Art. 3 
 
                      Misure in materia fiscale 
 
  1. I redditi dei fabbricati,  oggetto  di  ordinanze  sindacali  di
sgombero  adottate  a  seguito  dell'evento,  a  decorrere  dall'anno
d'imposta  in  corso  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e
dell'imposta sul reddito delle societa' fino al 31 dicembre  2020.  I
fabbricati  di  cui  al  primo   periodo   sono,   altresi',   esenti
dall'applicazione   dell'imposta   municipale   propria,    di    cui
all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a  decorrere  dalla  prima
rata in scadenza successiva all'evento e fino al  31  dicembre  2020.
Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono  stabiliti
i criteri e le modalita' per il rimborso  al  Comune  di  Genova  del
minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo. 
  2. Per i soggetti privati, proprietari o  titolari  di  diritti  di
godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unita'  locali
in  immobili  che  abbiano  subito  danni  direttamente   conseguenti
all'evento, verificati con  perizia  asseverata,  i  contributi,  gli
indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e
indipendentemente dalle modalita' di fruizione  e  contabilizzazione,
non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per  i  soggetti  che
svolgono attivita' economica, le  agevolazioni  di  cui  al  presente
comma sono concesse ai sensi e nei limiti  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,  del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore  agricolo  e  del  regolamento   (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
  3. Le  persone  fisiche  proprietarie  o  titolari  di  diritti  di
godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2  ovvero  negli  stessi
residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche  che  hanno
sede legale o operativa negli  stessi  immobili,  sono  esentate  dal
pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta  di  registro  per  le
istanze,  i  contratti  e  i  documenti  presentati   alla   pubblica
amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento. 
  4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di  legge,
non sono soggetti, a far data dal  14  agosto  2018,  all'imposta  di
successione, ne' alle imposte e tasse  ipotecarie  e  catastali,  ne'
all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili  a
seguito dell'evento. 
  5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e  per  la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29
e 30 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  nonche'  per  le
attivita' esecutive da parte  degli  agenti  della  riscossione  e  i
termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti
creditori, ivi  compresi  quelli  degli  enti  locali,  destinate  ai
soggetti residenti o che hanno sede o unita' locali negli immobili di
cui ai commi 1 e 2, sono sospesi  dal  14  agosto  2018  fino  al  31
dicembre 2019. 
  6. Agli oneri di cui al presente  articolo  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 45.