art. 1 (commi 101-200)
  101. Per l'adempimento degli obblighi del  contratto  di  servizio,
ivi inclusi quelli per lo  sviluppo  della  programmazione  digitale,
alla  RAI  -  Radiotelevisione  Italiana  Spa  e'   riconosciuto   un
contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
  102. Al  fine  di  sostenere  la  diffusione  della  micromobilita'
elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi  e
sostenibili, nelle citta' e'  autorizzata  la  sperimentazione  della
circolazione su strada  di  veicoli  per  la  mobilita'  personale  a
propulsione prevalentemente elettrica,  quali  segway,  hoverboard  e
monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della  presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  sono  definiti  le  modalita'   di
attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione. 
  103. All'articolo 7 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9  e'  inserito  il
seguente: 
    « 9-bis. Nel delimitare le zone  di  cui  al  comma  9  i  comuni
consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai  veicoli  a
propulsione elettrica o ibrida ». 
  104.  Allo  scopo  di  finanziare   interventi   finalizzati   alla
progettazione delle autostrade ciclabili, e' istituito,  nello  stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  il
Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di  2  milioni
di  euro  per  l'anno  2019.   Con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono  definite  le
modalita' di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonche'  le
modalita' di verifica e controllo dell'effettivo  utilizzo  da  parte
degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalita' di cui
al presente comma. 
  105. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo
di cui  al  comma  95  del  presente  articolo,  anche  in  relazione
all'effettivo utilizzo delle  risorse  assegnate,  tenuto  conto  del
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,
e delle risultanze del piu' recente rendiconto generale dello  Stato,
ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno,  illustra,  in
una apposita sezione della relazione di  cui  all'articolo  1,  comma
1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato  dei  rispettivi
investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione  delle
principali criticita' riscontrate nell'attuazione degli interventi. 
  106. Per le finalita' di cui ai commi da 162 a 170  e'  autorizzata
la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2019  a
favore dell'Agenzia del demanio. 
  107. Per l'anno 2019,  sono  assegnati  ai  comuni  contributi  per
investimenti per la messa in sicurezza  di  scuole,  strade,  edifici
pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni
di euro. I contributi di cui al periodo  precedente  sono  assegnati,
entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno,  ai
comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti  nella  misura  di
40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione  tra  2.000  e  5.000
abitanti  nella  misura  di  50.000  euro  ciascuno,  ai  comuni  con
popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di  70.000  euro
ciascuno e ai comuni con popolazione tra  10.001  e  20.000  abitanti
nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio  2019,  il
Ministero   dell'interno   da'   comunicazione   a   ciascun   comune
dell'importo del contributo ad esso spettante. 
  108. Il comune beneficiario del contributo puo'  finanziare  uno  o
piu' lavori pubblici, a condizione che  gli  stessi  non  siano  gia'
integralmente finanziati da altri soggetti  e  che  siano  aggiuntivi
rispetto a quelli da avviare nella  prima  annualita'  dei  programmi
triennali di cui all'articolo 21 del codice dei  contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori  e  gli
interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli
articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del  citato  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  109. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma  107  e'
tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019. 
  110. I contributi di cui al comma 107 sono  erogati  dal  Ministero
dell'interno agli enti  beneficiari,  per  il  50  per  cento  previa
verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei  lavori  attraverso
il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante  50
per  cento  previa  trasmissione  al   Ministero   dell'interno   del
certificato di collaudo o  del  certificato  di  regolare  esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo  102  del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  111.  Nel  caso  di  mancato  rispetto  del   termine   di   inizio
dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utilizzo
del contributo, il medesimo contributo e' revocato,  in  tutto  o  in
parte,  entro  il  15  giugno  2019,  con   decreto   del   Ministero
dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi  di  cui
al periodo precedente sono assegnate, con  il  medesimo  decreto,  ai
comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente
alla scadenza di cui al comma 109, dando priorita' ai comuni con data
di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di
recupero. I comuni beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  periodo
precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori  entro  il
15 ottobre 2019. 
  112. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 a
111 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari  attraverso  il  sistema
previsto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre   2011,   n.   229,
classificando  le  opere  sotto  la   voce   «   Contributo   piccoli
investimenti legge di bilancio 2019 ». 
  113. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  effettua  un  controllo  a
campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi
da 107 a 112. 
  114. I comuni rendono nota la  fonte  di  finanziamento,  l'importo
assegnato e la finalizzazione del contributo  assegnato  nel  proprio
sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente »  di  cui
al decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  sottosezione  Opere
pubbliche. Il sindaco deve fornire  tali  informazioni  al  consiglio
comunale nella prima seduta utile. 
  115. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente le risorse  per  il
finanziamento del fondo per la progettazione  di  fattibilita'  delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per  lo  sviluppo  del
Paese, relative al settore di spesa  delle  «  infrastrutture,  anche
relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura  e
depurazione », ed iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' ridotta  di  30  milioni  di
euro per l'anno 2019. 
  116. Al fine di semplificare e rafforzare il  settore  del  venture
capital e il tessuto economico-produttivo  del  Paese,  il  Ministero
dello sviluppo economico puo' autorizzare la cessione,  a  condizioni
di mercato, da parte dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di una quota di
partecipazione,  anche  di  controllo,  detenuta  nella  societa'  di
gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR Spa  -  Invitalia  SGR,
nonche' di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti,  per
favorire la gestione sinergica delle risorse di cui  all'articolo  23
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  all'articolo  1,
comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma  121  del
presente articolo, gia' affidate a Invitalia SGR, e a condizione  che
dalla cessione derivi l'apporto di risorse aggiuntive  da  parte  del
soggetto  acquirente.  Con  direttiva  del  Ministro  dello  sviluppo
economico a Invitalia sono stabiliti i contenuti e  i  termini  della
cessione, anche ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di  cui
al comma 117, unitamente ai criteri di governance per l'esercizio dei
diritti di azionista sull'eventuale quota di minoranza e di  titolare
di quote dei fondi di investimento. 
  117. Per le finalita' e alle condizioni previste dal comma 116,  e'
attribuito all'Istituto nazionale di promozione di  cui  all'articolo
1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  il  diritto  di
opzione per l'acquisto della quota  di  partecipazione  azionaria  in
Invitalia SGR nonche' della quota di partecipazione in fondi da  essa
gestiti, da esercitare nel termine e con le modalita' stabilite nella
direttiva del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma  116,
ove ritenuti congrui. 
  118. Nel caso  di  cessione  ai  sensi  dei  precedenti  commi,  la
gestione delle attivita' e delle risorse di cui  al  comma  116  gia'
affidate  a  Invitalia  sulla  base  di  provvedimenti  normativi   e
regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore  della  presente
legge prosegue in capo al  medesimo  gestore,  o  ad  altra  societa'
veicolo  eventualmente  costituita  a  seguito   di   operazioni   di
aggregazione  del  gestore  con  altri  soggetti.  I  termini  e   le
condizioni della gestione delle predette risorse possono in ogni caso
essere ridefiniti, nel rispetto della normativa  di  riferimento,  da
una nuova convenzione sottoscritta tra il  Ministero  dello  sviluppo
economico, Invitalia e il soggetto  gestore,  in  sostituzione  delle
disposizioni regolamentari  e  convenzionali  che  disciplinano  tale
gestione. 
  119. In caso di cessione  della  partecipazione  di  controllo,  la
restante partecipazione di Invitalia in  Invitalia  SGR  puo'  essere
trasferita, mediante operazioni societarie senza oneri per la finanza
pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze anche in  deroga
alle condizioni di cui al comma 116 e alla disciplina in  materia  di
societa' a partecipazione pubblica. 
  120. Per le finalita' di cui ai commi da 116 a 119, all'articolo  1
della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 899, le parole: « per almeno il 50 per cento  »  sono
sostituite dalle  seguenti:  «  secondo  le  modalita'  definite  nel
regolamento di gestione del Fondo, anche »; 
    b) al comma 900, le parole: « il 30 per cento  della  consistenza
complessiva dei predetti fondi » sono sostituite dalle seguenti: « la
percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo
le modalita' definite nel regolamento di gestione del Fondo ». 
  121. Le risorse per complessivi 200 milioni di  euro  di  cui  alla
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica (CIPE) n. 14 del 18 febbraio 2018,  assegnate  con  decreto
del Ministero dello sviluppo  economico  7  maggio  2018,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2018, ad  Invitalia,
a valere sulle risorse del « Piano operativo imprese e competitivita'
FSC  2014-2020  »,  per  la  costituzione,  unitamente  a   eventuali
ulteriori risorse  finanziarie  proprie,  di  un  apposito  fondo  di
reindustrializzazione,  denominato  «  Italia  Venture  III  »,  gia'
affidato in gestione a Invitalia SGR con il  medesimo  decreto,  sono
assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le  utilizza  per
le finalita' di cui  al  comma  116  in  quanto  compatibili  con  le
politiche economiche del Fondo per lo sviluppo e la coesione  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  88,  di
concerto con il Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata  per
la coesione, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 1,  comma
703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  assicurando
l'informativa al CIPE. 
  122. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.780
milioni di euro per l'anno 2019,  di  3.180,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di 1.255 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  di  1.855
milioni di euro per l'anno 2022, di 2.255 milioni di euro per  l'anno
2023, di 2.655 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.755  milioni  di
euro per l'anno 2025, di 2.590 milioni di euro per  l'anno  2026,  di
2.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.245 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni  di  euro  per
l'anno 2032, di 2.150 milioni di euro per  l'anno  2033  e  di  1.500
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034. 
  123. Il fondo di cui al comma 122 e' destinato, oltre  che  per  le
finalita' previste dai commi 556, 826, 843 e 890, al  rilancio  degli
investimenti degli enti territoriali. 
  124. Al fine di soddisfare la migliore  realizzazione  dei  servizi
istituzionali e di conseguire una economica gestione  delle  risorse,
gli enti locali possono utilizzare, con il  consenso  dei  lavoratori
interessati, personale assegnato da altri  enti  cui  si  applica  il
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali
per periodi predeterminati e  per  una  parte  del  tempo  di  lavoro
d'obbligo,  mediante  convenzione  e  previo  assenso  dell'ente   di
appartenenza. La convenzione definisce,  tra  l'altro,  il  tempo  di
lavoro  in  assegnazione,  nel  rispetto  del   vincolo   dell'orario
settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti
gli altri  aspetti  utili  per  regolare  il  corretto  utilizzo  del
lavoratore. Si applicano, ove compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 14 del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004. 
  125. A fronte degli effetti derivati sul territorio  della  regione
Liguria  a  causa  degli  eccezionali  eventi  meteorologici   marini
verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre  2018,  e'  assegnata
per l'anno 2019 al Presidente della regione Liguria  in  qualita'  di
Commissario  delegato  ai   sensi   dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre  2018  la
somma di 8.000.000 di euro per  la  realizzazione  di  interventi  di
progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli  eventi
meteorologici. 
  126. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo, alimentato con le risorse residue  del
fondo di cui al comma 122, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra
lo Stato e le regioni a statuto speciale  di  cui  al  comma  875,  a
investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade.
In caso di mancata conclusione, in tutto o in parte, degli accordi di
cui al comma 875 entro il termine del 31 gennaio 2019, le  somme  del
fondo di cui al primo periodo  non  utilizzate  sono  destinate,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da raggiungere entro il  20  febbraio  2019,  ad
incrementare i contributi di cui ai commi 134 e 139, includendo tra i
destinatari anche le province e le citta'  metropolitane,  nonche'  i
contributi di cui al comma 107. In caso di mancata intesa il  decreto
e' comunque emanato entro il 10 marzo 2019. 
  127. Al fine di favorire i processi di riqualificazione delle  aree
industriali dismesse, all'articolo  1,  comma  266,  della  legge  30
dicembre 2004,  n.  311,  le  parole:  «  e  infrastrutture  di  aree
industriali  dismesse   »   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «
infrastrutture e sistemi di mobilita' a basso impatto ambientale  fra
le  aree  industriali  dismesse  e  l'esistente  rete  del  trasporto
pubblico ». 
  128. Al fine di garantire i lavori di elettrificazione della  linea
ferroviaria   Biella-Novara,   e'    riconosciuto    un    contributo
straordinario alla regione Piemonte di importo pari a  5  milioni  di
euro per l'anno 2019. 
  129. Per l'anno 2019 e' autorizzata  la  spesa  di  4.725.000  euro
quale contributo straordinario per i lavori di recupero,  risanamento
conservativo e  manutenzione  straordinaria  dell'edificio  demaniale
Palazzo Firenze, sede della « Societa' Dante Alighieri ». 
  130. All'articolo 1, comma 450, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, le parole: « 1.000 euro », ovunque  ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti: « 5.000 euro ». 
  131. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e
messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, e'  autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  10  milioni  di
euro per l'anno 2020. 
  132. All'onere derivante dal comma 131, pari a 15 milioni  di  euro
per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a
valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di  cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  133. Al fine di  garantire  un  completo  ed  efficace  sistema  di
collegamenti aerei e di assicurare la continuita'  territoriale,  per
l'aeroporto di Crotone e' autorizzata la spesa di 3 milioni  di  euro
per ciascun anno del triennio 2019-2021. 
  134.  Al  fine  di  favorire  gli  investimenti,  per  il   periodo
2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi
per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa
in sicurezza degli edifici e del territorio, nel  limite  complessivo
di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al  2025,  di  270
milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli
anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno  2033.  Gli
importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi  di  cui
al periodo precedente sono indicati nella  tabella  1  allegata  alla
presente  legge  e  possono  essere  modificati  a   invarianza   del
contributo complessivo, mediante accordo  da  sancire,  entro  il  31
gennaio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  135. I contributi per gli investimenti di cui  al  comma  134  sono
assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni
a statuto ordinario ai comuni del  proprio  territorio  entro  il  30
ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo
assegnato a ciascun comune e' finalizzato a investimenti per: 
    a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
    b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 
    c) la messa in sicurezza degli edifici, con  precedenza  per  gli
edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta' dei comuni. 
  136. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma  135  e'
tenuto  ad  affidare  i  lavori  per  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle
risorse. I  risparmi  derivanti  da  eventuali  ribassi  d'asta  sono
vincolati  fino  al  collaudo  ovvero  alla  regolare  esecuzione   e
successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti,
per le medesime finalita' previste dal comma 135,  a  condizione  che
gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla
regolare esecuzione. 
  137. Le regioni a statuto ordinario pongono  in  essere  le  azioni
necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni
beneficiari dei contributi ed  effettuano  un  controllo  a  campione
sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi. 
  138. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 134 a
137 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari  attraverso  il  sistema
previsto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre   2011,   n.   229,
classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti  legge
di bilancio 2019 ». 
  139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai  comuni
contributi per investimenti relativi a opere pubbliche  di  messa  in
sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite  complessivo  di
250 milioni di euro annui per gli anni  dal  2021  al  2025,  di  400
milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro annui per gli
anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro  annui  per  gli  anni
2032 e 2033. I contributi non sono assegnati per la realizzazione  di
opere integralmente finanziate da altri soggetti. 
  140. Gli enti di cui  al  comma  139  comunicano  le  richieste  di
contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio  del
15 settembre dell'esercizio precedente all'anno  di  riferimento  del
contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla
tipologia dell'opera e  al  codice  unico  di  progetto  (CUP)  e  ad
eventuali forme di finanziamento concesse  da  altri  soggetti  sulla
stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un  CUP  valido  ovvero
l'errata indicazione  in  relazione  all'opera  per  la  quale  viene
chiesto il contributo  comporta  l'esclusione  dalla  procedura.  Per
ciascun anno: 
    a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite  in
uno strumento programmatorio; 
    b) ciascun comune puo' inviare una richiesta, nel limite  massimo
di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione  fino  a  5.000
abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da  5.001  a
25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni  con  popolazione
superiore a 25.000 abitanti; 
    c)  il  contributo  puo'  essere  richiesto  per   tipologie   di
investimenti che sono specificatamente individuate  nel  decreto  del
Ministero dell'interno con cui sono stabilite  le  modalita'  per  la
trasmissione delle domande. 
  141. L'ammontare  del  contributo  attribuito  a  ciascun  ente  e'
determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente  all'anno
di  riferimento   del   contributo,   con   decreto   del   Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, secondo il seguente ordine di priorita': a) investimenti  di
messa  in  sicurezza  del  territorio  a  rischio  idrogeologico;  b)
investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti  e  viadotti;  c)
investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza  per
gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta' dell'ente.
Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b) e c),  qualora
l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle  risorse
disponibili, l'attribuzione e' effettuata a  favore  degli  enti  che
presentano la minore incidenza del risultato di  amministrazione,  al
netto della  quota  accantonata,  rispetto  alle  entrate  finali  di
competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4  e  5  dello  schema  di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,
risultanti dai rendiconti  della  gestione  del  penultimo  esercizio
precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai  comuni
con risultato di amministrazione, al netto della  quota  accantonata,
negativo,  un  ammontare  non  superiore  alla  meta'  delle  risorse
disponibili. 
  142. Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al  rendiconto
della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118,  alla  banca  dati   delle   amministrazioni   pubbliche.   Sono
considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli
enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima,  hanno
trasmesso alla  citata  banca  dati  i  documenti  contabili  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettere b)  ed  e),  e  all'articolo  3  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  12  maggio  2016,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  26  maggio  2016,
riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso  di
comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo  44,
comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le  informazioni
di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto
consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno. 
  143. L'ente beneficiario del contributo di  cui  al  comma  139  e'
tenuto  ad  affidare  i  lavori  per  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla  data  di  emanazione  del
decreto di cui al  comma  141.  I  risparmi  derivanti  da  eventuali
ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero  alla  regolare
esecuzione di cui al  comma  144  e  successivamente  possono  essere
utilizzati per ulteriori  investimenti,  per  le  medesime  finalita'
previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati
entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione. 
  144. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono
erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari  per  il  20
per  cento  entro  il  28  febbraio  dell'anno  di  riferimento   del
contributo, per il 60 per cento  entro  il  31  luglio  dell'anno  di
riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento
dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio  di  cui  al  comma
146, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero
dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato  di
regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori,
ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50. 
  145. Nel caso di mancato rispetto dei termini  e  delle  condizioni
previsti dai commi  143  e  144,  il  contributo  e'  recuperato  dal
Ministero dell'interno secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  146. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a
145 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari  attraverso  il  sistema
previsto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre   2011,   n.   229,
classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti  legge
di bilancio 2019 ». 
  147. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  effettua  un  controllo  a
campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma
139. 
  148.  Il  Ministero   dell'interno   puo'   stipulare   un'apposita
convenzione con la Cassa depositi  e  prestiti  Spa,  quale  istituto
nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1,  comma  826,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208,  per  disciplinare  le  attivita'  di
supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del
fondo di cui al comma 139, con oneri  posti  a  carico  del  medesimo
fondo. 
  149.  Al  fine  di  incentivare  le  maggiori  attivita'  rese   in
particolare nel settore della  depenalizzazione  e  dell'immigrazione
dal personale  dell'amministrazione  civile  dell'Interno,  il  fondo
risorse decentrate del personale contrattualizzato non  dirigente  e'
incrementato di 7 milioni di euro per ciascuna delle  annualita'  del
biennio 2019-2020 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
E'  altresi'  incrementato  di  500.000  euro  per   ciascuna   delle
annualita' del biennio 2019-2020 e di 2,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2021 il  fondo  per  la  retribuzione  di  posizione  e  la
retribuzione di  risultato  del  personale  di  livello  dirigenziale
contrattualizzato. 
  150. Gli incrementi di cui al comma 149 sono disposti in deroga  ai
limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo
25 maggio 2017, n. 75. 
  151. All'onere di cui al comma 149, pari a 7,5 milioni di euro  per
ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 20,5  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
    a) quanto a 5 milioni di euro  a  decorrere  dal  2019,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23,  comma  1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
    b) quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere  dal  2019,  mediante
riduzione delle spese relative ai compensi per  lavoro  straordinario
del personale dell'amministrazione civile dell'Interno del  programma
« Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
» nell'ambito della missione « Ordine pubblico  e  sicurezza  »,  del
programma « Servizi e  affari  generali  per  le  amministrazioni  di
competenza » nell'ambito della missione  «  Servizi  istituzionali  e
generali  delle  amministrazioni  pubbliche  »  e  del  programma   «
Prevenzione dal rischio  e  soccorso  pubblico  »  nell'ambito  della
missione « Soccorso civile ». E'  conseguentemente  rideterminato  in
riduzione il limite di spesa  di  cui  all'articolo  23  del  decreto
legislativo n. 75 del 2017; 
    c) quanto a 13 milioni di euro a  decorrere  dal  2021,  mediante
riduzione del fondo di cui al comma 748 del presente articolo. 
  152. Il fondo di cui al primo periodo del  comma  149  puo'  essere
ulteriormente incrementato fino ad un massimo di 3,5 milioni di  euro
a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente
derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione  dei  settori
di  spesa  relativi  all'acquisizione  dei  servizi  di  noleggio   e
assicurazione degli automezzi del programma « Contrasto  al  crimine,
tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica  »  nell'ambito  della
missione « Ordine pubblico e sicurezza »,  iscritti  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno.  Le  misure  e  i  conseguenti
risparmi sono individuati con decreto del Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro il 30 aprile 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  153. Al fine di accelerare la predisposizione  e  l'attuazione  del
Piano nazionale di interventi  nel  settore  idrico,  all'articolo  1
della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 516, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «
Il Piano nazionale e' aggiornato, di norma, ogni  due  anni,  tenendo
conto dello  stato  di  avanzamento  degli  interventi  in  corso  di
realizzazione  gia'  inseriti  nel  medesimo  Piano  nazionale,  come
risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni
esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti,  da  realizzare
per  il  potenziamento,   il   ripristino   e   l'adeguamento   delle
infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare  la  dispersione
delle  risorse  idriche,  con  preferenza  per  gli  interventi   che
presentano tra loro sinergie  e  complementarita'  tenuto  conto  dei
Piani  di  gestione  delle  acque  predisposti  dalle  Autorita'   di
distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 »; 
    b) al comma 517: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    « a) raggiungimento di adeguati livelli di  qualita'  tecnica,ivi
compreso l'obiettivo di riduzione  della  dispersione  delle  risorse
idriche »; 
      2) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: « Gli  enti  di
governo dell'ambito, d'intesa con  gli  altri  soggetti  responsabili
della realizzazione degli interventi, trasmettono  all'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,  ridenominata  ai
sensi del comma 528, secondo le modalita' dalla medesima previste,  i
dati necessari ad individuare lo  stato  iniziale  delle  dispersioni
idriche, nonche' gli  interventi  volti  alla  progressiva  riduzione
delle stesse. Entro sessanta giorni  dalla  richiesta,  gli  Enti  di
governo dell'ambito forniscono all'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico, ridenominata  ai  sensi  del  comma  528,
eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari »; 
    c) dopo il comma 523 e' inserito il seguente: 
  « 523-bis. I soggetti realizzatori possono  altresi'  avvalersi  di
enti pubblici e societa'  in  house  delle  amministrazioni  centrali
dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica,  anche  per  gli
interventi previsti nel Piano nazionale di cui  al  comma  516  e  di
quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate  a  valere  su
altre risorse finanziarie nazionali ed europee  che  concorrono  agli
obiettivi di cui allo stesso comma 516 »; 
    d) al comma 525: 
      1) al primo periodo, le parole:  «  i  casi  di  inerzia  e  di
inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione
e degli altri  soggetti  responsabili,  e  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « i casi  di  inerzia  e  di  inadempimento  degli  impegni
previsti, da parte degli enti di  gestione  e  degli  altri  soggetti
responsabili nonche', in caso di assenza del soggetto legittimato, »; 
      2) al secondo periodo, dopo le  parole:  «  Il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un  congruo
termine, » sono inserite le seguenti:  «  e  comunque  non  oltre  il
termine di centoventi giorni, » e le parole: « nomina un  commissario
ad acta »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  nomina  Commissario
straordinario di governo il  Segretario  generale  dell'Autorita'  di
distretto di riferimento »; 
      3) dopo il secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «  Il
Segretario generale  dell'Autorita'  di  distretto,  in  qualita'  di
Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva  anche
per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in  mancanza
del gestore legittimato ad operare »; 
      4) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: « Gli oneri per
i compensi dei Commissari straordinari sono definiti dal  decreto  di
nomina e posti a carico delle risorse destinate  agli  interventi.  I
compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non  superiore  a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111 »; 
      5) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  Nel  caso  sia
nominato  un  nuovo  Segretario  generale,   il   Commissario   cessa
dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario
». 
  154. Per la medesima finalita' di cui al comma 153, all'articolo 21
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  11,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole:  «  e  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti »; 
    b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  « 11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio  della  societa'
di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione degli  interventi  di
competenza dell'Ente di cui al comma 10 previsti nel Piano  nazionale
di interventi nel settore idrico di cui all'articolo  1,  comma  516,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti  per  lo  sviluppo  e
negli  altri  programmi  finanziati  con  altre  risorse  finanziarie
nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso
articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205  del  2017,  nonche'
per la  realizzazione  degli  ulteriori  interventi  e'  affidato  al
Segretario  generale  dell'Autorita'  di   distretto   dell'Appennino
Meridionale in qualita' di Commissario straordinario di governo.  Per
l'attuazione del presente comma e dell'articolo 1, comma  525,  della
citata legge n. 205 del 2017, il Commissario puo' nominare un  numero
di massimo tre subcommissari in relazione alla portata  e  al  numero
degli interventi sostitutivi e puo' altresi' avvalersi del  personale
dell'Autorita' di distretto  dell'Appennino  Meridionale  e  di  enti
pubblici e societa' in house  delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato, dotate di specifica  competenza  tecnica;  al  Commissario  si
applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo
10  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai  commi
5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n.  164.  A  tali  fini  l'Autorita'  di   distretto   dell'Appennino
Meridionale e' autorizzata ad assumere,  previa  selezione  pubblica,
con contratto di lavoro a tempo determinato  non  rinnovabile  e  non
superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unita'
di personale con funzioni tecniche di supporto alle attivita'  svolte
dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa  di
personale previsti dalla normativa  vigente,  fino  a  40  unita',  e
comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in  ragione  d'anno.
Gli oneri per il compenso del Commissario e  dei  subcommissari  sono
posti a carico delle risorse destinate agli  interventi.  I  compensi
del Commissario e dei subcommissari  sono  stabiliti  in  misura  non
superiore  a  quella  indicata  all'articolo   15,   comma   3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111.  Il  Commissario  provvede  al
trasferimento alla societa' di cui al comma 11 delle attivita' di cui
al presente comma e dei relativi rapporti  attivi  e  passivi,  entro
sessanta giorni dalla costituzione della medesima societa'. Nel  caso
sia nominato un  nuovo  Segretario  generale,  il  Commissario  cessa
dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario
». 
  155. Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano  nazionale  di
interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della
legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  e  per  il  finanziamento  della
progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano
e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal
2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione « invasi
». 
  156. Per le erogazioni liberali in denaro  effettuate  nei  periodi
d'imposta successivi a quello in  corso  al  31  dicembre  2018,  per
interventi su edifici e terreni  pubblici,  sulla  base  di  progetti
presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale,
compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e
del risanamento del dissesto  idrogeologico,  della  realizzazione  o
della ristrutturazione di  parchi  e  aree  verdi  attrezzate  e  del
recupero di aree dismesse di proprieta' pubblica, spetta  un  credito
d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. 
  157. Il credito d'imposta spettante  ai  sensi  del  comma  156  e'
riconosciuto alle persone fisiche e agli  enti  non  commerciali  nei
limiti del 20 per cento del reddito imponibile, nonche'  ai  soggetti
titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei  ricavi
annui. Il credito d'imposta spettante  ai  sensi  del  comma  156  e'
altresi'  riconosciuto  qualora  le  erogazioni  liberali  in  denaro
effettuate per gli interventi di cui al comma 156 siano destinate  ai
soggetti  concessionari  o  affidatari  dei  beni  oggetto  di   tali
interventi. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di
pari importo. 
  158. Ferma restando la ripartizione in tre quote  annuali  di  pari
importo, per i soggetti titolari  di  reddito  d'impresa  il  credito
d'imposta   e'   utilizzabile   tramite   compensazione   ai    sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non
rileva ai fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive. 
  159. Al credito d'imposta di cui ai commi  da  156  a  161  non  si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388. 
  160. I soggetti beneficiari delle erogazioni  liberali  di  cui  al
comma 156, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni
oggetto  degli  interventi,  comunicano  mensilmente   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  l'ammontare
delle  erogazioni  liberali  ricevute  nel   mese   di   riferimento;
provvedono altresi' a dare pubblica comunicazione di tale  ammontare,
nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle  erogazioni  stesse,
tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una  pagina
dedicata e  facilmente  individuabile,  e  in  un  apposito  portale,
gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari  delle
erogazioni liberali sono associati  tutte  le  informazioni  relative
all'intervento, i fondi  pubblici  assegnati  per  l'anno  in  corso,
l'ente responsabile del bene, nonche' le informazioni  relative  alla
fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del codice in materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. Il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare  provvede  all'attuazione  del  presente  comma
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  161. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per
l'attuazione dei commi  da  156  a  160,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 5 milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2021. 
  162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
individuata un'apposita Struttura per la  progettazione  di  beni  ed
edifici pubblici, di seguito denominata  Struttura.  Il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresi', a indicarne
la denominazione, l'allocazione, le modalita' di organizzazione e  le
funzioni. 
  163. Ferme restando le competenze delle altre  amministrazioni,  la
Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e  degli  enti
territoriali interessati, che ad essa  possono  rivolgersi  ai  sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e  senza  oneri
diretti di prestazioni professionali rese per gli  enti  territoriali
richiedenti, svolge le proprie funzioni,  nei  termini  indicati  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al  comma
162,  al  fine  di  favorire  lo  sviluppo   e   l'efficienza   della
progettazione e degli  investimenti  pubblici,  di  contribuire  alla
valorizzazione,  all'innovazione   tecnologica,   all'efficientamento
energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione  di
edifici e beni  pubblici,  alla  progettazione  degli  interventi  di
realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e
beni pubblici, anche in relazione all'edilizia  statale,  scolastica,
universitaria, sanitaria e carceraria, nonche'  alla  predisposizione
di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e
opere similari e connesse  o  con  elevato  grado  di  uniformita'  e
ripetitivita'. 
  164. Il personale tecnico della Struttura svolge  le  attivita'  di
propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di  giudizio
nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune  collaborazioni
con gli altri organi dello Stato aventi competenze per  le  attivita'
di cui trattasi. La Struttura puo' operare in supporto e in  raccordo
con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza. 
  165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti  dai
commi  da  162  a  170,   e'   autorizzata   l'assunzione   a   tempo
indeterminato, con destinazione alla Struttura, a  partire  dall'anno
2019, di un massimo di 300 unita' di  personale,  con  prevalenza  di
personale di profilo tecnico per una percentuale almeno  pari  al  70
per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonche' con  qualifica
dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale  e'  assunto,
anche in momenti diversi, con procedura selettiva  pubblica,  le  cui
modalita' di svolgimento e  i  cui  criteri  per  la  selezione  sono
improntati a principi di trasparenza,  pubblicita',  imparzialita'  e
valorizzazione della professionalita'. 
  166. A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, 120
unita' sono assegnate temporaneamente alle province delle  regioni  a
statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attivita' di cui
al  comma  164   nell'ambito   delle   stazioni   uniche   appaltanti
provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. 
  167. Per garantire l'immediata operativita' della  Struttura  negli
ambiti  di  intervento  di  cui  al  comma  163,  in  sede  di  prima
applicazione dei commi da 162 a 170 e  limitatamente  alle  prime  50
unita' di personale, si puo' procedere al reclutamento,  prescindendo
da ogni formalita', attingendo dal personale di ruolo, anche mediante
assegnazione temporanea, con il  consenso  dell'interessato  e  sulla
base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche
e per  singoli  progetti  di  interesse  specifico  per  le  predette
amministrazioni. 
  168. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sono introdotte, in relazione alle funzioni  e  attivita'  della
Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente  e,  in
particolare, con il codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50. 
  169. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Struttura sono
esenti da imposte e tasse. 
  170. Agli oneri connessi all'istituzione e al  funzionamento  della
Struttura, nonche' all'assunzione del personale di cui ai commi 165 e
167, compresi gli oneri relativi al personale di cui al comma 166, si
provvede a valere sulle risorse di cui al comma 106. 
  171. Al fine di accelerare ulteriormente la spesa per  investimenti
pubblici mediante misure volte a rafforzare il finanziamento di tutti
i livelli progettuali previsti dalla  normativa  vigente,  anche  con
riguardo alle opere da realizzare mediante contratti di  partenariato
pubblico privato, all'articolo 1 della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 54, dopo le  parole:  «  ammessi  al  cofinanziamento
comunitario »  sono  inserite  le  seguenti:  «  e  ai  contratti  di
partenariato pubblico privato », il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: « Il Fondo anticipa le spese necessarie  per  la  redazione
delle valutazioni di impatto ambientale e  dei  documenti  componenti
tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa  vigente  »,  il
quarto periodo e' sostituito dal seguente: «  Il  Fondo  puo'  essere
alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni  »  e  il
quinto periodo e' sostituito dai seguenti: « Quote del Fondo  possono
essere destinate in via prioritaria dalla Cassa depositi  e  prestiti
alle esigenze progettuali di opere relative all'edilizia  scolastica,
al dissesto idrogeologico,  alla  prevenzione  del  rischio  sismico,
nonche' ad opere da realizzare  mediante  contratti  di  partenariato
pubblico privato. Il Fondo  puo'  operare  in  complementarieta'  con
analoghi fondi istituiti a supporto delle attivita' progettuali »; 
    b) al comma 55, le parole: « il Ministero del tesoro provvede  al
rimborso alla Cassa depositi  e  prestiti,  trattenendo  le  relative
somme dai trasferimenti agli  enti  locali  e  alle  regioni  »  sono
sostituite dalle seguenti:  «  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  provvede  al  rimborso  alla  Cassa  depositi  e   prestiti.
Relativamente alle anticipazioni  a  favore  degli  enti  locali,  il
Ministero dell'interno corrisponde al Ministero dell'economia e delle
finanze quanto da esso rimborsato  alla  Cassa  depositi  e  prestiti
avvalendosi delle procedure di recupero di cui all'articolo 1,  commi
128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.  Relativamente  alle
anticipazioni a favore delle regioni, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze provvede al rimborso trattenendo le relative somme  dai
trasferimenti alle medesime regioni »; 
    c) il comma 56 e' sostituito dal seguente: 
  «  56.  I  criteri  di  valutazione,  i  documenti  istruttori,  la
procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e  il
rimborso dei finanziamenti  del  Fondo  sono  stabiliti  dalla  Cassa
depositi   e   prestiti.   Le   anticipazioni   sono   concesse   con
determinazione della Cassa depositi e prestiti e non possono superare
l'importo  determinato  sulla  base   delle   tariffe   professionali
stabilite  dalla  vigente  normativa.  In   sede   di   domanda   dei
finanziamenti, i soggetti di cui al comma 1 producono un'attestazione
circa  la  corrispondenza  della   documentazione   presentata   alla
disciplina dei contratti pubblici »; 
    d) il comma 56-bis e' abrogato; 
    e) al comma 57, le parole: « con deliberazione del  consiglio  di
amministrazione, » sono soppresse. 
  172. L'articolo 6-ter del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e' abrogato. 
  173. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, puo' essere riservata,  sino  al  31  dicembre
2020 ed entro il limite del 30 per cento, alle  esigenze  progettuali
degli  interventi  di  edilizia  scolastica.  Il  rimborso  di   tali
anticipazioni puo' essere effettuato dagli enti beneficiari a  valere
su risorse pubbliche relative al finanziamento  della  programmazione
nazionale  in  materia  di  edilizia  scolastica  per   il   triennio
2018-2020, a questi erogate a qualsiasi titolo per  la  progettazione
di interventi di edilizia scolastica. 
  174. Al fine di potenziare il finanziamento della progettazione  di
fattibilita' tecnico-economica e definitiva per opere  da  realizzare
mediante contratti di partenariato pubblico privato,  all'articolo  4
della legge 17 maggio  1999,  n.  144,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Finanziamento della
progettazione »; 
    b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono abrogati; 
    c) al comma 5, le parole: «  della  progettazione  preliminare  »
sono sostituite dalle seguenti: « del documento di fattibilita' delle
alternative progettuali, se redatto,  del  progetto  di  fattibilita'
tecnico-economica e del progetto definitivo  »,  dopo  le  parole:  «
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, » sono inserite  le  seguenti:  «
esclusivamente  per  opere  da  realizzare  mediante   contratti   di
partenariato pubblico privato  »,  e  gli  ultimi  due  periodi  sono
sostituiti dal seguente: « L'assegnazione puo'  essere  incrementata,
con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del
Fondo per la progettazione di  fattibilita'  delle  infrastrutture  e
degli insediamenti prioritari  per  lo  sviluppo  del  Paese  di  cui
all'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »; 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  « 6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla  Cassa
depositi e prestiti,  con  proprie  determinazioni.  Con  decreto  di
natura non regolamentare del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la  Cassa  depositi  e  prestiti,  sono  definiti  termini  e
condizioni di utilizzo delle risorse ». 
  175. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto  di  cui  al
comma  174,  lettera  d),  per  la  gestione  delle   operazioni   di
finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge 17
maggio 1999, n. 144, si applicano  le  vigenti  disposizioni  fino  a
compimento degli ultimi atti  di  erogazione  e  rendicontazione.  Le
disponibilita' finanziarie del predetto fondo, non oggetto di domanda
di utilizzo alla data di entrata in vigore  del  decreto  di  cui  al
comma 174, lettera d),  sono  riassegnate  al  medesimo  fondo  senza
vincoli di ripartizione. 
  176. Al  fine  di  assicurare  la  realizzazione  degli  interventi
previsti dal piano degli investimenti definito con  il  documento  di
economia e finanza regionale 2019-2021,  a  valere  su  finanziamenti
regionali, statali o dell'Unione europea,  nonche'  di  sostenere  le
analoghe iniziative degli enti locali del rispettivo  territorio,  le
regioni adottano misure amministrative per rafforzare le funzioni  di
programmazione e realizzazione degli investimenti. 
  177. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma  176,  in
aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente e nei limiti della dotazione  organica,  le  regioni  possono
procedere all'assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020
e 2021, mediante procedure selettive  pubbliche,  di  un  contingente
massimo di 50 unita' di personale di profilo tecnico di qualifica non
dirigenziale, per lo svolgimento  delle  procedure  disciplinate  dal
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, comprese le attivita' di responsabile  unico  del
procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici. 
  178.  Le  assunzioni  con  contratti  di  lavoro  flessibile   sono
effettuate  dalle  regioni  nell'ambito  delle  risorse   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la  finanza  pubblica  e   i   relativi   contratti   sono   soggetti
all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  179. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
istituita e disciplinata, ai sensi  dell'articolo  7,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione
per il supporto alle  attivita'  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri relative al coordinamento  delle  politiche  del  Governo  e
dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in  materia  di
investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma
180, denominata « InvestItalia », che opera alle  dirette  dipendenze
del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo  con  la
Cabina  di  regia  Strategia  Italia,  di  cui  all'articolo  40  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 
  180. A InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti: 
    a) analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti
le infrastrutture materiali e immateriali; 
    b)   valutazione   delle   esigenze   di   ammodernamento   delle
infrastrutture delle pubbliche amministrazioni; 
    c)   verifica   degli   stati   di   avanzamento   dei   progetti
infrastrutturali; 
    d) elaborazione di studi di fattibilita'  economico-giuridica  di
progetti di investimento in collaborazione con  i  competenti  uffici
del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    e)  individuazione  di  soluzioni   operative   in   materia   di
investimento,  in  collaborazione  con  i   competenti   uffici   dei
Ministeri; 
    f)   affiancamento   delle   pubbliche   amministrazioni    nella
realizzazione dei piani e programmi di investimento; 
    g)  individuazione  degli  ostacoli  e  delle  criticita'   nella
realizzazione degli investimenti ed elaborazione di  soluzioni  utili
al loro superamento; 
    h) elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le  aree
di intervento di cui al presente comma; 
    i) ogni altra attivita' o funzione che,  in  ambiti  economici  o
giuridici,  le  sia  demandata  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri. 
  181.  A  InvestItalia  puo'  essere  assegnato  un  contingente  di
personale, anche estraneo alla pubblica  amministrazione,  dotato  di
elevata  qualificazione  scientifica  e  professionale,   individuato
tramite procedure che assicurino adeguata pubblicita' delle selezioni
e modalita' di svolgimento  che  garantiscano  l'imparzialita'  e  la
trasparenza. 
  182. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281,  sono  stabilite  le  misure  occorrenti  per
realizzare un efficace coordinamento delle attivita' di  InvestItalia
con quelle della Struttura di cui al comma 162,  nonche'  con  quelle
delle altre strutture competenti in  materia  di  investimenti  e  di
sviluppo infrastrutturale. 
  183. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 179 a  182  e
per lo svolgimento dei compiti  di  InvestItalia  e'  autorizzata  la
spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. 
  184. I debiti delle persone  fisiche,  diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e risultanti
dai singoli carichi affidati  all'agente  della  riscossione  dal  1°
gennaio 2000 alla data del 31 dicembre  2017,  derivanti  dall'omesso
versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e  dalle
attivita' di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e  all'articolo  54-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  a
titolo di tributi e relativi interessi  e  sanzioni,  possono  essere
estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione
di difficolta' economica versando una somma  determinata  secondo  le
modalita' indicate dal comma 187 o dal comma 188. 
  185. Possono  altresi'  essere  estinti  i  debiti  risultanti  dai
singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1°  gennaio
2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento
dei  contributi  dovuti  dagli  iscritti  alle  casse   previdenziali
professionali o alle gestioni previdenziali dei  lavoratori  autonomi
dell'INPS,  con  esclusione  di  quelli  richiesti   a   seguito   di
accertamento, che versano in una grave  e  comprovata  situazione  di
difficolta' economica, versando  una  somma  determinata  secondo  le
modalita' indicate dal comma 187 o dal comma 188,  da  utilizzare  ai
fini  assicurativi  secondo  le  norme  che  regolano   la   gestione
previdenziale interessata. 
  186. Ai fini del comma 184 e del comma 185, sussiste  una  grave  e
comprovata situazione di difficolta' economica  qualora  l'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) del  nucleo  familiare,
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore
ad euro 20.000. 
  187. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma
186, i debiti di cui al comma 184  e  al  comma  185  possono  essere
estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli
interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  ovvero  le
sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma  1,  del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando: 
    a) le somme affidate all'agente della  riscossione  a  titolo  di
capitale e interessi, in misura pari: 
      1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti
non superiore a euro 8.500; 
      2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti
superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500; 
      3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti
superiore a euro 12.500; 
    b) le somme maturate a favore dell'agente della  riscossione,  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  13  aprile  1999,  n.
112, a titolo di aggio sulle somme  di  cui  alla  lettera  a)  e  di
rimborso delle spese per le procedure esecutive e di  notifica  della
cartella di pagamento. 
  188. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186,  ai  fini
del comma 184 e del comma 185, versano  in  una  grave  e  comprovata
situazione di difficolta' economica  i  soggetti  per  cui  e'  stata
aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma
189 la procedura di liquidazione di  cui  all'articolo  14-ter  della
legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 184 e al  comma
185 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di  cui
alla lettera a) del comma 187, in misura  pari  al  10  per  cento  e
quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma  187.  A  tal  fine,
alla dichiarazione di cui al comma 189 e' allegata copia conforme del
decreto  di  apertura  della  liquidazione   previsto   dall'articolo
14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
  189. Il debitore manifesta  all'agente  della  riscossione  la  sua
volonta' di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma
185 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le
modalita' e in conformita' alla  modulistica  che  lo  stesso  agente
pubblica nel proprio sito  internet  nel  termine  massimo  di  venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre  2018,
n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119;  in
tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei  requisiti  di
cui al comma 186 o al  comma  188  e  indica  i  debiti  che  intende
definire ed il  numero  di  rate  nel  quale  intende  effettuare  il
pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 190. 
  190. Il versamento delle somme di cui al comma 187,  lettere  a)  e
b), puo' essere effettuato in unica soluzione entro  il  30  novembre
2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il  30  novembre
2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per  cento
con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con  scadenza  il  31
marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021. 
  191. In caso di pagamento  rateale  ai  sensi  del  comma  190,  si
applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi  al  tasso
del  2  per  cento  annuo  e  non  si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. 
  192. Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione  comunica
ai debitori che hanno presentato la dichiarazione  di  cui  al  comma
189,   l'ammontare   complessivo   delle   somme   dovute   ai   fini
dell'estinzione, nonche' quello delle singole rate, il  giorno  e  il
mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data,  l'agente
della riscossione comunica altresi', ove sussistenti, il difetto  dei
requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o la presenza nella predetta
dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma  184  e  al
comma 185 e la conseguente impossibilita' di estinguere il debito  ai
sensi degli stessi commi 184 e 185. 
  193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192,  l'agente
della riscossione avverte il debitore che  i  debiti  inseriti  nella
dichiarazione presentata ai sensi del comma 189,  ove  definibili  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
sono automaticamente inclusi  nella  definizione  disciplinata  dallo
stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute
a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di  ciascuna
di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari  al  30  per  cento
delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante  70  per
cento e' ripartito nelle rate successive, ciascuna di  pari  importo,
scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun  anno  a  decorrere
dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi
al tasso del 2 per cento annuo. 
  194. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 184  e  al  comma
185 possono essere estinti anche se gia' ricompresi in  dichiarazioni
rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22  ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre
2016, n. 225, e  dell'articolo  1,  comma  5,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non  ha  perfezionato
la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento  delle
somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a  seguito  delle
predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne  e'
ammessa  la  restituzione;  gli  stessi  versamenti   sono   comunque
computati ai fini della definizione di cui ai commi 184 e 185. 
  195. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 6,  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159,  l'agente  della  riscossione,  in  collaborazione  con
l'Agenzia delle entrate e con  la  Guardia  di  finanza,  procede  al
controllo  sulla  veridicita'  dei  dati  dichiarati  ai  fini  della
certificazione di cui al comma 186 del presente  articolo,  nei  soli
casi in cui sorgano fondati dubbi  sulla  veridicita'  dei  medesimi.
Tale controllo puo' essere effettuato fino  alla  trasmissione  degli
elenchi di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136. 
  196. All'esito del controllo previsto dal comma  195  del  presente
articolo, in presenza di irregolarita' o  omissioni  non  costituenti
falsita', il debitore e' tenuto, anche nei casi di  cui  all'articolo
11, comma 5, del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire,  entro  un
termine di decadenza non inferiore  a  venti  giorni  dalla  relativa
comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la  completezza  e
veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione. 
  197.  Nell'ipotesi   di   mancata   tempestiva   produzione   della
documentazione a seguito della comunicazione di  cui  al  comma  196,
ovvero nei casi di irregolarita' o  omissioni  costituenti  falsita',
non si determinano gli effetti di cui al comma 184 e al comma  185  e
l'ente  creditore,  qualora  sia  gia'   intervenuto   il   discarico
automatico di cui all'articolo 3,  comma  19,  del  decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell'agente
della  riscossione,  nel  termine  di   prescrizione   decennale,   a
riaffidare in  riscossione  il  debito  residuo.  Restano  fermi  gli
adempimenti conseguenti alle falsita' rilevate. 
  198. Per tutto quanto non previsto  dai  commi  da  184  a  197  si
applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo  3  del  decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136. 
  199. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 5 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 8 milioni di euro per  l'anno
2021 e di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
  200. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  40,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' integrata di 48  milioni  di
euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
dal 2020 al 2023 e  di  48  milioni  di  euro  per  l'anno  2024.  Si
applicano la riserva di risorse di cui al comma 41 nonche' il termine
di cui al comma 42 del medesimo  articolo.  Le  risorse  che,  al  30
settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, non risultano utilizzate per la riserva  citata
rientrano nelle disponibilita' complessive della misura.