Art. 2 Ambito di applicazione 1. Ferma restando la necessita' di mantenere un adeguato livello di sicurezza per tutte le unita' navali adibite alla navigazione interna, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti unita' navali nuove, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera v), nelle vie d'acqua interne indicate nell'allegato I: a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri; b) navi per le quali il prodotto tra lunghezza, larghezza e immersione e' pari o superiore in volume a 100 metri cubi; c) rimorchiatori e spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unita' navali di cui alle lettere a) e b) o dei galleggianti speciali; d) navi da passeggeri, ad esclusione delle unita' considerate al comma 2, lettera a); e) galleggianti speciali. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unita' navali: a) navi traghetto in servizio di collegamento tra due sponde opposte di un fiume, un canale o un lago, a condizione che sia mantenuto il livello di sicurezza e che le unita' siano dotate di mezzi di salvataggio individuali e collettivi, ritenuti adeguati e sufficienti dall'autorita' competente; b) unita' navali militari, nonche' unita' e galleggianti in servizio governativo non commerciale; c) unita' navali adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori, quando in navigazione nelle acque interne, purche' provviste almeno di: 1) un certificato attestante la conformita' alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), o un certificato equivalente e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformita' alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2); 2) un certificato attestante la conformita' alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 3), o un certificato equivalente; 3) un certificato di sicurezza rilasciato in conformita' al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2); 4) un certificato di sicurezza rilasciato in conformita' al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi e imbarcazioni da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2); d) unita' navali adibite alla navigazione marittima, quando in navigazione nelle acque interne, per le quali non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c), in possesso dei previsti certificati di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della legge 5 giugno 1962, n. 616, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, si veda nelle note alle premesse.