art. 1 (commi 901-1000)
  901. All'articolo 191, comma 3,  primo  periodo,  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le  parole:  «  qualora  i  fondi
specificamente previsti in bilancio si  dimostrino  insufficienti,  »
sono soppresse. 
  902. A decorrere dal  bilancio  di  previsione  2019,  l'invio  dei
bilanci  di  previsione  e  dei  rendiconti  alla  banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della  legge  31
dicembre  2009,   n.   196,   sostituisce   la   trasmissione   delle
certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione  e  del
rendiconto della gestione al  Ministero  dell'interno  da  parte  dei
comuni, delle province, delle citta' metropolitane, delle  unioni  di
comuni e delle comunita' montane. 
  903. A decorrere dal 1° novembre 2019,  l'articolo  161  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'
sostituito dal seguente: 
     « Art. 161.  -  (Certificazioni  finanziarie  e  invio  di  dati
contabili) - 1. Il Ministero dell'interno puo' richiedere ai  comuni,
alle province, alle citta' metropolitane, alle  unioni  di  comuni  e
alle comunita' montane specifiche certificazioni su particolari  dati
finanziari, non  presenti  nella  banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.
196. Le certificazioni sono firmate  dal  responsabile  del  servizio
finanziario. 
     2. Le modalita' per  la  struttura  e  per  la  redazione  delle
certificazioni nonche'  i  termini  per  la  loro  trasmissione  sono
stabiliti con decreto del  Ministero  dell'interno,  adottato  previo
parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
     3.  I  dati  delle  certificazioni  sono  resi   noti   mediante
pubblicazione nel sito internet istituzionale  del  Dipartimento  per
gli affari  interni  e  territoriali  del  Ministero  dell'interno  e
vengono resi disponibili per l'inserimento  nella  banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
     4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione
dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato,
in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle
citta'  metropolitane,  dei  relativi  dati  alla  banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce  del  piano
dei  conti  integrato,  sono  sospesi  i  pagamenti   delle   risorse
finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per gli affari  interni  e  territoriali,  ivi  comprese
quelle a titolo di fondo di solidarieta' comunale. In sede  di  prima
applicazione, con riferimento al  bilancio  di  previsione  2019,  la
sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere  dal  1°
novembre 2019 ». 
  904. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2016, n. 160, le parole: « e del termine di trenta giorni dalla  loro
approvazione per l'invio  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  ,
nonche' di mancato invio, entro trenta giorni  dal  termine  previsto
per l'approvazione, ». 
  905. A decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle  loro  forme
associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e
il bilancio preventivo dell'esercizio  di  riferimento  entro  il  31
dicembre dell'anno precedente non trovano  applicazione  le  seguenti
disposizioni: 
    a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25  febbraio  1987,  n.
67; 
    b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122; 
    d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111; 
    e) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    f) l'articolo  24  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  906. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui
al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite  massimo  di
ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria,  di
cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e'  elevato  da  tre  a  quattro
dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019. 
  907. Al fine di favorire il ripristino  dell'ordinata  gestione  di
cassa del bilancio corrente, i comuni che, nel secondo  semestre  del
2016, abbiano dichiarato lo stato  di  dissesto  finanziario  di  cui
all'articolo 244 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267,  possono  motivatamente  chiedere  al  Ministero
dell'interno, entro il 31 gennaio 2019, l'anticipazione di  somme  da
destinare ai  pagamenti  in  sofferenza.  L'assegnazione  di  cui  al
periodo precedente, nella misura massima complessiva di 20 milioni di
euro e di 300 euro per abitante, e' restituita, in parti uguali,  nei
tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di  ciascun  anno.  In
caso di mancato versamento entro il termine previsto, e' disposto  da
parte  dell'Agenzia  delle  entrate  il  recupero  delle  somme   nei
confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso
dell'imposta  municipale  propria  di   cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.  Alla  copertura  degli  oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede  a
valere sulla dotazione del Fondo di  rotazione  di  cui  all'articolo
243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Gli enti in disavanzo possono applicare al bilancio la  quota
del risultato di amministrazione accantonato nel fondo  anticipazioni
per il rimborso triennale dell'anticipazione. 
  908. All'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017,  n.  158,  dopo  il
comma 3 e' aggiunto il seguente: 
     « 3-bis. Le amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operanti  nei
piccoli comuni possono anch'esse affidare in via  diretta,  ai  sensi
dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  la
gestione dei servizi di tesoreria e  di  cassa  alla  societa'  Poste
italiane Spa ». 
  909. All'articolo 56, comma 4, del decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, le parole:  «  Le  economie  riguardanti  le  spese  di
investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7,  del
decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  recante  codice  dei
contratti pubblici, esigibili negli esercizi  successivi,  effettuate
sulla base della  gara  per  l'affidamento  dei  lavori,  formalmente
indetta ai sensi  dell'articolo  53,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 163 del 2006 concorrono alla determinazione del  fondo
pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro
l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di
amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento  in
c/capitale ed il fondo pluriennale e' ridotto di pari importo »  sono
sostituite dalle seguenti: « Le  economie  riguardanti  le  spese  di
investimento per lavori pubblici concorrono alla  determinazione  del
fondo pluriennale secondo le modalita' definite, entro il  30  aprile
2019, con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di  concerto  con
il Ministero dell'interno - Dipartimento per  gli  affari  interni  e
territoriali e  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie,  su  proposta
della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui
all'articolo 3-bis,  al  fine  di  adeguare  il  principio  contabile
applicato   concernente   la   contabilita'   finanziaria    previsto
dall'allegato n. 4/2 del presente decreto ». 
  910. All'articolo 183, comma 3, del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  le  parole:  «  Le  spese  di
investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi,
la  cui  gara  e'  stata   formalmente   indetta,   concorrono   alla
determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di
amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva  della  gara
entro  l'anno  successivo  le  economie  di   bilancio   confluiscono
nell'avanzo di  amministrazione  vincolato  per  la  riprogrammazione
dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale  e'  ridotto  di
pari  importo  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  Le  economie
riguardanti le spese di investimento per lavori  pubblici  concorrono
alla  determinazione  del  fondo  pluriennale  secondo  le  modalita'
definite,  entro  il  30  aprile  2019,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali  e  con   la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  gli  affari
regionali  e  le  autonomie,  su  proposta  della   Commissione   per
l'armonizzazione degli enti territoriali di  cui  all'articolo  3-bis
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine  di  adeguare
il  principio  contabile  applicato   concernente   la   contabilita'
finanziaria  previsto  dall'allegato  n.  4/2  del  medesimo  decreto
legislativo ». 
  911. All'articolo 200, comma 1-ter,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole:  «  del  piano
delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo
n. 163 del 2006 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  del  programma
triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo  21  del  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 ». 
  912. Nelle  more  di  una  complessiva  revisione  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, fino al 31 dicembre  2019,  le  stazioni  appaltanti,  in  deroga
all'articolo 36, comma 2,  del  medesimo  codice,  possono  procedere
all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore  a  150.000  euro  mediante  affidamento   diretto   previa
consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici  e  mediante
le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo  36
per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
350.000 euro. 
  913. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali  economie  di
gestione o comunque  realizzate  in  fase  di  appalto,  o  in  corso
d'opera, nonche' quelle costituite dagli eventuali ulteriori  residui
relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti
inseriti  nel  Programma   straordinario   di   intervento   per   la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie  delle  citta'
metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo   di   provincia,   di   cui
all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, sono revocate e  rimangono  acquisite  al  fondo  a  tale  scopo
istituito nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri o, se finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e  141,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo per lo sviluppo  e  la
coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli  di  finanza
pubblica, al finanziamento di spese  di  investimento  dei  comuni  e
delle citta' metropolitane. 
  914. Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma di  cui  al
comma 913 e concluse sulla base  di  quanto  disposto  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  29  maggio  2017,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  148  del  27  giugno  2017,
nonche' delle delibere del CIPE n. 2/ 2017 del  3  marzo  2017  e  n.
72/2017 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo  1,  comma
141, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  producono  effetti  nel
corso dell'anno 2019, ai sensi del comma 916 del  presente  articolo,
con riguardo al rimborso delle spese sostenute  e  certificate  dagli
enti beneficiari in base al cronoprogramma. 
  915. Al rimborso delle spese  di  cui  al  comma  914  si  provvede
mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la
coesione per le medesime finalita' del Programma straordinario di cui
al comma 913. 
  916. Entro un mese dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari
provvedono all'adeguamento delle convenzioni gia'  sottoscritte  alle
disposizioni del comma 913. 
  917. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari
deliberate da ciascun comune a norma  dell'articolo  52  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  i  rimborsi  delle  somme
acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta  comunale
sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche  affissioni  per  gli
anni dal 2013 al 2018 possono  essere  effettuati  in  forma  rateale
entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente  e'
diventata definitiva. 
  918.  Con  riguardo  alla  realizzazione  delle  opere  svolte  per
consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra  Calusco  e
Paderno d'Adda, nonche' alla necessita' di un sostegno ai servizi  di
trasporto pubblico locale nelle more della riapertura della  suddetta
infrastruttura, sono stanziati 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 in
favore della regione Lombardia. 
  919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui
al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.  507,  possono
essere aumentati dagli enti locali  fino  al  50  per  cento  per  le
superfici superiori al metro  quadrato  e  le  frazioni  di  esso  si
arrotondano a mezzo metro quadrato. 
  920. Il fondo di cui all'articolo  35-quater  del  decreto-legge  4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2018, n. 132, e' incrementato di  25  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2020  e
2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
  921. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma
380, lettera b), della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  in  deroga
all'articolo 1, comma 449,  lettere  da  a)  a  d),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e' confermato per l'anno 2019 sulla base degli
importi indicati per ciascun  ente  negli  allegati  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo  2018,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  83  del  10
aprile 2018, recante « Fondo di solidarieta' comunale. Definizione  e
ripartizione delle risorse spettanti per  l'anno  2018  »,  salve  le
operazioni  aritmetiche  relative  ai  nuovi  comuni  risultanti   da
procedure di fusione. Rimangono confermate le modalita' di erogazione
degli importi da parte del Ministero dell'interno e le  modalita'  di
recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi  dovuti  a
titolo  di  alimentazione  del  Fondo.  Rimane   inoltre   confermato
l'accantonamento di 15 milioni di euro  di  cui  all'articolo  7  del
predetto decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  7  marzo
2018 e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalita'
dell'anno 2018. Il riparto del predetto accantonamento e'  effettuato
con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,  adottati  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
  922. I debiti derivanti dall'utilizzo, avvenuto in tutto o in parte
in data successiva al 28 aprile 2008, di contratti quadro di aperture
di credito stipulati prima di tale data e dalla conversione totale  o
parziale, avvenuta in data successiva al 28 aprile 2008, di  prestiti
flessibili stipulati prima  di  tale  data,  inseriti  nel  documento
predisposto dal Commissario straordinario del Governo per la gestione
del piano di rientro del debito pregresso  del  comune  di  Roma,  ai
sensi dell'articolo 14, comma 13-bis,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, sono quelli  relativi  al  finanziamento  di  spese  di
investimento sulla  base  del  quadro  economico  progettuale,  o  di
analogo documento consentito per l'accesso al credito, approvato alla
data del 28 aprile 2008. 
  923. I debiti di cui al comma 922 sono quelli relativi agli impegni
assunti alla data del 28  aprile  2008  sulla  base  di  obbligazioni
giuridicamente perfezionate ancorche' relativi ad alcune  delle  voci
del quadro economico progettuale, o di analogo  documento  consentito
per l'accesso al credito, oggetto del finanziamento, ivi comprese  le
spese tecniche e di progettazione. 
  924. Sono compresi  tra  i  debiti  di  cui  al  comma  922  quelli
derivanti dai prestiti flessibili, inseriti nel piano di rientro  del
debito pregresso del comune di Roma, stipulati in data antecedente al
28 aprile 2008 e finalizzati al rifinanziamento  di  debito  gia'  in
ammortamento. Ai medesimi debiti non si applica il comma 923. 
  925.  Fermo  restando  quanto   previsto   dall'articolo   14   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Commissario straordinario  del
Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del
comune di Roma e' autorizzato ad assumere nel piano di rientro, con i
limiti di cui al comma 926 del presente articolo, gli oneri derivanti
dall'emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti  ai  sensi
dell'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
anche  adottati  in  pendenza   di   giudizio,   qualora   l'indebita
utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico  abbia
comportato la loro modificazione,  anteriormente  alla  data  del  28
aprile 2008, in assenza di un valido  ed  efficace  provvedimento  di
esproprio o dichiarativo della pubblica utilita' ovvero  qualora  sia
stato annullato l'atto  da  cui  sia  sorto  il  vincolo  preordinato
all'esproprio o l'atto che abbia dichiarato la pubblica  utilita'  di
un'opera ovvero il decreto di esproprio. 
  926. Ai fini di cui al comma 925, il Commissario straordinario  del
Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del
comune di Roma procede ad  autorizzare  il  pagamento,  sul  bilancio
separato del piano di rientro del  debito  pregresso  del  comune  di
Roma,  dell'indennizzo  per  il  pregiudizio   patrimoniale   e   non
patrimoniale previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 42-bis del  testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  giugno
2001, n. 327, entrambi devalutati in applicazione dell'articolo  248,
comma 4, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, cosi' come richiamato dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 4 luglio 2008, determinato da Roma Capitale, e
al ristoro del pregiudizio derivante da occupazione senza  titolo  di
cui al comma  3  del  medesimo  articolo  42-bis  limitatamente  agli
importi maturati sino alla data del 28 aprile 2008. 
  927. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 13-bis,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fatti salvi  gli
effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro  del  debito
pregresso del comune di Roma, con le modalita' di cui all'articolo 1,
commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  ai  fini
della  definitiva  rilevazione  della  massa  passiva  del  piano  di
rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti
per materia, entro il termine perentorio di trentasei mesi dalla data
di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  presenta  specifiche
istanze  di  liquidazione  di  crediti  derivanti   da   obbligazioni
contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore  al
28 aprile 2008. 
  928. Le istanze presentate ai sensi del comma 927 sono accompagnate
da specifica  attestazione  che  le  obbligazioni  si  riferiscono  a
prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008 e che le
stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche  funzioni
e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei  servizi
attestano altresi' che non  e'  avvenuto,  nemmeno  parzialmente,  il
pagamento del  corrispettivo  e  che  il  debito  non  e'  caduto  in
prescrizione. Le istanze che si  riferiscono  a  posizioni  debitorie
configuranti   debiti   fuori   bilancio   riconoscibili   ai   sensi
dell'articolo 194 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, devono altresi'  riferirsi  a  provvedimenti  di
riconoscimento del debito fuori bilancio  assunti  in  conformita'  a
quanto previsto dall'articolo  78,  comma  4,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. 
  929. Per le eventuali obbligazioni  per  le  quali  non  sia  stata
presentata  un'idonea  istanza  ai  sensi  dei  commi  927   e   928,
l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza
del debito. 
  930. La definitiva rilevazione della massa passiva e' approvata con
decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  specifica
proposta del Commissario straordinario del Governo  per  la  gestione
del piano di rientro del debito pregresso del comune di  Roma.  Nelle
more del definitivo accertamento della massa  passiva  del  piano  di
rientro del debito pregresso  del  comune  di  Roma,  il  Commissario
straordinario procede,  con  le  modalita'  stabilite  dai  periodici
aggiornamenti del piano di rientro di cui all'articolo 1, commi 751 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  o  a  seguito  della
presentazione  di  specifiche  istanze  avanzate  da  Roma  Capitale,
corredate di idonea attestazione circa la sussistenza, la certezza  e
la liquidita' del credito, all'estinzione delle  posizioni  debitorie
derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore  al  28  aprile
2008. 
  931. Per la revisione progettuale del completamento della  linea  C
della metropolitana di Roma e per l'acquisto  di  materiale  rotabile
relativo alla linea medesima, nonche' per interventi di  manutenzione
straordinaria per le linee A e  B  della  metropolitana  di  Roma  e'
autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per  l'anno  2019,  di  65
milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di  euro  per  l'anno
2021. 
  932. Il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
approvazione dell'accertamento definitivo del  debito  pregresso  del
comune di Roma, di cui al comma 930 del presente articolo, stabilisce
il  termine  finale  per   l'estinzione   dei   debiti   oggetto   di
ricognizione,  determinando  contestualmente,  ai  sensi  e  per  gli
effetti del comma 13-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, la  conclusione  delle  attivita'  straordinarie  della
gestione commissariale. 
  933. E' assegnata a Roma Capitale una dotazione finanziaria pari  a
40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per  l'anno
2020 per interventi di  ripristino  straordinario  della  piattaforma
stradale  della  grande  viabilita'  da  eseguire  anche,  nei   casi
emergenziali, con il Ministero della difesa. 
  934. Ai fini di cui al comma 933  e'  autorizzata  la  spesa  di  5
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2019,  2020  e  2021,  per
l'acquisto di  mezzi  strumentali  al  ripristino  delle  piattaforme
stradali. 
  935. Gli oneri sostenuti per il concorso del Ministero della difesa
alle attivita' di cui ai commi 933 e 934 del presente  articolo  sono
ristorati  da   Roma   Capitale   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
nell'ambito  delle  risorse  stanziate  al  comma  933  del  presente
articolo. 
  936. Il Fondo derivante dal riaccertamento dei residui  passivi  ai
sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze e' ridotto di 40 milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020. 
  937. Al fine di favorire  gli  investimenti,  all'articolo  40  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' aggiunto, in fine,  il
seguente comma: 
     « 2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere
dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori
annuali  di  tempestivita'  dei  pagamenti,  calcolati  e  pubblicati
secondo  le  modalita'  stabilite  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 14 novembre  2014,  rispettosi  dei  termini  di
pagamento di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  9  ottobre
2002, n. 231,  possono  autorizzare  spese  di  investimento  la  cui
copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a
esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione
per  la  mancata  contrazione  del   debito   puo'   essere   coperto
nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo
per far fronte a effettive esigenze di cassa ». 
  938. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il
debito autorizzato e non contratto, dopo la lettera d)  del  comma  6
dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono
inserite le seguenti: 
     « d-bis) solo  con  riferimento  alle  regioni,  l'elenco  degli
impegni  per  spese  di  investimento  di  competenza  dell'esercizio
finanziati con il ricorso al debito non contratto; 
     d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni
per spese di investimento  che  hanno  determinato  il  disavanzo  da
debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente
per esercizio di formazione ». 
  939. L'articolo 6-bis del decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e'
sostituito dal seguente: 
     « Art. 6-bis. - (Disposizioni per  agevolare  la  riduzione  del
debito delle regioni) - 1. Al  fine  di  favorire  la  riduzione  del
debito, per  le  regioni  che  effettuano  operazioni  di  estinzione
anticipata, per gli anni 2019 e 2020, e' autorizzato lo  svincolo  di
destinazione delle somme  alle  stesse  spettanti  dallo  Stato,  nel
limite delle stesse operazioni di estinzione anticipata, purche'  non
esistano obbligazioni sottostanti gia' contratte  ovvero  purche'  le
suddette  somme  non  siano  relative  ai  livelli  essenziali  delle
prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione  di
farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla
riduzione del debito e agli investimenti ». 
  940. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,  lettere  a)  e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  non
adottano i principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del
bilancio, possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,
rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla  sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  ad  esclusione
degli immobili alla cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' di impresa, risultanti  dal  bilancio  dell'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2017. 
  941.  La  rivalutazione  deve  essere  eseguita  nel   bilancio   o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui  al  comma  940,
per il quale il termine di approvazione  scade  successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa  categoria  omogenea  e  deve  essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. 
  942. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare  con  le  modalita'  indicate  al
comma 945. 
  943. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di  rivalutazione
si considera  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  a  decorrere  dal
terzo esercizio successivo a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura  del  16
per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non
ammortizzabili. 
  944. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci
o di destinazione a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della
rivalutazione. 
  945. Le imposte sostitutive di cui ai commi 942 e 943 sono  versate
in un'unica rata entro il  termine  di  versamento  del  saldo  delle
imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta  con  riferimento
al quale la rivalutazione e' eseguita. Gli importi da versare possono
essere compensati ai sensi della sezione I del capo III  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  946. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  13
aprile 2001, n. 162, nonche' quelle del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.  86,  e
dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311. 
  947. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti  in
bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre  2000,  n.
342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in
corso alla data del 1° dicembre 2020. 
  948. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di  cui  al  comma  943,  e'  vincolata  una
riserva in sospensione d'imposta ai  fini  fiscali  che  puo'  essere
affrancata ai sensi del comma 942. 
  949. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 49,5 milioni di euro per l'anno 2019. 
  950. Agli oneri derivanti dai commi da  940  a  949,  pari  a  49,5
milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,7  milioni  di  euro
per l'anno 2023, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029,  si  provvede,  per
l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori  entrate
derivanti dai commi da 940 a 948 e, per gli anni successivi, mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  951. All'articolo 12 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
     « 4-bis. In caso di  inerzia  realizzativa,  sentito  il  comune
interessato, il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  con
proprio decreto, puo' nominare, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza  pubblica,  un  commissario  per  attuare  o  completare  gli
interventi gia' finanziati.  I  commissari  sono  individuati  tra  i
dirigenti di livello dirigenziale generale del  Dipartimento  per  le
infrastrutture, i sistemi  informativi  e  statistici  del  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Nel  caso   di   accertata
impossibilita' dei predetti dirigenti, la nomina di commissario  puo'
avvenire tra  soggetti  qualificati  con  comprovata  esperienza  nel
settore del finanziamento di opere infrastrutturali. Gli oneri per  i
compensi dei commissari, determinati con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono posti a carico delle risorse destinate al  comune
per gli interventi finanziati nel contratto di valorizzazione  urbana
per i quali e' stato nominato il commissario ». 
  952. All'articolo 51 del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
     « g-bis) le variazioni che, al fine  di  ridurre  il  ricorso  a
nuovo  debito,  destinano  alla  copertura  degli  investimenti  gia'
stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori  accertamenti
di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti  di
bilancio. Tali variazioni  sono  consentite  solo  alle  regioni  che
nell'anno  precedente  hanno  registrato  un  valore  dell'indicatore
annuale  di  tempestivita'  dei  pagamenti,  calcolato  e  pubblicato
secondo  le  modalita'  stabilite  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 265 del  14  novembre  2014,  tenendo  conto  di  quanto
disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89,  rispettoso  dei  termini  di  pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 »; 
    b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  Il
responsabile finanziario della regione puo' altresi' variare l'elenco
di cui all'articolo  11,  comma  5,  lettera  d),  al  solo  fine  di
modificare la  distribuzione  delle  coperture  finanziarie  tra  gli
interventi gia' programmati per spese di investimento ». 
  953.  Ferma  restando  la  natura  giuridica  di  libera  attivita'
d'impresa dell'attivita' di produzione,  importazione,  esportazione,
acquisto  e  vendita  di  energia  elettrica,  i  proventi  economici
liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali,
nel  cui  territorio   insistono   impianti   alimentati   da   fonti
rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima  del
3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali
in  materia,  restano  acquisiti  nei  bilanci  degli  enti   locali,
mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, fatta salva la liberta' negoziale  delle
parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e  segnatamente  dei
criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo  decreto.  Gli  importi
gia' erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla
formazione  del  reddito   d'impresa   del   titolare   dell'impianto
alimentato da fonti rinnovabili. 
  954. Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione,
attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3  marzo
2011, n. 28, riferito all'anno  2019  e  successive  annualita',  gli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas,  con
potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti  parte  del  ciclo
produttivo di una impresa agricola,  di  allevamento,  realizzati  da
imprenditori  agricoli  anche  in   forma   consortile   e   la   cui
alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da  reflui  e  materie
derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il  restante  20
per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere
agli incentivi secondo le procedure, le modalita' e le tariffe di cui
al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  23  giugno  2016,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  150  del  29  giugno  2016.
L'accesso agli incentivi di cui  ai  commi  dal  presente  a  957  e'
condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a
servizio dei processi aziendali. 
  955. Ferma restando la modalita' di accesso  diretto,  l'ammissione
agli incentivi di cui al comma  954  e'  riconosciuta  agli  impianti
tenuti all'iscrizione a registro ai sensi del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 23 giugno 2016 nel limite di un costo  annuo
di  25  milioni  di  euro  calcolato  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 27, comma 2, del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 23 giugno 2016. Il primo bando e' pubblicato  entro  il  31
marzo 2019. 
  956. Il Gestore dei servizi energetici-GSE Spa forma e pubblica  la
graduatoria delle domande iscritte a registro nel suo sito  internet,
secondo i seguenti criteri  di  priorita',  da  applicare  in  ordine
gerarchico fino a eventuale saturazione del  contingente  di  potenza
messo a bando: 
    a) impianti localizzati, in tutto o in parte,  in  aree  agricole
classificate vulnerabili ai nitrati ai sensi del decreto  legislativo
n. 152 del 1999; 
    b) impianti che richiedono una tariffa pari al 90  per  cento  di
quella di cui al comma 954; 
    c) anteriorita' della data ultima di completamento della  domanda
di partecipazione alla procedura. 
  957. Le disposizioni di cui ai  commi  da  954  a  956  cessano  di
applicarsi alla data di pubblicazione del decreto  di  incentivazione
di cui al comma 954, salvo che nelle seguenti ipotesi: 
    a) agli impianti ad accesso  diretto  che  entrano  in  esercizio
entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione  del  decreto
di cui al comma 954; 
    b) agli impianti iscritti in graduatoria in posizione utile; 
    c) agli impianti che partecipano alle procedure indette ai  sensi
dei commi da 954 a 956 prima della data di pubblicazione del  decreto
di cui al comma 954. 
  958. Al fine di consentire la  piena  attuazione  dei  principi  in
materia di autonomia di entrata delle regioni  a  statuto  ordinario,
stabiliti  dal  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,   con
particolare riferimento alla  definizione  delle  procedure  e  delle
modalita' di applicazione delle norme in materia  di  fiscalizzazione
dei trasferimenti di cui agli articoli  2  e  7  del  citato  decreto
legislativo n. 68 del 2011 e di attribuzione alle regioni  a  statuto
ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna
regione nell'attivita' di recupero fiscale in materia di imposta  sul
valore  aggiunto  ai  sensi  dell'articolo  9  del  medesimo  decreto
legislativo n. 68 del 2011, nonche' al  fine  di  valutare  eventuali
adeguamenti  della  normativa  vigente,  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze e' istituito un tavolo tecnico composto
da rappresentanti del Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello
Stato e del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia  e
delle finanze,  del  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  delle
regioni. 
  959. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo  di  lavoro  di
cui al comma 958 non spettano ai componenti indennita' o  gettoni  di
presenza. 
  960. In considerazione  dei  tempi  necessari  per  la  conclusione
dell'iter di accoglimento o diniego da parte della  Corte  dei  conti
del  piano   di   riequilibrio   finanziario   pluriennale   previsto
dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267,  gli  enti  che  chiedono  di  accedere  alla
procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al  Ministro
dell'interno  un'anticipazione  a  valere  sul  Fondo  di   rotazione
previsto dall'articolo 243-ter del  citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000, nella misura massima del 50  per
cento dell'anticipazione massima concedibile, da riassorbire in  sede
di concessione dell'anticipazione stessa a seguito  dell'approvazione
del  piano  di  riequilibrio  finanziario  da  parte  della   sezione
regionale di controllo della Corte dei  conti.  Le  somme  anticipate
devono essere destinate al pagamento dei debiti  fuori  bilancio  nei
confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale
riconoscimento degli  stessi,  nonche'  a  effettuare  transazioni  e
accordi con i creditori. In caso di diniego del piano di riequilibrio
finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte
dei conti, ovvero di mancata  previsione  nel  predetto  piano  delle
prescrizioni per l'accesso al Fondo di  rotazione  di  cui  al  primo
periodo,  le  somme  anticipate   sono   recuperate   dal   Ministero
dell'interno  secondo  le  modalita'  di  cui  ai  commi  128  e  129
dell'articolo 1 della legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  Le  somme
recuperate sono versate alla contabilita' speciale relativa al citato
Fondo di rotazione. 
  961. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a comuni,
province   e   citta'   metropolitane,   trasferiti   al    Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  24  novembre  2003,  n.  326,  aventi  le
caratteristiche di cui al comma 962 del  presente  articolo,  possono
essere oggetto di operazioni di rinegoziazione  che  determinino  una
riduzione totale del valore finanziario  delle  passivita'  totali  a
carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista
nei vigenti piani di ammortamento. 
  962. Possono essere oggetto di rinegoziazione ai  sensi  del  comma
961 i mutui che,  alla  data  del  1°  gennaio  2019,  presentino  le
seguenti caratteristiche: 
    a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso; 
    b)  oneri  di  rimborso  a  diretto   carico   dell'ente   locale
beneficiario dei mutui; 
    c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022; 
    d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro; 
    e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  20  giugno  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003; 
    f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; 
    g) non  oggetto  di  differimenti  di  pagamento  delle  rate  di
ammortamento au  torizzati  dalla  normativa  applicabile  agli  enti
locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici. 
  963.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio  2019,
si provvede, in base alle caratteristiche di  cui  al  comma  962,  a
individuare i mutui che possono essere oggetto  delle  operazioni  di
rinegoziazione, nonche' a  definire  i  criteri  e  le  modalita'  di
perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le  condizioni
dei  mutui  a  seguito  delle  operazioni  di   rinegoziazione   sono
determinate sulla base della curva  dei  rendimenti  di  mercato  dei
titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso  e  a
rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. 
  964. La gestione delle  attivita'  strumentali  al  perfezionamento
delle operazioni di rinegoziazione e' effettuata dalla Cassa depositi
e prestiti Spa in base alla convenzione stipulata  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5  dicembre  2003,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  288
del 12 dicembre 2003. 
  965. Ai  fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del
contenimento della spesa pubblica, a  decorrere  dall'anno  2019,  le
regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  con  le
modalita' previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi
dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie,
provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei
trattamenti previdenziali e dei vitalizi gia' in essere in favore  di
coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente  della  regione,
di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora  gli  enti
di cui al primo periodo non vi provvedano entro i  termini  previsti,
ad  essi  non  e'  erogata  una  quota  pari  al  20  per  cento  dei
trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli  destinati  al
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,  delle  politiche
sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.
Le disposizioni di cui al presente  comma  si  applicano  anche  alle
regioni nelle quali, alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  si  debbano  svolgere  le  consultazioni   elettorali   entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di
cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della  prima  riunione
del nuovo consiglio regionale ovvero,  qualora  occorra  procedere  a
modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. 
  966.  I  criteri  e  i  parametri  per  la   rideterminazione   dei
trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui  al  comma  965  sono
deliberati in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro
il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, al  fine  di  favorire  l'armonizzazione
delle  rispettive  normative.  In  caso  di  mancato   raggiungimento
dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province  autonome
provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e
i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal  medesimo
comma, secondo il metodo di calcolo contributivo. 
  967. Gli enti interessati documentano il rispetto delle  condizioni
di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al comma 966,  mediante
comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  entro  il
quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il  Dipartimento  per
gli affari regionali e le autonomie,  entro  il  quindicesimo  giorno
successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze  l'attestazione  relativa  al  rispetto
degli adempimenti.  Entro  il  quindicesimo  giorno  successivo  alla
scadenza dei termini stabiliti dal comma 965, il Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero  dell'economia
e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome  che
non hanno inviato la comunica zione prescritta dal presente comma, ai
fini  dell'esecuzione  della  riduzione  lineare  dei   trasferimenti
prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per  intero
a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto. 
  968. Al fine di ridurre gli oneri connessi allo  svolgimento  delle
consultazioni elettorali, dopo il comma 3  dell'articolo  21-ter  del
testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,  n.  533,
e' inserito il seguente: 
     « 3-bis. Qualora entro il termine di  centottanta  giorni  dalla
dichiarazione  della  vacanza   si   svolgano   altre   consultazioni
elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo
puo' disporre la proroga del termine di cui al comma 3 fino alla data
necessaria  per  permettere  lo  svolgimento  contestuale  con   tali
consultazioni ». 
  969. All'articolo 1, comma 1159, alinea, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, le parole: « di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e  di
10 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle  seguenti:
« di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 16 milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per  l'anno  2021  ».  Al  citato
comma 1159, l'ultimo periodo dell'alinea e' soppresso e le lettere a)
e b) sono abrogate. 
  970. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' finanziato  per  un  importo  di  10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. 
  971. Le universita' statali  concorrono  alla  realizzazione  degli
obiettivi di finanza pubblica, per il periodo  2019-2025,  garantendo
che il fabbisogno finanziario da esse  complessivamente  generato  in
ciascun anno non sia superiore  al  fabbisogno  realizzato  nell'anno
precedente, incrementato del tasso di crescita del  prodotto  interno
lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima  Nota  di  aggiornamento  del
Documento di economia e finanza, di  cui  all'articolo  10-bis  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al fine di favorire il rilancio degli
investimenti e le attivita' di ricerca e innovazione  nel  territorio
nazionale, le riscossioni e i pagamenti sostenuti per tali  finalita'
non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario. 
  972. Per il solo anno 2019, nelle more della piena  attuazione  del
sistema SIOPE +, di cui al  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze 30 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
134 del 12 giugno 2018, non  concorrono  al  calcolo  del  fabbisogno
finanziario  esclusivamente  i   pagamenti   per   investimenti.   Il
fabbisogno programmato per l'anno 2019 del sistema  universitario  e'
determinato sulla base del fabbisogno programmato per l'anno 2018, al
netto  della  media  dei  pagamenti  per   investimenti   dell'ultimo
triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale  stabilito
dall'ultima  Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di  economia  e
finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009,  n.
196. 
  973.  Il  fabbisogno  programmato  per  l'anno  2020  del   sistema
universitario e' determinato sulla base del fabbisogno realizzato per
l'anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni
e dei pagamenti per ricerca dell'ultimo  triennio,  incrementato  del
tasso di  crescita  del  PIL  reale  stabilito  dall'ultima  Nota  di
aggiornamento  del  Documento  di  economia   e   finanza,   di   cui
all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  974. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, sono definite le modalita' tecniche di attuazione dei  commi
da 971 a 973. 
  975. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro  il  31
gennaio di  ciascun  anno,  comunica  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  l'assegnazione  del   fabbisogno
finanziario del sistema universitario statale. Entro il 15  marzo  di
ciascun anno il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca  procede  alla  determinazione  del  fabbisogno   finanziario
programmato per  ciascuna  universita',  sentita  la  Conferenza  dei
rettori  delle  universita'  italiane  (CRUI),  tenendo  conto  degli
obiettivi di riequilibrio nella  distribuzione  delle  risorse  e  di
eventuali esigenze straordinarie degli atenei, assicurando, comunque,
l'equilibrata distribuzione del fabbisogno, al fine di  garantire  la
necessaria  programmazione  delle  attivita'  di  didattica  e  della
gestione ordinaria. 
  976. Al fine di consentire  agli  enti  di  cui  al  comma  971  un
costante monitoraggio del fabbisogno finanziario realizzato nel corso
di ciascun esercizio, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
provvede, entro  il  giorno  10  del  mese  successivo  a  quello  di
riferimento,  alla  pubblicazione  della  scheda  riepilogativa   del
fabbisogno  finanziario,  riferita  ai  singoli   enti,   all'interno
dell'area riservata della banca dati delle amministrazioni pubbliche,
di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  977. A decorrere dall'anno 2021, per gli enti di cui al  comma  971
che  non  hanno  rispettato  il  fabbisogno  finanziario  programmato
nell'esercizio    precedente,    il    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  prevede,  tra   i   criteri   di
ripartizione  delle  risorse  ordinarie,  penalizzazioni   economiche
commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto  del  principio
di proporzionalita'. 
  978.  Nell'ambito  del  livello  complessivo  del  Fondo   per   il
finanziamento ordinario delle universita',  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera a), della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  come
definito dalla presente legge sono autorizzate,  negli  anni  2019  e
2020, maggiori facolta' assunzionali, in aggiunta a  quelle  previste
dall'articolo 66, comma 13bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, nel limite di spesa di 25 milioni di euro a decorrere  dall'anno
2019 e di ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per
le  universita'  statali  che  nell'anno  precedente  a   quello   di
riferimento presentano un indicatore delle spese di  personale,  come
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29  marzo  2012,  n.
49, inferiore al 75 per  cento  e  un  indicatore  di  sostenibilita'
economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli
oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come  definito
agli  effetti   dell'applicazione   dell'articolo   7   del   decreto
legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10.  Le  maggiori  facolta'
assunzionali   sono   ripartite,    con    decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tra gli atenei che
rispettano  le  condizioni  di  cui  al  periodo  precedente,  previa
specifica richiesta da parte degli stessi, corredata del  parere  del
collegio  dei  revisori   dei   conti,   dalla   quale   risulti   la
sostenibilita' economico-finanziaria dei conseguenti  maggiori  oneri
strutturali a carico dei rispettivi bilanci. 
  979. La dotazione del Fondo per il  finanziamento  ordinario  delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementata di 40 milioni di  euro  per
l'anno 2019. 
  980. La dotazione del Fondo ordinario per  il  finanziamento  degli
enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementata di 10  milioni  di
euro per l'anno 2019. 
  981. Al fine di ampliare i livelli di  intervento  per  il  diritto
allo studio universitario a favore degli studenti capaci,  meritevoli
e privi di mezzi, il fondo integrativo statale per la concessione  di
borse di studio di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  68,  e'  incrementato  di  10
milioni di euro per l'anno 2019. 
  982. Al  fine  di  completare  l'estensione  dell'operativita'  del
numero unico europeo 112, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge
7 agosto 2015, n. 124, a tutte le regioni del  territorio  nazionale,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno  un
apposito fondo, denominato « Fondo unico a sostegno dell'operativita'
del numero unico europeo 112 », con una dotazione di 5,8  milioni  di
euro per l'anno 2019, di 14,7 milioni di euro per l'anno  2020  e  di
20,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  983. Le risorse del fondo di cui al  comma  982  sono  destinate  a
contribuire al pagamento degli oneri connessi alla  retribuzione  del
personale delle regioni impiegato per il funzionamento  del  servizio
relativo al numero unico europeo 112, sulla base di specifici accordi
tra il Ministero dell'interno, il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministero della salute e le regioni. 
  984.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  982  del
presente articolo, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,7
milioni di euro per l'anno 2020 e a 20,6  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2021  per  la  realizzazione  degli  interventi
connessi con l'attuazione del numero di emergenza  unico  europeo  di
cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  del  7   marzo   2002,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa
europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.
234. 
  985. Per i comuni individuati dall'articolo 2-bis,  comma  43,  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172,  l'esenzione  dall'applicazione
dell'imposta municipale propria  prevista  dal  secondo  periodo  del
comma 3 dell'articolo 8 del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e'
prorogata  fino  alla  definitiva  ricostruzione  e  agibilita'   dei
fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. 
  986. Per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro,  ai
fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale,
ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui  al  comma  2  del
medesimo articolo  sono  esclusi  gli  immobili  e  i  fabbricati  di
proprieta' distrutti o non agibili in seguito a calamita' naturali. 
  987. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo  periodo,
del  decreto-legge  28  gennaio   2014,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e' prorogato  al  31
dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite  di  200.000
euro per l'anno 2019, con le risorse delle contabilita'  speciali  di
cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122.
988. All'articolo 1  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4-bis, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
     « 4-ter. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2019; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  previsto  dall'articolo  44  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, e' incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019 ». 
  989. L'importo di 85 milioni di  euro,  versato  dalla  Camera  dei
deputati e affluito al bilancio dello Stato in data  2  ottobre  2018
sul  capitolo  2368,  articolo   8,   dello   stato   di   previsione
dell'entrata, e' destinato, nell'esercizio  2018,  al  Fondo  per  la
ricostruzione delle aree  terremotate,  di  cui  all'articolo  4  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  per  essere  trasferito  alla
contabilita' speciale  intestata  al  Commissario  straordinario  del
Governo per la ricostruzione nei territori interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal  24  agosto  2016,  nominato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018.  Il
presente comma entra in vigore il giorno stesso  della  pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  990. Allo scopo di assicurare il  proseguimento  e  l'accelerazione
del  processo  di  ricostruzione  e  di  consentire  la   progressiva
cessazione  delle  funzioni  commissariali,  con  riassunzione  delle
medesime da parte degli enti ordinariamente  competenti,  il  termine
della gestione straordinaria di cui  all'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'  prorogato  fino  al  31
dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e
50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi  limiti
di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di  pubblicazione
della presente  legge  nella  Gazzetta  Ufficiale,  il  personale  in
comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di  cui  agli
articoli  3,  comma  1,  e  50,  comma  3,  lettera  a),  del  citato
decreto-legge n. 189 del 2016 e' automaticamente prorogato fino  alla
data di cui al periodo  precedente,  salva  espressa  rinunzia  degli
interessati. 
  991. All'articolo 48 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  11,  le  parole:  «  16  gennaio  2019  »,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2019  »  e  le
parole: « fino a un massimo  di  60  rate  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « fino a un massimo di 120 rate »; 
    b) al comma 13, le parole: « allegati 1 e 2,  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « allegati 1, 2 e 2-bis », le parole:  «  31  gennaio
2019 », ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  1°
giugno 2019 » e le parole: « fino a un massimo  di  sessanta  rate  »
sono sostituite dalle seguenti: « fino a  un  massimo  di  centoventi
rate ». 
  992. Qualora nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di  cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30  gennaio  1998,  n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge  30  marzo  1998,  n.  61,
insorga,  per  inadempimenti  non  imputabili  al  beneficiario   del
contributo di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge  n.  6  del
1998,  un  contenzioso  relativo  alla  progettazione,  direzione   o
realizzazione dei  lavori  di  ricostruzione,  resta  comunque  fermo
l'obbligo del beneficiario di restituire al comune le somme eccedenti
il contributo dovuto, relative  alle  spese  sostenute  dal  medesimo
comune per l'intervento sostitutivo, ad eccezione dei maggiori  costi
conseguenti agli inadempimenti oggetto di contenzioso. Tali  maggiori
costi  sono  recuperati  dal  comune  nei  confronti   dei   soggetti
responsabili degli stessi, sulla base degli esiti del contenzioso. 
  993. All'articolo 48 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
al comma 16, primo periodo, le parole: «  fino  all'anno  di  imposta
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2020
». 
  994. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9  febbraio  2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.
45, le parole:  «  dal  1°  gennaio  2019  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « dal 1° gennaio 2020 ». 
  995. All'onere di cui al comma 994, pari a 10 milioni di  euro  per
il 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo  di  parte  corrente
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2,  del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89. 
  996. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.
160, dopo il periodo: « Per l'anno 2018 e'  destinato  un  contributo
pari a 2 milioni di euro. », e' inserito il seguente:  «  Per  l'anno
2019 e' destinato un contributo pari a 2 milioni di euro ». 
  997. L'imposta per le insegne di esercizio di attivita' commerciali
e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione  per  gli
spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15  novembre
1993, n. 507, non e' dovuta per  le  attivita'  con  sede  legale  od
operativa nei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal
24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2  e
2-bis al decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
  998. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  emanare,
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro tre
mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
definite le modalita' di attuazione del comma 997. 
  999. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: « negli anni  2015,  2016,  2017,
2018 e 2019 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  negli  anni  2015,
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 »; 
    b) al secondo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019 »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  per
ciascuna annualita' ». 
  1000. All'onere di cui al comma 999, nel limite  di  2  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede  mediante  utilizzo  del  fondo  di
parte corrente iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.