Art. 4 
 
                    Funzioni dell'amministrazione 
 
  1. L'amministrazione svolge le seguenti funzioni: 
    a) attua la normativa in materia di accertamento,  certificazione
e ispezione relativa alla navigazione interna; 
    b) esercita l'attivita' di coordinamento e indirizzo  in  materia
di navigazione interna; 
    c) assicura il controllo e  il  coordinamento  dell'attivita'  di
accertamento e di certificazione nonche' dell'attivita' ispettiva; 
    d)  programma  specifiche  campagne  ispettive  finalizzate  alla
verifica  della  conformita'  delle  unita'   navali   addette   alla
navigazione interna sulla base dei rapporti ispettivi, nonche'  sulla
base di risultati statistici e  di  apposite  ricerche  relativamente
alle violazioni in materia di conformita'. 
  2. L'amministrazione trasmette: 
    a) alla Commissione europea l'elenco delle autorita' competenti a
effettuare  le  visite  di  cui  all'articolo  6  e  a  rilasciare  i
certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12; 
    b) alla Commissione  europea  e  agli  Stati  membri  dell'Unione
europea  le  informazioni  e  i  dati  di   cui   all'articolo   2.20
dell'allegato V.