Art. 6 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 
 
  1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «in caso  di  assenza  o
impedimento.» sono aggiunte  le  seguenti:  «Nella  sostituzione  del
dirigente dei Commissariati distaccati, i commissari capo  esercitano
anche le attribuzioni di Autorita' locale di pubblica sicurezza»; 
  b) all'articolo 2-bis, le parole: «,  riservato  al  personale  del
ruolo degli ispettori» sono soppresse; 
  c) all'articolo 3: 
      1) al comma 2: 
        1.1 il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Per  la
partecipazione al concorso  di  cui  al  comma  1,  con  decreto  del
Ministro dell'interno sono indicate le  classi  di  appartenenza  dei
corsi di laurea magistrale e specialistiche  a  contenuto  giuridico,
nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali,  adottati
in attuazione dell'articolo 4, comma  2,  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004,  n.
270.»; 
        1.2 al secondo periodo, le parole: «sono indicate  le  classi
di laurea triennali ad indirizzo  giuridico»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono indicate le  classi  di  appartenenza  dei  corsi  di
laurea  triennale  a  contenuto  giuridico,  nell'ambito  di   quelle
individuate  con  decreti  ministeriali,   adottati   in   attuazione
dell'articolo 4, comma 2, del decreto  del  Ministro  dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270»; 
      2) al comma 3: 
        1.1) al primo periodo, le parole:  «decreto  del  capo  della
polizia  -  direttore  generale  della   pubblica   sicurezza»   sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400»; 
        1.2) al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo  decreto
sono,  altresi',  previste»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con
decreto del capo della polizia - direttore  generale  della  pubblica
sicurezza sono previste le tipologie e le  modalita'  di  svolgimento
dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le
parole: «le modalita' di svolgimento del concorso,» sono soppresse; 
      3) al comma 4, primo periodo, dopo  le  parole:  «nel  decreto»
sono inserite le  seguenti:  «del  capo  della  polizia  -  direttore
generale della pubblica sicurezza»; 
    d) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, le parole «l'Istituto Superiore di Polizia» sono
sostituite con le seguenti: «la Scuola Superiore di Polizia»; 
      2) al comma 3, le parole «dell'Istituto Superiore  di  Polizia»
sono sostituite con le seguenti: «della Scuola Superiore di Polizia»; 
      3) al comma 8, dopo le parole: «nell'ambito delle sedi indicate
dall'Amministrazione», sono  aggiunte  le  seguenti:  «ad  esclusione
della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di
emanazione del bando»; 
    e) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, lettera b), sono inserite, in fine, le  seguenti
parole «a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis»; 
      2) al comma 1, lettera c), sono inserite, in fine, le  seguenti
parole «a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis»; 
      3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. I commissari che non ottengono  il  giudizio  di  idoneita'
previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di
idoneita' al servizio di polizia, che non superano le  prove,  ovvero
che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi
previsti per il primo ciclo  ed  il  secondo  ciclo  del  corso  sono
ammessi  a  partecipare,  per  una  sola  volta,   al   primo   corso
successivo.»; 
    f) all'articolo 5-bis: 
      1) al comma  1,  le  parole:  «del  ruolo  degli  ispettori  in
possesso della laurea triennale di cui all'articolo 3, comma  2,  con
un'eta' non superiore a  trentacinque  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in possesso della laurea triennale o laurea  magistrale  o
specialistica, di cui all'articolo 3, comma 2,», e le parole: «di cui
il  venti  per  cento  riservato  ai  sostituti  commissari.»,   sono
sostituite dalle seguenti: «di cui il venti per  cento  riservato  al
personale dei ruoli degli agenti e assistenti  e  dei  sovrintendenti
con un'anzianita' di servizio non  inferiore  a  cinque  anni  e  con
un'eta' non superiore a trentacinque  anni,  e  l'ottanta  per  cento
riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il venti per
cento riservato ai sostituti commissari, con un'eta' non superiore  a
cinquantacinque anni.»; 
      2) al comma 3, dopo le parole: «il decreto»  sono  inserite  le
seguenti: «del capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza»; 
    g) all'articolo 5-ter, comma  6,  dopo  le  parole:  «nell'ambito
delle sedi disponibili» sono aggiunte  le  seguenti:  «ad  esclusione
della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di
emanazione del bando»; 
    h)  all'articolo  11,  comma  2,  le  parole:  «e  dai   prefetti
provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in  servizio  presso  il
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «e dai  prefetti  e  dai  dirigenti  generali  di  pubblica
sicurezza preposti alle direzioni e agli uffici di  cui  all'articolo
59, comma 1»; 
    i) alla rubrica del  titolo  II  le  parole:  «di  polizia»  sono
sostituite dalle seguenti: «della Polizia di Stato»; 
    l) all'articolo 29, comma 2, le parole: «direttore tecnico»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «commissario  tecnico»  e  le   parole:
«direttore  tecnico  principale»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«commissario capo tecnico»; 
    m) all'articolo 30, comma 2, le parole: «fino a direttore tecnico
principale» sono sostituite dalle seguenti: «fino a commissario  capo
tecnico», e le parole: «Ai direttori tecnici e ai  direttori  tecnici
principali» sono sostituite dalle seguenti: «Ai commissari tecnici  e
ai commissari capo tecnici»; 
    n) all'articolo 31: 
      1) al comma 3: 
        1.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «Con  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento» e  le  parole:  «sono
stabilite le modalita' di effettuazione  delle  prove  di  efficienza
fisica, i requisiti di idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale»,
sono sostituite  dalle  seguenti:  «sono  stabiliti  i  requisiti  di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale»; 
        1.2) al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo  decreto
sono,  altresi',  previste»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con
decreto del capo della polizia - direttore  generale  della  pubblica
sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le  tipologie
e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative  prove  e
fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalita' di  svolgimento
dei concorsi,» sono soppresse; 
      2) al comma 4, primo periodo, dopo  le  parole:  «dal  decreto»
sono inserite le  seguenti:  «del  capo  della  polizia  -  direttore
generale della pubblica sicurezza»; 
    o) all'articolo 32: 
      1) al comma 1, le parole: «i direttori tecnici» sono sostituite
dalle seguenti: «i commissari tecnici»; 
      2) al comma 4, le parole: «I direttori tecnici» sono  sostitute
dalle seguenti: «I commissari tecnici» e  le  parole:  «di  direttore
tecnico  principale»,  ovunque  ricorrano,  sono   sostituite   dalle
seguenti: «di commissario capo tecnico»; 
    p) all'articolo 33, comma  1,  le  parole:  «nella  qualifica  di
direttore tecnico principale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di
commissario capo tecnico»; 
    q) alla rubrica del titolo  III  le  parole:  «di  polizia»  sono
sostituite dalle seguenti: «della Polizia di Stato»; 
    r) all'articolo 45, comma 1, e'  aggiunto  il  seguente  periodo:
«Gli stessi possono  essere  altresi'  componenti  delle  commissioni
medico legali, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  29
ottobre 2001, n. 461 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31  marzo
2005, n. 45, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  maggio
2005, n. 89.»; 
    s) all'articolo 46: 
      1) al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «dei  requisiti
previsti dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei  requisiti
previsti dal regolamento»; 
      2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Con il decreto»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Con  il  regolamento»  e,  al  secondo
periodo,  le  parole:  «Con  il  medesimo  decreto  sono,   altresi',
previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con il  decreto  del  capo
della polizia - direttore generale della pubblica  sicurezza  di  cui
all'articolo 3, comma 3, sono previste le tipologie e le modalita' di
svolgimento dei concorsi e delle relative prove e  fasi  concorsuali,
tra cui» e le parole: «le modalita'  di  svolgimento  del  concorso,»
sono soppresse; 
      3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla
qualifica  di  medico  e  di  medico  veterinario,  determinati   con
modalita' stabilite nel decreto del capo della  polizia  -  direttore
generale della pubblica sicurezza di cui al comma 2, e' riservato  al
personale della Polizia di Stato in possesso dei  prescritti  diploma
di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale
e con un'eta' non superiore a quaranta anni, per la meta' dei posti a
quello del ruolo degli ispettori  tecnici-settore  sanitario,  e  per
l'altra meta', al restante personale con  un'anzianita'  di  servizio
effettivo non inferiore a cinque anni, in  possesso,  in  entrambi  i
casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non
deve  aver  riportato,  nei  tre   anni   precedenti,   la   sanzione
disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave e deve
aver riportato, nello stesso periodo,  un  giudizio  complessivo  non
inferiore a "ottimo".»; 
    t) all'articolo  47,  comma  1,  le  parole  «di  un  anno»  sono
sostituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi» e le parole  «,
finalizzato  anche  al  conseguimento  del  master  universitario  di
secondo livello, sulle basi di programmi e modalita' coerenti con  le
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» sono soppresse; 
    u) all'articolo 48, comma  1,  le  parole  «non  inferiore»  sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore» e le parole:  «con  almeno
tre e sette anni» sono sostituite dalle  seguenti:  «con  almeno  tre
anni e sei mesi e sette anni e sei mesi»; 
  v) all'articolo  52,  comma  1,  primo  periodo,  dopo  la  parola:
«provvede» e' inserita la seguente: «anche»; 
  z) all'articolo 59,  comma  1,  le  parole  «e  composta  dal  vice
direttore generale della pubblica sicurezza con  funzioni  vicarie  e
dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio
presso il Dipartimento  della  pubblica  sicurezza»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «e  composta  dai  vice  direttori  generali  della
pubblica sicurezza  e  dai  prefetti  e  dai  dirigenti  generali  di
pubblica sicurezza direttori di direzioni e uffici  di  pari  livello
nell'ambito  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  di   cui
all'articolo 4, comma 2, primo periodo, con esclusione delle  lettere
i) ed n), del decreto del Presidente  della  Repubblica  7  settembre
2001, n. 398, nonche'  della  direzione  centrale  anticrimine  della
Polizia di Stato, della direzione centrale dell'immigrazione e  della
polizia delle frontiere e dell'ufficio  centrale  interforze  per  la
sicurezza personale»; 
  aa) all'articolo 63, comma 1: 
  1) al  secondo  periodo,  le  parole  «Per  il  conferimento  delle
promozioni  per  merito  straordinario  alle  qualifiche   di   primo
dirigente e di dirigente superiore,» sono soppresse e la parola  «la»
e' sostituita dalla seguente: «La»; 
  2) dopo  l'ultimo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Non  puo'
conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche  di
vice questore aggiunto e vice questore  e  qualifiche  equiparate  il
funzionario che riporti un punteggio inferiore al sessanta per  cento
del coefficiente totale massimo attribuibile al personale  scrutinato
ai sensi dei vigenti criteri di massima.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 2-bis, 3, 4, 5,
          5-bis, 5-ter e 11 e della rubrica del Titolo  II,  e  degli
          articoli 29, 30, 31 32, e 33 e della rubrica del Titolo III
          e degli articoli, 45, 46, 47, 48, 52, 59 e 63  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334  (per  l'argomento  v.
          nelle note alle premesse),  come  modificati  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 2 (Funzioni). - 1. Il  personale  della  carriera
          dei funzionari di Polizia, di cui all'articolo 1, esercita,
          in relazione alla specifica  qualificazione  professionale,
          le   funzioni    inerenti    ai    compiti    istituzionali
          dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza  implicanti
          autonoma   responsabilita'    decisionale    e    rilevante
          professionalita' e quelle allo stesso personale  attribuite
          dalle disposizioni vigenti, nonche' la direzione di  uffici
          o  reparti,  di  cui  alla  struttura  organizzativa  delle
          articolazioni centrali e  periferiche  dell'Amministrazione
          della   pubblica   sicurezza,   prevista   in    attuazione
          dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n.  78,  con  le
          connesse responsabilita' per le direttive e  le  istruzioni
          impartite  e  per  i  risultati  conseguiti.  Allo   stesso
          personale e' affidata la direzione dei servizi di ordine  e
          sicurezza pubblica. 
              2. Gli appartenenti alla carriera dei  funzionari  fino
          alla qualifica di commissario capo rivestono le  qualifiche
          di ufficiale  di  pubblica  sicurezza  e  di  ufficiale  di
          polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche
          rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della
          Polizia di  Stato  e  dell'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza,  con  autonoma  responsabilita'  decisionale   e
          corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresi',
          all'addestramento del personale dipendente e  svolgono,  in
          relazione  alla  professionalita'  posseduta,  compiti   di
          istruzione e formazione  del  personale  della  Polizia  di
          Stato. Il medesimo personale e'  il  diretto  collaboratore
          degli appartenenti alle qualifiche superiori  della  stessa
          carriera e li  sostituisce  nella  direzione  di  uffici  e
          reparti  in  caso   di   assenza   o   impedimento.   Nella
          sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati,  i
          commissari  capo  esercitano  anche  le   attribuzioni   di
          Autorita' locale di pubblica sicurezza. Lo stesso personale
          svolge,  altresi',  con  piena   responsabilita'   per   le
          direttive impartite e per i risultati conseguiti,  funzioni
          di direzione di uffici e reparti non riservati al personale
          delle qualifiche superiori, nonche' funzioni di indirizzo e
          coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui  e'
          assegnato.  Le  predette  funzioni  sono  individuate   con
          decreto del capo  della  polizia-direttore  generale  della
          pubblica  sicurezza,  privilegiando  l'impiego   dei   vice
          commissari  e  dei   commissari   come   addetti,   nonche'
          nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti  di
          ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e
          di  quelli  dei  comparti  di  specialita'  e  dei  reparti
          specialistici. Con  il  medesimo  decreto  sono,  altresi',
          individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono,
          in via prioritaria, attribuite ai commissari capo. 
              3. Gli appartenenti  alla  carriera  dei  funzionari  a
          partire dalla qualifica di vice  questore  aggiunto,  ferme
          restando le funzioni previste dalla legge 1°  aprile  1981,
          n. 121, e dal decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni,  rivestono
          la qualifica di ufficiale di pubblica  sicurezza.  Ai  vice
          questori aggiunti, ai vice questori ed ai  primi  dirigenti
          e'  attribuita  la  qualifica  di  ufficiale   di   polizia
          giudiziaria, ad eccezione dei primi dirigenti che  svolgono
          funzioni  vicarie.  Il   medesimo   personale,   oltre   ad
          esercitare, nei casi previsti dalla legge, le  funzioni  di
          autorita' di pubblica sicurezza: 
                a)  svolge  le  funzioni  indicate  nella  tabella  A
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile  1982,  n.  335,  ed  e'  preposto  agli  uffici  di
          particolare rilievo e complessita'  secondo  i  livelli  di
          responsabilita' e gli ambiti di competenza  correlati  alla
          qualifica ricoperta, determinati con decreto  del  Ministro
          dell'interno,   nell'ambito   della   relativa    dotazione
          organica. In relazione alle esigenze di  funzionalita',  le
          funzioni previste per i vice questori  aggiunti  e  i  vice
          questori possono essere svolte dai funzionari che rivestono
          entrambe  le  qualifiche,  ferma  restando  la   preminenza
          gerarchica nell'attribuzione degli incarichi; 
                b) svolge funzioni ispettive  e  quando  e'  preposto
          agli uffici o reparti o istituti d'istruzione ha, altresi',
          la  responsabilita'  dell'istruzione,  della  formazione  e
          dell'addestramento  del  personale  dipendente.  Quando  e'
          preposto ad uffici aventi autonomia amministrativa esercita
          i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste  e
          dei  fondi  assegnati  per  la  realizzazione  di   ciascun
          programma; 
                c)  dirige  gli  uffici  dell'Amministrazione   della
          pubblica  sicurezza  aventi  il  compito  di  fornire   gli
          elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni  di
          sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.». 
              «Art. 2-bis (Accesso alla carriera  dei  funzionari  di
          Polizia). - 1. L'accesso alla carriera  dei  funzionari  di
          Polizia avviene: 
                a) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami; 
                b) mediante concorso interno, per titoli ed esami.». 
              «Art.  3  (Accesso  alla  carriera  dei  funzionari  di
          Polizia mediante concorso pubblico). -  1.  L'accesso  alla
          qualifica di commissario,  ai  sensi  dell'articolo  2-bis,
          comma 1, lettera a), avviene  mediante  concorso  pubblico,
          per  titoli  ed  esami,  al  quale  possono  partecipare  i
          cittadini italiani che godono dei diritti  politici  e  che
          sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai
          sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di eta' per
          la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni,
          e'   stabilito   dal   regolamento   adottato   ai    sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento.
          Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle
          disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.» 
              2. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1,
          con decreto del  Ministro  dell'interno  sono  indicate  le
          classi di appartenenza dei corsi  di  laurea  magistrale  e
          specialistiche a contenuto giuridico, nell'ambito di quelle
          individuate   con   decreti   ministeriali,   adottati   in
          attuazione  dell'articolo  4,  comma  2,  del  decreto  del
          Ministro dell'istruzione dell'universita' e  della  ricerca
          22 ottobre 2004, n.  270.  Con  il  medesimo  decreto  sono
          indicate le classi di  appartenenza  dei  corsi  di  laurea
          triennale a  contenuto  giuridico,  nell'ambito  di  quelle
          individuate   con   decreti   ministeriali,   adottati   in
          attuazione  dell'articolo  4,  comma  2,  del  decreto  del
          Ministro dell'istruzione dell'universita' e  della  ricerca
          22 ottobre 2004, n.  270.  Con  il  medesimo  decreto  sono
          indicate le classi di  appartenenza  dei  corsi  di  laurea
          triennale a contenuto  giuridico,  adottati  in  attuazione
          dell'articolo  4,  comma  2,  del  decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   22
          ottobre 2004, n. 270 richieste  per  la  partecipazione  al
          concorso interno di cui all'articolo 5-bis, comma 2, e  per
          la promozione alla qualifica di ispettore  superiore  e  di
          ispettore  superiore  tecnico  di   cui,   rispettivamente,
          all'articolo 31-bis, comma 1, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  e  all'articolo
          31-bis,  comma  1,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. 
              3.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400  sono  stabilite  le  modalita'   di
          effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti
          di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le  relative
          modalita' di  accertamento.  Con  decreto  del  capo  della
          polizia - direttore generale della pubblica sicurezza  sono
          previste le tipologie e le  modalita'  di  svolgimento  dei
          concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui
          eventuali forme di preselezione per  la  partecipazione  al
          concorso di cui al comma 1, le prove di esame,  scritte  ed
          orali,  le  prime  in  numero  non  inferiore  a  due,   di
          composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione
          delle graduatorie, le categorie dei titoli da  ammettere  a
          valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse. 
              4.  Il  venti  per  cento  dei  posti  disponibili  per
          l'accesso alla qualifica di  commissario,  determinati  con
          modalita' stabilite nel decreto del capo  della  polizia  -
          direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma
          3, e' riservato al personale  della  Polizia  di  Stato  in
          possesso del prescritto  diploma  di  laurea  ad  indirizzo
          giuridico e con un'eta' non superiore a quaranta anni,  per
          la meta' dei posti, a quello del ruolo degli ispettori,  e,
          per l'altra meta', al restante personale con  un'anzianita'
          di servizio effettivo  non  inferiore  a  cinque  anni,  in
          possesso, in entrambi i casi,  dei  requisiti  attitudinali
          richiesti. Il predetto personale non deve  aver  riportato,
          nei tre anni precedenti,  la  sanzione  disciplinare  della
          pena pecuniaria o altra sanzione piu'  grave  e  deve  aver
          riportato, nello stesso periodo,  un  giudizio  complessivo
          non inferiore a "ottimo". 
              5. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  Forze  armate,   dai   Corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
          sono stati sottoposti a misura di prevenzione.». 
              «Art. 4 (Corso di  formazione  iniziale  per  l'accesso
          alla qualifica  di  commissario).  -  1.  I  vincitori  dei
          concorsi di cui all'articolo  3  frequentano  un  corso  di
          formazione iniziale della durata  di  due  anni  presso  la
          Scuola  Superiore  di   Polizia,   finalizzato   anche   al
          conseguimento del master universitario di secondo  livello,
          sulla base di programmi e modalita' coerenti con  le  norme
          concernenti    l'autonomia    didattica    degli    atenei.
          L'insegnamento  e'  impartito  da   docenti   universitari,
          magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato  o
          esperti estranei ad  essa,  secondo  i  principi  stabiliti
          dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
              2. Il corso  di  formazione  iniziale  per  coloro  che
          accedono   alla   qualifica   di   commissario   ai   sensi
          dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), e' articolato  in
          due cicli accademici annuali,  comprensivi  di  un  periodo
          applicativo  presso  strutture  della  Polizia   di   Stato
          finalizzato  all'espletamento   delle   funzioni   previste
          dall'articolo  2.  Durante  la  frequenza   del   corso   i
          commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica
          sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il
          corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo,
          non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i
          servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. 
              3. Il direttore  della  Scuola  Superiore  di  Polizia,
          sentito il comitato direttivo, al termine del  primo  ciclo
          esprime nei confronti  dei  frequentatori  un  giudizio  di
          idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
          quale  gli   stessi,   fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 5, sostengono l'esame finale. 
              4. I commissari che hanno superato l'esame  finale  del
          corso di formazione iniziale e che  sono  stati  dichiarati
          idonei al  servizio  di  polizia,  prestano  giuramento  ed
          accedono, con la qualifica di commissario  capo  e  secondo
          l'ordine della graduatoria di fine  corso,  al  periodo  di
          tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica
          finale, finalizzato anche all'esercizio delle  funzioni  di
          cui all'articolo 2, comma 3. Il giudizio  di  idoneita'  al
          servizio di polizia e' espresso dal direttore della  scuola
          superiore di polizia. Al termine del periodo di  tirocinio,
          che puo' essere svolto anche presso gli uffici centrali del
          Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7,
          la  conferma  nella  qualifica  di  commissario   capo   e'
          effettuata  previa  valutazione  positiva   del   dirigente
          dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto
          di cui al comma 6. 
              5. 
              6. Le modalita' di svolgimento del corso di  formazione
          iniziale,  i  criteri  per  lo  svolgimento   del   periodo
          applicativo, i criteri per la formulazione dei  giudizi  di
          idoneita', le modalita' di svolgimento  dell'esame  finale,
          nonche' i criteri per la formazione  della  graduatoria  di
          fine corso e quelli per la  verifica  finale  di  tirocinio
          operativo sono  determinati  con  decreto  del  capo  della
          polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. 
              7.  I  commissari  capo  sono  assegnati   ai   servizi
          d'istituto presso  gli  uffici  dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del
          dipartimento della  pubblica  sicurezza,  permanendo  nella
          sede di prima assegnazione per un periodo non  inferiore  a
          due anni, fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  55,
          quarto comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene
          effettuata   anche   in   relazione   a   quanto   previsto
          dall'articolo 10, comma 1. 
              8. L'assegnazione di cui al comma 7  e'  effettuata  in
          relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
          l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
          sedi  indicate  dall'Amministrazione  ad  esclusione  della
          provincia di residenza e  di  provenienza  risultanti  alla
          data di emanazione del bando. 
              9. Ai frequentatori del corso  di  formazione  iniziale
          provenienti dagli altri ruoli della  Polizia  di  Stato  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo  59,  secondo
          comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.». 
              «Art. 5 (Dimissioni dal corso di formazione  iniziale).
          - 1. Sono  dimessi  dal  corso  di  cui  all'articolo  4  i
          commissari che: 
                a) dichiarano di rinunciare al corso; 
                b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al
          termine del primo ciclo del corso, nonche' il  giudizio  di
          idoneita'  al  servizio  di   polizia   a   seguito   della
          ripetizione del corso di cui al comma 1-bis; 
                c) non superano le prove, ovvero non conseguono,  nei
          tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per
          il primo ed il secondo ciclo  del  corso  a  seguito  della
          ripetizione del corso di cui al comma 1-bis; 
                d) non superano l'esame finale del corso; 
                e)  sono   stati   per   qualsiasi   motivo   assenti
          dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se
          non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di  assenza
          per infermita' contratta durante il corso,  per  infermita'
          dipendente da  causa  di  servizio  qualora  si  tratti  di
          personale proveniente  da  altri  ruoli  della  Polizia  di
          Stato, ovvero per maternita'  se  si  tratta  di  personale
          femminile. 
              1-bis. I commissari che non ottengono  il  giudizio  di
          idoneita' previsto al termine del primo  ciclo  del  corso,
          nonche' il giudizio di idoneita' al  servizio  di  polizia,
          che non superano le prove, ovvero che  non  conseguono  nei
          tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per
          il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a
          partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo. 
              2. I commissari la  cui  assenza  oltre  i  centottanta
          giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante
          il corso, da infermita' dipendente da  causa  di  servizio,
          ovvero da maternita' se si tratta di  personale  femminile,
          sono ammessi a partecipare al  primo  corso  successivo  al
          riconoscimento della loro  idoneita'  psico-fisica,  ovvero
          successivo   ai   periodi   di   assenza   previsti   dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 
              3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili  di
          infrazioni punibili con sanzioni  disciplinari  piu'  gravi
          della deplorazione. 
              4. I provvedimenti di dimissione e  di  espulsione  dal
          corso sono adottati con decreto del capo  della  polizia  -
          direttore generale della pubblica  sicurezza,  su  proposta
          del direttore dell'Istituto superiore di  polizia,  sentito
          il direttore centrale del personale. 
              5. Salvo quanto previsto dall'articolo 28  della  legge
          10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di
          espulsione dal corso  determinano  la  cessazione  di  ogni
          rapporto  con   l'Amministrazione.   I   provvedimenti   di
          espulsione  costituiscono,  inoltre,  causa  ostativa  alla
          partecipazione ai  successivi  concorsi  per  la  nomina  a
          commissario.». 
              «Art.  5-bis  (Accesso  alla  carriera  dei  funzionari
          mediante concorso interno). - 1. L'accesso  alla  qualifica
          di vice commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1,
          lettera b), e' riservato al personale,  in  possesso  della
          laurea triennale o laurea magistrale  o  specialistica,  di
          cui all'articolo  3,  comma  2,  il  quale,  nei  tre  anni
          precedenti, non abbia riportato  la  sanzione  disciplinare
          della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed  abbia
          riportato  un  giudizio   complessivo   non   inferiore   a
          "distinto", nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre
          di ogni anno  nell'aliquota  prevista  per  l'accesso  alla
          carriera dei  funzionari  mediante  concorso  interno,  per
          titoli ed esami, di cui il venti  per  cento  riservato  al
          personale  dei  ruoli  degli  agenti  e  assistenti  e  dei
          sovrintendenti con un'anzianita' di servizio non  inferiore
          a cinque anni e con un'eta' non  superiore  a  trentacinque
          anni, e l'ottanta per  cento  riservato  al  personale  del
          ruolo degli ispettori, di cui il venti per cento  riservato
          ai  sostituti  commissari  con  un'eta'  non  superiore   a
          cinquantacinque anni. Il concorso prevede due prove scritte
          ed un colloquio, secondo  le  modalita'  stabilite  con  il
          decreto di cui all'articolo 3, comma 3. 
              2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2,  sono
          indicate le lauree triennali ad  indirizzo  giuridico,  che
          consentono l'acquisizione  dei  crediti  formativi  per  il
          conseguimento delle lauree magistrali o specialistiche  ivi
          previste. Il possesso di una delle predette lauree consente
          la partecipazione  al  concorso  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo. 
              3. Con il decreto del capo della  polizia  -  direttore
          generale della pubblica sicurezza di  cui  all'articolo  3,
          comma  3,  sono  individuate  le  categorie  di  titoli  da
          ammettere a valutazione per il concorso di cui al comma  1,
          tra le quali assume particolare rilevanza  l'anzianita'  di
          effettivo servizio, e i punteggi massimi  da  attribuire  a
          ciascuna di esse, ai fini del previsto  accertamento  della
          preparazione,  anche   professionale   ed   operativa,   in
          relazione alle responsabilita' connesse  alle  funzioni  di
          cui all'articolo 2, comma 2. 
              4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma
          1 si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  24,
          comma 2, della legge 1°febbraio 1989, n. 53, e  durante  il
          periodo di frequenza del corso il personale interessato  e'
          collocato in aspettativa ai sensi  dell'articolo  28  della
          legge 10 ottobre 1986, n. 668.». 
              «Art. 5-ter (Corso di  formazione  per  l'accesso  alla
          qualifica di  vice  commissario).  -  1.  I  vincitori  del
          concorso di cui all'articolo 5-bis frequentano un corso  di
          formazione  della  durata  di  un  anno  presso  la  scuola
          superiore di polizia,  preordinato  anche  all'acquisizione
          dei crediti formativi per il  conseguimento  di  una  delle
          lauree magistrali o specialistiche di cui  all'articolo  3,
          comma 2, sulla base di programmi e modalita'  coerenti  con
          le norme concernenti l'autonomia  didattica  degli  atenei.
          L'insegnamento  e'  impartito  da   docenti   universitari,
          magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato  o
          esperti estranei  ad  essa  secondo  i  principi  stabiliti
          dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
              2. Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non
          superiore a tre mesi, presso  strutture  della  Polizia  di
          Stato, si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con
          le norme concernenti l'autonomia  didattica  degli  atenei.
          Durante la frequenza del corso i vice commissari  rivestono
          le qualifiche di  ufficiale  di  pubblica  sicurezza  e  di
          ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso,  al  di
          fuori del periodo applicativo, i frequentatori non  possono
          essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi  di
          rappresentanza, di parata o d'onore. 
              3. I vice commissari che hanno superato l'esame di fine
          corso e che hanno ottenuto dal direttore  della  scuola  il
          giudizio  di  idoneita'  ai  servizi   di   polizia,   sono
          confermati nella carriera dei funzionari con  la  qualifica
          di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria  di
          fine corso. 
              4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione,
          i criteri per la formulazione  del  giudizio  di  idoneita'
          previsto dal  comma  3,  nonche'  le  modalita'  dell'esame
          finale e di formazione della graduatoria di fine corso sono
          determinati con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. 
              5. Per l'assegnazione ai servizi  d'istituto  dei  vice
          commissari si applicano le disposizioni di cui all'articolo
          4, comma 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
          comma 2. 
              6. L'assegnazione di cui al comma 5  e'  effettuata  in
          relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
          l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
          sedi disponibili ad esclusione delle provincia di residenza
          e di provenienza risultanti alla  data  di  emanazione  del
          bando. 
              7.  Ai  frequentatori  del  corso  di   formazione   si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma  2,
          della legge 1° aprile 1981, n. 121.». 
              «Art. 11  (Nomina  a  dirigente  generale  di  pubblica
          sicurezza). - 1. I dirigenti generali di pubblica sicurezza
          sono nominati tra i dirigenti superiori. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno e'  costituita
          la  commissione  consultiva  per  la  nomina  a   dirigente
          generale  di  pubblica  sicurezza,  a  dirigente   generale
          tecnico ed a dirigente generale medico, composta  dal  capo
          della  polizia  -   direttore   generale   della   pubblica
          sicurezza, che la presiede, e dai prefetti e dai  dirigenti
          generali di pubblica sicurezza preposti  alle  direzioni  e
          agli uffici di cui all'articolo 59, comma 1. 
              3. La commissione consultiva  individua,  nella  misura
          non inferiore a due volte il numero dei posti  disponibili,
          i funzionari aventi la  qualifica  di  dirigente  superiore
          idonei alla nomina a dirigente generale, sulla  base  delle
          esperienze professionali maturate  e  dell'intero  servizio
          prestato nei ruoli  nella  carriera  dei  funzionari  della
          Polizia di Stato, nonche' dell'attitudine ad  assolvere  le
          piu' elevate funzioni connesse alla qualifica superiore. 
              4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3,
          la  direzione  centrale  del   personale   trasmette   alla
          commissione tutti gli elementi valutativi e informativi  in
          suo possesso. 
              5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua
          proposta  al  Consiglio  dei  Ministri,  fra  i  funzionari
          indicati dalla commissione. 
              6. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano per le nomine  da  conferire  a  partire  dal  1°
          gennaio 2002. Fino a tale data continuano ad applicarsi  le
          disposizioni vigenti.». 
              «TITOLO II -  Carriera  dei  funzionari  tecnici  della
          Polizia di Stato.». 
              «Art. 29 (Articolazione della carriera  dei  funzionari
          tecnici di  Polizia).  -  1.  La  carriera  dei  funzionari
          tecnici di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distingue
          come segue: 
                ruolo degli ingegneri; 
                ruolo dei fisici; 
                ruolo dei chimici; 
                ruolo dei biologi; 
                ruolo degli psicologi. 
              2. La carriera dei funzionari  tecnici  di  Polizia  e'
          articolata nelle seguenti qualifiche: 
                commissario  tecnico,  limitatamente  al  periodo  di
          frequenza del corso di formazione; 
                commissario capo tecnico, anche durante il periodo di
          tirocinio operativo; 
                direttore tecnico capo; direttore tecnico superiore; 
                primo dirigente tecnico; 
                dirigente superiore tecnico; 
                dirigente generale tecnico. 
              3. Le qualifiche della carriera di cui al comma 2  sono
          articolate, nei ruoli degli ingegneri  e  dei  fisici,  nei
          settori di cui all'articolo 1, comma  3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.». 
              «Art. 30 (Funzioni). - 1. Il personale  della  carriera
          dei  funzionari  tecnici  di  Polizia,  in  relazione  alla
          specifica   qualificazione   professionale,   esercita   le
          funzioni   tecnico-scientifiche   inerenti    ai    compiti
          istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
          implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante
          professionalita' e  quelle  allo  stesso  attribuite  dalle
          disposizioni vigenti, nonche'  la  direzione  di  uffici  o
          reparti, con le connesse responsabilita' per le direttive e
          le istruzioni  impartite  e  per  i  risultati  conseguiti.
          L'attivita' comporta  preposizione  ad  uffici,  laboratori
          scientifici o didattici, con facolta' di decisione sull'uso
          di  sistemi  e  procedimenti  tecnologici  nell'ambito  del
          settore di competenza, e facolta' di proposte sull'adozione
          di nuove tecniche scientifiche. 
              2.  Gli  appartenenti  alla  carriera  dei   funzionari
          tecnici  fino  a  commissario  capo  tecnico  svolgono,  in
          relazione   alla   diversa   professionalita',    attivita'
          richiedente   preparazione   professionale    di    livello
          universitario,  con  conseguente  apporto   di   competenza
          specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e
          programmi tecnologici.  Il  predetto  personale  assume  la
          responsabilita'  derivante  dall'attivita'   delle   unita'
          organiche sottordinate, dal lavoro  direttamente  svolto  e
          dall'attivita'  di  collaborazione  con  i  funzionari   di
          qualifica superiore. Ai commissari tecnici e ai  commissari
          capo tecnici, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite
          quelle  di  indirizzo  e  coordinamento  di   piu'   unita'
          organiche,  con  piena  responsabilita'  per  le  direttive
          impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono  preposti
          agli uffici o  reparti  non  riservati  ai  funzionari  con
          qualifica superiore determinati con decreto del capo  della
          polizia-direttore  generale  della  pubblica  sicurezza  ed
          esercitano le funzioni  di  cui  al  comma  1  partecipando
          all'attivita' dei funzionari con qualifica superiore  della
          carriera dei  funzionari  tecnici  e  sostituiscono  questi
          ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o
          didattici in caso di assenza  o  impedimento.  Il  medesimo
          personale  svolge,  altresi',  compiti  di  istruzione  del
          personale  della  Polizia  di  Stato,  in  relazione   alla
          professionalita'  posseduta.  Le  predette  funzioni   sono
          individuate con decreto del  capo  della  polizia-direttore
          generale della pubblica sicurezza. 
              3.  Il  personale  appartenente   alla   carriera   dei
          funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di  direttore
          tecnico capo, svolge  le  funzioni  indicate  a  fianco  di
          ciascuna qualifica nella tabella A allegata al decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con  le
          attribuzioni previste  dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.  Gli  uffici  periferici
          cui  puo'  essere  preposto  il  suddetto  personale   sono
          individuati con decreto del Ministro dell'interno.». 
              «Art. 31 (Accesso alla carriera dei funzionari  tecnici
          di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica  iniziale  della
          carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante
          concorso pubblico, per titoli ed esami,  al  quale  possono
          partecipare i cittadini italiani  che  godono  dei  diritti
          politici e che sono in possesso dei requisiti previsti  dai
          provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Il limite di eta'  per
          la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni,
          e'   stabilito   dal   regolamento   adottato   ai    sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127,  ferme  restando  le  deroghe  di  cui   al   predetto
          regolamento. Le qualita' morali e di condotta sono previste
          dalle disposizioni di cui all'articolo  35,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2,
          sono indicate le lauree magistrali o specialistiche per  la
          partecipazione al concorso, individuate  secondo  le  norme
          concernenti  l'autonomia  didattica  degli  atenei,  e   le
          abilitazioni professionali ove previste dalla legge. 
              3. Con il regolamento di cui all'articolo 3,  comma  3,
          sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica  e
          attitudinale e le relative modalita' di  accertamento.  Con
          decreto del capo  della  polizia-direttore  generale  della
          pubblica sicurezza di cui all'articolo  3,  comma  3,  sono
          previste  le  eventuali  forme  di  preselezione   per   la
          partecipazione al concorso di cui al comma 1, le  prove  di
          esame sulle materie  attinenti  ai  profili  professionali,
          scritte ed orali, le prime in numero non inferiore  a  due,
          le modalita' di svolgimento dei concorsi,  di  composizione
          delle  commissioni  esaminatrici  e  di  formazione   delle
          graduatorie,  le  categorie  dei  titoli  da  ammettere   a
          valutazione ed il punteggio da  attribuire  a  ciascuna  di
          esse. 
              4.  Il  venti  per   cento   dei   posti   disponibili,
          determinati con le modalita' stabilite dal decreto del capo
          della polizia-direttore generale della  pubblica  sicurezza
          di cui al comma 3, per l'accesso  alla  qualifica  iniziale
          della carriera dei  funzionari  tecnici,  e'  riservato  al
          personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto
          diploma di laurea e con un'eta' non  superiore  a  quaranta
          anni,  di  cui  la  meta'  al  personale  del  ruolo  degli
          ispettori tecnici e l'altra meta' al restante personale  di
          tutti i ruoli della Polizia di Stato con  un'anzianita'  di
          servizio  effettivo  non  inferiore  a  cinque   anni,   in
          possesso, in entrambi i casi,  dei  requisiti  attitudinali
          richiesti, il quale  non  abbia  riportato,  nei  tre  anni
          precedenti, la sanzione disciplinare della pena  pecuniaria
          o altra sanzione  piu'  grave  ed  abbia  riportato,  nello
          stesso periodo, un giudizio  complessivo  non  inferiore  a
          "ottimo". 
              5. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  Forze  armate,   dai   Corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
          sono stati sottoposti a misura di prevenzione.». 
              «Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
          nella carriera dei funzionari tecnici). -  1.  I  vincitori
          dei  concorsi  di  cui  all'articolo  31  sono  ammessi   a
          frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico
          della durata di un  anno  presso  la  scuola  superiore  di
          polizia, finalizzato  anche  al  conseguimento  del  master
          universitario di secondo livello, sulla base di programmi e
          modalita' coerenti con  le  norme  concernenti  l'autonomia
          didattica degli  atenei.  L'insegnamento  e'  impartito  da
          docenti     universitari,     magistrati,      appartenenti
          all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
          secondo i principi stabiliti dall'articolo 60  della  legge
          1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza  del  corso  i
          commissari tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale  di
          pubblica sicurezza e di ufficiale  di  polizia  giudiziaria
          limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per  la
          carriera di appartenenza. Durante il corso i frequentatori,
          al di fuori del periodo  applicativo,  non  possono  essere
          impiegati  in  servizi  d'istituto,  salvo  i  servizi   di
          rappresentanza, di parata o d'onore. 
              2. Le modalita' di svolgimento del corso di  formazione
          iniziale, le modalita'  di  attribuzione  del  giudizio  di
          idoneita', di svolgimento  dell'esame  finale,  nonche'  di
          formazione della graduatoria finale sono determinate con il
          decreto di cui all'articolo 4, comma 6. 
              3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  5,
          ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1,  lettera
          e), e al comma 2, sono ridotti della meta'. 
              4. I commissari  tecnici  che  hanno  superato  l'esame
          finale del corso di formazione iniziale e  che  sono  stati
          dichiarati  idonei  al  servizio   di   polizia,   prestano
          giuramento ed accedono, con  la  qualifica  di  commissario
          capo tecnico e secondo l'ordine della graduatoria  di  fine
          corso, al periodo di tirocinio operativo  della  durata  di
          due  anni,   con   verifica   finale,   finalizzato   anche
          all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30,  comma
          3. Il giudizio di  idoneita'  al  servizio  di  polizia  e'
          espresso dal direttore della scuola superiore  di  polizia.
          Al termine del periodo  di  tirocinio,  la  conferma  nella
          qualifica di commissario capo tecnico e' effettuata  previa
          valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le
          modalita' stabilite con il decreto di cui  all'articolo  4,
          comma 6. Gli stessi sono assegnati  ai  servizi  d'istituto
          secondo le modalita' previste  dall'articolo  4,  comma  8,
          ferma  restando  la  permanenza   nella   sede   di   prima
          assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto
          salvo  quanto  previsto  dall'articolo  55,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335. 
              5. Ai frequentatori del corso di  formazione  iniziale,
          provenienti dagli altri ruoli della Polizia  di  Stato,  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo  59,  secondo
          comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.». 
              «Art. 33 (Promozione a direttore tecnico capo). - 1. La
          promozione a direttore tecnico capo si consegue, nel limite
          dei posti disponibili al  31  dicembre  di  ogni  anno,  in
          ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo  e
          superamento del corso  di  formazione  dirigenziale,  della
          durata non superiore a tre mesi,  con  esame  finale.  Allo
          scrutinio per merito comparativo e'  ammesso  il  personale
          della carriera dei funzionari tecnici con almeno sette anni
          di effettivo servizio di commissario capo tecnico. 
              2. La promozione a direttore  tecnico  capo  decorre  a
          tutti gli effetti dal 1°  gennaio  dell'anno  successivo  a
          quello nel quale  si  sono  verificate  le  vacanze  ed  e'
          conferita secondo  l'ordine  della  graduatoria  dell'esame
          finale del corso. 
              3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al  comma
          1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia,  ha
          un indirizzo prevalentemente scientifico  professionale  ed
          e' finalizzato a perfezionare le  conoscenze  di  carattere
          tecnico  e  gestionale  necessarie  per  l'esercizio  delle
          funzioni dirigenziali. 
              4. Le modalita' di svolgimento del corso di  formazione
          dirigenziale di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento
          dell'esame finale, nonche'  i  criteri  per  la  formazione
          della graduatoria  di  fine  corso,  sono  determinati  con
          decreto del capo  della  polizia-direttore  generale  della
          pubblica sicurezza.». 
              «TITOLO  III  -  Carriere  dei  medici  e  dei   medici
          veterinari della Polizia di Stato.». 
              «Art.  45  (Attribuzioni  particolari  dei  medici   di
          Polizia). - 1. I medici principali collaborano con i medici
          di  qualifica  superiore  e  sono  preposti  agli   uffici,
          determinati con decreto del  capo  della  polizia-direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza,  non  riservati  alle
          qualifiche superiori. Gli stessi  possono  essere  altresi'
          componenti delle  commissioni  medico  legali,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.
          461 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31  marzo  2005,
          n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio
          2005, n. 89. 
              2. I medici capo e i medici superiori, quali  delegati,
          possono presiedere commissioni medico legali. 
              3. Il personale a partire  dalla  qualifica  di  medico
          capo  e'  preposto   agli   uffici   sanitari   presso   le
          articolazioni centrali e  periferiche  dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza nelle quali si ritenga  necessaria
          la presenza di  un  medico,  in  relazione  alla  qualifica
          rivestita e alle funzioni  rispettivamente  indicate  nella
          Tabella  A  allegata  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e a  quelle  determinate
          con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di   cui   alla
          struttura  organizzativa  delle  articolazioni  periferiche
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previste  in
          attuazione dell'articolo 6 della legge 31  marzo  2000,  n.
          78, con le connesse responsabilita' per le direttive  e  le
          istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.». 
              «Art. 46 (Accesso alle carriere dei medici e dei medici
          veterinari di  Polizia).  -  1.  L'accesso  alla  qualifica
          iniziale delle carriere dei medici e dei medici  veterinari
          di Polizia avviene mediante concorso pubblico,  per  titoli
          ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani
          che godono  dei  diritti  politici,  in  possesso,  per  la
          carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e
          del   diploma   di   specializzazione   nelle    discipline
          individuate  nei  bandi  di  concorso  e  dell'abilitazione
          all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo,
          e, per la carriera dei medici veterinari, della  laurea  in
          medicina  veterinaria  e  dell'abilitazione   all'esercizio
          professionale ed iscrizione al relativo albo  nonche',  per
          entrambe  le   carriere,   dei   requisiti   previsti   dal
          regolamento di cui al comma 2. Il limite  di  eta'  per  la
          partecipazione al concorso, non  superiore  a  trentacinque
          anni,  e'  stabilito  dal  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127,  ferme  restando  le  deroghe  di  cui   al   predetto
          regolamento. Le qualita' morali e di condotta sono previste
          dalle disposizioni di cui all'articolo  35,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2. Con il regolamento di cui all'articolo 3,  comma  3,
          sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica  e
          attitudinale    per    l'espletamento    delle     mansioni
          professionali per i medici  e  i  medici  veterinari  della
          Polizia di Stato e le relative modalita'  di  accertamento.
          Con il decreto del capo  della  polizia-direttore  generale
          della pubblica sicurezza di cui all'articolo  3,  comma  3,
          sono previste le eventuali forme  di  preselezione  per  la
          partecipazione al concorso, le prove di  esame  scritte  ed
          orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita'
          di  svolgimento  del  concorso,   di   composizione   della
          commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria,
          le categorie dei titoli da ammettere a  valutazione  ed  il
          punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 
              2-bis. Il venti per cento  dei  posti  disponibili  per
          l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario,
          determinati con modalita' stabilite nel  decreto  del  capo
          della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza
          di cui al comma 2, e' riservato al personale della  Polizia
          di Stato in possesso dei prescritti  diploma  di  laurea  e
          specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e
          con un'eta' non superiore a quaranta anni, per la meta' dei
          posti a quello del ruolo  degli  ispettori  tecnici-settore
          sanitario, e per l'altra meta', al restante  personale  con
          un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a  cinque
          anni, in  possesso,  in  entrambi  i  casi,  dei  requisiti
          attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver
          riportato,   nei   tre   anni   precedenti,   la   sanzione
          disciplinare della pena pecuniaria o  altra  sanzione  piu'
          grave e deve  aver  riportato,  nello  stesso  periodo,  un
          giudizio complessivo non inferiore a "ottimo". 
              3. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  Forze  armate,   dai   corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
          che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.». 
              «Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
          nelle carriere dei medici e  medici  veterinari).  -  1.  I
          vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono  ammessi
          a   frequentare   un   corso   di    formazione    iniziale
          teorico-pratico della durata di sei mesi, presso la  scuola
          superiore  di  polizia.  L'insegnamento  e'  impartito   da
          docenti     universitari,     magistrati,      appartenenti
          all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
          secondo i principi stabiliti dall'articolo 60  della  legge
          1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza  del  corso  i
          medici  e  i  medici  veterinari  della  Polizia  di  Stato
          rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica  sicurezza
          e  di  ufficiale  di  Polizia   giudiziaria   limitatamente
          all'esercizio delle  funzioni  previste  per  il  ruolo  di
          appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori
          del periodo applicativo, non possono  essere  impiegati  in
          servizi d'istituto, salvo i servizi di  rappresentanza,  di
          parata o d'onore. 
              2. Le modalita' di svolgimento del corso di  formazione
          iniziale, le modalita'  di  attribuzione  del  giudizio  di
          idoneita', di svolgimento dell'esame finale e di formazione
          della graduatoria finale sono determinate con il decreto di
          cui all'articolo 4, comma 6. 
              3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  5,
          ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1,  lettera
          e), e al comma 2, sono ridotti della meta'. 
              4. I medici e i medici veterinari  che  hanno  superato
          l'esame finale del corso di formazione iniziale e che  sono
          stati dichiarati idonei al servizio  di  polizia,  prestano
          giuramento ed accedono alla qualifica di medico  principale
          e di medico veterinario principale, secondo l'ordine  della
          graduatoria di fine corso.  Il  giudizio  di  idoneita'  al
          servizio di polizia e' espresso dal direttore della  scuola
          superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai  servizi
          d'istituto secondo le modalita' previste  dall'articolo  4,
          comma 8, ferma restando la permanenza nella sede  di  prima
          assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto
          salvo  quanto  previsto  dall'articolo  55,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335. 
              5. Ai frequentatori del corso  di  formazione  iniziale
          provenienti dagli altri ruoli della Polizia  di  Stato,  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo  59,  secondo
          comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.». 
              «Art.  48  (Promozione  a  medico  capo  e   a   medico
          veterinario capo). - 1. L'accesso alla qualifica di  medico
          capo e di medico veterinario capo avviene, nel  limite  dei
          posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,  mediante
          scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di
          formazione dirigenziale, della durata non superiore  a  tre
          mesi,  con  esame  finale.  Allo   scrutinio   per   merito
          comparativo e' ammesso  il  personale  delle  carriere  dei
          medici e dei medici veterinari in possesso della  qualifica
          di medico principale e di  medico  veterinario  principale,
          rispettivamente, con almeno tre anni e  sei  mesi  e  sette
          anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. 
              2. La promozione a medico capo e a  medico  veterinario
          capo decorre a tutti gli effetti dal 1°  gennaio  dell'anno
          successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
          ed  e'  conferita  secondo   l'ordine   della   graduatoria
          dell'esame finale del corso, secondo  quanto  previsto  dal
          decreto di cui al comma 4. 
              3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al  comma
          1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia,  ha
          un   indirizzo   prevalentemente   professionale   ed    e'
          finalizzato  a  perfezionare  le  conoscenze  di  carattere
          sanitario,   gestionale   e   giuridico   necessarie    per
          l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 
              4. Le modalita' di svolgimento del corso di  formazione
          dirigenziale di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento
          dell'esame finale, nonche'  i  criteri  per  la  formazione
          della  graduatoria  di  inizio  e  di  fine   corso,   sono
          determinati con decreto del  capo  della  polizia-direttore
          generale della pubblica sicurezza.». 
              «Art.  52  (Aggiornamento  professionale  e  formazione
          specialistica). - 1. Con riferimento alle  attribuzioni  di
          cui all'articolo 44 del presente decreto, all'aggiornamento
          professionale dei medici della Polizia  di  Stato  provvede
          anche l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori
          percorsi formativi. Presso il Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza e' istituito ed aggiornato un apposito elenco dei
          medici della Polizia di Stato che svolgono le  funzioni  di
          medico competente nell'ambito delle attivita' e dei  luoghi
          di lavoro dell'Amministrazione. Tale elenco viene trasmesso
          entro il 31  dicembre  di  ogni  anno  al  Ministero  della
          salute. 
              2. Per le  esigenze  di  formazione  specialistica  dei
          medici  della  Polizia  di  Stato,  nell'ambito  dei  posti
          risultanti dalla programmazione  di  cui  all'articolo  35,
          comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e'
          stabilita, d'intesa con l'Amministrazione, una  riserva  di
          posti complessivamente non superiore al cinque per cento.». 
              «Art. 59 (Commissione per la progressione in carriera).
          - 1. Con regolamento del Ministro dell'interno  da  emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, entro sei mesi  dall'entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  e'  istituita  la  commissione  per  la
          progressione in carriera del  personale  appartenente  alla
          carriera dei funzionari della Polizia di Stato,  presieduta
          dal capo della polizia - direttore generale della  pubblica
          sicurezza e composta  dai  vice  direttori  generali  della
          pubblica sicurezza e dai prefetti e dai dirigenti  generali
          di pubblica sicurezza direttori di direzioni  e  uffici  di
          pari livello nell'ambito del  Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza, di cui all'articolo 4, comma 2,  primo  periodo,
          con esclusione delle lettere i)  ed  n),  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  7  settembre  2001,  n.  398,
          nonche' della direzione centrale anticrimine della  Polizia
          di Stato,  della  direzione  centrale  dell'immigrazione  e
          della  polizia  delle  frontiere  e  dell'ufficio  centrale
          interforze  per  la  sicurezza  personale.  Il  capo  della
          polizia - direttore generale della pubblica sicurezza  puo'
          delegare  le  funzioni  di  presidente  al  vice  direttore
          generale con  funzioni  vicarie.  Il  suddetto  regolamento
          determina le norme di organizzazione e funzionamento  della
          commissione. 
              2. Ai fini della progressione in carriera del personale
          delle carriere dei medici,  dei  medici  veterinari  e  dei
          funzionari tecnici, la commissione di cui  al  comma  1  e'
          integrata,  rispettivamente,  dal  direttore  centrale   di
          sanita'  e  dal  dirigente  generale  tecnico,  ovvero,  in
          sostituzione, rispettivamente,  da  uno  dei  direttori  di
          servizio  della  medesima  direzione  centrale  e   da   un
          dirigente superiore tecnico. 
              3. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono
          svolte  da  un  funzionario  della  Polizia  di  Stato  con
          qualifica  non  inferiore  a  vice  questore   aggiunto   o
          qualifica equiparata della carriera dei funzionari tecnici,
          in servizio presso la direzione centrale del personale  del
          dipartimento della pubblica sicurezza. 
              4. Ai lavori della commissione partecipa,  in  qualita'
          di  relatore  e  senza  voto,  il  direttore  centrale  del
          personale o, in caso di  impedimento,  su  sua  delega,  il
          direttore di un servizio della medesima direzione. 
              5. Per l'espletamento delle funzioni di  cui  ai  commi
          precedenti la direzione centrale  del  personale  trasmette
          alla  commissione   tutti   gli   elementi   valutativi   e
          informativi in suo possesso. 
              6.   La   commissione   formula   al    consiglio    di
          amministrazione  la  proposta  di  graduatoria  di   merito
          relativa  ai  funzionari  ammessi  a  valutazione  per   la
          promozione alle qualifiche di commissario,  di  commissario
          capo, di vice questore, di primo dirigente e  di  dirigente
          superiore e qualifiche equiparate  e  per  l'ammissione  al
          corso di formazione per l'accesso alla  qualifica  di  vice
          questore aggiunto e qualifiche equiparate, sulla  base  dei
          criteri  di  valutazione,  determinati  dal  consiglio   di
          amministrazione  secondo  le  disposizioni  di   cui   agli
          articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta  della
          medesima commissione. 
              7.  Il  consiglio   di   amministrazione   approva   la
          graduatoria motivando le decisioni adottate in  difformita'
          alla proposta formulata dalla commissione. 
              8. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano alle nomine e alle promozioni  successive  al  31
          dicembre 2001.». 
              «Art. 63  (Promozioni  per  merito  straordinario  alle
          qualifiche dirigenziali). - 1. Per  il  conferimento  delle
          promozioni per merito straordinario alle qualifiche di vice
          questore aggiunto, di vice questore, di primo  dirigente  e
          di dirigente superiore,  e  qualifiche  corrispondenti,  la
          commissione per la progressione  in  carriera  formula  una
          proposta al consiglio di  amministrazione.  La  commissione
          per la progressione in carriera, ai fini della proposta  al
          consiglio   di   amministrazione,   valuta,   oltre    alla
          sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 74  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335, anche la piena idoneita' del funzionario a svolgere le
          funzioni della qualifica superiore, sulla base dei  criteri
          di massima relativi agli scrutini di promozione per  merito
          comparativo alle qualifiche anzidette. Non puo'  conseguire
          la promozione per merito straordinario alle  qualifiche  di
          primo dirigente o dirigente superiore  il  funzionario  che
          riporti un punteggio inferiore al settanta  per  cento  del
          coefficiente  totale  massimo  attribuibile  al   personale
          scrutinato ai sensi dei sopracitati criteri di massima. Non
          puo' conseguire la promozione per merito straordinario alle
          qualifiche di vice questore  aggiunto  e  vice  questore  e
          qualifiche  equiparate  il  funzionario  che   riporti   un
          punteggio inferiore al sessanta per cento del  coefficiente
          totale massimo  attribuibile  al  personale  scrutinato  ai
          sensi dei vigenti criteri di massima. 
              2. Non possono essere attribuite promozioni per  merito
          straordinario alle qualifiche dirigenziali per piu' di  una
          volta nel corso della carriera; ricorrendo i presupposti di
          un'ulteriore promozione, al  funzionario  interessato  sono
          attribuiti i benefici economici  di  cui  all'ultimo  comma
          dell'articolo  75  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.».