Art. 5 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»; b) all'articolo 28, ai commi 3 e 3-bis, le parole: «settore supporto logistico» sono sostituite dalle seguenti: «settore di supporto logistico-amministrativo»; c) alla tabella F, le parole: «Sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «Sostituto commissario tecnico», le parole: «Maestro vice direttore - direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «Maestro vice direttore - Commissario capo tecnico» e le parole: «Direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario capo tecnico»; d) alla Tabella G: 1) le parole: «Orchestrale Ispettore Tecnico Capo» sono sostituite dalle seguenti: «Orchestrale Ispettore Capo Tecnico»; 2) le parole: «Orchestrale Ispettore Tecnico Superiore» sono sostituite dalle seguenti: «Orchestrale Ispettore Superiore Tecnico»; 3) le parole: «Orchestrale - I Livello» sono sostituite dalle seguenti: «Orchestrale primo livello».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 10 e 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 , come modificati dal presente decreto: «Art. 10 (Ruolo del maestro vice direttore). - 1. Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato e' articolato in due qualifiche: maestro vice direttore - commissario capo tecnico; maestro vice direttore - direttore tecnico capo. 2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attivita' di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale. 3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresi', alle attivita' d'archivio.». «Art. 28 (Cause di cessazione dal servizio). - 1. Le cause di cessazione dal servizio degli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia di Stato sono quelle previste dagli articoli 129 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . 2. Nei confronti degli appartenenti ai predetti ruoli si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, riguardante l'utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio. 3. Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di istituto ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, transita, in sovrannumero, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore di supporto logistico-amministrativo, rendendo indisponibile un corrispondente posto nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici, e puo' essere destinato anche alle attivita' di supporto logistico della banda musicale. 3-bis. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale del ruolo degli orchestrali ritenuto inidoneo all'espletamento delle attivita' musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale ulteriormente impiegabile nei ruoli tecnici, puo' presentare domanda di transito nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici, settore di supporto logistico-amministrativo, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento della Commissione medica ospedaliera, e puo' essere destinato anche alle attivita' di supporto logistico della banda musicale.».