Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Ferma restando la necessita' di mantenere un adeguato livello di
sicurezza  per  tutte  le  unita'  navali  adibite  alla  navigazione
interna, le disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  alle
seguenti unita' navali nuove, come definite all'articolo 3, comma  1,
lettera v), nelle vie d'acqua interne indicate nell'allegato I: 
    a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri; 
    b) navi per le quali  il  prodotto  tra  lunghezza,  larghezza  e
immersione e' pari o superiore in volume a 100 metri cubi; 
    c) rimorchiatori e spintori destinati a rimorchiare o a  spingere
oppure alla propulsione in formazione di coppia delle  unita'  navali
di cui alle lettere a) e b) o dei galleggianti speciali; 
    d) navi da passeggeri, ad esclusione delle unita' considerate  al
comma 2, lettera a); 
    e) galleggianti speciali. 
  2. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  alle
seguenti unita' navali: 
    a) navi traghetto in servizio  di  collegamento  tra  due  sponde
opposte di un fiume, un canale  o  un  lago,  a  condizione  che  sia
mantenuto il livello di sicurezza e che le  unita'  siano  dotate  di
mezzi di salvataggio individuali e collettivi,  ritenuti  adeguati  e
sufficienti dall'autorita' competente; 
    b) unita' navali  militari,  nonche'  unita'  e  galleggianti  in
servizio governativo non commerciale; 
    c) unita' navali adibite alla navigazione marittima,  compresi  i
rimorchiatori e gli  spintori,  quando  in  navigazione  nelle  acque
interne, purche' provviste almeno di: 
      1) un certificato attestante la conformita' alla convenzione di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), o un  certificato
equivalente  e  un  certificato  internazionale  per  la  prevenzione
dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la  conformita'
alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  c),  numero
2); 
      2) un certificato attestante la conformita' alla convenzione di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 3), o un  certificato
equivalente; 
      3) un certificato di sicurezza  rilasciato  in  conformita'  al
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, per  le  navi  passeggeri
cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2); 
      4) un certificato di sicurezza  rilasciato  in  conformita'  al
decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  per  le   navi   e
imbarcazioni da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui ai
numeri 1) e 2); 
    d) unita' navali adibite alla navigazione  marittima,  quando  in
navigazione nelle acque interne, per le quali  non  si  applicano  le
convenzioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera  c),  in  possesso
dei previsti certificati di cui alla legge 5 giugno 1962, n.  616,  e
al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 4
          febbraio 2000, n. 45, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          18 luglio 2005, n. 171, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti  normativi  della  legge  5  giugno
          1962, n. 616, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 novembre  1991,  n.  435,  si
          veda nelle note alle premesse.