IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni, recante  «Disciplina  dell'attivita'
di  Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
ministri»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti» e, in  particolare,  l'articolo  1,
comma 143, il quale prevede che: «Ai fini di incrementare l'autonomia
contabile delle istituzioni scolastiche ed  educative  statali  e  di
semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  provvede,  con
proprio decreto, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  ad  apportare  le  necessarie  modifiche  al
regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica  istruzione
1º febbraio 2001, n. 44,  provvedendo  anche  all'armonizzazione  dei
sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attivita'  di
revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati»; 
  Visto il regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni,  con   cui   vengono   dettate   «Nuove   disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato»; 
  Visto il regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e  successive
modificazioni,  contenente  «Regolamento  per  l'amministrazione  del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni,  recante   «Approvazione   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado»; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59,  e  successive  modificazioni,
recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e  compiti
alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma   della   Pubblica
amministrazione  e  per  la  semplificazione  amministrativa»  e,  in
particolare,  l'articolo  21,  che  ha  sancito   l'autonomia   delle
istituzioni scolastiche e degli istituti educativi e ha  delegato  il
Governo ad adottare uno o piu' regolamenti contenenti, tra l'altro, i
parametri per la definizione della  dotazione  finanziaria  ordinaria
delle scuole,  e  le  istruzioni  per  l'autonoma  allocazione  delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse
ivi  iscritte  e  per  la  scelta  dell'affidamento  dei  servizi  di
tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita'  del  riscontro  delle
gestioni delle istituzioni scolastiche; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  e  successive
modificazioni,  avente  ad  oggetto  «Riordino  e  potenziamento  dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei  costi,  dei
rendimenti   e   dei   risultati    dell'attivita'    svolta    dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'articolo 1, comma 1,  lettera
a), nonche' il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123  avente  ad
oggetto  «Riforma  dei  controlli  di  regolarita'  amministrativa  e
contabile e potenziamento dell'attivita'  di  analisi  e  valutazione
della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31  dicembre  2009,
n. 196», recanti disposizioni relative al  controllo  di  regolarita'
amministrativa e contabile svolto  nei  confronti  delle  istituzioni
scolastiche; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni,  concernente  «Norme  generali  sull'ordinamento   del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Vista  la  legge  del  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni,  contenente  «Disposizioni  per  la   formazione   del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»; 
  Vista  la  legge  del  23  dicembre  2009,  n.  191,  e  successive
modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»; 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista  la  legge  del  13  agosto  2010,  n.  136,   e   successive
modificazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie,  nonche'
delega  al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia»   e,   in
particolare, l'articolo 3 che detta disposizioni volte ad  assicurare
la tracciabilita' dei flussi finanziari; 
  Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  91,  e  successive
modificazioni, recante «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo
2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento  ed
armonizzazione dei sistemi contabili»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario» e,  in  particolare,
l'articolo 7, commi 33  e  34,  che  ha  previsto  inserimento  delle
istituzioni scolastiche nel novero degli enti tenuti all'applicazione
della normativa in materia di tesoreria unica, nonche' l'articolo  1,
comma 7, che ha dettato disposizioni in materia di acquisti in  forma
centralizzata; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», da ultimo modificato dal decreto legislativo
19 aprile 2017, n. 56; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233, concernente «Regolamento recante norme  per  il  dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione  degli
organici funzionali dei singoli istituti, a  norma  dell'articolo  21
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente «Regolamento recante norme in materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della  legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante
«Regolamento  concernente  le  «Istruzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo-contabile delle  istituzioni  scolastiche»»,  che,  in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 21 della legge  15  marzo
1997, n. 59, detta norme relative  alla  gestione  delle  istituzioni
scolastiche  cui  e'  stata  attribuita  personalita'  giuridica   ed
autonomia; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere ai sensi  di  quanto  previsto
dal succitato articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio  2015,  n.
107; 
  Udito il parere del Consiglio superiore della  pubblica  istruzione
reso in data 20 settembre 2017; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  reso  dalla   sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con nota prot. n. 1693 del 22 febbraio 2018; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il  presente  regolamento  detta  i  principi  e  le  istruzioni
generali sulla gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni
scolastiche  cui  e'  stata  attribuita  personalita'  giuridica   ed
autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.  59,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233  e
del decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n.  275,
anche alla luce della riforma del sistema nazionale di  istruzione  e
formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 
                                    N O T E 
 
              Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17, della  legge
          23  agosto  1998,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O. 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              Il regio decreto  18  novembre  1923,  n.  2440  (Nuove
          disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla
          contabilita' generale  dello  Stato)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n.  275.  Il  decreto,
          emanato in virtu' della legge di delegazione di poteri,  L.
          3 dicembre 1922, n. 1601, sostituisce il R.D.  17  febbraio
          1884, n. 2016 (Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1884, n. 68). 
              Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,  e  successive
          modificazioni  (Regolamento   per   l'amministrazione   del
          patrimonio e per la contabilita' generale dello  Stato)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n.  130,
          S.O. 
              Il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e
          successive  modificazioni  (Approvazione  del  testo  unico
          delle  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia   di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115,
          S.O. 
              - Si riporta l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
          e  successive  modificazioni  (Delega  al  Governo  per  il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
          la  semplificazione   amministrativa),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.: 
                «Art.  21  -   1.   L'autonomia   delle   istituzioni
          scolastiche e degli istituti  educativi  si  inserisce  nel
          processo  di  realizzazione   della   autonomia   e   della
          riorganizzazione dell'intero  sistema  formativo.  Ai  fini
          della  realizzazione  della  autonomia  delle   istituzioni
          scolastiche le  funzioni  dell'Amministrazione  centrale  e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari e nazionali di fruizione del  diritto  allo  studio
          nonche' gli elementi comuni all'intero  sistema  scolastico
          pubblico in materia di gestione e  programmazione  definiti
          dallo  Stato,   sono   progressivamente   attribuite   alle
          istituzioni  scolastiche,  attuando  a   tal   fine   anche
          l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie,  alle
          scuole e agli  istituti  di  istruzione  secondaria,  della
          personalita'   giuridica   degli   istituti    tecnici    e
          professionali  e  degli  istituti   d'arte   ed   ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione, anche in deroga alle norme vigenti  in  materia
          di contabilita' dello Stato. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali. 
              2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si  provvede
          con uno o piu' regolamenti da adottare ai  sensi  dell'art.
          17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400  ,  nel
          termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sulla base dei criteri generali e  principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente  articolo.  Sugli   schemi   di   regolamento   e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di  Stato,   il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. Con i regolamenti predetti  sono  dettate
          disposizioni per armonizzare le norme di cui  all'art.  355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297 , con quelle della presente legge. 
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della  personalita'   giuridica   e   dell'autonomia   alle
          istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche  tra  loro
          unificate nell'ottica di garantire  agli  utenti  una  piu'
          agevole fruizione del servizio di istruzione, e le  deroghe
          dimensionali  in   relazione   a   particolari   situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze e alla varieta' delle  situazioni  locali  e  alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione  scolastica.   Le   deroghe   dimensionali
          saranno automaticamente  concesse  nelle  province  il  cui
          territorio e' per  almeno  un  terzo  montano,  in  cui  le
          condizioni  di  viabilita'  statale  e  provinciale   siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi. 
              4.  La  personalita'  giuridica  e   l'autonomia   sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al comma 3 attraverso piani di dimensionamento  della  rete
          scolastica, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative  che  per   loro   natura   possono   essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio al nuovo regime di autonomia  sara'  accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi delle realta' territoriali, sociali  ed  economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti  interventi  perequativi  e  sara'   realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse. 
              5.   La   dotazione   finanziaria   essenziale    delle
          istituzioni scolastiche gia' in  possesso  di  personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'  costituita  dall'assegnazione  dello   Stato   per   il
          funzionamento amministrativo e didattico, che si  suddivide
          in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.  Tale
          dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo  di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e  di
          ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione  senza  vincoli
          di destinazione comporta l'utilizzabilita' della  dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni in corso  d'anno.  Con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito   il   parere   delle   commissioni    parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della dotazione finanziaria ordinaria delle  scuole.  Detta
          dotazione  ordinaria  e'  stabilita  in  misura   tale   da
          consentire  l'acquisizione  da  parte   delle   istituzioni
          scolastiche dei beni di consumo e strumentali  necessari  a
          garantire      l'efficacia      del       processo       di
          insegnamento-apprendimento  nei  vari  gradi  e   tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono  confluire  anche   i   finanziamenti   attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento  amministrativo   e   didattico,   e'   spesa
          obbligatoria ed e' rivalutata annualmente  sulla  base  del
          tasso  di  inflazione  programmata.  In   sede   di   prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle disponibilita' finanziarie residue  sui  capitoli  di
          bilancio  riferiti   alle   istituzioni   scolastiche   non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa e' rideterminata  annualmente  sulla  base  del
          tasso   di   inflazione   programmata   e   di    parametri
          socio-economici e ambientali individuati  di  concerto  dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti. 
              6.  Sono  abrogate  le   disposizioni   che   prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita' e legati da parte delle  istituzioni  scolastiche,
          ivi  compresi  gli   istituti   superiori   di   istruzione
          artistica, delle  fondazioni  o  altre  istituzioni  aventi
          finalita' di educazione o di  assistenza  scolastica.  Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono dovute le imposte in vigore per le  successioni  e  le
          donazioni. 
              7. Le istituzioni scolastiche  che  abbiano  conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma  1  e
          le istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  e
          autonomia, previa realizzazione  anche  per  queste  ultime
          delle operazioni di dimensionamento  di  cui  al  comma  4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale. 
              8.  L'autonomia  organizzativa  e'   finalizzata   alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del gruppo classe e delle  modalita'  di  organizzazione  e
          impiego dei docenti, secondo  finalita'  di  ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali, fermi restando i giorni di  attivita'  didattica
          annuale previsti  a  livello  nazionale,  la  distribuzione
          dell'attivita' didattica  in  non  meno  di  cinque  giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di servizio dei docenti previsti dai  contratti  collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali anche sulla base di un'apposita  programmazione
          plurisettimanale. 
              9.   L'autonomia   didattica    e'    finalizzata    al
          perseguimento  degli   obiettivi   generali   del   sistema
          nazionale di istruzione, nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento, della liberta' di scelta educativa  da  parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione  di
          liberta'  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta   di
          insegnamenti opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e  nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma  71,
          della legge 23  dicembre  1996,  n.  662  ,  sono  definiti
          criteri per la determinazione degli organici funzionali  di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate come fondamentali di ciascun tipo o  indirizzo  di
          studi e l'obbligo di  adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi. 
              10.  Nell'esercizio  dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome. 
              11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2  sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle Accademie di belle arti, agli Istituti  superiori  per
          le industrie artistiche, ai Conservatori  di  musica,  alle
          Accademie nazionali di arte drammatica e di danza,  secondo
          i principi contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e  con  gli
          adattamenti resi necessari dalle  specificita'  proprie  di
          tali istituzioni. 
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di
          aggiornamento, di ricerca e di  orientamento  scolastico  e
          universitario. 
              13. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo
          e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
          data di  entrata  in  vigore  delle  predette  disposizioni
          regolamentari, le norme del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  apportando  tutte  le
          conseguenti e necessarie modifiche]. 
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  emanate  le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse, per la formazione dei  bilanci,  per  la  gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per  le
          modalita' del riscontro delle  gestioni  delle  istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti di cui al comma  2.  E'  abrogato  il  comma  9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . 
              15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e'  delegato  ad
          emanare un decreto  legislativo  di  riforma  degli  organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico che tenga conto della specificita'  del  settore
          scolastico, valorizzando l'autonomo apporto  delle  diverse
          componenti e  delle  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                a)      armonizzazione      della       composizione,
          dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi  organi  con
          le competenze dell'amministrazione  centrale  e  periferica
          come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'  con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome; 
                b) razionalizzazione degli organi a  norma  dell'art.
          12, comma 1, lettera p); 
                c) eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma  1,
          lettera g); 
                d) valorizzazione del collegamento con  le  comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); 
                e) attuazione delle disposizioni di cui  all'art.  59
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  ,  e
          successive modificazioni, nella salvaguardia del  principio
          della liberta' di insegnamento. 
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure professionali del personale docente, ferma  restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la  qualifica  dirigenziale  contestualmente   all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle singole istituzioni scolastiche.  I  contenuti  e  le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con decreto legislativo integrativo delle disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive
          modificazioni, da emanare  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri (80): 
                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
          organi  collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti   di
          direzione, di coordinamento e valorizzazione delle  risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; 
                b) il raccordo tra i compiti previsti  dalla  lettera
          a)     e     l'organizzazione     e     le     attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'art. 13, comma 1; 
                c)  la  revisione  del   sistema   di   reclutamento,
          riservato al personale docente con adeguata  anzianita'  di
          servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ; 
                d) l'attribuzione della dirigenza ai capi  d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica autonoma, che frequentino un apposito  corso  di
          formazione. 
              17. Il rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti  scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree. 
              18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art.  13
          la riforma degli  uffici  periferici  del  Ministero  della
          pubblica   istruzione   e'   realizzata   armonizzando    e
          coordinando  i  compiti  e   le   funzioni   amministrative
          attribuiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche  in
          materia di programmazione  e  riorganizzazione  della  rete
          scolastica. 
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro  anni  al  Parlamento,  a   decorrere   dall'inizio
          dell'attuazione  dell'autonomia   prevista   nel   presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine di apportare  eventuali  modifiche  normative  che  si
          rendano necessarie. 
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  disciplinano  con  propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei limiti dei propri statuti e  delle  relative  norme  di
          attuazione. 
              20-bis. Con la stessa legge regionale di cui  al  comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di svolgimento e di  certificazione  di  una  quarta  prova
          scritta di lingua francese, in aggiunta  alle  altre  prove
          scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.  425.  Le
          modalita' e i criteri di valutazione  delle  prove  d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato il comma 5 dell'art. 3  della  legge  10  dicembre
          1997, n. 425.». 
              La  legge  7  agosto  1990,  n.   241,   e   successive
          modificazioni  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1990, n. 192. 
              - Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera a) del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   286,   e   successive
          modificazioni (Riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e
          strumenti di monitoraggio  e  valutazione  dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della L. 15
          marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18
          agosto 1999, n. 193: 
              «Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1.
          Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della  rispettiva
          autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: 
                a)   garantire   la   legittimita',   regolarita'   e
          correttezza  dell'azione   amministrativa   (controllo   di
          regolarita' amministrativa e contabile); 
              (Omissis).». 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123  (Riforma
          dei controlli di regolarita' amministrativa e  contabile  e
          potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
          spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  3  agosto
          2011, n. 179. 
              Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni (Norme  generali  sull'ordinamento
          del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9  maggio  2001,  n.
          106, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   e
          successive   modificazioni   (Codice   dell'amministrazione
          digitale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
          2005, n. 112, S.O. 
              La legge del 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  successive
          modificazioni (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
          299, S.O. 
              La legge del 23 dicembre 2009,  n.  191,  e  successive
          modificazioni (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n.
          302, S.O. 
              La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
          modificazioni (Legge di contabilita' e  finanza  pubblica),
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n.
          303, S.O. 
              - Si riporta l'art. 3 della legge del 13  agosto  2010,
          n. 136, e  successive  modificazioni  (Piano  straordinario
          contro le mafie, nonche' delega al Governo  in  materia  di
          normativa antimafia), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          23 agosto 2010, n. 196: 
              «Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi  finanziari).  -  1.
          Per assicurare  la  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari
          finalizzata  a  prevenire  infiltrazioni   criminali,   gli
          appaltatori,  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della
          filiera  delle   imprese   nonche'   i   concessionari   di
          finanziamenti pubblici anche  europei  a  qualsiasi  titolo
          interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
          devono utilizzare uno  o  piu'  conti  correnti  bancari  o
          postali, accesi presso banche o presso  la  societa'  Poste
          italiane Spa, dedicati, anche non in via  esclusiva,  fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  5,  alle   commesse
          pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
          ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla  gestione
          dei finanziamenti di cui al  primo  periodo  devono  essere
          registrati sui conti  correnti  dedicati  e,  salvo  quanto
          previsto   al   comma   3,   devono    essere    effettuati
          esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
          postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
          pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
          operazioni. 
              2. I pagamenti destinati  a  dipendenti,  consulenti  e
          fornitori  di  beni  e  servizi  rientranti  tra  le  spese
          generali  nonche'  quelli  destinati  alla   provvista   di
          immobilizzazioni  tecniche  sono  eseguiti  tramite   conto
          corrente dedicato di cui al comma 1,  anche  con  strumenti
          diversi dal bonifico bancario o postale  purche'  idonei  a
          garantire la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni  per
          l'intero importo dovuto, anche se questo non e'  riferibile
          in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
          al medesimo comma 1. 
              3.  I  pagamenti  in  favore  di  enti   previdenziali,
          assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in  favore  di
          gestori e fornitori  di  pubblici  servizi,  ovvero  quelli
          riguardanti tributi,  possono  essere  eseguiti  anche  con
          strumenti diversi dal bonifico bancario  o  postale,  fermo
          restando l'obbligo di documentazione della  spesa.  Per  le
          spese giornaliere, di importo inferiore o  uguale  a  1.500
          euro, relative agli interventi di cui al comma  1,  possono
          essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico  bancario  o
          postale, fermi restando il divieto di impiego del  contante
          e l'obbligo  di  documentazione  della  spesa.  L'eventuale
          costituzione di un fondo  cassa  cui  attingere  per  spese
          giornaliere,  salvo  l'obbligo  di  rendicontazione,   deve
          essere effettuata tramite bonifico  bancario  o  postale  o
          altro  strumento  di  pagamento  idoneo  a  consentire   la
          tracciabilita' delle operazioni, in favore di  uno  o  piu'
          dipendenti. 
              4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai
          servizi e alle forniture di cui al comma 1  sia  necessario
          il ricorso a somme provenienti da conti  correnti  dedicati
          di cui al medesimo comma 1, questi  ultimi  possono  essere
          successivamente reintegrati mediante  bonifico  bancario  o
          postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
          pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
          operazioni. 
              5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi  finanziari,
          gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
          ciascuna  transazione  posta  in  essere   dalla   stazione
          appaltante e dagli altri soggetti di cui  al  comma  1,  il
          codice   identificativo   di   gara    (CIG),    attribuito
          dall'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture  su  richiesta  della  stazione
          appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11  della
          legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice  unico  di  progetto
          (CUP). In  regime  transitorio,  sino  all'adeguamento  dei
          sistemi telematici delle  banche  e  della  societa'  Poste
          italiane S.p.a., il CUP puo' essere inserito  nello  spazio
          destinato   alla   trascrizione   della   motivazione   del
          pagamento. 
              6. -. 
              7. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano  alla
          stazione appaltante o  all'amministrazione  concedente  gli
          estremi identificativi dei conti correnti dedicati  di  cui
          al  medesimo  comma  1  entro  sette  giorni   dalla   loro
          accensione o, nel caso di conti  correnti  gia'  esistenti,
          dalla loro prima utilizzazione  in  operazioni  finanziarie
          relative ad una commessa pubblica,  nonche',  nello  stesso
          termine, le generalita' e il codice fiscale  delle  persone
          delegate  ad  operare  su  di  essi.  Gli  stessi  soggetti
          provvedono, altresi', a comunicare ogni  modifica  relativa
          ai dati trasmessi. 
              8. La stazione appaltante, nei  contratti  sottoscritti
          con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi  e  alle
          forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di  nullita'
          assoluta, un'apposita clausola con la quale  essi  assumono
          gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
          alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o  il
          subcontraente  che  ha  notizia  dell'inadempimento   della
          propria  controparte  agli   obblighi   di   tracciabilita'
          finanziaria di cui al presente articolo  ne  da'  immediata
          comunicazione   alla    stazione    appaltante    e    alla
          prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
          ove ha sede  la  stazione  appaltante  o  l'amministrazione
          concedente. 
              9. La stazione appaltante verifica  che  nei  contratti
          sottoscritti con i subappaltatori e i  subcontraenti  della
          filiera delle imprese a  qualsiasi  titolo  interessate  ai
          lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma  1  sia
          inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
          con la quale  ciascuno  di  essi  assume  gli  obblighi  di
          tracciabilita' dei flussi finanziari di cui  alla  presente
          legge. 
              9-bis. Il mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o
          postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
          piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa  di
          risoluzione del contratto.». 
              Il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  e
          successive modificazioni (Disposizioni  recanti  attuazione
          dell'art. 2 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in
          materia  di  adeguamento  ed  armonizzazione  dei   sistemi
          contabili),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          giugno 2011, n. 145. 
              - Si  riportano  i  commi  33  e  34  dell'art.  7  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  6  luglio
          2012, n. 156, S.O.: 
              «Art. 7 (Riduzione della  spesa  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e dei ministeri). - (Omissis). 
              33. Le istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali
          sono inserite  nella  tabella  A  allegata  alla  legge  29
          ottobre 1984, n. 720. 
              34. Alla data del 12 novembre  2012  i  cassieri  delle
          istituzioni scolastiche ed educative statali  provvedono  a
          versare   tutte   le   disponibilita'   liquide   esigibili
          depositate  presso  i  conti   bancari   sulle   rispettive
          contabilita'  speciali,  sottoconto  infruttifero,   aperte
          presso  la  tesoreria  statale.  Si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui all'art. 35,  comma  9,
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma  7,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni  urgenti  per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle  imprese  del  settore  bancario),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O.: 
              «Art. 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e
          servizi e trasparenza delle procedure). - (Omissis). 
              7. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 449
          e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art.  2,
          comma 574, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  quale
          misura  di  coordinamento  della   finanza   pubblica,   le
          amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel  conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          a  totale  partecipazione  pubblica  diretta  o  indiretta,
          relativamente  alle   seguenti   categorie   merceologiche:
          energia  elettrica,  gas,  carburanti  rete  e   carburanti
          extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa
          e  telefonia  mobile,  sono  tenute   ad   approvvigionarsi
          attraverso le convenzioni o  gli  accordi  quadro  messi  a
          disposizione  da  Consip  S.p.A.  e   dalle   centrali   di
          committenza regionali di riferimento  costituite  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296, ovvero ad  esperire  proprie  autonome  procedure  nel
          rispetto della normativa  vigente,  utilizzando  i  sistemi
          telematici  di  negoziazione  messi  a   disposizione   dai
          soggetti sopra indicati. La presente  disposizione  non  si
          applica alle procedure di  gara  il  cui  bando  sia  stato
          pubblicato precedentemente alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto. E' fatta  salva  la  possibilita'  di
          procedere  ad   affidamenti,   nelle   indicate   categorie
          merceologiche, anche al di fuori delle predette  modalita',
          a    condizione    che    gli    stessi    conseguano    ad
          approvvigionamenti da altre centrali  di  committenza  o  a
          procedure di evidenza pubblica, e  prevedano  corrispettivi
          inferiori  almeno  del  10  per  cento  per  le   categorie
          merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile  e  del  3
          per  cento  per  le  categorie   merceologiche   carburanti
          extra-rete,  carburanti  rete,  energia  elettrica,  gas  e
          combustibili per  il  riscaldamento  rispetto  ai  migliori
          corrispettivi indicati nelle convenzioni e  accordi  quadro
          messi a disposizione da Consip  SpA  e  dalle  centrali  di
          committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi
          del   precedente   periodo    devono    essere    trasmessi
          all'Autorita' nazionale  anticorruzione.  In  tali  casi  i
          contratti dovranno comunque essere sottoposti a  condizione
          risolutiva  con   possibilita'   per   il   contraente   di
          adeguamento  ai  migliori   corrispettivi   nel   caso   di
          intervenuta disponibilita' di convenzioni  Consip  e  delle
          centrali di committenza regionali che prevedano  condizioni
          di maggior vantaggio economico in percentuale superiore  al
          10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati. Al  fine
          di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di  finanza
          pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle
          pubbliche   amministrazioni   riguardanti   le    categorie
          merceologiche di cui al primo periodo del  presente  comma,
          in via sperimentale, dal 1° gennaio  2017  al  31  dicembre
          2018 non si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  terzo
          periodo del presente comma.  La  mancata  osservanza  delle
          disposizioni  del  presente  comma  rileva  ai  fini  della
          responsabilita' disciplinare e per danno erariale. 
              (Omissis).». 
              Il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  (Codice
          dei  contratti  pubblici)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  18  giugno
          1998,  n.   233   (Regolamento   recante   norme   per   il
          dimensionamento ottimale delle  istituzioni  scolastiche  e
          per la determinazione degli organici funzionali dei singoli
          istituti, a norma dell'art. 21 della L. 15 marzo  1997,  n.
          59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio  1998,
          n. 164. 
              Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275  (Regolamento  recante  norme  in  materia  di
          autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
          21 della L. 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O. 
              Il decreto interministeriale 1° febbraio  2001,  n.  44
          (Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali   sulla
          gestione   amministrativo-contabile    delle    istituzioni
          scolastiche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo
          2001, n. 57, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della  citata  legge
          15 marzo 1997, n. 59: 
              «Art.   21.   - 1.   L'autonomia   delle    istituzioni
          scolastiche e degli istituti  educativi  si  inserisce  nel
          processo  di  realizzazione   della   autonomia   e   della
          riorganizzazione dell'intero  sistema  formativo.  Ai  fini
          della  realizzazione  della  autonomia  delle   istituzioni
          scolastiche le  funzioni  dell'Amministrazione  centrale  e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari e nazionali di fruizione del  diritto  allo  studio
          nonche' gli elementi comuni all'intero  sistema  scolastico
          pubblico in materia di gestione e  programmazione  definiti
          dallo  Stato,   sono   progressivamente   attribuite   alle
          istituzioni  scolastiche,  attuando  a   tal   fine   anche
          l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie,  alle
          scuole e agli  istituti  di  istruzione  secondaria,  della
          personalita'   giuridica   degli   istituti    tecnici    e
          professionali  e  degli  istituti   d'arte   ed   ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione, anche in deroga alle norme vigenti  in  materia
          di contabilita' dello Stato. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali. 
              2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si  provvede
          con  uno  o  piu'  regolamenti   da   adottare   ai   sensi
          dell'art.17, comma 2, dellalegge 23 agosto  1988,  n.  400,
          nel termine di nove mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, sulla base  dei  criteri  generali  e
          principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
          e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento  e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di  Stato,   il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. Con i regolamenti predetti  sono  dettate
          disposizioni per armonizzare le norme di cui  all'art.  355
          del testo unico approvato condecreto legislativo 16  aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge. 
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della  personalita'   giuridica   e   dell'autonomia   alle
          istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche  tra  loro
          unificate nell'ottica di garantire  agli  utenti  una  piu'
          agevole fruizione del servizio di istruzione, e le  deroghe
          dimensionali  in   relazione   a   particolari   situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze e alla varieta' delle  situazioni  locali  e  alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione  scolastica.   Le   deroghe   dimensionali
          saranno automaticamente  concesse  nelle  province  il  cui
          territorio e' per  almeno  un  terzo  montano,  in  cui  le
          condizioni  di  viabilita'  statale  e  provinciale   siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi. 
              4.  La  personalita'  giuridica  e   l'autonomia   sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al comma 3 attraverso piani di dimensionamento  della  rete
          scolastica, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative  che  per   loro   natura   possono   essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio al nuovo regime di autonomia  sara'  accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi delle realta' territoriali, sociali  ed  economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti  interventi  perequativi  e  sara'   realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse. 
              5.   La   dotazione   finanziaria   essenziale    delle
          istituzioni scolastiche gia' in  possesso  di  personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'  costituita  dall'assegnazione  dello   Stato   per   il
          funzionamento amministrativo e didattico, che si  suddivide
          in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.  Tale
          dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo  di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e  di
          ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione  senza  vincoli
          di destinazione comporta l'utilizzabilita' della  dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni in corso  d'anno.  Con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito   il   parere   delle   commissioni    parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della dotazione finanziaria ordinaria delle  scuole.  Detta
          dotazione  ordinaria  e'  stabilita  in  misura   tale   da
          consentire  l'acquisizione  da  parte   delle   istituzioni
          scolastiche dei beni di consumo e strumentali  necessari  a
          garantire      l'efficacia      del       processo       di
          insegnamento-apprendimento  nei  vari  gradi  e   tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono  confluire  anche   i   finanziamenti   attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento  amministrativo   e   didattico,   e'   spesa
          obbligatoria ed e' rivalutata annualmente  sulla  base  del
          tasso  di  inflazione  programmata.  In   sede   di   prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle disponibilita' finanziarie residue  sui  capitoli  di
          bilancio  riferiti   alle   istituzioni   scolastiche   non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa e' rideterminata  annualmente  sulla  base  del
          tasso   di   inflazione   programmata   e   di    parametri
          socio-economici e ambientali individuati  di  concerto  dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti. 
              6.  Sono  abrogate  le   disposizioni   che   prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita' e legati da parte delle  istituzioni  scolastiche,
          ivi  compresi  gli   istituti   superiori   di   istruzione
          artistica, delle  fondazioni  o  altre  istituzioni  aventi
          finalita' di educazione o di  assistenza  scolastica.  Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono dovute le imposte in vigore per le  successioni  e  le
          donazioni. 
              7. Le istituzioni scolastiche  che  abbiano  conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma  1  e
          le istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  e
          autonomia, previa realizzazione  anche  per  queste  ultime
          delle operazioni di dimensionamento  di  cui  al  comma  4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale. 
              8.  L'autonomia  organizzativa  e'   finalizzata   alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del gruppo classe e delle  modalita'  di  organizzazione  e
          impiego dei docenti, secondo  finalita'  di  ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali, fermi restando i giorni di  attivita'  didattica
          annuale previsti  a  livello  nazionale,  la  distribuzione
          dell'attivita' didattica  in  non  meno  di  cinque  giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di servizio dei docenti previsti dai  contratti  collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali anche sulla base di un'apposita  programmazione
          plurisettimanale. 
              9.   L'autonomia   didattica    e'    finalizzata    al
          perseguimento  degli   obiettivi   generali   del   sistema
          nazionale di istruzione, nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento, della liberta' di scelta educativa  da  parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione  di
          liberta'  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta   di
          insegnamenti opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e  nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine, sulla base di quanto disposto dall'art.1,  comma  71,
          dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti  criteri
          per  la  determinazione  degli   organici   funzionali   di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate come fondamentali di ciascun tipo o  indirizzo  di
          studi e l'obbligo di  adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi. 
              10.  Nell'esercizio  dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico   approvato   condecreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome. 
              11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2  sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle Accademie di belle arti, agli Istituti  superiori  per
          le industrie artistiche, ai Conservatori  di  musica,  alle
          Accademie nazionali di arte drammatica e di danza,  secondo
          i principi contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e  con  gli
          adattamenti resi necessari dalle  specificita'  proprie  di
          tali istituzioni. 
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di
          aggiornamento, di ricerca e di  orientamento  scolastico  e
          universitario. 
              13. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo
          e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
          data di  entrata  in  vigore  delle  predette  disposizioni
          regolamentari, le norme del testo unico  di  cui  aldecreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  apportando  tutte  le
          conseguenti e necessarie modifiche]. 
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  emanate  le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse, per la formazione dei  bilanci,  per  la  gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per  le
          modalita' del riscontro delle  gestioni  delle  istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti di cui al comma  2.  E'  abrogato  il  comma  9
          dell'art.4dellalegge 24 dicembre 1993, n. 537. 
              15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e'  delegato  ad
          emanare un decreto  legislativo  di  riforma  degli  organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico che tenga conto della specificita'  del  settore
          scolastico, valorizzando l'autonomo apporto  delle  diverse
          componenti e  delle  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                a)      armonizzazione      della       composizione,
          dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi  organi  con
          le competenze dell'amministrazione  centrale  e  periferica
          come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'  con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome; 
                b) razionalizzazione degli organi a  norma  dell'art.
          12, comma 1, letterap); 
                c) eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma  1,
          letterag); 
                d) valorizzazione del collegamento con  le  comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, letterai); 
                e)   attuazione    delle    disposizioni    di    cui
          all'art.59deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e
          successive modificazioni, nella salvaguardia del  principio
          della liberta' di insegnamento. 
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure professionali del personale docente, ferma  restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la  qualifica  dirigenziale  contestualmente   all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle singole istituzioni scolastiche.  I  contenuti  e  le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con  decreto  legislativo  integrativo  delle  disposizioni
          deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni, da emanare  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri(80): 
                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
          organi  collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti   di
          direzione, di coordinamento e valorizzazione delle  risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; 
                b) il raccordo tra i compiti previsti dalla letteraa)
          e l'organizzazione e le  attribuzioni  dell'amministrazione
          scolastica periferica, come ridefinite ai  sensi  dell'art.
          13, comma 1; 
                c)  la  revisione  del   sistema   di   reclutamento,
          riservato al personale docente con adeguata  anzianita'  di
          servizio,   in   armonia   con   le   modalita'    previste
          dall'art.28deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
                d) l'attribuzione della dirigenza ai capi  d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica autonoma, che frequentino un apposito  corso  di
          formazione. 
              17. Il rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti  scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree. 
              18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art.  13
          la riforma degli  uffici  periferici  del  Ministero  della
          pubblica   istruzione   e'   realizzata   armonizzando    e
          coordinando  i  compiti  e   le   funzioni   amministrative
          attribuiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche  in
          materia di programmazione  e  riorganizzazione  della  rete
          scolastica. 
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro  anni  al  Parlamento,  a   decorrere   dall'inizio
          dell'attuazione  dell'autonomia   prevista   nel   presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine di apportare  eventuali  modifiche  normative  che  si
          rendano necessarie. 
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  disciplinano  con  propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei limiti dei propri statuti e  delle  relative  norme  di
          attuazione. 
              20-bis. Con la stessa legge regionale di cui  al  comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di svolgimento e di  certificazione  di  una  quarta  prova
          scritta di lingua francese, in aggiunta  alle  altre  prove
          scritte previste dallalegge 10 dicembre 1997,  n.  425.  Le
          modalita' e i criteri di valutazione  delle  prove  d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato il comma 5 dell'art.3dellalegge 10 dicembre  1997,
          n. 425.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Il testo dell'art. 21 della  citata  legge  15  marzo
          1997, n. 59 e la pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale  del
          decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998,  n.
          233, del decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275 e della legge 13  luglio  2015,  n.  107  sono
          riportati nelle note alle premesse