Art. 4 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
                               n. 338 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.
338, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19: 
  1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)  per  il  medico
principale e il medico veterinario principale,  dal  direttore  della
divisione  o  ufficio  equiparato  da  cui  dipendono.  Il   giudizio
complessivo e' espresso dal direttore centrale di sanita'; 
  2) la lettera c) e' abrogata; 
    b) all'articolo 20, lettera b), le parole:  «i  medici  e»  e  le
parole «i medici veterinari e» sono soppresse, e il terzo periodo  e'
sostituito dal seguente: «Il giudizio  complessivo  e'  espresso  dal
direttore della direzione centrale di sanita'.». 
  2. La «TABELLA A»  e  la  «TABELLA  B»,  allegate  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono  sostituite,
rispettivamente, dalla «TABELLA 4» e dalla «TABELLA 5»,  allegate  al
presente decreto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  19  e  20,  del
          decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 338 (per l'argomento
          v. nelle note alle premesse), come modificati dal  presente
          decreto: 
              «Art.  19  (Organi  competenti  alla  compilazione  del
          rapporto informativo per il personale in servizio presso il
          Dipartimento  della  pubblica  sicurezza).  -  Il  rapporto
          informativo, redatto a norma degli articoli  62  e  63  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335, per  il  personale  di  cui  al  presente  decreto  in
          servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e'
          compilato: 
                b) per il medico principale e il  medico  veterinario
          principale,  dal  direttore  della  divisione   o   ufficio
          equiparato da cui dipendono.  Il  giudizio  complessivo  e'
          espresso dal direttore centrale di sanita'; 
                c) (abrogata);». 
              «Art.  20  (Organi  competenti  alla  compilazione  del
          rapporto informativo per il personale  in  servizio  presso
          gli uffici sanitari periferici). - Il rapporto  informativo
          del personale di cui al  presente  decreto  legislativo  in
          servizio  presso  gli  uffici  e  reparti  periferici,   e'
          compilato: 
                b) per i medici principali, per i  medici  veterinari
          principali, rispettivamente, dal primo dirigente  medico  o
          dal  primo   dirigente   medico   veterinario   dal   quale
          direttamente dipendono. Nel caso in cui il personale stesso
          non dipenda da un primo dirigente  medico  o  da  un  primo
          dirigente medico veterinario, il  rapporto  informativo  e'
          compilato dal vice questore vicario, per  il  personale  in
          servizio in questura, e, negli altri  casi,  dal  dirigente
          dell'ufficio o reparto presso  il  quale  presta  servizio,
          previa   acquisizione   degli   elementi   di   valutazione
          professionale forniti dal  competente  dirigente  medico  o
          medico  veterinario,  individuati  con  il  regolamento  di
          semplificazione previsto  dall'articolo  1  della  legge  8
          marzo 1999, n. 50. Il giudizio complessivo e' espresso  dal
          direttore  della  direzione  centrale  di   sanita'.   Fino
          all'emanazione del suddetto regolamento,  le  modalita'  di
          attuazione di cui alla presente  lettera  sono  individuate
          con decreto del capo della polizia-direttore generale della
          pubblica sicurezza.».