Art. 4 
 
Sostegno  a  favore  delle   imprese   danneggiate   in   conseguenza
                             dell'evento 
 
  1. Alle  imprese  aventi  sede  operativa  all'interno  della  zona
delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova  n.  282
del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del  30  agosto
2018 e n. 314  del  7  settembre  2018,  nonche'  ai  professionisti,
artigiani e commercianti con  sede  o  unita'  locale  ubicate  nella
medesima zona, che nel periodo  dal  14  agosto  2018  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto hanno subito un decremento del
fatturato rispetto  al  corrispondente  periodo  dell'anno  2017,  e'
riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto
decremento e nel limite massimo di euro  200.000.  Il  decremento  di
fatturato   puo'    essere    dimostrato    mediante    dichiarazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto
autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti  ai  periodi
di riferimento. 
  2. I criteri e le  modalita'  per  l'erogazione  delle  somme,  nel
limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2018, sono  stabiliti
dal Commissario delegato di cui  all'articolo  1  dell'ordinanza  del
capo del Dipartimento della  Protezione  Civile  numero  539  del  20
agosto 2018, di seguito Commissario delegato, che provvede  a  valere
sulle   risorse   disponibili   sulla   contabilita'   speciale   per
l'emergenza. 
  3. I contributi di cui  al  presente  articolo  sono  concessi  nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.