Art. 10 Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale 1. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, nonche' ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 2. Ai giudizi di cui al comma 1 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo. 3. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.