Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) «autorita' competente»: gli uffici della Motorizzazione civile; c) «convenzioni internazionali»: le convenzioni vigenti di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori: 1) la convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777; 2) la convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983; 3) la convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313; d) «formazione di coppia»: un insieme di unita' navali accoppiate lateralmente in modo rigido, nessuna delle quali e' collocata davanti a quella che provvede alla propulsione dell'insieme stesso; e) «galleggiante»: qualsiasi zattera o altra costruzione, struttura assemblata o oggetto idoneo a navigare, che non sia una nave, un galleggiante speciale o un impianto galleggiante; f) «galleggiante speciale»: unita' galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, come nel caso di gru, attrezzature per il dragaggio, battipali ed elevatori; g) «impianto galleggiante»: unita' galleggiante che di norma non e' destinata a essere spostata, come stabilimenti balneari, darsene, moli, rimesse per imbarcazioni; h) «immersione (T)»: la distanza verticale in metri fra il punto piu' basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione; i) «larghezza (B)»: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame, esclusi ruote a pale, parabordi fissi, e simili; l) «lunghezza (L)»: la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompresso; m) «nave»: nave addetta alla navigazione interna o alla navigazione marittima; n) «nave addetta alla navigazione interna»: nave addetta esclusivamente o principalmente alla navigazione interna; o) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave che trasporta piu' di dodici passeggeri, oltre l'equipaggio; p) «navi e imbarcazioni da diporto»: le navi e le imbarcazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; q) «navigazione interna»: la navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne; r) «organismo di classificazione»: il soggetto giuridico e i soggetti da esso controllati e collegati, riconosciuti ai sensi dell'articolo 19, che effettuano compiti e valutazioni di conformita' tecnica delle unita' navali di cui agli allegati II, III e IV; s) «rimorchiatore»: nave destinata al trasporto per acqua a scopo di rimorchio; t) «spintore»: nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di una nave o un convoglio; u) «unita' navale»: qualsiasi nave o galleggiante speciale; v) «unita' navali nuove»: unita' la cui chiglia sia stata impostata dopo il 31 dicembre 2018; z) «unita' veloce»: qualsiasi unita' navale motorizzata in grado di raggiungere velocita' superiori a 21,6 nodi rispetto all'acqua; aa) «volume d'immersione»: il volume immerso della nave espresso in metri cubi.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della legge 29 settembre 1980, n. 662, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della legge 23 maggio 1980, n. 313, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 3 (Definizioni). - 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) unita' utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unita' di cui all'articolo 2 del presente codice, nonche' le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL; d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unita' di cui alla lettera e); e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967; f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666; g) natante da diporto: si intende ogni unita' a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua; h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno.».