IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al  codice
penale,   al   codice   di   procedura   penale   e   all'ordinamento
penitenziario,  contenente  la  delega  al  Governo  per  la  riforma
dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare l'articolo 1, commi
82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u); 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Vista  la  legge  26   luglio   1975,   n.   354,   recante   norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395,  recante  ordinamento  del
Corpo di polizia penitenziaria; 
  Visto il decreto  legislativo  22  giugno  1999,  n.  230,  recante
riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5  della
legge 30 novembre 1998, n. 419; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230,   concernente   regolamento   recante   norme   sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 2018; 
  Sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone  detenute  o
private della liberta' personale; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 6 settembre 2018; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 2018; 
  Su proposta del Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  alle  norme  sull'ordinamento  penitenziario  in  tema  di
                        assistenza sanitaria 
 
  1. L'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 11 (Servizio sanitario). - 1. Il servizio sanitario nazionale
opera  negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti  penali  per
minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino  della  medicina
penitenziaria. 
  2. Garantisce a ogni istituto  un  servizio  sanitario  rispondente
alle esigenze profilattiche e di cura della  salute  dei  detenuti  e
degli internati. 
  3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto  legislativo  22
giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni
azienda sanitaria locale  nel  cui  ambito  e'  ubicato  un  istituto
penitenziario, e' messa a disposizione dei detenuti e degli internati
con idonei mezzi di pubblicita'. 
  4. Ove siano  necessarie  cure  o  accertamenti  sanitari  che  non
possono essere apprestati dai servizi sanitari presso  gli  istituti,
gli imputati  sono  trasferiti  in  strutture  sanitarie  esterne  di
diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se  il
giudice e' in composizione collegiale, il provvedimento  e'  adottato
dal presidente. Prima dell'esercizio dell'azione penale  provvede  il
giudice per le indagini preliminari; provvede il  pubblico  ministero
in  caso  di  giudizio  direttissimo  e   fino   alla   presentazione
dell'imputato in udienza per la contestuale convalida dell'arresto in
flagranza. Se e' proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice
che ha emesso il provvedimento impugnato.  Per  i  condannati  e  gli
internati provvede il magistrato di  sorveglianza.  Il  provvedimento
puo' essere modificato per sopravvenute ragioni di  sicurezza  ed  e'
revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato. 
  5. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e  gli  internati
trasferiti in strutture sanitarie  esterne  di  diagnosi  e  di  cura
possono non essere sottoposti a  piantonamento  durante  la  degenza,
salvo che sia necessario per la tutela  della  incolumita'  personale
loro o altrui. 
  6. Il detenuto o l'internato che si allontana dal luogo di diagnosi
o di cura senza giustificato motivo e' punibile  a  norma  del  primo
comma dell'articolo 385 del codice penale. 
  7. All'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto  e  l'internato
sono sottoposti a  visita  medica  generale  e  ricevono  dal  medico
informazioni complete sul proprio stato  di  salute.  Nella  cartella
clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa  a
segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subito
violenze o maltrattamenti e,  fermo  l'obbligo  di  referto,  ne  da'
comunicazione  al  direttore  dell'istituto  e   al   magistrato   di
sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno  diritto  altresi'  di
ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il
periodo di  detenzione  e  all'atto  della  rimessione  in  liberta'.
Durante  la  permanenza  nell'istituto,  l'assistenza  sanitaria   e'
prestata con periodici riscontri, effettuati con cadenza allineata ai
bisogni di salute del detenuto, e si uniforma ai principi  di  metodo
proattivo, di globalita' dell'intervento sulle cause  di  pregiudizio
della  salute,  di  unitarieta'  dei  servizi  e  delle  prestazioni,
d'integrazione dell'assistenza sociale  e  sanitaria  e  di  garanzia
della continuita' terapeutica. 
  8. Il medico del servizio sanitario garantisce  quotidianamente  la
visita dei detenuti ammalati e  di  quelli  che  ne  fanno  richiesta
quando  risulta  necessaria  in  base  a  criteri  di  appropriatezza
clinica.  L'Amministrazione  penitenziaria   assicura   il   completo
espletamento delle attivita' sanitarie  senza  limiti  orari  che  ne
impediscono l'effettuazione. Il medico  competente  che  effettua  la
sorveglianza sanitaria  della  struttura  penitenziaria,  secondo  le
disposizioni attuative del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,
controlla l'idoneita' dei soggetti ai lavori  cui  sono  addetti.  In
ogni istituto  penitenziario  per  donne  sono  in  funzione  servizi
speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere. 
  9. Quando i detenuti  e  gli  internati  sono  trasferiti  e'  loro
garantita  la  necessaria  continuita'  con  il   piano   terapeutico
individuale in corso. 
  10. Ai detenuti e agli internati che,  al  momento  della  custodia
cautelare in carcere o dell'esecuzione dell'ordine  di  carcerazione,
abbiano in corso un programma terapeutico ai fini di cui  alla  legge
14 aprile 1982, n. 164, sono assicurati la prosecuzione del programma
e il necessario supporto psicologico. 
  11. Nel caso di diagnosi anche sospetta di malattia contagiosa sono
messi  in  atto  tutti  gli  interventi  di  controllo  per   evitare
insorgenza di casi secondari,  compreso  l'isolamento.  Il  direttore
dell'istituto e' immediatamente informato dell'isolamento  e  ne  da'
comunicazione al magistrato di sorveglianza. 
  12. I detenuti  e  gli  internati,  possono  richiedere  di  essere
visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria
di loro fiducia.  L'autorizzazione  per  gli  imputati  e'  data  dal
giudice che procede, e per  gli  imputati  dopo  la  pronuncia  della
sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati e' data dal
direttore  dell'istituto.  Con  le  medesime  forme  possono   essere
autorizzati  trattamenti  medici,   chirurgici   e   terapeutici   da
effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e  tecnici
di fiducia nelle  infermerie  o  nei  reparti  clinici  e  chirurgici
all'interno degli istituti, previ  accordi  con  l'azienda  sanitaria
competente e nel rispetto  delle  indicazioni  organizzative  fornite
dalla stessa. 
  13. Il direttore generale dell'azienda unita' sanitaria dispone  la
visita almeno due volte l'anno degli istituti  di  prevenzione  e  di
pena, allo scopo  di  accertare,  anche  in  base  alle  segnalazioni
ricevute, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie
infettive e le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti. 
  14. Il direttore generale dell'azienda unita'  sanitaria  riferisce
al Ministero della salute e al Ministero della giustizia sulle visite
compiute e sui  provvedimenti  da  adottare,  informando  altresi'  i
competenti  uffici   regionali,   comunali   e   il   magistrato   di
sorveglianza.». 
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999,
n. 230, dopo la  parola:  «efficaci»  e'  inserita  la  seguente:  «,
tempestive». 
  3. All'articolo 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  30
giugno 2000, n. 230, i commi 6 e 7 sono abrogati. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri.
          Pubblicata nella Gazz. Uff.  12  settembre  1988,  n.  214,
          S.O.): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1  della  citata
          legge 23 giugno 2017, n.103, commi 82, 83 e 85; 
              «82.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare   decreti
          legislativi per la riforma della disciplina in  materia  di
          intercettazione  di  conversazioni  o  comunicazioni  e  di
          giudizi di impugnazione nel processo penale nonche' per  la
          riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i  principi
          e criteri direttivi previsti dai commi 84 e 85. 
              83. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  82  sono
          adottati,  su  proposta  del  Ministro   della   giustizia,
          relativamente alle materie a cui si riferiscono i  principi
          e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c),  d)  ed
          e) del comma 84 nel termine di tre  mesi,  e  relativamente
          alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o
          maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  I  termini  per
          l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data  di  entrata
          in vigore della presente  legge.  I  relativi  schemi  sono
          trasmessi alle Camere, corredati di relazione  tecnica  che
          dia conto della neutralita' finanziaria dei  medesimi,  per
          l'espressione dei  pareri  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri
          sono resi nel termine di quarantacinque giorni,  decorsi  i
          quali i decreti possono essere  comunque  emanati.  Qualora
          tale termine venga a scadere nei trenta giorni  antecedenti
          la scadenza  del  termine  di  delega,  o  successivamente,
          quest'ultimo termine e' prorogato di  sessanta  giorni.  Il
          Governo,  qualora  non  intenda   conformarsi   ai   pareri
          parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere  con
          le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione  e  motivazione.  I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari sono espressi entro il termine di  dieci  giorni
          dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale  termine,
          i decreti possono essere comunque emanati.». 
              «85.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
          41-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni, nell'esercizio della delega di cui al  comma
          82, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento
          penitenziario, per i  profili  di  seguito  indicati,  sono
          adottati nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) semplificazione  delle  procedure,  anche  con  la
          previsione del contraddittorio differito ed eventuale,  per
          le decisioni di competenza del magistrato e  del  Tribunale
          di sorveglianza, fatta eccezione per quelle  relative  alla
          revoca delle misure alternative alla detenzione; 
                b) revisione delle modalita'  e  dei  presupposti  di
          accesso alle misure alternative,  sia  con  riferimento  ai
          presupposti soggettivi sia con  riferimento  ai  limiti  di
          pena, al fine di facilitare il ricorso alle  stesse,  salvo
          che per i casi di eccezionale gravita' e pericolosita' e in
          particolare per le  condanne  per  i  delitti  di  mafia  e
          terrorismo anche internazionale; 
                c)  revisione   della   disciplina   concernente   le
          procedure di accesso alle  misure  alternative,  prevedendo
          che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine
          di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che
          il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto  alla
          presenza dell'interessato e la pubblicita' dell'udienza; 
                d)  previsione   di   una   necessaria   osservazione
          scientifica della personalita'  da  condurre  in  liberta',
          stabilendone  tempi,  modalita'  e  soggetti   chiamati   a
          intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi
          degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione  di
          misure per rendere piu' efficace il sistema dei  controlli,
          anche   mediante   il    coinvolgimento    della    polizia
          penitenziaria; 
                e) eliminazione di automatismi e di  preclusioni  che
          impediscono ovvero ritardano, sia per i  recidivi  sia  per
          gli   autori   di   determinate   categorie    di    reati,
          l'individualizzazione  del  trattamento  rieducativo  e  la
          differenziazione dei  percorsi  penitenziari  in  relazione
          alla tipologia dei reati commessi  e  alle  caratteristiche
          personali   del   condannato,   nonche'   revisione   della
          disciplina di preclusione dei benefici penitenziari  per  i
          condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per  i  casi
          di eccezionale gravita'  e  pericolosita'  specificatamente
          individuati e comunque per le condanne  per  i  delitti  di
          mafia e terrorismo anche internazionale; 
                f) previsione di attivita' di giustizia riparativa  e
          delle relative procedure, quali  momenti  qualificanti  del
          percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia
          nell'esecuzione delle misure alternative; 
                g)   incremento   delle   opportunita'   di    lavoro
          retribuito,  sia  intramurario  sia  esterno,  nonche'   di
          attivita' di volontariato individuale  e  di  reinserimento
          sociale dei condannati, anche attraverso  il  potenziamento
          del ricorso al lavoro domestico e a quello con  committenza
          esterna, aggiornando quanto il detenuto deve  a  titolo  di
          mantenimento; 
                h) previsione  di  una  maggiore  valorizzazione  del
          volontariato  sia   all'interno   del   carcere,   sia   in
          collaborazione  con  gli  uffici   dell'esecuzione   penale
          esterna; 
                i)   disciplina   dell'utilizzo   dei    collegamenti
          audiovisivi sia  a  fini  processuali,  con  modalita'  che
          garantiscano il rispetto del diritto  di  difesa,  sia  per
          favorire le relazioni familiari; 
                l)  revisione  delle  disposizioni   dell'ordinamento
          penitenziario  alla  luce  del  riordino   della   medicina
          penitenziaria disposto dal decreto  legislativo  22  giugno
          1999, n. 230, tenendo conto della necessita' di  potenziare
          l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena; 
                m) previsione  della  esclusione  del  sanitario  dal
          consiglio  di  disciplina   istituito   presso   l'istituto
          penitenziario; 
                n) riconoscimento del diritto all'affettivita'  delle
          persone detenute e internate e disciplina delle  condizioni
          generali per il suo esercizio; 
                o) previsione di norme che favoriscano l'integrazione
          delle persone detenute straniere; 
                p)   adeguamento   delle    norme    dell'ordinamento
          penitenziario alle esigenze educative dei  detenuti  minori
          di eta' secondo i seguenti criteri: 
                  1)  giurisdizione  specializzata  e   affidata   al
          tribunale per i  minorenni,  fatte  salve  le  disposizioni
          riguardanti l'incompatibilita' del giudice di  sorveglianza
          che  abbia  svolto  funzioni  giudicanti  nella   fase   di
          cognizione; 
                  2)   previsione   di    disposizioni    riguardanti
          l'organizzazione penitenziaria degli  istituti  penali  per
          minorenni   nell'ottica   della   socializzazione,    della
          responsabilizzazione e della promozione della persona; 
                  3) previsione dell'applicabilita' della  disciplina
          prevista per i minorenni  quantomeno  ai  detenuti  giovani
          adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto; 
                  4) previsione di misure alternative alla detenzione
          conformi alle istanze educative del condannato minorenne; 
                  5)  ampliamento  dei  criteri  per  l'accesso  alle
          misure  alternative  alla   detenzione,   con   particolare
          riferimento  ai  requisiti  per  l'ammissione  dei   minori
          all'affidamento  in  prova  ai  servizi  sociali   e   alla
          semiliberta', di cui rispettivamente agli articoli 47 e  50
          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive
          modificazioni; 
                  6) eliminazione di ogni automatismo  e  preclusione
          per  la  revoca  o  per   la   concessione   dei   benefici
          penitenziari, in  contrasto  con  la  funzione  rieducativa
          della pena  e  con  il  principio  dell'individuazione  del
          trattamento; 
                  7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione
          professionale quali elementi centrali del  trattamento  dei
          detenuti minorenni; 
                  8) rafforzamento dei contatti con il mondo  esterno
          quale  criterio  guida  nell'attivita'   trattamentale   in
          funzione del reinserimento sociale; 
                q) attuazione, sia pure  tendenziale,  del  principio
          della riserva di codice nella materia penale,  al  fine  di
          una migliore conoscenza dei precetti  e  delle  sanzioni  e
          quindi dell'effettivita' della funzione  rieducativa  della
          pena,   presupposto   indispensabile    perche'    l'intero
          ordinamento  penitenziario  sia  pienamente   conforme   ai
          principi  costituzionali,  attraverso   l'inserimento   nel
          codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da
          disposizioni di legge  in  vigore  che  abbiano  a  diretto
          oggetto di tutela  beni  di  rilevanza  costituzionale,  in
          particolare i valori della persona umana, e tra  questi  il
          principio di  uguaglianza,  di  non  discriminazione  e  di
          divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento  a  fini  di
          profitto della persona medesima, e  i  beni  della  salute,
          individuale  e  collettiva,  della  sicurezza  pubblica   e
          dell'ordine  pubblico,  della   salubrita'   e   integrita'
          ambientale,   dell'integrita'   del    territorio,    della
          correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato; 
                r)  previsione  di  norme  volte  al  rispetto  della
          dignita'  umana  attraverso  la  responsabilizzazione   dei
          detenuti, la massima conformita' della vita penitenziaria a
          quella esterna, la sorveglianza dinamica; 
                s) revisione delle norme vigenti in materia di misure
          alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela
          del rapporto tra detenute e figli  minori  e  di  garantire
          anche  all'imputata  sottoposta  a  misura   cautelare   la
          possibilita' che la detenzione sia sospesa fino al  momento
          in cui la prole abbia compiuto il primo anno di eta'; 
                t) previsione di norme che considerino gli  specifici
          bisogni e diritti delle donne detenute; 
                u)  revisione  del  sistema  delle  pene   accessorie
          improntata al principio della rimozione degli  ostacoli  al
          reinserimento sociale del condannato ed esclusione  di  una
          loro durata superiore alla durata della pena principale; 
                v) revisione delle attuali previsioni in  materia  di
          liberta' di culto e dei diritti ad essa connessi.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto legislativo 22 giugno 1999, n 230  (Riordino  della
          medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della L. 30
          novembre 1998, n. 419), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16 luglio 1999, n. 165, S.O.), come modificato dal presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 1 (Diritto  alla  salute  dei  detenuti  e  degli
          internati). - 1. I detenuti e gli internati hanno  diritto,
          al pari dei cittadini in stato di liberta', alla erogazione
          delle  prestazioni  di  prevenzione,   diagnosi,   cura   e
          riabilitazione, efficaci, tempestive ed appropriate,  sulla
          base degli obiettivi generali e speciali di  salute  e  dei
          livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel
          Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari  regionali  e
          in quelli locali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto  del
          Presidente  dalla  Repubblica  30  giugno   2000,   n   230
          (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e
          sulle  misure  privative  e  limitative   della   liberta'.
          Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 2000, n. 195,  S.O.),
          come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 17 (Assistenza sanitaria). - 1. I detenuti e  gli
          internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le
          disposizioni della vigente normativa. 
              2.   Le   funzioni   di   programmazione,    indirizzo,
          coordinamento ed organizzazione  dei  servizi  sanitari  in
          ambito   penitenziario,   nonche'    di    controllo    sul
          funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo
          le competenze e con le  modalita'  indicate  dalla  vigente
          normativa. 
              3. L'assistenza sanitaria  viene  prestata  all'interno
          degli istituti  penitenziari,  salvo  quanto  previsto  dal
          secondo comma dell'articolo 11 della legge. 
              4.  Sulla  base   delle   indicazioni   desunte   dalla
          rilevazione e dall'analisi delle esigenze  sanitarie  della
          popolazione penitenziaria, sono organizzati, con  opportune
          dislocazioni nel territorio nazionale,  reparti  clinici  e
          chirurgici. 
              5. In ogni caso in  cui  le  prestazioni  di  carattere
          psichiatrico non siano assicurate  a  mezzo  dell'opera  di
          specialisti  in  psichiatria   di   ruolo,   la   direzione
          dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del  quarto
          comma dell'articolo 80 della legge. 
              6. (Abrogato). 
              7. (Abrogato). 
              8. Quando  deve  provvedersi  con  estrema  urgenza  al
          trasferimento di un detenuto o di  un  internato  in  luogo
          esterno  di  cura  e  non  sia   possibile   ottenere   con
          immediatezza  la  decisione  della   competente   autorita'
          giudiziaria,  il   direttore   provvede   direttamente   al
          trasferimento,  dandone  contemporanea  comunicazione  alla
          predetta autorita': da' inoltre notizia  del  trasferimento
          al Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  e  al
          provveditore regionale. 
              9.  In  ogni  istituto   devono   essere   svolte   con
          continuita' attivita' di medicina preventiva che  rilevino,
          segnalino ed intervengano in  merito  alle  situazioni  che
          possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese
          quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia  e
          di riduzione del movimento e dell'attivita' fisica.».