1001. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018, 2019 e 2020 ». 1002. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2020 »; b) al secondo periodo, le parole: « nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ». 1003. All'onere di cui al comma 1002, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 1004. Per far fronte alle accresciute esigenze di rafforzare il dispositivo di soccorso tecnico urgente e di implementazione dei servizi resi nella citta' di Genova, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzato alla spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2019 per l'adeguamento delle sedi di servizio nella citta' di Genova e per l'incremento della dotazione di mezzi idonei al soccorso tecnico urgente in quell'ambito urbano. 1005. Al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per l'acquisto e l'adeguamento strutturale delle sedi di servizio territoriali del medesimo Corpo. 1006. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' prorogata all'anno 2020 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019, comprese quelle il cui pagamento e' stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 1007. Gli oneri di cui al comma 1006 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. 1008. Agli oneri derivanti dai commi 1006 e 1007, quantificati in 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 1009. Le disposizioni dei commi 1006 e 1007 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 1010. L'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e' sostituito dal seguente: « 1. Tenuto conto delle oggettive difficolta', anche sul piano probatorio, della ricostruzione delle realta' economiche a distanza di anni dall'evento sismico, sotto il profilo sia del danno emergente che del lucro cessante, i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 ». 1011. Il comma 758 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' sostituito dal seguente: « 758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attivita' di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ». 1012. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 1011, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 1013. All'articolo 1, comma 771, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « e' assegnato un contributo » sono inserite le seguenti: « di importo non superiore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis ». 1014. All'articolo 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 marzo 2019 ». 1015. Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato per l'esercizio 2019 nella missione « Fondi e Accantonamenti » ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita', se sono verificate entrambe le seguenti condizioni: a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 265 del 14 novembre 2014, e' rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto; b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si e' ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o e' nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione. 1016. La facolta' di cui al comma 1015 puo' essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni: a) l'indicatore di tempestivita' dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, e' rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto; b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si e' ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o e' nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione. 1017. I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture. 1018. Gli oneri recati dai commi da 1015 a 1017 sono pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di indebitamento netto. 1019. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, derivanti dalla necessita' di percorrere tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e dalle difficolta' logistiche relative all'ingresso e all'uscita dalle aree urbane e portuali, e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 1020. All'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per quello successivo »; b) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2018 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attivita' »; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: « 5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere di 10 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 45 ». 1021. Al fine di garantire la continuita' dei servizi di interesse generale a seguito di eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i sindaci dei comuni interessati dai suddetti eventi indicano tempe stivamente ai concessionari di servizi pubblici, che ne abbiano fatto richiesta mediante apposita istanza di autorizzazione, le aree pubbliche nella loro disponibilita' da destinare agli insediamenti di container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza, al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi, prima resi negli immobili, per i quali sia intervenuta dichiarazione d'inagibilita'. L'assegnazione e' effettuata a titolo gratuito e per un periodo di tempo predeterminato, eventualmente rinnovabile, mentre le spese per l'installazione e le utenze sono a carico dei concessionari. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai concessionari di servizi pubblici per garantire la continuita' del servizio in occasione di eventi emergenziali verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge. 1022. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali » sono sostituite dalle seguenti: « Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, nonche' per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali ». Le minori entrate di cui al precedente periodo sono valutate in euro 300.000 annui a decorrere dal 2019. 1023. Al fine di contrastare gli effetti negativi, diretti e indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalita' e dell'integrazione tra la citta' e il porto di Genova, e' riconosciuto all'Autorita' di sistema portuale del Mare Ligure occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. 1024. I finanziamenti di cui al comma 1023 sono finalizzati anche alla realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi. 1025. Le attivita' di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel Porto di Genova di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono affidate, per l'anno 2019, al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 1026. Fra le attivita' di cui al comma 1025 e', in particolare, ricompresa la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, a cui sono assegnate per l'anno 2019 risorse per il valore di 2 milioni di euro. 1027. Agli oneri derivanti dai commi 1025 e 1026 si provvede a valere sulle somme previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 1028. E' autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del medesimo triennio degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo. Detti investimenti sono realizzati secondo le modalita' previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018. Per gli investimenti di valore superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare nell'anno 2019. 1029. Per le finalita' di cui al comma 1028, e' istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della protezione civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, dette risorse sono assegnate ai Commissari delegati ovvero ai soggetti responsabili di cui all'articolo 26, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i relativi dati sono rilevati dai Commissari delegati che li trasmettono con la classificazione « Mitigazione dissesto idrogeologico - piani dei commissari » ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 229 del 2011. 1030. Per far fronte alle esigenze di contrasto al dissesto idrogeologico ed ai rischi ambientali, le regioni utilizzano prioritariamente le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi europei della programmazione 2014/2020 e dei programmi complementari di azione e coesione, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa europea e nazionale, fino a complessivi 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. 1031. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, e' riconosciuto: a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella: =================================== | CO2 g/km | Contributo (euro) | +===========+=====================+ |0-20 |6.000 | +-----------+---------------------+ |21-70 |2.500 | +-----------+---------------------+ b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo di entita' inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella: =================================== | CO2 g/km | Contributo (euro) | +===========+=====================+ |0-20 |4.000 | +-----------+---------------------+ |21-70 |1.500 | +-----------+---------------------+ 1032. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari. 1033. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1031. 1034. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 1035. Ai fini di quanto disposto dal comma 1034, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione. 1036. Il contributo di cui al comma 1031 e' corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non e' cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. 1037. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. 1038. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore. 1039. Dopo l'articolo 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' inserito il seguente: « Art. 16-ter. - (Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica) - 1. Ai contribuenti e' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. 2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o piu' punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. 3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile ». 1040. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1031 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 1031 e della detrazione di cui al comma 1039. 1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio. 1042. A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica e' tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella: ===================================== | CO2 g/km |Imposta (euro) | +===================+===============+ |161-175 |1.100 | +-------------------+---------------+ |176-200 |1.600 | +-------------------+---------------+ |201-250 |2.000 | +-------------------+---------------+ |Superiore a 250 |2.500 | +-------------------+---------------+ 1043. L'imposta di cui al comma 1042 e' altresi' dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 gia' immatricolato in un altro Stato. 1044. L'imposta di cui al comma 1042 non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007. 1045. L'imposta di cui al comma 1042 e' versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalita' di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi. 1046. Fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 1042 e' relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo. 1047. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui ai commi 1031 e seguenti e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio, che si avvale anche delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 1048. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: « 1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianita' di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicita' sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. 1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis e' valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 ». 1049. All'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t » sono sostituite dalle seguenti: « o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) ». 1050. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da' attuazione alle modifiche apportate dal comma 1049 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 1051. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2019. La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) e' fissata in misura non inferiore al 68 per cento e all'84 per cento, rispettivamente, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1052. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita: a) per i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore; b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore. 1053. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »; b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 »; c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 ». 1054. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1053 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari all'11 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2019, e al 10 per cento per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e' aumentata al 10 per cento. 1055. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017: a) al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 23, comma 1, lettera g), le parole: « , nonche' quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo » sono soppresse; 2) l'articolo 55-bis e' abrogato; 3) all'articolo 116: 3.1) il comma 2-bis e' abrogato; 3.2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Opzione per la trasparenza fiscale delle societa' a ristretta base proprietaria »; b) il comma 548 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' abrogato. 1056. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, e' differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026. 1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, e' riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2. 1058. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 1059. I veicoli usati di cui al comma 1058 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. 1060. Il contributo di cui al comma 1057 e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. 1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i successivi. 1062. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; c) originale del certificato di proprieta' relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058. 1063. Per la concessione del contributo di cui al comma 1057 e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 1064. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1057 e seguenti. 1065. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 1056. 1066. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' elevata all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021. 1067. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle societa' per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi. 1068. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti di cui al comma 1067 del presente articolo relativi ai crediti verso la clientela sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi. 1069. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1067 e 1068 si applicano in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge. 1070. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e' inserito il seguente: « Art. 2-bis. - (Facolta' di applicazione) - 1. I soggetti di cui all'articolo 2 i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facolta' di applicare i principi contabili di cui al presente decreto ». 1071. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono avvalersi della facolta' di applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi dell'articolo 2-bis del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2005, introdotto dal comma 1070 del presente articolo, a decorrere dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge. 1072. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Obblighi di redazione (articoli 2 e 42 della direttiva 86/635/CEE e articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE) »; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: « 2-bis. Nel caso di gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la societa' capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtu' del contratto di coesione costituiscono un'unica entita' consolidante ». 1073. Al fine di rafforzare la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni di cui alla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, dopo le parole: « principali rischi, » sono inserite le seguenti: « ivi incluse le modalita' di gestione degli stessi ». 1074. All'articolo 39-octies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera a), le parole: « 10,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11 per cento »; b) al comma 5: 1) alla lettera a), le parole: « euro 25 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 30 »; 2) alla lettera b), le parole: « euro 30 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 32 »; 3) alla lettera c), le parole: « euro 120 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 125 »; c) al comma 6: 1) le parole: « euro 175,54 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 180,14 »; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-quinquies, il predetto onere fiscale minimo e' pari al 95,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" ». 1075. Nell'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla voce « Tabacchi lavorati », le aliquote indicate alle lettere b) e c) sono stabilite, rispettivamente, nella misura del 23,5 per cento e del 59,5 per cento. 1076. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella A « sigarette » allegata alla determinazione direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n. 11047/R.U., la tabella B « sigari » allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, prot. n. 30/R.U., e le tabelle C « sigaretti » e D « tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette », allegate al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge. 1077. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: « a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995 nonche' le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettiva mente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5 »; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: « 2-bis. L'onere fiscale minimo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non puo' superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »; c) al comma 3, secondo periodo, le parole: « alla misura percentuale » sono sostituite dalle seguenti: « alle misure percentuali ». 1078. Le disposizioni del comma 1077 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 1079. Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attivita' immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attivita' per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione del primo periodo; in tal caso, la differenza e' deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029. 1080. L'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 549 a 553 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati; tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. 1081. Al fine di garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, e, conseguentemente, contrastare i fenomeni di elusione ed evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL, al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli 8 e 13, al comma 2, lettera a), dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 2359 » sono inserite le seguenti: « , primo comma, numeri 1) e 2), »; b) agli articoli 8 e 13, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) »; c) all'articolo 18, comma 12, le parole: « Nel caso previsto dal comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 7»; d) all'articolo 18, dopo il comma 14 e' inserito il seguente: « 14-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non puo' esercitare l'attivita' di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni periferiche competenti adottano i relativi provvedimenti inibitori dell'attivita' ». 1082. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge controllano o sono controllate da societa' titolari dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 3), del codice civile si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1081, lettera a), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128. 1083. I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1081, lettera b), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128. 1084. L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 1085. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 3) della lettera a) del comma 1 e' abrogato; b) al comma 4-bis.2, le parole: « numeri 2) e 3) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2) ». 1086. Il comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' abrogato. 1087. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 1088. All'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a), dopo le parole: « emittente i titoli » sono aggiunte le seguenti: « , avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate »; 2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: « b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarita' di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni »; b) dopo il comma 2-septies sono aggiunti i seguenti: « 2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a), puo' destinare i crediti stessi, nonche' i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della societa' di cartolarizzazione o ad altre finalita', anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facolta' di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla societa' di cartolarizzazione. 2-novies. Il contratto relativo all'operazione suddetta puo' prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla societa' di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione ». 1089. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i beni e i diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal comma 1088, lettera a), numero 1), del presente articolo, nonche' le modalita' con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato e gli effetti di tale separazione. Con i decreti di cui al periodo precedente sono altresi' definiti le modalita' e le finalita' con le quali il soggetto di cui al comma 2-octies dell'articolo 7 della legge n. 130 del 1999, introdotto dal comma 1088, lettera b), del presente articolo, effettua la destinazione dei crediti cartolarizzati, gli effetti dell'eventuale segregazione, le modalita' di costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale, e l'eventuale conferimento alla societa' di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati. 1090. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis: 1) al primo periodo, le parole: « emittente i titoli » sono sostituite dalle seguenti: « di cartolarizzazione »; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui i titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione siano destinati a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una societa' di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 del medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione »; b) al comma 1-ter, alinea, dopo le parole: « all'articolo 3 possono » sono inserite le seguenti: « , anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalita' di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, » e le parole: « dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro ». 1091. Ferme restando le facolta' di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, e' attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attivita' connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non puo' superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione. 1092. All'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori ». 1093. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 ». 1094. I maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, concorrono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica. 1095. Al fine di consentire l'espletamento della procedura di selezione per l'attribuzione della nuova concessione per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino all'aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019. 1096. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « anni dal 2013 al 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 2013 al 2019 ». 1097. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « sono prorogate al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019 ». 1098. Ferma restando la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevista dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « dopo il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 dicembre 2019 » e le parole: « tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020 ». Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio. 1099. Al comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: « e le altre autorita' competenti effettuano » sono sostituite dalle seguenti: « , di concerto con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, effettua »; b) al secondo periodo, dopo le parole: « agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati » sono inserite le seguenti: « e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma »; c) al terzo periodo, le parole: « o qualsiasi altra forma di collocamento » sono sostituite dalle seguenti: « ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale ». 1100. Dopo il comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti: « 545-bis. A decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attivita' di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'i dentita', e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'accesso all'area dello spettacolo e' subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identita' dei partecipanti all'evento, compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione gli spettacoli di attivita' lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi o il cambio di nominativo. 545-ter. Gli organizzatori delle attivita' di spettacolo possono valersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, per la vigilanza e per il controllo all'accesso, nonche' per la verifica del possesso dei titoli di ingresso in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009. 545-quater. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la possibilita' di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilita' e pubblicita' alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal comma 545bis. Il biglietto cosi' rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilita' per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell'evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati e i siti internetufficiali dell'evento consentono inoltre la variazione a titolo non oneroso dell'intestazione nominativa del titolo attraverso la modifica delle generalita' del fruitore addebitando unicamente congrui costi relativi alla gestione della pratica di modifica dell'intestazione nominale. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive. 545-quinquies. Salva l'ipotesi di cessione autorizzata del titolo di ingresso nominativo secondo le modalita' previste dai commi da 545-bis a 545-quater, nel caso di diversita' tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso ».