Art. 6 Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «in caso di assenza o impedimento.» sono aggiunte le seguenti: «Nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati, i commissari capo esercitano anche le attribuzioni di Autorita' locale di pubblica sicurezza»; b) all'articolo 2-bis, le parole: «, riservato al personale del ruolo degli ispettori» sono soppresse; c) all'articolo 3: 1) al comma 2: 1.1 il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea magistrale e specialistiche a contenuto giuridico, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.»; 1.2 al secondo periodo, le parole: «sono indicate le classi di laurea triennali ad indirizzo giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea triennale a contenuto giuridico, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270»; 2) al comma 3: 1.1) al primo periodo, le parole: «decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»; 1.2) al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresi', previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalita' di svolgimento del concorso,» sono soppresse; 3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nel decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza»; d) all'articolo 4: 1) al comma 1, le parole «l'Istituto Superiore di Polizia» sono sostituite con le seguenti: «la Scuola Superiore di Polizia»; 2) al comma 3, le parole «dell'Istituto Superiore di Polizia» sono sostituite con le seguenti: «della Scuola Superiore di Polizia»; 3) al comma 8, dopo le parole: «nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione», sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando»; e) all'articolo 5: 1) al comma 1, lettera b), sono inserite, in fine, le seguenti parole «a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis»; 2) al comma 1, lettera c), sono inserite, in fine, le seguenti parole «a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis»; 3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.»; f) all'articolo 5-bis: 1) al comma 1, le parole: «del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale di cui all'articolo 3, comma 2, con un'eta' non superiore a trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso della laurea triennale o laurea magistrale o specialistica, di cui all'articolo 3, comma 2,», e le parole: «di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari.», sono sostituite dalle seguenti: «di cui il venti per cento riservato al personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni e con un'eta' non superiore a trentacinque anni, e l'ottanta per cento riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari, con un'eta' non superiore a cinquantacinque anni.»; 2) al comma 3, dopo le parole: «il decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza»; g) all'articolo 5-ter, comma 6, dopo le parole: «nell'ambito delle sedi disponibili» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando»; h) all'articolo 11, comma 2, le parole: «e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza preposti alle direzioni e agli uffici di cui all'articolo 59, comma 1»; i) alla rubrica del titolo II le parole: «di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia di Stato»; l) all'articolo 29, comma 2, le parole: «direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico» e le parole: «direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»; m) all'articolo 30, comma 2, le parole: «fino a direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «fino a commissario capo tecnico», e le parole: «Ai direttori tecnici e ai direttori tecnici principali» sono sostituite dalle seguenti: «Ai commissari tecnici e ai commissari capo tecnici»; n) all'articolo 31: 1) al comma 3: 1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento» e le parole: «sono stabilite le modalita' di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale», sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale»; 1.2) al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresi', previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalita' di svolgimento dei concorsi,» sono soppresse; 2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dal decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza»; o) all'articolo 32: 1) al comma 1, le parole: «i direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «i commissari tecnici»; 2) al comma 4, le parole: «I direttori tecnici» sono sostitute dalle seguenti: «I commissari tecnici» e le parole: «di direttore tecnico principale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di commissario capo tecnico»; p) all'articolo 33, comma 1, le parole: «nella qualifica di direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «di commissario capo tecnico»; q) alla rubrica del titolo III le parole: «di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia di Stato»; r) all'articolo 45, comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «Gli stessi possono essere altresi' componenti delle commissioni medico legali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.»; s) all'articolo 46: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dei requisiti previsti dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti previsti dal regolamento»; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento» e, al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresi', previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalita' di svolgimento del concorso,» sono soppresse; 3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario, determinati con modalita' stabilite nel decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 2, e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'eta' non superiore a quaranta anni, per la meta' dei posti a quello del ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra meta', al restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".»; t) all'articolo 47, comma 1, le parole «di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi» e le parole «, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulle basi di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» sono soppresse; u) all'articolo 48, comma 1, le parole «non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore» e le parole: «con almeno tre e sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno tre anni e sei mesi e sette anni e sei mesi»; v) all'articolo 52, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «provvede» e' inserita la seguente: «anche»; z) all'articolo 59, comma 1, le parole «e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e composta dai vice direttori generali della pubblica sicurezza e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza direttori di direzioni e uffici di pari livello nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, con esclusione delle lettere i) ed n), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, nonche' della direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere e dell'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale»; aa) all'articolo 63, comma 1: 1) al secondo periodo, le parole «Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore,» sono soppresse e la parola «la» e' sostituita dalla seguente: «La»; 2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Non puo' conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate il funzionario che riporti un punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei vigenti criteri di massima.».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter e 11 e della rubrica del Titolo II, e degli articoli 29, 30, 31 32, e 33 e della rubrica del Titolo III e degli articoli, 45, 46, 47, 48, 52, 59 e 63 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificati dal presente decreto: «Art. 2 (Funzioni). - 1. Il personale della carriera dei funzionari di Polizia, di cui all'articolo 1, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle allo stesso personale attribuite dalle disposizioni vigenti, nonche' la direzione di uffici o reparti, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Allo stesso personale e' affidata la direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. 2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con autonoma responsabilita' decisionale e corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresi', all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. Il medesimo personale e' il diretto collaboratore degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa carriera e li sostituisce nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. Nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati, i commissari capo esercitano anche le attribuzioni di Autorita' locale di pubblica sicurezza. Lo stesso personale svolge, altresi', con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non riservati al personale delle qualifiche superiori, nonche' funzioni di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui e' assegnato. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonche' nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialita' e dei reparti specialistici. Con il medesimo decreto sono, altresi', individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono, in via prioritaria, attribuite ai commissari capo. 3. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, rivestono la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ad eccezione dei primi dirigenti che svolgono funzioni vicarie. Il medesimo personale, oltre ad esercitare, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorita' di pubblica sicurezza: a) svolge le funzioni indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed e' preposto agli uffici di particolare rilievo e complessita' secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, determinati con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito della relativa dotazione organica. In relazione alle esigenze di funzionalita', le funzioni previste per i vice questori aggiunti e i vice questori possono essere svolte dai funzionari che rivestono entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi; b) svolge funzioni ispettive e quando e' preposto agli uffici o reparti o istituti d'istruzione ha, altresi', la responsabilita' dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. Quando e' preposto ad uffici aventi autonomia amministrativa esercita i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma; c) dirige gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.». «Art. 2-bis (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia). - 1. L'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia avviene: a) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami; b) mediante concorso interno, per titoli ed esami.». «Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico). - 1. L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.» 2. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea magistrale e specialistiche a contenuto giuridico, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Con il medesimo decreto sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea triennale a contenuto giuridico, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Con il medesimo decreto sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea triennale a contenuto giuridico, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 richieste per la partecipazione al concorso interno di cui all'articolo 5-bis, comma 2, e per la promozione alla qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico di cui, rispettivamente, all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalita' di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative modalita' di accertamento. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse. 4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalita' stabilite nel decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 3, e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e con un'eta' non superiore a quaranta anni, per la meta' dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra meta', al restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo". 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.». «Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso la Scuola Superiore di Polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), e' articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. 3. Il direttore della Scuola Superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, sostengono l'esame finale. 4. I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, che puo' essere svolto anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo e' effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. 5. 6. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli per la verifica finale di tirocinio operativo sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. 7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. 8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando. 9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.». «Art. 5 (Dimissioni dal corso di formazione iniziale). - 1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i commissari che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis; c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis; d) non superano l'esame finale del corso; e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile. 1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo. 2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale del personale. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.». «Art. 5-bis (Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno). - 1. L'accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), e' riservato al personale, in possesso della laurea triennale o laurea magistrale o specialistica, di cui all'articolo 3, comma 2, il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "distinto", nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nell'aliquota prevista per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, per titoli ed esami, di cui il venti per cento riservato al personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni e con un'eta' non superiore a trentacinque anni, e l'ottanta per cento riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari con un'eta' non superiore a cinquantacinque anni. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree triennali ad indirizzo giuridico, che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree magistrali o specialistiche ivi previste. Il possesso di una delle predette lauree consente la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le categorie di titoli da ammettere a valutazione per il concorso di cui al comma 1, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianita' di effettivo servizio, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, ai fini del previsto accertamento della preparazione, anche professionale ed operativa, in relazione alle responsabilita' connesse alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2. 4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 1°febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.». «Art. 5-ter (Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 5-bis frequentano un corso di formazione della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, preordinato anche all'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 2. Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al di fuori del periodo applicativo, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. 3. I vice commissari che hanno superato l'esame di fine corso e che hanno ottenuto dal direttore della scuola il giudizio di idoneita' ai servizi di polizia, sono confermati nella carriera dei funzionari con la qualifica di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita' previsto dal comma 3, nonche' le modalita' dell'esame finale e di formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. 5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice commissari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2. 6. L'assegnazione di cui al comma 5 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi disponibili ad esclusione delle provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando. 7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.». «Art. 11 (Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza). - 1. I dirigenti generali di pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori. 2. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza, a dirigente generale tecnico ed a dirigente generale medico, composta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, che la presiede, e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza preposti alle direzioni e agli uffici di cui all'articolo 59, comma 1. 3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nonche' dell'attitudine ad assolvere le piu' elevate funzioni connesse alla qualifica superiore. 4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso. 5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le nomine da conferire a partire dal 1° gennaio 2002. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.». «TITOLO II - Carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato.». «Art. 29 (Articolazione della carriera dei funzionari tecnici di Polizia). - 1. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue: ruolo degli ingegneri; ruolo dei fisici; ruolo dei chimici; ruolo dei biologi; ruolo degli psicologi. 2. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia e' articolata nelle seguenti qualifiche: commissario tecnico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; commissario capo tecnico, anche durante il periodo di tirocinio operativo; direttore tecnico capo; direttore tecnico superiore; primo dirigente tecnico; dirigente superiore tecnico; dirigente generale tecnico. 3. Le qualifiche della carriera di cui al comma 2 sono articolate, nei ruoli degli ingegneri e dei fisici, nei settori di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.». «Art. 30 (Funzioni). - 1. Il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, in relazione alla specifica qualificazione professionale, esercita le funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, nonche' la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. L'attivita' comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, con facolta' di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facolta' di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche. 2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici fino a commissario capo tecnico svolgono, in relazione alla diversa professionalita', attivita' richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e programmi tecnologici. Il predetto personale assume la responsabilita' derivante dall'attivita' delle unita' organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attivita' di collaborazione con i funzionari di qualifica superiore. Ai commissari tecnici e ai commissari capo tecnici, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati ai funzionari con qualifica superiore determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attivita' dei funzionari con qualifica superiore della carriera dei funzionari tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento. Il medesimo personale svolge, altresi', compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalita' posseduta. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. 3. Il personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di direttore tecnico capo, svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui puo' essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.». «Art. 31 (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree magistrali o specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. 3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative modalita' di accertamento. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 4. Il venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 3, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici, e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un'eta' non superiore a quaranta anni, di cui la meta' al personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra meta' al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo". 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.». «Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i commissari tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per la carriera di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. 2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalita' di attribuzione del giudizio di idoneita', di svolgimento dell'esame finale, nonche' di formazione della graduatoria finale sono determinate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della meta'. 4. I commissari tecnici che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo tecnico e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di commissario capo tecnico e' effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.». «Art. 33 (Promozione a direttore tecnico capo). - 1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale della carriera dei funzionari tecnici con almeno sette anni di effettivo servizio di commissario capo tecnico. 2. La promozione a direttore tecnico capo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso. 3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente scientifico professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.». «TITOLO III - Carriere dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato.». «Art. 45 (Attribuzioni particolari dei medici di Polizia). - 1. I medici principali collaborano con i medici di qualifica superiore e sono preposti agli uffici, determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori. Gli stessi possono essere altresi' componenti delle commissioni medico legali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. 2. I medici capo e i medici superiori, quali delegati, possono presiedere commissioni medico legali. 3. Il personale a partire dalla qualifica di medico capo e' preposto agli uffici sanitari presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali si ritenga necessaria la presenza di un medico, in relazione alla qualifica rivestita e alle funzioni rispettivamente indicate nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e a quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previste in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.». «Art. 46 (Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo nonche', per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i medici veterinari della Polizia di Stato e le relative modalita' di accertamento. Con il decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 2-bis. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario, determinati con modalita' stabilite nel decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 2, e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'eta' non superiore a quaranta anni, per la meta' dei posti a quello del ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra meta', al restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo". 3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.». «Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e medici veterinari). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di sei mesi, presso la scuola superiore di polizia. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici e i medici veterinari della Polizia di Stato rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. 2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalita' di attribuzione del giudizio di idoneita', di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della meta'. 4. I medici e i medici veterinari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.». «Art. 48 (Promozione a medico capo e a medico veterinario capo). - 1. L'accesso alla qualifica di medico capo e di medico veterinario capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari in possesso della qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, rispettivamente, con almeno tre anni e sei mesi e sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. 2. La promozione a medico capo e a medico veterinario capo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 4. 3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso, sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.». «Art. 52 (Aggiornamento professionale e formazione specialistica). - 1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 44 del presente decreto, all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato provvede anche l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori percorsi formativi. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito ed aggiornato un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute. 2. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' stabilita, d'intesa con l'Amministrazione, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento.». «Art. 59 (Commissione per la progressione in carriera). - 1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituita la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, presieduta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta dai vice direttori generali della pubblica sicurezza e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza direttori di direzioni e uffici di pari livello nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, con esclusione delle lettere i) ed n), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, nonche' della direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere e dell'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale. Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo' delegare le funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. Il suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione. 2. Ai fini della progressione in carriera del personale delle carriere dei medici, dei medici veterinari e dei funzionari tecnici, la commissione di cui al comma 1 e' integrata, rispettivamente, dal direttore centrale di sanita' e dal dirigente generale tecnico, ovvero, in sostituzione, rispettivamente, da uno dei direttori di servizio della medesima direzione centrale e da un dirigente superiore tecnico. 3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o qualifica equiparata della carriera dei funzionari tecnici, in servizio presso la direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza. 4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualita' di relatore e senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione. 5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso. 6. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di commissario, di commissario capo, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della medesima commissione. 7. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformita' alla proposta formulata dalla commissione. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001.». «Art. 63 (Promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali). - 1. Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore, e qualifiche corrispondenti, la commissione per la progressione in carriera formula una proposta al consiglio di amministrazione. La commissione per la progressione in carriera, ai fini della proposta al consiglio di amministrazione, valuta, oltre alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche la piena idoneita' del funzionario a svolgere le funzioni della qualifica superiore, sulla base dei criteri di massima relativi agli scrutini di promozione per merito comparativo alle qualifiche anzidette. Non puo' conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente o dirigente superiore il funzionario che riporti un punteggio inferiore al settanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei sopracitati criteri di massima. Non puo' conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate il funzionario che riporti un punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei vigenti criteri di massima. 2. Non possono essere attribuite promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali per piu' di una volta nel corso della carriera; ricorrendo i presupposti di un'ulteriore promozione, al funzionario interessato sono attribuiti i benefici economici di cui all'ultimo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.».