Art. 8 Modifiche alla legge 6 dicembre 1993, n. 509 1. All'articolo 3, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) il numero di identificazione del lotto, la quantita' di cartucce in ogni imballaggio elementare, il calibro e il tipo di munizione;».
Note all'art. 8: - Il testo dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 3 (Indicazione obbligatoria sulla unita' di imballaggio elementare). - 1. Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato. 2. L'unita' di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni: a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformita' alle prescrizioni; b) la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme; c) il numero di identificazione del lotto, la quantita' di cartucce in ogni imballaggio elementare, il calibro e il tipo di munizione; d) per le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, di cui alla decisione CIP XVI-5, n. 2, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subito favorevolmente la prova superiore; e) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonche' alle decisioni della CIP, indicate all'articolo 1, comma 2.».