Art. 2 Principi 1. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio. 2. La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si uniforma, altresi', ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. L'armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, e' demandata ad apposito successivo provvedimento. 3. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F. 4. Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresi' all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti: a) da finanziamenti dell'Unione europea; b) da altri finanziamenti dello Stato; c) da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici; d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati; e) da entrate proprie.
Note all'art. 2: Per i riferimenti al citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, si veda nelle note alle premesse. - Il testo del comma 143 dell'art. 1 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, e' riportato nelle note alle premesse - Il testo dell'art. 21 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e' riportato nelle note alle premesse - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233: «Art. 6 (Dotazione finanziaria di istituto). - 1. Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su base regionale, in proporzione alla popolazione scolastica e al numero di istituti di istruzione. Essi sono articolati a livello provinciale o subprovinciale e sono distinti in assegnazioni ordinarie e perequative. Le assegnazioni perequative sono calcolate in relazione alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio. Sui criteri di ripartizione delle assegnazioni perequative e' sentito il parere della conferenza unificata Stato-regioni-citta' e autonomie locali. 2. Le dotazioni finanziarie determinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle singole istituzioni dai dirigenti degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, in conformita' ai criteri generali e agli indici di riferimento fissati dal decreto di cui allo stesso comma 1. 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse finanziarie a loro assegnate senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascun grado, ordine e tipo di scuola, nel rispetto delle competenze attribuite, nelle stesse materie, alle regioni e agli enti locali con ildecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 4. Le disposizioni del presente articolo non escludono l'apporto di ulteriori risorse finanziarie da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di altri enti e di privati per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica. 5. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche ed altri soggetti pubblici e privati possono stipulare accordi di programma per la gestione di attivita' previste dai commi 3 e 4.».