Art. 8 
 
Istituzione della zona franca urbana per  il  sostegno  alle  imprese
                         colpite dall'evento 
 
  1. Nel territorio della Citta' metropolitana di Genova e' istituita
una  zona  franca  il  cui  ambito  territoriale  e'   definito   con
provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria  e
il Comune di Genova, secondo quanto previsto  all'articolo  1,  comma
340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. Le imprese che hanno la sede principale  o  una  sede  operativa
all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a
causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al  25  per
cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre  2018,  rispetto
al corrispondente periodo dell'anno 2017, possono richiedere, ai fini
della prosecuzione dell'attivita' nel Comune di Genova,  le  seguenti
agevolazioni, in alternativa ai benefici di cui agli articoli 3 e 4: 
    a) esenzione dalle imposte  sui  redditi  del  reddito  derivante
dall'attivita' d'impresa svolta nella zona franca di cui al  comma  1
fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta,  dell'importo  di
euro  100.000  riferito  al  reddito  derivante   dallo   svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca; 
    b) esenzione dall'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive
del  valore  della  produzione  netta  derivante  dallo   svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al  comma
1, nel limite  di  euro  200.000  per  ciascun  periodo  di  imposta,
riferito al valore della produzione netta; 
    c) esenzione dalle imposte municipali proprie  per  gli  immobili
siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati  dai
soggetti di cui al presente articolo per  l'esercizio  dell'attivita'
economica; 
    d)  esonero  dal  versamento  dei  contributi   previdenziali   e
assistenziali,  con  esclusione   dei   premi   per   l'assicurazione
obbligatoria infortunistica, a carico dei  datori  di  lavoro,  sulle
retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero  di  cui  alla  presente
lettera spetta,  alle  medesime  condizioni,  anche  ai  titolari  di
reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della
zona franca urbana. 
  3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il  periodo  di
imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi', alle  imprese
che avviano la propria attivita' all'interno della zona franca  entro
il 31 dicembre 2018. 
  5. Agli oneri di cui ai commi 2 e  4,  fino  a  un  massimo  di  20
milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai  sensi  dell'articolo
45. 
  6. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del  regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. 
  7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  al  decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  10  aprile  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  161  dell'11  luglio  2013,  recante  le
condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata
delle  agevolazioni  concesse   ai   sensi   dell'articolo   37   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.