regolamentari in materia sono armi da  guerra  le  armi  di
          ogni specie che, per  la  loro  spiccata  potenzialita'  di
          offesa,  sono  o  possono  essere  destinate   al   moderno
          armamento delle truppe nazionali  o  estere  per  l'impiego
          bellico, nonche' le bombe di  qualsiasi  tipo  o  parti  di
          esse, gli aggressivi  chimici,  biologici,  radioattivi,  i
          congegni  bellici  micidiali  di   qualunque   natura,   le
          bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. 
              Fatto  salvo  quanto  stabilito   nel   secondo   comma
          dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur  non
          rientrando tra le armi da  guerra,  possono  utilizzare  lo
          stesso  munizionamento  delle  armi  da   guerra   o   sono
          predisposte al funzionamento  automatico  per  l'esecuzione
          del tiro a raffica o presentano caratteristiche  balistiche
          o di impiego comuni con le armi  da  guerra.  Agli  effetti
          della legge penale sono, altresi',  considerate  armi  tipo
          guerra le armi  da  fuoco  camuffate  di  cui  all'articolo
          1-bis, comma 1, lettera  c),  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 527. 
              Sono munizioni da  guerra  le  cartucce  e  i  relativi
          bossoli,  i  proiettili  o  parti  di  essi  destinati   al
          caricamento delle armi da guerra.». 
              - Il testo dell'articolo 2 della legge 18 aprile  1975,
          n. 110, citata nelle note alle  premesse,  come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - In vigore
          dal 5 novembre 2013 
              Agli  stessi  effetti  indicati  nel  primo  comma  del
          precedente articolo 1 e salvo quanto disposto  dal  secondo
          comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo: 
                a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne
          ad anima liscia; 
                b)  i  fucili  con  due  canne  ad  anima  rigata,  a
          caricamento successivo con azione manuale; 
                c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce
          o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; 
                d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una  canna
          ad anima rigata, anche se predisposti per il  funzionamento
          semiautomatico; 
                e) i fucili e le carabine che impiegano  munizioni  a
          percussione   anulare,   purche'   non   a    funzionamento
          automatico; 
                f) le rivoltelle a rotazione; 
                g) le pistole a funzionamento semiautomatico; 
                h) le repliche  di  armi  antiche  ad  avancarica  di
          modelli anteriori al 1890, fatta  eccezione  per  quelle  a
          colpo singolo. 
              Sono altresi' armi  comuni  da  sparo  i  fucili  e  le
          carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione  del
          munizionamento    da    guerra,    presentino    specifiche
          caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o
          sportivo,  abbiano  limitato  volume  di  fuoco   e   siano
          destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle
          militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o  ai
          Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione,  non  e'
          consentita la fabbricazione, l'introduzione nel  territorio
          dello  Stato  e  la  vendita  di  armi   da   fuoco   corte
          semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate  per  il
          munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonche' di armi
          comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle  per  uso
          sportivo, per le armi antiche e per  le  repliche  di  armi
          antiche, con caricatori  o  serbatoi,  fissi  o  amovibili,
          contenenti un numero superiore  a  10  colpi  per  le  armi
          lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte,
          nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato
          o adattato per attenuare il rumore causato  da  uno  sparo.
          Per le repliche di armi antiche e'  ammesso  un  numero  di
          colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti e'  richiesta
          la licenza di cui all'articolo 31  del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773. 
              Sono infine considerate armi  comuni  da  sparo  quelle
          denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione  di  gas,
          nonche' le armi ad aria  compressa  o  gas  compressi,  sia
          lunghe  sia  corte  i  cui  proiettili  erogano  un'energia
          cinetica  superiore  a   7,5   joule,   e   gli   strumenti
          lanciarazzi, salvo che si tratti  di  armi  destinate  alla
          pesca ovvero di armi e  strumenti  per  i  quali  il  Banco
          nazionale di prova escluda, in  relazione  alle  rispettive
          caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
          Non sono  armi  gli  strumenti  ad  aria  compressa  o  gas
          compresso a canna liscia e a funzionamento non  automatico,
          destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di
          sostanze   o   miscele   classificate    come    pericolose
          dall'articolo  3  del  regolamento  n.   1272/2008/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del  16  dicembre  2008,
          che erogano una  energia  cinetica  non  superiore  a  12,7
          joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e
          non superiore a 17,27 millimetri.  Il  Banco  nazionale  di
          prova, a spese  dell'interessato,  procede  a  verifica  di
          conformita'  dei  prototipi  dei  medesimi  strumenti.  Gli
          strumenti che erogano una energia cinetica superiore a  7,5
          joule  possono   essere   utilizzati   esclusivamente   per
          attivita'  agonistica.  In  caso  di   inosservanza   delle
          disposizioni di  cui  al  presente  comma,  si  applica  la
          sanzione amministrativa di cui all'articolo  17-bis,  primo
          comma, del regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773.  Con
          decreto  del  Ministro  dell'interno   sono   definite   le
          disposizioni per l'acquisto, la detenzione,  il  trasporto,
          il porto e l'utilizzo  degli  strumenti  da  impiegare  per
          l'attivita' amatoriale e per quella agonistica. 
              Le munizioni a  palla  destinate  alle  armi  da  sparo
          comuni  non  possono   comunque   essere   costituite   con
          pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie,  a
          carica  esplosiva,  ad  espansione,  autopropellenti,   ne'
          possono essere  tali  da  emettere  sostanze  stupefacenti,
          tossiche  o  corrosive,  o  capsule  sferiche   marcatrici,
          diverse da quelle consentite a norma  del  terzo  comma  ed
          eccettuate le cartucce che lanciano  sostanze  e  strumenti
          narcotizzanti destinate a fini scientifici  e  di  zoofilia
          per  le  quali  venga  rilasciata  apposita   licenza   del
          questore. 
              Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza 18 giugno 1931,  n.  773,  del  regio  decreto  6
          maggio  1940,  n.  635,  con   le   successive   rispettive
          modificazioni  e  della  presente   legge   relative   alla
          detenzione ed al porto delle  armi  non  si  applicano  nei
          riguardi  degli  strumenti  lanciarazzi  e  delle  relative
          munizioni  quando  il   loro   impiego   e'   previsto   da
          disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono
          comunque detenuti o  portati  per  essere  utilizzati  come
          strumenti  di  segnalazione  per  soccorso,  salvataggio  o
          attivita' di protezione civile.». 
              - Il testo dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975,
          n. 110, citata nelle note alle  premesse,  come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 10 (Divieto di detenzione e raccolta di  armi  da
          guerra. Collezione di armi comuni da sparo). - A  decorrere
          dall'entrata in vigore della presente  legge,  non  possono
          rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi
          da guerra, o  tipo  guerra,  o  di  parti  di  esse,  o  di
          munizioni da guerra. 
              Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la
          raccolta ai sensi dell'art. 28  del  T.U.  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza 18 giugno 1931,  n.  773,  anteriormente
          all'entrata in vigore della presente legge, possono  essere
          trasferite soltanto per successione a causa di  morte,  per
          versamento ai competenti organi del Ministero della difesa,
          per cessione agli enti pubblici di cui al quinto  comma  ed
          ai soggetti muniti di autorizzazione per  la  fabbricazione
          di armi da guerra o tipo guerra o di  munizioni  da  guerra
          ovvero per cessione, con l'osservanza delle  norme  vigenti
          per  l'esportazione  di  tali  armi,  ad  enti  o   persone
          residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico
          cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi e' tenuto  a
          darne immediato  avviso  al  Ministero  dell'interno  ed  a
          chiedere  il  rilascio   di   apposita   autorizzazione   a
          conservarle.  In  quanto  applicabili   si   osservano   le
          disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9. 
              Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del
          testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  per  cause
          diverse da quelle indicate nel precedente comma  e'  punito
          con la reclusione da due a sei anni e  la  multa  da  2.000
          euro a 20.000 euro. 
              E' punito con l'ammenda fino  a  1.000  euro  chiunque,
          essendone obbligato, omette di dare l'avviso  previsto  nel
          secondo comma del presente articolo. 
              Salva la normativa concernente  la  dotazione  di  armi
          alle Forze armate  ed  ai  Corpi  armati  dello  Stato,  e'
          consentita la detenzione e la raccolta  delle  armi  e  dei
          materiali  indicati  nel  primo   comma   allo   Stato   e,
          nell'ambito delle loro competenze, agli  enti  pubblici  in
          relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o
          culturale nonche' ai soggetti muniti di autorizzazioni  per
          la fabbricazione di armi da  guerra  o  tipo  guerra  o  di
          munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento,
          di collaudo. 
              La detenzione di armi comuni da sparo per fini  diversi
          da quelli previsti dall'articolo 31 del testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D.  18  giugno
          1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per  le  armi
          comuni da sparo e di dodici per le armi  di  uso  sportivo.
          Per  le  armi  da   caccia   resta   valido   il   disposto
          dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.
          157. La detenzione  di  armi  comuni  da  sparo  in  misura
          superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di
          collezione  da  parte  del  questore,  nel  limite  di   un
          esemplare per  ogni  modello  del  catalogo  nazionale;  il
          limite di un esemplare per ogni modello non si  applica  ai
          fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche  di  armi
          ad avancarica. 
              Restano ferme le disposizioni  del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per  le
          armi antiche. Sono armi  antiche  quelle  ad  avancarica  e
          quelle  fabbricate  anteriormente  al  1890.  Per  le  armi
          antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli
          anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da
          emanarsi di concerto tra il Ministro  per  l'interno  e  il
          Ministro per i beni culturali entro sei  mesi  dall'entrata
          in vigore della presente legge. Dette armi non si computano
          ai fini di cui al sesto comma. 
              La richiesta della  licenza  al  questore  deve  essere
          effettuata da parte  di  coloro  che  gia'  detengono  armi
          comuni da sparo in quantita' superiori  a  quelle  indicate
          nel sesto comma entro  il  termine  di  centottanta  giorni
          dall'entrata in vigore della presente legge. 
              Per la raccolta e la collezione di  armi  di  qualsiasi
          tipo e' esclusa la detenzione del relativo  munizionamento.
          Il divieto non si applica  alle  raccolte  per  ragioni  di
          commercio e di industria. 
              Fermo restando il divieto di  cui  al  nono  comma,  il
          titolare  di  licenza  di  collezione,  in  possesso  della
          capacita' di cui all'articolo 8, puo' trasportare  le  armi
          presso poligoni o campi di tiro autorizzati per  effettuare
          prove di funzionamento delle medesime  armi.  Ai  fini  del
          presente comma,  la  prova  di  funzionamento  puo'  essere
          effettuata, per ciascuna arma con cadenza non  inferiore  a
          sei mesi e consiste nello sparo di un numero di  colpi  non
          superiore  a   62.   Il   munizionamento   acquistato   per
          l'effettuazione della prova di  funzionamento  deve  essere
          consumato dal titolare della collezione entro  ventiquattro
          ore dall'acquisto. Le violazioni alle disposizioni  di  cui
          al secondo e terzo periodo del presente comma  sono  punite
          con l'ammenda fino a 1.000 euro. 
              Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al
          sesto, ottavo e nono comma e' punito con la  reclusione  da
          uno a quattro anni e con la multa da 1.500  euro  a  10.000
          euro.». 
              - Il testo dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975,
          n. 110, citata nelle note alle  premesse,  come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 11 (Marcatura delle  armi  comuni  da  sparo).  -
          Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte  nello  Stato,
          deve  essere  impressa,   senza   ritardo,   a   cura   del
          fabbricante,  dell'assemblatore  o   dell'importatore   una
          marcatura   unica,   chiara   e   permanente,    dopo    la
          fabbricazione,  l'assemblaggio,  o   l'importazione.   Tale
          marcatura, contenente il nome, la sigla o  il  marchio  del
          fabbricante o dell'assemblatore, il Paese  o  il  luogo  di
          fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie  e  l'anno
          di fabbricazione o  assemblaggio,  qualora  lo  stesso  non
          faccia parte del numero  di  serie  e,  ove  possibile,  il
          modello, deve essere impressa sul telaio o sul fusto  o  su
          un'altra parte dell'arma, di cui all'articolo 1-bis,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          527.  Puo',  altresi',  essere  apposto  il   marchio   del
          produttore. Nel caso in cui  una  parte  dell'arma  sia  di
          dimensioni  troppo  ridotte  per  essere  provvista   della
          marcatura in conformita' del  presente  articolo,  essa  e'
          contrassegnata almeno da un numero di serie o da un  codice
          alfanumerico  o  digitale.  Un  numero  progressivo   deve,
          altresi', essere impresso sulle  canne  intercambiabili  di
          armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla  canna.
          Ogni marcatura deve essere apposta su  una  parte  visibile
          dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. A cura
          del Banco nazionale di prova deve essere apposta  la  sigla
          della Repubblica italiana e l'indicazione dell'anno in  cui
          e'  avvenuta  l'introduzione   dell'arma   nel   territorio
          nazionale,  salvo  che  l'indicazione  dello  Stato  membro
          dell'Unione europea importatore e  l'anno  di  importazione
          siano  gia'  stati  apposti  dal  medesimo   Stato   membro
          dell'Unione europea. Nei trasferimenti di armi da  fuoco  o
          delle  loro  parti  dalle   scorte   governative   ad   usi
          permanentemente  civili,  le  armi  sono  provviste   della
          marcatura unica, ai sensi del presente comma, che  consente
          di identificare l'ente che effettua il trasferimento. 
              Oltre ai compiti previsti dall'art. 1  della  legge  23
          febbraio 1960, n. 186,  il  Banco  Nazionale  di  prova  di
          Gardone  Valtrompia,  direttamente  o  a  mezzo  delle  sue
          sezioni, accerta che le armi o le canne presentate  rechino
          le indicazioni prescritte nel primo  comma  e  imprime  uno
          speciale  contrassegno  con  l'emblema   della   Repubblica
          italiana e la sigla di identificazione del  Banco  o  della
          sezione.   L'operazione   deve    essere    annotata    con
          l'attribuzione  di  un  numero  progressivo   in   apposito
          registro da tenersi a cura del Banco  o  della  sezione.  I
          dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma
          telematica, al Ministero dell'interno. 
              Le armi comuni da sparo prodotte all'estero  recanti  i
          punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti  per  legge
          in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco
          di  prova  di   Gardone   Valtrompia   quando   rechino   i
          contrassegni di cui al primo comma. Qualora l'autorita'  di
          pubblica   sicurezza,   nell'ambito    dell'attivita'    di
          controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di  cui  al
          presente comma, introdotte nel territorio dello  Stato  non
          siano corrispondenti al prototipo o all'esemplare  iscritto
          al catalogo nazionale, dispone  che  il  detentore  inoltri
          l'arma stessa al Banco nazionale  di  prova,  che  provvede
          alle verifiche di conformita' secondo le modalita'  di  cui
          all'articolo 14. 
              Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni
          distintivi di cui al comma precedente,  l'importatore  deve
          curare i necessari adempimenti. 
              In  caso  di  mancanza  anche  di  uno  degli  elementi
          indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede  ad
          apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto,
          vistata dall'ufficio locale  di  pubblica  sicurezza  o  in
          mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in  luogo
          del numero di matricola e' impresso il  numero  progressivo
          di  iscrizione  dell'operazione  nel  registro  di  cui  al
          secondo comma. 
              Le disposizioni di cui al  quinto  comma  si  applicano
          altresi'  alle  armi  comuni  da  sparo   ed   alle   canne
          intercambiabili importate dall'estero. Si osservano  a  tal
          fine le modalita' di cui al successivo art. 13. 
              Le norme del presente articolo relative all'apposizione
          sulle armi del numero d' iscrizione nel catalogo nazionale,
          si applicano a decorrere dalla data  indicata  nel  decreto
          ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma  n.
          1). 
              Entro il termine di un anno  dalla  data  indicata  nel
          decreto  di  cui  al  precedente   comma   debbono   essere
          presentate al Banco nazionale di prova o alle sue  sezioni,
          ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione  di
          questo ultimo a norma del quinto comma: 
                le armi  comuni  da  sparo  prodotte  nello  Stato  o
          importate  prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  con  esclusione  di  quelle  prodotte  o  importate
          anteriormente al 1920; 
                le armi portatili  da  fuoco  di  cui  al  precedente
          articolo 1 appartenenti a privati di cui e'  consentita  la
          detenzione. 
              Per  il  compimento  delle  operazioni   previste   dal
          presente articolo, al Banco nazionale di  prova,  oltre  al
          diritto  fisso,  da  determinarsi  secondo   le   modalita'
          previste dall'articolo 3 della  citata  legge  23  febbraio
          1960,  n.  186,  e'  concesso  una  tantum  un   contributo
          straordinario di euro 139.443,36 (270 milioni  di  lire)  a
          carico dello stato di previsione della spesa del  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
              all'onere di euro 139.443,36 (270 milioni) si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto al capitolo 6856 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo  utilizzando
          parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo  della
          convenzione di Lome'. 
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, nono e
          decimo comma, e' consentita  la  rottamazione  delle  armi,
          loro parti e relative munizioni,  nonche'  la  sostituzione
          della parte di arma su cui e' stata  apposta  la  marcatura
          qualora divenga inservibile, per rottura  o  usura,  previo
          versamento delle stesse a  cura  dell'interessato,  per  la
          rottamazione, al  Comando  o  Reparto  delle  Forze  Armate
          competente per la rottamazione delle armi o altro  ente  di
          diritto pubblico sottoposto alla  vigilanza  del  Ministero
          della difesa. Resta ferma  la  facolta'  del  detentore  di
          sostituire la parte di  arma  inservibile,  per  rottura  o
          usura, oggetto della rottamazione  con  una  corrispondente
          parte nuova recante la prescritta marcatura.».