1101. All'articolo 8, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole da: « e riserva, comunque, » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « riservando alla diffusione di contenuti in ambito locale una quota della capacita' trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri ». 1102. All'articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica di cui al comma 1030 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, piu' frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale ». 1103. All'articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « PNAF 2018 » sono sostituite dalla seguente: « PNAF »; b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Entro il 31 gennaio 2019 l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il PNAF di cui al periodo precedente »; c) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: « Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006 e di successivi accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, per la radiofonia digitale e, ove necessario, per il servizio televisivo digitale terrestre. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni pianifica per la realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale una rete con decomponibilita' per macroaree con frequenze in banda UHF ». 1104. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: « 30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 »; b) al terzo periodo, le parole: « 30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 » e le parole: « in banda 470-694 MHz UHF » sono soppresse; c) al quarto periodo, le parole: « Entro il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 2019 » e le parole da: « , e assegna » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalita' e le condizioni economiche, orientate al costo, secondo cui il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere una quota della capacita' trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 alla data di entrata in vigore della presente disposizione che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel periodo transitorio ai sensi del comma 1032 ». 1105. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1031 sono inseriti i seguenti: « 1031-bis. L'assegnazione dell'ulteriore capacita' trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 e pianificate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, avviene mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro il 30 settembre 2019 dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sulla base dei seguenti principi e criteri: a) assegnare la capacita' trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti con dimensione pari alla meta' di un multiplex; b) determinare un valore minimo delle offerte sulla base dei valori di mercato individuati dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; c) considerare il valore delle offerte economiche presentate; d) garantire la continuita' del servizio, la celerita' della transizione tecnologica nonche' la qualita' delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale; e) valorizzare le esperienze maturate dagli operatori di rete nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione digitale; f) valorizzare la capacita' strutturale di assicurare l'efficienza spettrale, le professionalita' e le competenze maturate nel settore, l'innovazione tecnologica e l'ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacita' trasmissiva e delle frequenze aggiuntive; g) assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto dell'attuale diffusione di contenuti di buona qualita' in tecnologia televisiva digitale terrestre alla piu' vasta maggioranza della popolazione italiana. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli introiti, versati su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi finalizzati a incentivare l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera c) del comma 1039, nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, secondo modalita' operative e procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 1031-ter. La durata dei diritti d'uso delle frequenze derivanti dalla conversione di cui al comma 1031 nonche' di quelle derivanti dall'assegnazione mediante la procedura di cui al comma 1031-bis e' stabilita secondo quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 1031-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1031 e 1031-bis, nel caso in cui il medesimo diritto d'uso della frequenza sia assegnato a piu' di un operatore di rete nazionale, qualora sorga una controversia inerente alla gestione e all'utilizzo della stessa, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di una delle parti, adotta una decisione vincolante che risolve la controversia. La decisione dell'Autorita' deve essere motivata, nonche' pubblicata nel sito internetdell'Autorita' stessa nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale. Laddove l'Autorita' accerti l'inottemperanza a tale decisione, il Ministero dello sviluppo economico puo' revocare il diritto d'uso sulla frequenza interessata. La procedura di cui al presente comma non preclude alle parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionale ». 1106. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) e alla lettera e), le parole: « PNAF 2018 » sono sostituite dalla seguente: « PNAF »; b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: « c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente disposizione dal multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF per la realizzazione del nuovo multiplex con decomponibilita' per macroaree »; c) alla lettera d), le parole: « nonche' delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lettere b) e c), » sono soppresse; d) alla lettera d), dopo le parole: « d'impresa » sono aggiunte le seguenti: « nonche' rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 »; e) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: « f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per gli operatori nazionali titolari dei diritti d'uso dei canali CH 50 e 52 di cui alla lettera d), da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), della sequenza di rilasci di frequenze secondo i criteri e per gli operatori in ambito locale titolari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 di cui alla lettera d), da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, nonche' delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d'uso di cui alle lettere b), c) ed e) »; f) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 15 aprile 2019, aggiorna il decreto di cui al periodo precedente ». 1107. All'articolo 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « 30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2019 »; b) le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2019 ». 1108. All'articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2019 »; b) le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2019 ». 1109. All'articolo 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 maggio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ». 1110. All'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea, le parole: « 293,4 milioni » sono sostitute dalle seguenti: « 344,4 milioni »; b) alla lettera c), le parole da: « 25 milioni » fino a: « 2019-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 ». 1111. Lo stanziamento di spesa di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' ridotto di 51 milioni di euro per l'anno 2020. 1112. Una quota pari a 29 milioni di euro delle disponibilita' finanziarie intestate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici « Torino 2006 » e' versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di settembre 2019 e resta acquisita all'erario. 1113. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ». 1114. Al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in occasione del ventesimo anno dalla sua scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita, e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 1115. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2019-2021, sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. 1116. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 13,630 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,470 milioni di euro per l'anno 2020, di 102,410 milioni di euro per l'anno 2021, di 150,900 milioni di euro per l'anno 2022, di 111,060 milioni di euro per l'anno 2023, di 226,190 milioni di euro per l'anno 2024, di 239,910 milioni di euro per l'anno 2025, di 271,450 milioni di euro per l'anno 2026, di 277,830 milioni di euro per l'anno 2027, di 275,350 milioni di euro per l'anno 2028, di 261,770 milioni di euro per l'anno 2029 e di 252,160 milioni di euro per l'anno 2030, di 251,460 milioni di euro per l'anno 2031, di 250,940 milioni di euro per l'anno 2032, di 250,420 milioni di euro per l'anno 2033, di 249,910 milioni di euro per l'anno 2034 e di 249,390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. 1117. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e' assicurato il monitoraggio continuo dell'andamento dei conti pubblici. 1118. Per l'anno 2019, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, sono accantonate e rese indisponibili per la gestione, per un importo complessivo pari a 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 annesso alla presente legge. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralita' degli effetti sui saldi di finanza pubblica. 1119. Il monitoraggio degli andamenti tendenziali di finanza pubblica effettuato con il Documento di economia e finanza e con la relativa Nota di aggiornamento e' aggiornato entro il mese di luglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il Consiglio dei ministri degli andamenti tendenziali di finanza pubblica entro i dieci giorni successivi. Qualora dal monitoraggio di luglio gli andamenti tendenziali dei conti pubblici risultino coerenti con il raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2019, valutati al netto delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, gli accantonamenti di cui al comma 1118, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono resi disponibili. 1120. Qualora dal monitoraggio di luglio dovessero evidenziarsi scostamenti o rischi di scostamenti rilevanti per l'esercizio finanziario 2019 rispetto agli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sulla base delle risultanze della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, con la medesima procedura di cui al comma 1119, gli accantonamenti sono confermati per l'esercizio in corso o sono resi disponibili. 1121. Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, si tiene conto delle seguenti minori entrate, pari a euro 410 milioni per l'anno 2019, a euro 525 milioni per l'anno 2020 e a euro 600 milioni per l'anno 2021. 1122. Alle minori entrate derivanti dal comma 1121 si provvede mediante: a) riduzione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 delle risorse strutturali destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i seguenti importi: 1) euro 110 milioni per il 2019; 2) euro 100 milioni per il 2020; 3) euro 100 milioni per il 2021; b) riduzione per ciascuno degli anni 2020 e 2021 delle risorse destinate allo sconto per prevenzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e relative modalita' di applicazione, per i seguenti importi: 1) euro 50 milioni per il 2020; 2) euro 50 milioni per il 2021; c) ulteriore riduzione delle risorse strutturali di cui alle lettere a) e b) per l'anno 2021 fino a un importo complessivo massimo di euro 50 milioni qualora, previa verifica dell'INAIL unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, non si riscontrassero delle eccedenze, rispetto al livello delle entrate per premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica, per la predetta annualita'. La riduzione, operata fino a concorrenza del suddetto importo di 50 milioni di euro, e' cosi' ripartita: 1) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento ai finanziamenti alle imprese, di cui alla lettera a); 2) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento allo sconto per prevenzione, di cui alla lettera b); d) utilizzo delle maggiori entrate ai fini IRES per euro 173,8 milioni per l'anno 2020 ed euro 147,2 milioni per l'anno 2021; e) per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1127 e 1128, pari a 176,1 milioni di euro. 1123. Ai fini dell'applicazione del comma 1122 si provvede: a) a fornire apposita evidenza contabile, in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati, della riduzione delle risorse destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) a rimodulare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le percentuali di riduzione dello sconto per prevenzione sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 38 del 2000 e delle disposizioni di applicazione delle nuove tariffe, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione della riduzione. 1124. L'INAIL, per garantire la sostenibilita' delle nuove tariffe di cui al comma 1121, comunque sottoposte a revisione al termine del primo triennio di applicazione, ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive. 1125. Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 1121 a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine del 31 dicembre previsto dall'articolo 28, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il medesimo anno sono altresi' differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e sesto comma, e di cui all'articolo 44, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo 44 del testo unico, come integrato dall'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno. 1126. In relazione alla revisione delle tariffe operata ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e dei criteri di calcolo per l'elaborazione dei relativi tassi medi, sono apportate a decorrere da tale data le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, sesto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: « Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo, » sono inserite le seguenti: « complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, » e dopo le parole: « a somma maggiore dell'indennita' che » sono inserite le seguenti: « a qualsiasi titolo ed indistintamente »; b) all'articolo 10, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: « a norma degli articoli 66 e seguenti » sono aggiunte le seguenti: « e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 »; c) all'articolo 10, ottavo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: « rendita » e' inserita la seguente: « complessivamente » e dopo le parole: « calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39 » sono aggiunte le seguenti: « nonche' da ogni altra indennita' erogata a qualsiasi titolo »; d) all'articolo 11, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: « per le somme » sono inserite le seguenti: « a qualsiasi titolo » e dopo le parole: « e per le spese accessorie » sono inserite le seguenti: « nei limiti del complessivo danno risarcibile »; e) all'articolo 11, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: « dell'ulteriore rendita » sono inserite le seguenti: « a qualsiasi titolo » e dopo le parole: « calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39 » sono aggiunte le seguenti: « nonche' ad ogni altra indennita' erogata a qualsiasi titolo »; f) all'articolo 142, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: « solo previo accantonamento di una somma » sono inserite le seguenti: « a valere sul complessivo risarcimento dovuto » e dopo le parole: « erogate o da erogare » sono aggiunte le seguenti: « a qualsiasi titolo »; g) all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: « Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice puo' procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalita' di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile »; h) all'articolo 106, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: « risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto » sono sostituite dalle seguenti: « il reddito pro capite dell'ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, calcolato col criterio del reddito equivalente, risulti inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, calcolato con il medesimo criterio del reddito equivalente, in base al reddito medio netto delle famiglie italiane pubblicato periodicamente dall'ISTAT e abbattuto del 15 per cento di una famiglia tipo composta di due persone adulte ». I relativi oneri sono considerati nell'ambito del nuovo sistema tariffario, di cui all'alinea del presente comma; i) all'articolo 85, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: « di lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 10.000 » e le parole: « aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3), e 4) » sono soppresse. I relativi oneri sono considerati nell'ambito del nuovo sistema tariffario, di cui all'alinea del presente comma; l) il premio supplementare previsto dagli articoli 153 e 154 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non e' piu' dovuto; m) all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: « e all'INAIL » sono soppresse; n) all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole: « 130 per mille » sono sostituite dalle seguenti: « 110 per mille ». 1127. All'articolo 3, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « e del 95 per cento dal 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « , del 95 per cento dal 2012 al 2020 e del 100 per cento dal 2021 ». 1128. All'articolo 82, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « e al 95 per cento per gli anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « , al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi ». 1129. Il comune di Venezia e' autorizzato ad applicare, per l'accesso, con qualsiasi vettore, alla Citta' antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 1130. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 1131. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; 2) al comma 6-quater, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; b) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; c) all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 » e le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; 2) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; d) all'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate dall'articolo 1, commi 673 e 811, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' prorogato al 31 dicembre 2019; f) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2019 »; g) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: « Fino al 31 gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2020 »; h) all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ». 1132. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; b) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; c) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: « , per l'anno 2018, » sono soppresse. 1133. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 » e le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; b) all'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 »; c) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 »; d) all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « al 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2023 ». 1134. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 43, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: « , prima del 31 dicembre 2018, » sono soppresse; b) i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31 dicembre 2019. 1135. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2019 »; b) al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 1, comma 1, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »; 2) all'articolo 7, comma 1, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »; c) all'articolo 43, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo, e' prorogata di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, limitatamente agli ski-lift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata di un anno ». 1136. Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo le parole: « per l'anno 2018 » sono inserite le seguenti: « e per l'anno 2019 »; b) all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2020 »; c) all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 ». 1137. Nelle materie di interesse del Ministero della salute sono disposte le seguenti proroghe di termini: all'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, le parole: « Nel triennio 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Nel quadriennio 2016-2019 »; b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « negli anni 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ». 1138. Nelle materie di interesse del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente; b) al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 18, comma 1, alinea, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2019 »; 2) all'articolo 19, ovunque ricorrono, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2019 »; 3) all'articolo 20, comma 4, le parole: « pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 e a euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 ». E' autorizzata la spesa di 5,03 milioni di euro per l'anno 2019 in favore delle istituzioni scolastiche al fine di realizzare misure di accompagnamento all'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo integrale dei risparmi di spesa recati dal presente numero. 1139. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: « dopo il 31 marzo 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 luglio 2019 »; 2) al comma 2, le parole: « decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° agosto 2019 »; b) all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole: « fino al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 »; c) all'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; 2) al comma 3, le parole: « per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2018 e 2019 »; d) all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: « decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 14 settembre 2021 »; e) all'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: « sei » e' sostituita dalla seguente: « sette ». 1140. Nelle materie di interesse del Ministero della difesa sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) al comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola: « 2018 » e' sostituita dalla seguente: « 2019 »; b) all'articolo 2188-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ». 1141. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, cosi' come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, e' prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale ». 1142. Nelle materie di interesse del Ministero per i beni e le attivita' culturali sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) agli articoli 44-bis, comma 1, lettera a), e 44-ter, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), e 4, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: « per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 »; b) agli articoli 44-bis, comma 2, e 44-quater, commi 2 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: « dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2019 ». 1143. Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, le parole: « entro 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 mesi ».