Art. 5 
 
Disposizioni  in   materia   di   trasporto   pubblico   locale,   di
                     autotrasporto e viabilita' 
 
  1. Al fine di garantire, in via d'urgenza, idonee misure a sostegno
del trasporto pubblico locale, favorendo strutturalmente la mobilita'
cittadina e regionale, sono stanziate a favore della Regione  Liguria
risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2018  e
23.000.000 di euro per il 2019  da  destinare  al  finanziamento  dei
servizi  di  trasporto  aggiuntivi  per  fronteggiare  le  criticita'
trasportistiche conseguenti  all'evento,  per  l'efficientamento  dei
servizi di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale  gia'  attivati
nonche'  per  garantire  l'integrazione  tariffaria  tra  le  diverse
modalita' di trasporto nel territorio della citta'  metropolitana  di
Genova. Al riparto delle risorse tra le suddette  finalita'  provvede
la Regione con proprio provvedimento. Ai relativi oneri  si  provvede
quanto a euro 500.000 per l'anno 2018 ai  sensi  dell'articolo  45  e
quanto  a  euro  23  milioni  per  l'anno  2019  mediante   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. Al fine  di  assicurare  servizi  di  trasporto  aggiuntivi  per
fronteggiare le criticita'  trasportistiche  conseguenti  all'evento,
sono attribuite alla  Regione  Liguria  risorse  straordinarie  nella
misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019 per il  rinnovo  del  parco
mezzi utilizzati nella citta' metropolitana di  Genova.  Ai  relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  3. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate
dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti  nella
forzata percorrenza di tratti  autostradali  aggiuntivi  rispetto  ai
normali  percorsi   e   nelle   difficolta'   logistiche   dipendenti
dall'ingresso  e  dall'uscita  delle  aree  urbane  e  portuali,   e'
autorizzata la spesa di 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2018.  Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie
di spesa ammesse a ristoro, nonche' i  criteri  e  le  modalita'  per
l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al
periodo precedente, nei limiti  delle  disponibilita',  nel  rispetto
della  normativa  europea  sugli  aiuti  «de  minimis».  Agli   oneri
derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 45. 
  4. Per la Regione Liguria, il termine del 30 settembre 2017, di cui
all'articolo 27, comma 2, lettera d),  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, e' differito al 31 dicembre 2019. 
  5.  Per  le  infrastrutture  viarie  individuate  dal   Commissario
delegato  quali  itinerari  di  viabilita'  alternativa   a   seguito
dell'evento, lo  stesso  Commissario  puo'  autorizzare  le  stazioni
appaltanti ad operare varianti, in corso  di  esecuzione,  funzionali
all'accelerazione   degli   interventi   necessari   al   superamento
dell'emergenza, in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  e  nel
rispetto della normativa europea.