Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «amministrazione»: il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
    b)  «autorita'  competente»:  gli  uffici  della   Motorizzazione
civile; 
    c)  «convenzioni  internazionali»:  le  convenzioni  vigenti   di
seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti
e relativi codici obbligatori: 
      1) la convenzione internazionale sulla linea di massimo carico,
adottata a Londra il 5 aprile 1966, resa esecutiva con il decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777; 
      2) la convenzione internazionale del 2  novembre  1973  per  la
prevenzione  dell'inquinamento  causato  da  navi   (MARPOL   73/78),
ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, entrata in vigore  in
Italia il 2 ottobre 1983; 
      3) la convenzione internazionale del 1° novembre  1974  per  la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva  con
legge 23 maggio 1980, n. 313; 
    d) «formazione di coppia»: un insieme di unita' navali accoppiate
lateralmente in modo rigido, nessuna delle quali e' collocata davanti
a quella che provvede alla propulsione dell'insieme stesso; 
    e)  «galleggiante»:  qualsiasi  zattera  o   altra   costruzione,
struttura assemblata o oggetto idoneo a navigare,  che  non  sia  una
nave, un galleggiante speciale o un impianto galleggiante; 
    f) «galleggiante  speciale»:  unita'  galleggiante  provvista  di
impianti adibiti a lavori, come nel caso di gru, attrezzature per  il
dragaggio, battipali ed elevatori; 
    g) «impianto galleggiante»: unita' galleggiante che di norma  non
e' destinata a essere spostata, come stabilimenti balneari,  darsene,
moli, rimesse per imbarcazioni; 
    h) «immersione (T)»: la distanza verticale in metri fra il  punto
piu' basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi,  e
la linea di massima immersione; 
    i) «larghezza (B)»: la larghezza massima dello  scafo  in  metri,
misurata esternamente al fasciame, esclusi ruote  a  pale,  parabordi
fissi, e simili; 
    l) «lunghezza (L)»: la lunghezza massima dello  scafo  in  metri,
esclusi il timone e il bompresso; 
    m)  «nave»:  nave  addetta  alla  navigazione  interna   o   alla
navigazione marittima; 
    n)  «nave  addetta  alla  navigazione  interna»:   nave   addetta
esclusivamente o principalmente alla navigazione interna; 
    o) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave  che  trasporta  piu'  di
dodici passeggeri, oltre l'equipaggio; 
    p) «navi e imbarcazioni da diporto»: le navi e le imbarcazioni di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
    q) «navigazione interna»: la navigazione su laghi, fiumi,  canali
e altre acque interne; 
    r) «organismo di classificazione»:  il  soggetto  giuridico  e  i
soggetti da esso  controllati  e  collegati,  riconosciuti  ai  sensi
dell'articolo 19, che effettuano compiti e valutazioni di conformita'
tecnica delle unita' navali di cui agli allegati II, III e IV; 
    s) «rimorchiatore»: nave destinata al trasporto per acqua a scopo
di rimorchio; 
    t) «spintore»: nave appositamente costruita per  provvedere  alla
propulsione a spinta di una nave o un convoglio; 
    u) «unita' navale»: qualsiasi nave o galleggiante speciale; 
    v) «unita'  navali  nuove»:  unita'  la  cui  chiglia  sia  stata
impostata dopo il 31 dicembre 2018; 
    z) «unita' veloce»: qualsiasi unita' navale motorizzata in  grado
di raggiungere velocita' superiori a 21,6 nodi rispetto all'acqua; 
    aa) «volume d'immersione»: il volume immerso della nave  espresso
in metri cubi. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi della legge 29  settembre
          1980, n. 662, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi  della  legge  23  maggio
          1980, n. 313, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 3 del decreto  legislativo  18
          luglio 2005, n. 171, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              «Art. 3 (Definizioni). - 1.  Le  costruzioni  destinate
          alla navigazione da diporto sono denominate: 
                a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione  di
          qualunque  tipo  e  con  qualunque  mezzo  di   propulsione
          destinata alla navigazione da diporto; 
                b) unita' utilizzata a fini commerciali -  commercial
          yacht: si intende ogni unita' di  cui  all'articolo  2  del
          presente codice, nonche' le  navi  di  cui  all'articolo  3
          della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
                c) nave da diporto maggiore: si intende  ogni  unita'
          con scafo di  lunghezza  superiore  a  ventiquattro  metri,
          misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di
          stazza superiore alle 500 gross  tonnage,  di  seguito  GT,
          ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL; 
                d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con
          scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata
          secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e  di  stazza
          fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le  unita'  di  cui
          alla lettera e); 
                e) nave da diporto minore storica:  si  intende  ogni
          unita' con scafo  di  lunghezza  superiore  a  ventiquattro
          metri,  misurata  secondo  la  norma  armonizzata   UNI/EN/
          ISO/8666, e di  stazza  fino  a  120  GT  ovvero  100  TSL,
          costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967; 
                f) imbarcazione da diporto: si  intende  ogni  unita'
          con scafo di lunghezza superiore a dieci  metri  e  fino  a
          ventiquattro metri, misurata secondo la  norma  armonizzata
          UNI/EN/ISO/8666; 
                g) natante da diporto: si intende ogni unita' a  remi
          ovvero con scafo di lunghezza  pari  o  inferiore  a  dieci
          metri, misurata secondo la norma armonizzata  di  cui  alla
          lettera c), con esclusione delle moto d'acqua; 
                h) moto d'acqua: si intende ogni  unita'  da  diporto
          con lunghezza dello scafo inferiore a  quattro  metri,  che
          utilizza un motore di propulsione con  una  pompa  a  getto
          d'acqua come fonte primaria di propulsione  e  destinata  a
          essere azionata da una o piu' persone sedute,  in  piedi  o
          inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno.».