Art. 3 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
                               n. 337 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.
337, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis.
Le mansioni e le funzioni del  personale  di  cui  al  comma  1  sono
individuate con decreto del Ministro dell'interno.»; 
  b) all'articolo 20-quater, comma 1: 
  1) alla lettera a), le parole «che abbiano compiuto almeno  quattro
anni di servizio effettivo nella qualifica» sono soppresse; 
  2) alla lettera b), dopo le parole: «mediante concorso,  espletato»
sono inserite le seguenti: «in via prioritaria»; 
  c) all'articolo 22, le parole: «sostituto direttore  tecnico»  sono
sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»; 
  d) all'articolo 24: 
  1) al comma 5, le parole: «e di sostituto direttore  tecnico»  sono
sostituite dalle seguenti: «e di sostituto commissario tecnico»; 
  2) al comma 5-bis, le parole: «ai sostituti direttori tecnici» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sostituti commissari tecnici»; 
  e) all'articolo 25-quater, comma 6, le parole: «, a domanda»,  sono
soppresse; 
  f) all'articolo 31-quinquies: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione a sostituto
commissario tecnico»; 
  2) al comma 1, le parole: «alla qualifica  di  sostituto  direttore
tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «alla qualifica di sostituto
commissario tecnico»; 
    g) all'articolo 44: 
  1) al primo comma le parole: «rispettivamente per il personale  del
ruolo dei periti tecnici, per quello del ruolo dei revisori  tecnici,
per quello dei ruoli dei collaboratori tecnici  e  per  quello  degli
operatori tecnici» sono sostituite dalle  seguenti:  «rispettivamente
per il personale del ruolo degli ispettori tecnici,  per  quello  del
ruolo dei sovrintendenti tecnici e per quello del ruolo degli  agenti
e assistenti tecnici»; 
  2) al quarto comma, dopo le  parole:  «Le  funzioni  di  segretario
delle commissioni  sono  svolte»,  sono  inserite  le  seguenti:  «da
funzionari della Polizia di Stato con qualifica fino a vice  questore
o»; 
  2. La «TABELLA A»  e  la  «TABELLA  B»,  allegate  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono  sostituite,
rispettivamente, dalla «TABELLA 2» e dalla «TABELLA 3»,  allegate  al
presente decreto. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 20-quater,  22,
          24, 25-quater, 31-quinquies e 44, del  decreto  legislativo
          24 aprile 1982, n. 337 (per l'argomento v. nelle note  alle
          premesse), come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 1 (Istituzione di ruoli e carriera). - 1. Per  le
          esigenze operative di polizia e, in generale,  di  supporto
          del Ministero dell'interno nonche', fatte salve le predette
          esigenze, della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  in
          relazione all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge  1°
          aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della
          pubblica sicurezza sono istituiti i  seguenti  ruoli  e  la
          seguente carriera del personale della Polizia di Stato  che
          svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica: 
                a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; 
                b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; 
                c) ruolo degli ispettori tecnici; 
                d) carriera dei funzionari tecnici. 
              2. Le relative dotazioni organiche sono  fissate  nella
          allegata tabella A. 
              3. I ruoli di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b)  sono
          articolati nell'unico settore di supporto logistico; quello
          di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d)
          sono  articolati  nei  settori  di   polizia   scientifica,
          telematica,        motorizzazione,         equipaggiamento,
          accasermamento, psicologia, servizio sanitario  e  supporto
          logistico-amministrativo. 
              4. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e  dei
          profili professionali, ove previsti, dei ruoli  e  carriera
          di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro
          dell'interno. 
              4-bis. Le mansioni e le funzioni del personale  di  cui
          al comma  1  sono  individuate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno.». 
              «Art. 20-quater (Nomina a vice sovrintendente tecnico).
          - 1.  L'accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo  dei
          sovrintendenti tecnici della Polizia di  Stato  avviene,  a
          domanda: 
                a) nel  limite  del  settanta  per  cento  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione
          effettuata  con  scrutinio   per   merito   comparativo   e
          superamento  di   un   successivo   corso   di   formazione
          tecnico-professionale, della durata  non  superiore  a  tre
          mesi, espletato anche con modalita' telematiche,  riservato
          agli assistenti capo  tecnici,  assicurando  la  permanenza
          nella  sede  di  servizio  al  personale  interessato,  ove
          esistano uffici che ne consentano l'impiego; 
                b) nel limite del restante trenta per cento dei posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso,
          espletato  in   via   prioritaria   anche   con   modalita'
          telematiche, per titoli ed esame, consistente  in  risposte
          ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il
          grado di preparazione tecnico-professionale, soprattutto  a
          livello  pratico  ed  operativo,  e  successivo  corso   di
          formazione   tecnico-professionale,   della   durata    non
          superiore  a  tre  mesi,  espletato  anche  con   modalita'
          telematiche, riservato al personale del ruolo degli  agenti
          e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni
          di effettivo servizio. 
              2. Alle procedure di cui  al  comma  1  e'  ammesso  il
          personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che: 
                a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un  giudizio
          complessivo non inferiore a buono; 
                b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
          disciplinari piu' gravi della deplorazione. 
              3.   Per   l'ammissione   al   corso   di    formazione
          professionale di cui al comma 1, lettera a), a  parita'  di
          punteggio,   prevalgono,   nell'ordine,   l'anzianita'   di
          qualifica e  l'anzianita'  anagrafica.  Per  la  formazione
          della graduatoria del concorso di cui al comma  1,  lettera
          b), a parita' di  punteggio,  prevalgono,  nell'ordine,  la
          qualifica,  l'anzianita'  di  qualifica,  l'anzianita'   di
          servizio e l'anzianita' anagrafica. 
              4. Gli assistenti capo  tecnici  ammessi  al  corso  di
          formazione, a seguito della procedura di cui  al  comma  1,
          lettera a), e vincitori anche  del  concorso  di  cui  alla
          lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno,
          sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso. 
              5. I posti rimasti scoperti  nel  concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera b),  sono  devoluti,  fino  alla  data  di
          inizio del relativo corso di formazione  professionale,  ai
          partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera  a),
          risultati  idonei  in  relazione  ai  punteggi  conseguiti.
          Quelli non coperti per l'ammissione al corso di  formazione
          professionale di  cui  all'articolo  1,  lettera  a),  sono
          devoluti, fino alla data di inizio del  relativo  corso  di
          formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva
          lettera b). 
              6.  Con  decreto  del  capo   della   polizia-direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  sono   stabilite   le
          modalita' attuative del concorso di cui al comma 1, lettera
          b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e  i
          punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la  composizione
          della  commissione  d'esame,  nonche'   le   modalita'   di
          svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per  la
          formazione della graduatoria  di  fine  corso  e  le  altre
          modalita' attuative delle  procedure  di  cui  al  medesimo
          comma 1. 
              7. I frequentatori che al termine dei corsi di  cui  al
          comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame  finale,
          conseguono  la  nomina  a   vice   sovrintendente   tecnico
          nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso,
          con  decorrenza  giuridica   dal   1°   gennaio   dell'anno
          successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
          e con decorrenza economica dal giorno successivo alla  data
          di conclusione del  corso  medesimo.  Gli  assistenti  capo
          tecnici ammessi al corso di  formazione,  a  seguito  della
          procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo
          i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).
          Agli assistenti capo tecnici, di cui al  comma  1,  lettera
          a), e' assicurato il mantenimento della sede di servizio.». 
              «Art. 22 (Ruolo degli ispettori tecnici). - 1. Il ruolo
          degli ispettori tecnici, con carriera a sviluppo direttivo,
          e' articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti
          denominazioni: 
                vice ispettore tecnico; 
                ispettore tecnico; 
                ispettore capo tecnico; 
                ispettore superiore tecnico; 
                sostituto commissario tecnico.». 
              «Art. 24 (Funzioni del personale appartenente al  ruolo
          degli ispettori tecnici). - 1. Il personale appartenente al
          ruolo  degli  ispettori   tecnici   svolge   funzioni   che
          richiedono  preparazione  professionale  specialistica  nel
          settore tecnico al quale e' adibito. 
              2. L'attivita' e' caratterizzata da particolare apporto
          di competenza in operazioni su  apparati  ed  attrezzature,
          che presuppongono conoscenze  approfondite  delle  relative
          tecnologie. 
              3. In relazione alla professionalita' e alle attitudini
          possedute,  gli  appartenenti  al  ruolo  degli   ispettori
          tecnici possono essere preposti alla  direzione  di  unita'
          operative, con le connesse responsabilita' per le direttive
          impartite ed i  risultati  conseguiti  e  possono  svolgere
          compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto
          conto dei rapporti  di  gerarchia,  allo  stesso  personale
          possono  essere  attribuite  le  funzioni  di  indirizzo  e
          coordinamento di piu' unita' operative,  nell'ambito  delle
          direttive  superiori,   con   piena   responsabilita'   per
          l'attivita' svolta. 
              4. In caso di assenza o impedimento  il  personale  del
          ruolo degli ispettori tecnici puo' sostituire il  superiore
          gerarchico. 
              5.  Il  personale  appartenente  alle   qualifiche   di
          ispettore superiore  tecnico  e  di  sostituto  commissario
          tecnico svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti
          funzioni  che  richiedono  una   qualificata   preparazione
          professionale nel settore tecnico al quale e' adibito,  con
          conoscenze di elevato valore specialistico e collabora  con
          i  superiori  gerarchici  in  studi,  esperimenti  e  altre
          attivita'     richiedenti     qualificata      preparazione
          professionale, sostituendoli nella direzione di  uffici  in
          caso  di  assenza  o  impedimento.  Svolge,  altresi',   in
          relazione  alla  formazione  accademica   e   professionale
          acquisita, funzioni di indirizzo e  di  coordinamento,  con
          piena  responsabilita',  sul  personale  dipendente,  anche
          appartenente al ruolo degli ispettori tecnici. 
              5-bis.   In   relazione    al    qualificato    profilo
          professionale raggiunto, ai sostituti  commissari  tecnici,
          che maturano  quattro  anni  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica, possono essere affidati, anche permanendo  nello
          stesso  incarico,  compiti  di  maggiore   responsabilita',
          secondo  la   graduazione   e   i   criteri   fissati   con
          provvedimento del  capo  della  polizia-direttore  generale
          della pubblica sicurezza, tra le funzioni di cui ai commi 3
          e  5,  ed  e'  attribuita,  ferma  restando  la   qualifica
          rivestita,  la   denominazione   di   "coordinatore",   che
          determina,  in  relazione  alla   data   di   conferimento,
          preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con
          diversa anzianita'. 
              5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
          di cui al comma 5-bis, il personale: 
                a) che nel triennio  precedente  abbia  riportato  un
          giudizio  inferiore  a  "ottimo"  o  che  nel   quinquennio
          precedente abbia riportato una sanzione  disciplinare  piu'
          grave della pena pecuniaria; 
                b) sospeso cautelarmente  dal  servizio,  rinviato  a
          giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  delitti  non
          colposi ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare  per
          l'applicazione  di  una  sanzione  piu'  grave  della  pena
          pecuniaria.  La  denominazione  e'   attribuita   dopo   la
          definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo   restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.». 
              «Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso
          dai corsi di formazione tecnico-professionale di  cui  agli
          articoli 25-bis e 25-ter il personale che: 
                a) dichiara di rinunciare al corso; 
                b) non supera gli esami di fine corso; 
                c) e' stato per qualsiasi motivo  assente  dal  corso
          per  piu'  di  sessanta  giorni.  Nell'ipotesi  di  assenza
          determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero
          da infermita' dipendente da causa di servizio il  personale
          e'  ammesso  a  partecipare  di  diritto  al  primo   corso
          successivo   al   riconoscimento   della   sua    idoneita'
          psico-fisica. I frequentatori  provenienti  dai  ruoli  del
          personale della Polizia di Stato,  dimessi  dal  corso  per
          infermita'  o  altra  causa  indipendente   dalla   propria
          volonta' sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di
          diritto al primo corso successivo al  cessare  della  causa
          impeditiva. 
              2. Il personale di  sesso  femminile,  la  cui  assenza
          oltre i limiti di cui al comma 1 e'  stata  determinata  da
          maternita',  e'  ammesso  a  partecipare  al  primo   corso
          successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti  dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 
              3. E' espulso dal corso il  personale  responsabile  di
          infrazioni punibili con sanzioni  disciplinari  piu'  gravi
          della deplorazione. 
              4. I provvedimenti di dimissione e  di  espulsione  dal
          corso sono adottati con decreto del Capo  della  polizia  -
          direttore generale della pubblica  sicurezza,  su  proposta
          del direttore dell'istituto. 
              5.  Il  personale  ammesso  a  ripetere  il  corso  per
          infermita' contratta a causa delle  esercitazioni  pratiche
          viene promosso con la stessa decorrenza,  ai  soli  effetti
          giuridici, attribuita agli idonei del corso  dal  quale  e'
          stato dimesso e nella stessa  graduatoria  si  colloca  nel
          posto che gli sarebbe spettato, qualora  avesse  portato  a
          compimento il predetto corso. 
              6. I frequentatori provenienti dai ruoli del  personale
          della Polizia di Stato che non superano il corso permangono
          nella  qualifica  rivestita  nei   suddetti   ruoli   senza
          detrazione dell'anzianita', sono restituiti al  servizio  e
          sono ammessi, per una sola volta, alla frequenza del  corso
          successivo, purche'  continuino  a  possedere  i  requisiti
          previsti.». 
              «Art. 31-quinquies (Promozione a sostituto  commissario
          tecnico). - 1. La promozione alla  qualifica  di  sostituto
          commissario tecnico  si  consegue,  nel  limite  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
          per merito comparativo, al quale e'  ammesso  il  personale
          con la qualifica di ispettore superiore tecnico, che  abbia
          compiuto almeno  otto  anni  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica stessa. 
              2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
          successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate  le
          vacanze. 
              «Art. 44 (Commissioni per il personale appartenente  ai
          ruoli tecnici). -  Sulle  questioni  attinenti  allo  stato
          giuridico del personale non  direttivo  dei  ruoli  tecnici
          della Polizia di Stato si esprimono specifiche  commissioni
          rispettivamente per il personale del ruolo degli  ispettori
          tecnici, per quello del ruolo dei sovrintendenti tecnici, e
          per quello del ruolo degli  agenti  e  assistenti  tecnici,
          presiedute da un vice capo della Polizia o da un  dirigente
          generale in servizio presso il Dipartimento della  pubblica
          sicurezza  e  composte  da  quattro  membri  scelti  tra  i
          dirigenti in servizio presso lo  stesso  Dipartimento,  dei
          quali almeno uno in servizio presso la  direzione  centrale
          dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale
          e contabile. 
              Delle  predette   commissioni   fanno   parte   quattro
          rappresentanti del personale eletti  ai  sensi  dell'ultimo
          comma  dell'art.  68  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
              In  caso  di  parita'  di  voti  prevale  il  voto  del
          presidente. 
              Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte
          da funzionari della Polizia di Stato con qualifica  fino  a
          vice questore o della carriera direttiva amministrativa. 
              La  nomina  dei  componenti  e  dei   segretari   delle
          commissioni viene  conferita  con  provvedimento  del  capo
          della  Polizia  -   direttore   generale   della   pubblica
          sicurezza. 
              All'inizio di ogni anno le  commissioni  propongono  al
          consiglio di amministrazione di cui all'art. 68 del  D.P.R.
          24 aprile 1982, n. 335, per l'approvazione,  i  criteri  di
          massima che verranno  seguiti  negli  scrutini  per  merito
          comparativo e per merito assoluto.».