Art. 3 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le mansioni e le funzioni del personale di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.»; b) all'articolo 20-quater, comma 1: 1) alla lettera a), le parole «che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nella qualifica» sono soppresse; 2) alla lettera b), dopo le parole: «mediante concorso, espletato» sono inserite le seguenti: «in via prioritaria»; c) all'articolo 22, le parole: «sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»; d) all'articolo 24: 1) al comma 5, le parole: «e di sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «e di sostituto commissario tecnico»; 2) al comma 5-bis, le parole: «ai sostituti direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ai sostituti commissari tecnici»; e) all'articolo 25-quater, comma 6, le parole: «, a domanda», sono soppresse; f) all'articolo 31-quinquies: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione a sostituto commissario tecnico»; 2) al comma 1, le parole: «alla qualifica di sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «alla qualifica di sostituto commissario tecnico»; g) all'articolo 44: 1) al primo comma le parole: «rispettivamente per il personale del ruolo dei periti tecnici, per quello del ruolo dei revisori tecnici, per quello dei ruoli dei collaboratori tecnici e per quello degli operatori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori tecnici, per quello del ruolo dei sovrintendenti tecnici e per quello del ruolo degli agenti e assistenti tecnici»; 2) al quarto comma, dopo le parole: «Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte», sono inserite le seguenti: «da funzionari della Polizia di Stato con qualifica fino a vice questore o»; 2. La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 2» e dalla «TABELLA 3», allegate al presente decreto.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 1, 20-quater, 22, 24, 25-quater, 31-quinquies e 44, del decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 337 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificati dal presente decreto: «Art. 1 (Istituzione di ruoli e carriera). - 1. Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonche', fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli e la seguente carriera del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica: a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; c) ruolo degli ispettori tecnici; d) carriera dei funzionari tecnici. 2. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A. 3. I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) sono articolati nell'unico settore di supporto logistico; quello di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d) sono articolati nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario e supporto logistico-amministrativo. 4. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. 4-bis. Le mansioni e le funzioni del personale di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.». «Art. 20-quater (Nomina a vice sovrintendente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato avviene, a domanda: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato agli assistenti capo tecnici, assicurando la permanenza nella sede di servizio al personale interessato, ove esistano uffici che ne consentano l'impiego; b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato in via prioritaria anche con modalita' telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione tecnico-professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio. 2. Alle procedure di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che: a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono; b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica e l'anzianita' anagrafica. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e l'anzianita' anagrafica. 4. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso. 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b). 6. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e le altre modalita' attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1. 7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera a), e' assicurato il mantenimento della sede di servizio.». «Art. 22 (Ruolo degli ispettori tecnici). - 1. Il ruolo degli ispettori tecnici, con carriera a sviluppo direttivo, e' articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: vice ispettore tecnico; ispettore tecnico; ispettore capo tecnico; ispettore superiore tecnico; sostituto commissario tecnico.». «Art. 24 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito. 2. L'attivita' e' caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie. 3. In relazione alla professionalita' e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici possono essere preposti alla direzione di unita' operative, con le connesse responsabilita' per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. 4. In caso di assenza o impedimento il personale del ruolo degli ispettori tecnici puo' sostituire il superiore gerarchico. 5. Il personale appartenente alle qualifiche di ispettore superiore tecnico e di sostituto commissario tecnico svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale e' adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attivita' richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli nella direzione di uffici in caso di assenza o impedimento. Svolge, altresi', in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilita', sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori tecnici. 5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari tecnici, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. 5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.». «Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis e 25-ter il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di sessanta giorni. Nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa di servizio il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato, dimessi dal corso per infermita' o altra causa indipendente dalla propria volonta' sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza detrazione dell'anzianita', sono restituiti al servizio e sono ammessi, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purche' continuino a possedere i requisiti previsti.». «Art. 31-quinquies (Promozione a sostituto commissario tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di sostituto commissario tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore tecnico, che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa. 2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. «Art. 44 (Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici). - Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale non direttivo dei ruoli tecnici della Polizia di Stato si esprimono specifiche commissioni rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori tecnici, per quello del ruolo dei sovrintendenti tecnici, e per quello del ruolo degli agenti e assistenti tecnici, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento, dei quali almeno uno in servizio presso la direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e contabile. Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della Polizia di Stato con qualifica fino a vice questore o della carriera direttiva amministrativa. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione di cui all'art. 68 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.».