Art. 2 
 
 
                              Principi 
 
  1.  La  gestione  finanziaria  ed  amministrativo-contabile   delle
istituzioni scolastiche si  esprime  in  termini  di  competenza,  e'
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita',  e  si
conforma  ai  principi  di  trasparenza,  annualita',  universalita',
integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione,
confrontabilita' e monitoraggio. 
  2.   La   gestione   amministrativo-contabile   delle   istituzioni
scolastiche si uniforma, altresi', ai principi contabili generali  di
cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  91.
L'armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 1,  comma
143, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, e' demandata ad  apposito
successivo provvedimento. 
  3. Le risorse  assegnate  dallo  Stato,  costituenti  la  dotazione
finanziaria di istituto sono utilizzate, a  norma  dell'articolo  21,
comma 5, della legge  n.  59  del  1997  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione
che  quello  prioritario  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie  dell'istituzione
interessata,  come  previste  ed  organizzate  nel  piano   triennale
dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F. 
  4.  Le  istituzioni  scolastiche,  sempre  che  non  si  tratti  di
finanziamenti  vincolati  a   specifiche   destinazioni,   provvedono
altresi'   all'autonoma   allocazione   delle   risorse   finanziarie
derivanti: 
    a) da finanziamenti dell'Unione europea; 
    b) da altri finanziamenti dello Stato; 
    c) da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti
pubblici; 
    d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati; 
    e) da entrate proprie. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              Per i riferimenti  al  citato  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 91, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo del comma 143 dell'art. 1 della citata legge
          13 luglio 2015,  n.  107,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse 
              - Il testo dell'art. 21 della  citata  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e' riportato nelle note alle premesse 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998,  n.
          233: 
              «Art. 6 (Dotazione finanziaria di istituto). -  1.  Gli
          stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa
          del   Ministero   della   pubblica   istruzione   per    il
          funzionamento amministrativo e didattico delle  istituzioni
          scolastiche sono ripartiti, con decreto del Ministro  della
          pubblica istruzione, su base regionale, in proporzione alla
          popolazione  scolastica  e  al  numero   di   istituti   di
          istruzione. Essi sono articolati a  livello  provinciale  o
          subprovinciale e sono distinti in assegnazioni ordinarie  e
          perequative. Le assegnazioni perequative sono calcolate  in
          relazione  alle   condizioni   demografiche,   orografiche,
          economiche e socio-culturali del territorio. Sui criteri di
          ripartizione delle assegnazioni perequative e'  sentito  il
          parere della conferenza  unificata  Stato-regioni-citta'  e
          autonomie locali. 
              2. Le dotazioni finanziarie determinate  ai  sensi  del
          comma  1  sono  assegnate  alle  singole  istituzioni   dai
          dirigenti  degli  uffici  periferici   dell'amministrazione
          scolastica, in  conformita'  ai  criteri  generali  e  agli
          indici di riferimento  fissati  dal  decreto  di  cui  allo
          stesso comma 1. 
              3. Le istituzioni  scolastiche  utilizzano  le  risorse
          finanziarie  a  loro  assegnate  senza  altro  vincolo   di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di orientamento proprie di ciascun grado, ordine  e  tipo
          di scuola, nel rispetto delle competenze attribuite,  nelle
          stesse  materie,  alle  regioni  e  agli  enti  locali  con
          ildecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
              4. Le disposizioni del presente articolo non  escludono
          l'apporto di ulteriori risorse finanziarie da  parte  dello
          Stato, delle regioni, degli enti locali, di altri enti e di
          privati per l'attuazione di progetti promossi e  finanziati
          con risorse a destinazione specifica. 
              5.  Lo  Stato,  le  regioni,  gli   enti   locali,   le
          istituzioni  scolastiche  ed  altri  soggetti  pubblici   e
          privati possono  stipulare  accordi  di  programma  per  la
          gestione di attivita' previste dai commi 3 e 4.».