Art. 4 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19: 1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per il medico principale e il medico veterinario principale, dal direttore della divisione o ufficio equiparato da cui dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore centrale di sanita'; 2) la lettera c) e' abrogata; b) all'articolo 20, lettera b), le parole: «i medici e» e le parole «i medici veterinari e» sono soppresse, e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della direzione centrale di sanita'.». 2. La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 4» e dalla «TABELLA 5», allegate al presente decreto.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 338 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificati dal presente decreto: «Art. 19 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza). - Il rapporto informativo, redatto a norma degli articoli 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale di cui al presente decreto in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' compilato: b) per il medico principale e il medico veterinario principale, dal direttore della divisione o ufficio equiparato da cui dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore centrale di sanita'; c) (abrogata);». «Art. 20 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli uffici sanitari periferici). - Il rapporto informativo del personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso gli uffici e reparti periferici, e' compilato: b) per i medici principali, per i medici veterinari principali, rispettivamente, dal primo dirigente medico o dal primo dirigente medico veterinario dal quale direttamente dipendono. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico o da un primo dirigente medico veterinario, il rapporto informativo e' compilato dal vice questore vicario, per il personale in servizio in questura, e, negli altri casi, dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico o medico veterinario, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della direzione centrale di sanita'. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalita' di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.».