art. 1 (commi 401-500)
  401. A valere  sul  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993,  n.  537,  come  integrato  dalla  presente  legge,
nell'anno 2019 sono autorizzate,  in  deroga  alle  vigenti  facolta'
assunzionali: 
    a) assunzioni di ricercatori di cui  all'articolo  24,  comma  3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa
di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  30  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le universita'; 
    b) progressione di carriera dei ricercatori universitari a  tempo
indeterminato in  possesso  di  abilitazione  scientifica  nazionale,
tenuto conto di quanto previsto  dall'articolo  29,  comma  9,  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni  di
euro  a  decorrere  dall'anno  2020.  Con   decreto   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le risorse sono ripartite tra le universita'.  Con  riferimento  alle
risorse di cui alla presente  lettera  le  universita'  statali  sono
autorizzate  a  bandire  procedure  per  la  chiamata  di  professori
universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori  universitari
a  tempo  indeterminato  in  possesso  di  abilitazione   scientifica
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
     1) per almeno il 50 per cento dei posti ai  sensi  dell'articolo
18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
     2) per non piu' del 50 per cento  dei  posti,  ed  entro  il  31
dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma  6,  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240. 
  402. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.
218, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
     « 3. La valutazione  del  merito  eccezionale  per  la  chiamata
diretta e' effettuata da apposite commissioni  nominate  con  decreto
del Ministro vigilante, composte da un  minimo  di  tre  fino  ad  un
massimo di cinque esperti del settore di  afferenza  degli  Enti  che
propongono  l'assunzione  per  chiamata  diretta.  La  durata   delle
commissioni non puo' essere  superiore  ad  un  anno  dalla  data  di
nomina. L'incarico di componente delle commissioni e' consentito solo
per due mandati consecutivi. La partecipazione alle  commissioni  non
da' diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate e' proporzionalmente a  carico
dei bilanci degli Enti che propongono le assunzioni.  Dall'attuazione
del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica ». 
  403. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  96,
dopo  le  parole:  «   ai   contratti   stipulati   dalle   pubbliche
amministrazioni » sono inserite le seguenti: « nonche'  ai  contratti
di lavoro a tempo determinato stipulati  dalle  universita'  private,
incluse le filiazioni di universita' straniere, istituti pubblici  di
ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione
ovvero enti privati di  ricerca  e  lavoratori  chiamati  a  svolgere
attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o  tecnologica,  di
trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza
tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ». 
  404.  Al  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e'   concesso   un
contributo straordinario di 30 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2019 al 2028. 
  405.   L'Accademia   nazionale   dei   Lincei,   per   fronteggiare
indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza
volte a garantire  la  continuita'  e  lo  sviluppo  delle  attivita'
istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, e' autorizzata,
in via straordinaria nel triennio 2019-2021, in  deroga  all'articolo
1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  ad  effettuare
assunzioni di personale a tempo  indeterminato  da  inquadrare  nella
qualifica B1 e  nella  qualifica  C1,  fino  a  copertura  dei  posti
disponibili nell'attuale pianta organica. A tal fine  e'  autorizzata
la spesa di euro 203.855 per il 2019, euro 340.598  per  il  2020  ed
euro 426.377 a decorrere dal 2021. 
  406. Il contributo di cui all'articolo 1, comma  385,  lettera  h),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione «  I
Lincei per la scuola » presso l'Accademia  nazionale  dei  Lincei  e'
prorogato per l'anno 2019. 
  407. Alla Fondazione EBRI (European Brain  Research  Institute)  e'
concesso un  contributo  straordinario  di  1  milione  di  euro  per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. 
  408. Il fondo iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,   di   cui
all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, della  legge  27  dicembre
2002, n. 289, e' ridotto di 771.854 euro per l'anno 2019 e di 186.552
euro per l'anno 2020. 
  409.  Al  fine  di  rafforzare  la  partecipazione  dell'Italia  al
progresso delle  conoscenze  e  alla  formazione  post-laurea,  anche
mediante  l'adesione  alle  migliori  prassi  internazionali,  e  per
assicurare una piu' equa distribuzione  delle  scuole  superiori  nel
territorio nazionale, l'Universita' degli studi di Napoli Federico II
istituisce, in via sperimentale, nei propri locali, per  il  triennio
costituito dagli anni  accademici  dal  2019/2020  al  2021/2022,  la
Scuola superiore meridionale. 
  410. La Scuola superiore meridionale organizza corsi: 
    a)  di  formazione  pre-dottorale  e  di  ricerca  e   formazione
post-dottorato, rivolti a  studiosi,  ricercatori,  professionisti  e
dirigenti altamente qualificati; 
    b) di dottorato di ricerca di alto  profilo  internazionale,  che
uniscano ricerca pura e ricerca applicata in  collaborazione  con  le
scuole universitarie federate o con altre universita'; 
    c) ordinari e di master; 
    d)  di  laurea  magistrale  in  collaborazione  con   le   scuole
universitarie federate o con altre universita'. 
  411. L'offerta formativa di cui al comma 410 e' attivata sulla base
di  un  piano  strategico  predisposto  da   un   apposito   comitato
ordinatore,  composto  da  due   membri   designati   rispettivamente
dall'Universita' degli studi di Napoli Federico  II  e  dalle  scuole
universitarie  federate,  nonche'   da   tre   esperti   di   elevata
professionalita'     scelti     dal     Ministro     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.  Ai  componenti  del  comitato  non
spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti
comunque denominati, ne' rimborsi delle spese. 
  412.  Per  le  attivita'  della  Scuola  superiore  meridionale  e'
autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro  per  l'anno  2019,  di
21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro  per
l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per  l'anno  2022,  di  14,631
milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per  l'anno
2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025. 
  413. Allo scadere del triennio di operativita', previo  reperimento
di  idonea  copertura   finanziaria,   con   apposito   provvedimento
legislativo, e previa valutazione positiva  dei  risultati  da  parte
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca, la Scuola superiore meridionale  assume  carattere  di
stabilita' e  autonomia  di  bilancio,  statutaria  e  regolamentare.
Previo parere favorevole del consiglio di  amministrazione  federato,
la Scuola superiore meridionale potra'  entrare  a  far  parte  delle
scuole universitarie federate. In caso di mancato  reperimento  delle
risorse necessarie o di valutazione non positiva  dei  risultati  del
primo triennio, le attivita' didattiche e  di  ricerca  della  Scuola
sono  portate  a  termine  dall'Universita'  degli  studi  di  Napoli
Federico II, nell'ambito delle risorse di cui al comma 412. 
  414. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo  2016,
n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016,  n.
89, le parole: « e' incrementato di 4,5 milioni di euro  in  ciascuno
degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere  dal
2028 » sono sostituite dalle seguenti: « e' incrementato di 5 milioni
di euro a decorrere dal 2019 ». 
  415.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2019/2020,  le  facolta'
assunzionali del  personale  educatore  delle  istituzioni  educative
statali sono incrementate sino a 290  posti,  nell'ambito  dei  posti
vacanti e disponibili. 
  416. In occasione del quarantesimo  anno  dalla  scomparsa  di  Ugo
Spirito e del novantesimo anno dalla nascita di Renzo De  Felice,  e'
autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli  anni  2019  e
2020 a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai  fini
del programma straordinario di  inventariazione,  digitalizzazione  e
diffusione  dei  fondi  librari  e   archivistici   posseduti   dalla
Fondazione, nonche' della  promozione  di  ricerche  e  convegni  per
ricordare il pensiero del filosofo e l'opera dello storico. 
  417. In coerenza  con  il  modello  assicurativo  di  finanziamento
adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di  intervento
e di consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative  di
investimento, con particolare riferimento  ai  settori  dell'edilizia
sanitaria,  scolastica  e  di  elevata  utilita'  sociale  e  per  la
realizzazione di edifici da destinare a poli amministrativi  (federal
building),  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro   gli
infortuni sul lavoro (INAIL): 
    a) e' autorizzato, a decorrere dall'anno 2019, ad incrementare la
propria dotazione organica di 60 unita', da coprire tramite: 
     1)  l'avvio  di  procedure  concorsuali  pubbliche  e   relative
assunzioni, in deroga ai vincoli in  materia  di  reclutamento  nelle
pubbliche amministrazioni e ai  limiti  assunzionali  previsti  dalla
normativa vigente in materia di turn  over,  per  un  contingente  di
complessive  30  unita'  di   personale   con   contratto   a   tempo
indeterminato appartenenti  all'area  C,  livello  economico  C1,  in
possesso delle  necessarie  competenze  tecnico-amministrative  e  di
adeguata professionalita' in  materia  di  investimenti  mobiliari  e
immobiliari; 
     2) un apposito bando  di  mobilita',  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali  dell'Istituto  medesimo  previste  dalla   legislazione
vigente  qualora  il  personale  provenga  da   amministrazioni   non
sottoposte  a  disciplina  limitativa  delle   assunzioni,   per   il
reclutamento  di  30  unita'  di  personale   delle   amministrazioni
pubbliche di qualifica non dirigenziale in possesso delle  necessarie
competenze tecnico-amministrative e di adeguata  professionalita'  in
materia di investimenti mobiliari e immobiliari; 
    b) istituisce un proprio nucleo di valutazione e  verifica  degli
investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione  di  assicurare
il  supporto   tecnico   alla   programmazione,   alla   valutazione,
all'attuazione e al monitoraggio  degli  investimenti.  Con  apposito
regolamento disciplina il funzionamento del  nucleo  secondo  criteri
volti a  valorizzare  la  peculiarita'  delle  diverse  tipologie  di
investimento. Il nucleo e' composto da 10 unita' selezionate, tramite
un'apposita procedura di valutazione  comparativa,  tra  soggetti  in
possesso di  specifica  professionalita',  scelti  tra  i  dipendenti
dell'Istituto, tra i dipendenti delle  amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo  di  5  unita',
tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da
corrispondere ai componenti  del  nucleo,  comprensivo  dei  rimborsi
delle  spese,  e'   fissato   con   determinazione   del   presidente
dell'Istituto,  per  i  componenti  con  qualifica  non  dirigenziale
dipendenti  dell'Istituto  medesimo  o   di   altre   amministrazioni
pubbliche in posizione di comando in misura non superiore al  30  per
cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del regolamento
di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre 2012, n. 262, e  per  i  componenti  esterni  alla  pubblica
amministrazione  in  misura  non  superiore  al  50  per  cento   del
trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma  5.  Il  trattamento
indennitario  da  riconoscere  al   personale   con   qualifica   non
dirigenziale  e'  sostitutivo  degli  altri   trattamenti   accessori
spettanti in via ordinaria al medesimo personale. L'Istituto assicura
il funzionamento del nucleo avvalendosi  delle  risorse  finanziarie,
umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente. 
  418. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 417,  in
quanto relative all'efficace  svolgimento  di  attivita'  connesse  e
strumentali alla realizzazione degli  investimenti  e  alla  relativa
valorizzazione,  si  provvede  a  valere   sulle   risorse   di   cui
all'articolo 2, commi 488 e 491, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo di parte  corrente
nell'ambito del bilancio dell'INAIL, con una dotazione non superiore,
per l'anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall'anno  2020,  a  2
milioni di euro. 
  419. In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati
e anche  al  fine  di  consentire,  ricorrendone  le  condizioni,  la
sperimentazione  di  nuovi  modelli  di  assistenza  che   realizzino
effettive finalita' di contenimento della spesa sanitaria, attraverso
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed
extraospedaliere, come previsto dalla lettera  c-bis)  del  comma  13
dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  l'INAIL  e'
autorizzato a valutare, in via  eccezionale,  nell'ambito  del  piano
triennale degli investimenti 2019-2021,  approvato  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma
15,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  la   realizzazione   di
investimenti immobiliari nel settore termale  e  alberghiero-termale,
con esclusivo riferimento  alle  aree  che  presentano  significative
condizioni di crisi economico-industriale. I  territori  termali  nei
quali possono essere effettuati i citati interventi sono  individuati
nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della  legge
24 ottobre 2000, n. 323. 
  420. Per il perseguimento delle  proprie  finalita',  l'INAIL  puo'
sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento  collettivo
del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  k-ter),
del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da societa' di
gestione  del  risparmio  partecipate  da  societa'  quotate  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera  p),  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati  dalle
medesime societa'  quotate,  la  cui  politica  di  investimento  sia
prevalentemente rivolta, anche in via alternativa: 
    a) ad  imprese  con  significativo  potenziale  di  crescita  nel
proprio settore di attivita'  e  impegnate  nel  rafforzamento  della
presenza sul mercato della relativa filiera produttiva; 
    b) ad imprese attive  nella  ricerca,  nell'innovazione  e  nello
sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali; 
    c) alla crescita dimensionale delle  imprese  anche  mediante  il
sostegno  ai  processi  di  internazionalizzazione,  aggregazione   e
innovazione. 
  421. All'attuazione del  comma  420  si  provvede  a  valere  sulle
disponibilita' che l'INAIL puo' detenere presso le aziende di credito
e la societa' Poste italiane Spa ai sensi del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015,  emanato  ai  sensi
dell'articolo 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119. 
  422. Nel periodo 2019-2021 il Governo si impegna ad attuare, con la
cooperazione dei  soggetti  istituzionali  competenti  e  utilizzando
tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, un programma
di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo
non inferiore a 950 milioni di euro per l'anno 2019 e a  150  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non
destinate al Fondo per  ammortamento  dei  titoli  di  Stato  o  alla
riduzione del debito degli  enti.  Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da adottare  entro  il  30  aprile  2019,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato  un
piano di cessione di immobili pubblici e sono disciplinati i  criteri
e le modalita' di dismissione degli immobili da  attuare  negli  anni
2019, 2020 e 2021. Con  la  medesima  procedura  si  provvede  almeno
annualmente all'aggiornamento del piano, nell'arco del triennio. 
  423. Il piano di cui al comma 422 ricomprende: 
    a)  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,  non  utilizzati  per
finalita' istituzionali, individuati  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia  del
demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge; 
    b) immobili di proprieta' dello Stato in uso al  Ministero  della
difesa, diverso  dall'abitativo,  non  piu'  necessari  alle  proprie
finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati
con uno o piu' decreti del Ministro della difesa,  sentita  l'Agenzia
del demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge; 
    c) immobili di proprieta' dello  Stato  per  i  quali  sia  stata
presentata richiesta di attribuzione ai  sensi  dell'articolo  56-bis
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, accolta dall'Agenzia
del demanio e per i quali l'ente non  abbia  adottato  la  prescritta
delibera, salvo che non vi provveda entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge; 
    d) immobili ad uso diverso da quello abitativo di  proprieta'  di
altre pubbliche amministrazioni,  diverse  dagli  enti  territoriali,
come  definite  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  che  i  suddetti  enti  possono
proporre ai fini dell'inserimento nel piano di cessione. 
  424. Le cessioni sono disciplinate dalla normativa  vigente  e  nel
rispetto del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  425. Con riferimento al piano di  cui  al  comma  422,  le  risorse
rivenienti dalla cessione degli immobili statali  sono  destinate  al
Fondo per ammortamento dei titoli di Stato; quelle  rivenienti  dalla
cessione  degli  immobili  degli  altri  enti  sono  destinate   alla
riduzione del debito  degli  stessi  e,  in  assenza  del  debito,  o
comunque  per  la  parte  eventualmente  eccedente,  al   Fondo   per
ammortamento dei titoli di Stato. 
  426. Al fine di incentivare la realizzazione del piano  di  cui  al
comma 422, nonche' l'attivazione di nuovi investimenti in armonia con
il tessuto sociale di riferimento, per i beni di cui  al  comma  423,
lettere a), b) e c), il  piano  puo'  individuare  modalita'  per  la
valorizzazione dei beni medesimi, ivi  compreso  l'adeguamento  della
loro destinazione, nonche' per l'attribuzione agli enti  territoriali
di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al  15  per
cento  del  ricavato  della   vendita   degli   immobili   alla   cui
valorizzazione i predetti enti abbiano contribuito. La predetta quota
e' definita secondo i  criteri  previsti  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
difesa, del 7 agosto 2015, recante determinazione delle modalita'  di
attribuzione agli enti territoriali di una quota parte  dei  proventi
della valorizzazione o alienazione degli  immobili  pubblici  la  cui
destinazione d'uso sia stata modificata,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  215  del  16  novembre  2015.  Gli  enti  territoriali
destinano le somme ricevute alla riduzione del debito degli stessi e,
in  assenza  del  debito,  o  comunque  per  la  parte  eventualmente
eccedente, a spese di investimento. 
  427. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi  sostenuti  per
le attivita' connesse all'attuazione dei commi da 422 a 433 a  valere
sulle conseguenti maggiori entrate,  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248. 
  428. All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2003, n. 27, dopo la parola:  «  2017  »  sono  inserite  le
seguenti: « nonche' per gli anni 2019, 2020 e 2021 ». 
  429. Al fine di uniformare le quote dei  proventi  derivanti  dalle
vendite degli immobili militari da  riconoscere  al  Ministero  della
difesa: 
    a) al comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, al quinto periodo, le parole: « direttamente  in  quote
del costituendo fondo il 30 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  un
ammontare pari al 10 » e il sesto periodo e' sostituito dal seguente:
« Il  predetto  ammontare  e'  corrisposto  a  valere  sulle  risorse
monetarie eventualmente pagate, al momento  del  conferimento,  dalla
societa' di gestione del risparmio  di  cui  al  comma  1,  che  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione allo stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
della  difesa,  nei  limiti  dell'importo  da  riconoscere   a   tale
Dicastero, in aggiunta rispetto alle dotazioni  finanziarie  iscritte
nel medesimo stato di previsione »; 
    b) all'articolo 307, comma 10, lettera d), del codice di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  al  primo  periodo,  le
parole: « 55 per cento » sono sostituite dalle  seguenti:  «  80  per
cento » e le parole: « 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti:
« 10 per cento »; 
    c) all'articolo 307, comma 11-bis, del codice di cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera d) e'  aggiunta  la
seguente: 
     « d-bis) articolo 11-quinquies del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248. In tal caso una quota pari al 10 per cento dei proventi
derivanti dalla vendita dei beni militari e' assegnata  al  Ministero
della difesa per essere destinata a spese d'investimento ». 
  430. Per la realizzazione del piano di cui al comma 422,  l'Agenzia
del demanio, a valere sugli  stanziamenti  ad  essa  assegnati  e  da
assegnare per la realizzazione degli investimenti con il decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di   riparto   del   fondo
investimenti di cui  all'articolo  1,  comma  1072,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, puo' riconoscere in via  di  anticipazione  al
Ministero della difesa un contributo pari al 5 per cento  del  valore
degli  immobili  che  il  medesimo  Ministero  rende  disponibili,  e
comunque nel limite complessivo annuo di 5 milioni di euro  nell'anno
2019 e di  10  milioni  di  euro  nell'anno  2020,  da  destinare  ad
interventi di manutenzione e adeguamento degli immobili in uso  o  da
utilizzare da parte del predetto Ministero. 
  431. Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili pubblici,
nonche' il rilancio degli investimenti  nel  settore,  l'articolo  3,
comma 15, del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,   si
interpreta nel senso che, oltre a quanto consentito dai provvedimenti
adottati all'esito delle conferenze di servizi  e  dagli  accordi  di
programma di cui al predetto comma 15, per gli  immobili  oggetto  di
tali provvedimenti sono ammissibili anche le destinazioni d'uso e gli
interventi edilizi consentiti,  per  le  zone  territoriali  omogenee
all'interno delle  quali  ricadono  tali  immobili,  dagli  strumenti
urbanistici generali  e  particolareggiati  vigenti.  Gli  interventi
edilizi di cui  al  predetto  articolo  3  sono  assentibili  in  via
diretta.  Sono  fatte  comunque  salve  le   intese   nel   frattempo
intervenute tra l'Amministrazione finanziaria e gli enti territoriali
in  ordine  al  riconoscimento,   a   fronte   della   valorizzazione
conseguente al cambio di destinazione d'uso, di  quote  del  ricavato
attribuito  alla  rivendita   degli   immobili   stessi,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.
410. 
  432. All'articolo 2, comma 222-bis, della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «  A  tal  fine,
nell'ambito della Conferenza unificata di cui al decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' istituito un tavolo tecnico permanente con
il compito di supportare l'adeguamento degli enti  locali  ai  citati
principi e monitorarne lo stato di attuazione ». 
  433. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 422, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a conferire incarichi di
consulenza a societa' di provata esperienza  e  capacita'  operativa,
nazionali od estere,  nonche'  a  singoli  professionisti.  Per  tali
finalita', e' autorizzata la spesa di 150.000 euro annui per ciascuno
degli anni dal 2019 al 2021. 
  434. All'articolo  6,  comma  6,  primo  periodo,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «
ovvero per l'aumento della quota di partecipazione al capitale  delle
predette societa' ». 
  435. La dotazione del Fondo  di  sostegno  per  le  famiglie  delle
vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo  1,  comma
1187, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'  incrementata  di  1
milione di euro annui a decorrere dal 2019. 
  436. Per il  triennio  2019-2021  gli  oneri  posti  a  carico  del
bilancio  statale  per  la  contrattazione  collettiva  nazionale  in
applicazione dell'articolo 48, comma 1, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e per i  miglioramenti  economici  del  personale
statale in regime di  diritto  pubblico  sono  determinati  in  1.100
milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per  l'anno
2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. 
  437. Gli importi di cui  al  comma  436,  comprensivi  degli  oneri
contributivi ai fini previdenziali  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo
di cui all'articolo 21, comma  1-ter,  lettera  e),  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  438. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri  per  i
rinnovi  contrattuali  per  il  triennio  2019-2021,  nonche'  quelli
derivanti  dalla  corresponsione  dei  miglioramenti   economici   al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico  dei  rispettivi  bilanci  ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In
sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di
settore  provvedono  alla  quantificazione  delle  relative  risorse,
attenendosi   ai   criteri   previsti   per   il   personale    delle
amministrazioni dello Stato di cui  al  comma  436.  A  tale  fine  i
comitati di settore si  avvalgono  dei  dati  disponibili  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle  rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei  dati  concernenti
il personale dipendente. 
  439. Le disposizioni del comma 438 si applicano anche al  personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
  440.  Nelle  more  della  definizione  dei   contratti   collettivi
nazionali di lavoro e  dei  provvedimenti  negoziali  riguardanti  il
personale  in  regime  di  diritto  pubblico  relativi  al   triennio
2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di  cui  ai
commi 436 e 438, si da' luogo, in deroga alle procedure previste  dai
rispettivi ordinamenti, all'erogazione: 
    a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'  degli  analoghi
trattamenti disciplinati  dai  provvedimenti  negoziali  relativi  al
personale in regime di diritto pubblico,  nella  misura  percentuale,
rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1°  aprile
2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7  per  cento  a  decorrere  dal  1°
luglio 2019; 
    b) al personale di cui  all'articolo  2,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  dell'elemento  perequativo  una
tantum ove previsto dai relativi contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalita'
e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1°  gennaio  2019  fino
alla data  di  definitiva  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi
nazionali  di  lavoro  relativi  al  triennio   2019/2021,   che   ne
disciplinano il riassorbimento. 
  441. Fermo restando quanto previsto dal comma 440, lettera  a),  in
relazione alla specificita' della funzione e del ruolo del  personale
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  e  al  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al
comma 436, l'importo di 210 milioni di euro  puo'  essere  destinato,
nell'ambito  dei  rispettivi  provvedimenti  negoziali  relativi   al
triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi  nonche'
ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli  finalizzati
a  valorizzare  i   servizi   di   natura   operativa   di   ciascuna
amministrazione. Previo avvio delle rispettive procedure negoziali  e
di concertazione, in caso di  mancato  perfezionamento  dei  predetti
provvedimenti negoziali alla data del 30  giugno  di  ciascuno  degli
anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo  e'
destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia
e delle finanze, sentiti i  Ministri  dell'interno,  della  difesa  e
della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi
istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi
per il trattamento accessorio del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del  fuoco,  con  successivo  riassorbimento  nell'ambito  dei
benefici economici relativi al triennio 2019-2021. 
  442.  In  relazione  alla  specificita'  delle  funzioni  e   delle
responsabilita' dirigenziali connesse alle  esigenze  in  materia  di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,  di  immigrazione,  di
tutela economico-finanziaria,  di  difesa  nazionale  e  di  soccorso
pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei
correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di
cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, e' autorizzata  la  spesa  di  19.066.908  euro  da  destinare
all'incremento di: 
    a) 9.422.378 euro delle  risorse  previste  dall'articolo  3  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21  marzo  2018,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  107  del  10  maggio  2018,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre
2017,  n.  205,   destinate   all'attuazione   di   quanto   previsto
dall'articolo 46, commi 3 e 6,  del  decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive  incrementano  quelle  di
ciascuna Forza di  polizia  e  delle  Forze  armate,  di  un  importo
corrispondente a quello gia' previsto, per l'anno 2020, dall'articolo
3 del citato decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21
marzo 2018; 
    b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; 
    c) 300.000 euro dei  fondi  per  la  retribuzione  di  rischio  e
posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; 
    d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di
cui all'articolo 22 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  4
maggio 2018, n. 66. 
  443. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.
345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991,  n.
410,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «   Ai   fini
dell'incremento  del  trattamento  economico  accessorio  di  cui  al
periodo precedente, e' autorizzata  la  spesa  di  euro  770.000  per
l'anno 2019, di euro 1.680.000 per l'anno 2020 e di euro 2.590.000  a
decorrere dall'anno 2021 ». 
  444. Nell'anno 2019 sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato e restano acquisiti all'erario 140 milioni di euro iscritti sul
conto dei residui ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. 
  445. Al fine di rafforzare l'attivita' di  contrasto  del  fenomeno
del lavoro sommerso e irregolare e la tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 300 e
344 del presente articolo: 
    a) l'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato ad  assumere
a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un
contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300  unita'
per l'anno 2019, a 300 unita' per l'anno 2020  e  a  330  unita'  per
l'anno 2021. Conseguentemente, il Fondo  risorse  decentrate  di  cui
all'articolo 76 del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
comparto  Funzioni  centrali  relativo  al  triennio   2016-2018   e'
integrato di euro 750.000 per l'anno  2019,  di  euro  1.500.000  per
l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2021.
All'articolo 14, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 9, le parole: « nel limite massimo di 10 milioni di
euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo  di
13 milioni di  euro  annui  ».  L'Ispettorato  nazionale  del  lavoro
comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato del Ministero dell'economia e  delle  finanze  il  numero
delle unita' da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari
a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e
a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno  2021,  si  provvede  a
valere sulle risorse del fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  365,
lettera b), della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  come  da  ultimo
rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo; 
    b)  all'articolo  6,  comma  1,  secondo  periodo,  del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le  parole:  «  due  posizioni
dirigenziali  di  livello  dirigenziale  generale  e   88   posizioni
dirigenziali  di  livello  non  generale  »  sono  sostituite   dalle
seguenti: « quattro posizioni di livello dirigenziale generale  e  94
posizioni di livello non generale ». In attuazione di quanto previsto
dalla presente lettera, il direttore dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro, con proprio decreto, provvede a  modificare  le  disposizioni
degli articoli 2 e 6 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 febbraio 2016, pubblicato nel sito internet del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016; 
    c)   l'Ispettorato   nazionale   del   lavoro   e'    autorizzato
all'assunzione delle unita' dirigenziali non generali derivanti dalla
modifica della dotazione organica prevista dalle disposizioni di  cui
alla  lettera  b),  nonche',  al  fine  di  garantire  una   presenza
continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale,  di
ulteriori 12 unita'  dirigenziali  di  livello  non  generale,  anche
mediante le procedure di cui all'articolo 3, comma 61, della legge 24
dicembre 2003, n. 350. Ai relativi oneri, pari a euro 2.783.000 annui
a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere  sulle  risorse  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma
298 del presente articolo; 
    d) gli importi delle seguenti sanzioni in  materia  di  lavoro  e
legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata: 
     1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi  dovuti  per
la  violazione  delle  disposizioni  di  cui   all'articolo   3   del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile  2002,  n.  73,  all'articolo  18  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo  12  del  decreto
legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3  e
4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 
     2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi  dovuti  per
la violazione delle disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale; 
     3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi  dovuti  per
la violazione  delle  altre  disposizioni  in  materia  di  lavoro  e
legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali; 
    e)  le  maggiorazioni  sono  raddoppiate  ove,   nei   tre   anni
precedenti, il datore di lavoro sia stato  destinatario  di  sanzioni
amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni  di
cui alla presente lettera,  nonche'  alla  lettera  d),  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo  9
aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato  per  essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
allo stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse  decentrate
dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro  per  la  valorizzazione  del
personale  del  medesimo  Ispettorato  secondo  criteri  da  definire
mediante la contrattazione collettiva  integrativa  nel  rispetto  di
quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
    f) le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9,  comma
2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono destinate,
entro il limite annuo  di  euro  800.000,  a  incrementare  il  Fondo
risorse  decentrate  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro   e   a
incentivare l'attivita' di rappresentanza in  giudizio  dello  stesso
Ispettorato; 
    g) le risorse che affluiscono  al  Fondo  risorse  decentrate  ai
sensi delle lettere d) ed e) non possono superare il limite  di  euro
15 milioni annui; 
    h) al fine di consentire una piena operativita'  dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, la disposizione di cui all'articolo  17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  si  applica  al  personale
dell'Ispettorato,  sino  al  31  dicembre  2020,  limitatamente  alle
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. 
  446.  Nel  triennio   2019-2021,   le   amministrazioni   pubbliche
utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2,
comma  1,  del  decreto  legislativo  28  febbraio  2000,  n.  81,  e
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.
280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo  7
del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,  e  dei  lavoratori
impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti
di  lavoro  a  tempo  determinato  o  contratti   di   collaborazione
coordinata  e   continuativa   nonche'   mediante   altre   tipologie
contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo  indeterminato
dei suddetti lavoratori,  anche  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
parziale,  nei  limiti  della  dotazione  organica  e  del  piano  di
fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti  di  anzianita'
come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  o  svolgimento  delle  attivita'
socialmente utili o di pubblica utilita' per il medesimo  periodo  di
tempo; 
    b)  espletamento  di  selezioni  riservate,  mediante  prova   di
idoneita', dei lavoratori da  inquadrare  nei  profili  professionali
delle aree o categorie per i quali non  e'  richiesto  il  titolo  di
studio superiore a quello della scuola dell'obbligo  che  abbiano  la
professionalita'    richiesta,    in     relazione     all'esperienza
effettivamente maturata, e i  requisiti  previsti  per  l'accesso  al
pubblico impiego. Le assunzioni a tempo  indeterminato  di  cui  alla
presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo  36,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nella  quota  di
accesso dall'esterno; 
    c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed
esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili  professionali  delle
aree o categorie per  i  quali  e'  richiesto  il  titolo  di  studio
superiore  a  quello  della  scuola  dell'obbligo,  che  abbiano   la
professionalita'    richiesta,    in     relazione     all'esperienza
effettivamente maturata, e i  requisiti  previsti  per  l'accesso  al
pubblico impiego; 
    d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere  sul  regime
ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio  dell'adeguato
accesso dall'esterno; 
    e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo  delle
risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti  di
spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente  al  loro  ammontare
medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso  in
applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di
sostenere  a  regime  la  relativa   spesa   di   personale,   previa
certificazione della sussistenza delle correlate risorse  finanziarie
da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis,
comma 1, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  che
prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di
tale  valore  di  spesa  utilizzato  per  le   assunzioni   a   tempo
indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28; 
    f)  pieno  utilizzo  delle   risorse   permanenti   appositamente
stanziate da leggi  regionali  e  dell'eventuale  contributo  statale
concesso permanentemente, nonche' di quelle calcolate in deroga  alla
vigente normativa in materia di facolta' assunzionali, in  ogni  caso
nel rispetto del principio del saldo positivo  di  bilancio  e  delle
disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  557,  557-quater  e  562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    g)  calcolo  della  spesa  di  personale  da  parte  degli   enti
territoriali  e  degli  enti  pubblici  interessati,  ai  fini  delle
disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  557,  557-quater  e  562,
della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  al  netto  dell'eventuale
cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni; 
    h) proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici
interessati delle convenzioni e degli  eventuali  contratti  a  tempo
determinato fino al 31 ottobre 2019,  nelle  more  del  completamento
delle procedure di assunzione a tempo indeterminato  a  valere  sulle
risorse di cui all'articolo 1,  comma  1156,  lettera  g-bis),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, all'articolo 259 del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma  4,  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  447. Le procedure di cui alle lettere b) e c) del  comma  446  sono
organizzate, per  figure  professionali  omogenee,  dal  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
per il tramite della Commissione per  l'attuazione  del  Progetto  di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di  cui  al
decreto   interministeriale   25   luglio   1994,   che   si   avvale
dell'Associazione Formez PA. Ai fini della predisposizione dei  bandi
relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
mediante il portale  «  mobilita.gov.it  »  di  cui  al  decreto  del
Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione  14
settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  30
settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che le  pubbliche
amministrazioni di cui al comma 446 rendono disponibili, nel triennio
2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per  l'attuazione
del presente comma e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno
2019. 
  448. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle
lettere b) e c) del comma 446 sono  impiegate,  secondo  l'ordine  di
merito, per le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  da  parte  delle
amministrazioni pubbliche che gia' utilizzavano i lavoratori inseriti
nelle graduatorie medesime e, in subordine, nei limiti delle  proprie
facolta' assunzionali, da parte di altre  pubbliche  amministrazioni,
ubicate nella medesima provincia o  in  una  provincia  limitrofa  ed
utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2,
comma  1,  del  decreto  legislativo  28  febbraio  2000,  n.  81,  e
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.
280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo  7
del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,  e  dei  lavoratori
impegnati in attivita' di pubblica utilita'. 
  449. E' fatto obbligo  agli  enti  utilizzatori  di  registrare  le
fuoriuscite dal bacino dei lavoratori socialmente utili nell'apposito
sistema di monitoraggio gestito dall'ANPAL Servizi Spa. In tal  caso,
le pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma  446  provvedono  a
comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore
e la relativa decorrenza. 
  450. Dopo il comma 9 dell'articolo 3  del  decreto  legislativo  25
novembre 2016, n. 219, e' inserito il seguente: 
  « 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e  fino  al  completamento
delle procedure di mobilita' di cui al presente articolo,  le  camere
di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso
il processo di  accorpamento,  possono  procedere  all'assunzione  di
nuovo  personale,  nel  limite  della   spesa   corrispondente   alle
cessazioni dell'anno precedente al fine  di  assicurare  l'invarianza
degli effetti sui saldi di finanza pubblica ». 
  451. Per le finalita' di cui all'articolo 35  del  decreto-legge  4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto e' incrementato  di  100
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
  452. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi
« Regina Margherita » di Monza di cui all'articolo 1 della  legge  13
novembre 2002, n. 260, e' incrementato dell'importo di 1  milione  di
euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All'articolo 1, comma
421, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « , 2018, 2019, 2020 e 2021 ». 
  453. In considerazione dell'accresciuta aspettativa di  vita  della
popolazione e delle  conseguenti  ed  ingravescenti  patologie  della
retina, al fine di ridurre significativamente i tempi delle  diagnosi
e i danni visivi e sociali ed il gravame assistenziale, il  Ministero
della salute affida alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecita' (IAPB) la gestione di un progetto di
screening  straordinario  mobile  che  solleciti  l'attenzione   alle
problematiche delle minorazioni visive, con  particolare  riferimento
alle patologie retiniche. 
  454. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  453  e'  attribuito  un
contributo straordinario  alla  sezione  italiana  dell'IAPB  pari  a
250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. 
  455. Per l'anno 2019, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e' determinata  in  56,1
milioni di euro. 
  456. In attuazione della risoluzione del Parlamento europeo n. 2952
del 23 novembre 2016 sulle lingue  dei  segni  e  gli  interpreti  di
lingua dei segni professionisti, al fine di promuovere  la  piena  ed
effettiva inclusione sociale delle persone  sorde  e  con  ipoacusia,
anche attraverso la realizzazione di  progetti  sperimentali  per  la
diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana
(LIS) e videointerpretariato a distanza nonche' per favorire l'uso di
tecnologie innovative  finalizzate  all'abbattimento  delle  barriere
alla comunicazione,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze  un  Fondo  per  l'inclusione
delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento e' trasferito
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  457. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 456 e' pari
a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione  di  euro  per  l'anno
2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021. 
  458. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilita',  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro  e
delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate
e la Conferenza unificata di cui al  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.  281,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le   modalita'   per
l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456. 
  459. Il Fondo per le politiche giovanili di  cui  all'articolo  19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
  460. Al fine di supportare l'attivita' di promozione,  indirizzo  e
coordinamento in materia di prevenzione della diffusione dell'uso  di
sostanze    stupefacenti,    delle    tossicodipendenze    e    delle
alcoldipendenze correlate, in particolare  tra  gli  adolescenti,  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, il  Fondo  per  la  prevenzione  della  dipendenza  da
stupefacenti, il cui stanziamento e' trasferito al bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  461. Il Fondo di cui al comma 460  e'  destinato  a  finanziare  la
realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia
di prevenzione delle tossicodipendenze finalizzati: 
    a)  all'attivazione  di   specifici   interventi   nelle   scuole
secondarie di primo e secondo grado; 
    b) all'identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilita'
e dell'uso occasionale con la finalita' di ridurre i tempi di accesso
alle cure; 
    c) al supporto educativo e formativo in favore delle  famiglie  e
del personale scolastico. 
  462. All'attuazione dei  progetti  di  cui  al  comma  461  possono
concorrere anche i servizi pubblici per le dipendenze e gli enti  del
privato sociale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
  463. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 460 e' pari
a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione  di  euro  per  l'anno
2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021. 
  464. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per la famiglia e le disabilita',  di  concerto
con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della  salute  e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono  stabiliti  i
criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo. 
  465. Per rispondere con continuita' alla richiesta di  giovani  con
un'alta  specializzazione  tecnica  e  tecnologica  necessaria   allo
sviluppo economico  e  alla  competitivita'  del  sistema  produttivo
italiano, le risorse del Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  875,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo
1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra
le regioni e assegnate in modo da rendere  stabile  e  tempestiva,  a
partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei  percorsi
degli  istituti  tecnici  superiori  coerenti  con  i   processi   di
innovazione tecnologica in atto  e  inclusi  nei  piani  territoriali
regionali di cui all'articolo  11  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. 
  466. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
assegna le risorse di cui al comma 465,  entro  il  30  settembre  di
ciascun anno,  direttamente  alle  regioni,  che  le  riversano  agli
istituti tecnici superiori che nell'annualita'  formativa  precedente
hanno riportato una valutazione realizzata secondo  i  criteri  e  le
modalita' di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito
in sede di Conferenza unificata il 5  agosto  2014,  come  modificato
dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il  17  dicembre
2015. 
  467. Resta fermo l'obbligo  di  cofinanziamento  delle  regioni  ai
piani triennali di attivita' degli  istituti  tecnici  superiori  per
almeno  il  30  per  cento  dell'ammontare  delle   risorse   statali
stanziate. Gli istituti tecnici superiori  possono  comprendere,  nei
suddetti piani, anche ulteriori percorsi e  attivita',  coerenti  con
l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti  pubblici
e  privati  per  potenziare  la  propria  offerta  formativa,  previa
comunicazione al competente assessorato della regione  e  all'ufficio
scolastico. 
  468. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente   legge,   con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di  concerto  con  i  Ministri  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dello  sviluppo  economico   e
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono attualizzati, anche ai  fini
dell'istituzione di nuovi istituti tecnici superiori o dell'eventuale
accorpamento di quelli gia'  istituiti,  gli  standard  organizzativi
delle strutture e dei  percorsi  degli  istituti  tecnici  superiori,
nonche' i criteri di valutazione dei piani di  attivita'  realizzati,
con particolare riferimento  agli  esiti  occupazionali  dei  giovani
specializzati  e  alla  rispondenza  alle  esigenze  di   innovazione
tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a  vari  livelli
territoriali. 
  469. Dall'attuazione dei commi da 465 a  468  non  devono  derivare
nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  470. E' istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale  organo
consultivo e di rappresentanza dei giovani.  Il  Consiglio  svolge  i
compiti e le funzioni indicati ai commi 473, 474 e 475. 
  471. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita'  politica  delegata  possono  essere   attribuiti   al
Consiglio nazionale dei giovani ulteriori compiti e funzioni. 
  472. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze, nell'ambito del programma « Incentivazione e  sostegno  alla
gioventu' » della missione « Giovani e sport », e' istituito un fondo
con  una  dotazione  di  euro  200.000  per  l'anno  2019,   per   il
finanziamento delle attivita' di cui  ai  commi  da  470  a  477.  Le
risorse sono successivamente trasferite al  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  473. Al fine di incoraggiare la  partecipazione  dei  giovani  allo
sviluppo politico, sociale,  economico  e  culturale  del  Paese,  il
Consiglio nazionale dei giovani: 
    a) promuove il dialogo  tra  le  istituzioni,  le  organizzazioni
giovanili e i giovani; 
    b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei
giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta; 
    c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani  e,  a  tal  fine,
sostiene  l'attivita'  delle  associazioni  giovanili,  favorendo  lo
scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse; 
    d) agevola la formazione e lo sviluppo  di  organismi  consultivi
dei giovani a livello locale; 
    e) collabora con le amministrazioni pubbliche elaborando studi  e
predisponendo rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le
politiche per i giovani; 
    f) esprime pareri e formula  proposte  sugli  atti  normativi  di
iniziativa del Governo che interessano i giovani; 
    g) partecipa  ai  forum  associativi  europei  e  internazionali,
incoraggiando la comunicazione, le relazioni  e  gli  scambi  tra  le
organizzazioni giovanili dei diversi Paesi. 
  474. Il Consiglio nazionale dei giovani e'  inoltre  sentito  sulle
questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri o  l'Autorita'
politica delegata ritengano opportuno sottoporre  al  suo  esame;  il
Consiglio puo'  anche  essere  sentito,  su  richiesta  dei  Ministri
competenti e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri  o
con l'Autorita' politica delegata, su materie e politiche che abbiano
impatto sulle giovani generazioni. 
  475. Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere dalla data  di
adozione dello statuto  di  cui  al  comma  477,  subentra  al  Forum
nazionale dei giovani nella rappresentanza presso  il  Forum  europeo
della gioventu'. 
  476.  Il  Consiglio  nazionale  dei  giovani  e'   composto   dalle
associazioni giovanili maggiormente rappresentative  e  dai  soggetti
indicati nel suo statuto. 
  477. Alla prima assemblea  generale  del  Consiglio  nazionale  dei
giovani partecipano le associazioni aderenti, alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  al  Forum  nazionale   dei   giovani
costituito  con  atto  del  29  febbraio  2004.  La  prima  assemblea
generale, da tenersi entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, stabilisce le modalita' di funzionamento
del Consiglio nazionale dei giovani e  ne  approva  lo  statuto  e  i
regolamenti.  In  ogni  caso,   tali   modalita'   di   funzionamento
garantiscono l'effettiva rappresentanza dei giovani e il rispetto del
principio di democraticita' e si conformano alle disposizioni di  cui
al paragrafo 3.1.1 dello Statuto del Forum europeo  della  gioventu',
approvato dall'assemblea generale del 26 aprile 2014, e  all'articolo
28 dello  Statuto  del  Forum  nazionale  dei  giovani  adottato  con
delibera dell'assemblea del 29 novembre 2008. 
  478. Il Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile di
cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
e' prorogato per gli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; conseguentemente
all'articolo 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  le
parole: « pari  a  100  milioni  di  euro  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « pari a 60 milioni di euro ». 
  479. All'articolo 1, comma  394,  primo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: «  2018  »  sono  aggiunte  le
seguenti: « e pari al 65 per cento negli anni 2019, 2020 e 2021 ». 
  480. All'articolo 1, comma 394, secondo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, le parole: « pari  ad  euro  100  milioni  per
ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « pari a  100  milioni
di euro annui per ciascuno degli anni  2016,  2017  e  2018  e  a  55
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ». 
  481. Al fine di garantire il sostegno e lo  sviluppo  del  servizio
civile  universale  e  stabilizzare  il  contingente  complessivo  di
operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale
per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge  8  luglio
1998, n.  230,  sono  assegnati  euro  50.000.000  per  l'anno  2019.
Conseguentemente l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  1,
comma 434, dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190,  relativa  al  Fondo
per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione  sociale
e culturale delle aree urbane degradate, e' ridotta di 50 milioni  di
euro per l'anno 2019. 
  482. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  i  commi
1250, 1251 e 1252 sono sostituiti dai seguenti: 
  «  1250.  Il  Fondo  per  le  politiche  della  famiglia   di   cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
destinato a finanziare interventi in  materia  di  politiche  per  la
famiglia e misure di sostegno alla  famiglia,  alla  natalita',  alla
maternita' e alla paternita', al fine prioritario del contrasto della
crisi demografica, nonche' misure di sostegno alla componente anziana
dei nuclei familiari. In particolare,  il  Fondo  e'  utilizzato  per
finanziare: 
    a)  l'Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia,   prevedendo   la
rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato  e
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti     locali     dall'altro,     nonche'     la     partecipazione
dell'associazionismo e del terzo settore; 
    b) l'Osservatorio  per  il  contrasto  della  pedofilia  e  della
pornografia minorile, di cui all'articolo 17  della  legge  3  agosto
1998, n. 269; 
    c)  l'Osservatorio  nazionale  per  l'infanzia  e   l'adolescenza
previsto dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; 
    d)   l'elaborazione,   realizzata   d'intesa   con    le    altre
amministrazioni statali competenti e con la Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
un  Piano  nazionale  per  la  famiglia  che  costituisca  il  quadro
conoscitivo, promozionale e  orientativo  degli  interventi  relativi
all'attuazione dei diritti  della  famiglia,  nonche'  per  acquisire
proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per  verificarne
successivamente   l'efficacia,    attraverso    la    promozione    e
l'organizzazione con cadenza biennale  di  una  Conferenza  nazionale
sulla famiglia; 
    e)  interventi  volti  a  valorizzare  il  ruolo  dei  consultori
familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la
famiglia e le  disabilita',  unitamente  al  Ministro  della  salute,
realizza  un'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  avente
ad oggetto i criteri e  le  modalita'  per  la  riorganizzazione  dei
consultori  familiari,  finalizzata  a  potenziarne  gli   interventi
sociali in favore delle famiglie; 
    f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso  sessuale  nei
confronti  dei  minori  e  al  contrasto  della  pedofilia  e   della
pornografia minorile, nonche' progetti volti ad  assicurare  adeguati
percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per
crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive; 
    g) progetti finalizzati alla protezione e alla  presa  in  carico
dei minori vittime di violenza assistita, nonche' interventi a favore
delle famiglie in  cui  sono  presenti  minori  vittime  di  violenza
assistita; 
    h) interventi a  tutela  dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  con
particolare   riferimento   alle   situazioni    di    vulnerabilita'
socioeconomica e  al  disagio  minorile,  anche  con  riferimento  al
contrasto del fenomeno del cyberbullismo; 
    i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati,
anche attraverso lo sviluppo del  sistema  territoriale  dei  servizi
sociali finalizzati alla loro presa in carico; 
    l)  interventi  per  la  diffusione  della  figura  professionale
dell'assistente familiare; 
    m) iniziative di  abbattimento  dei  costi  dei  servizi  per  le
famiglie con  almeno  tre  figli  minori,  compresa  la  carta  della
famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208; 
    n) iniziative di conciliazione del tempo di  vita  e  di  lavoro,
nonche' di promozione del welfare familiare  aziendale,  comprese  le
azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; 
    o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a  rischio,  al
fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e
di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine  il
Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali e  della  salute,  promuove,  ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,
un'intesa in sede  di  Conferenza  unificata  avente  ad  oggetto  la
definizione dei criteri e delle modalita' sulla  base  dei  quali  le
regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono  e  attuano  un
programma sperimentale  di  azioni  al  quale  concorrono  i  sistemi
regionali integrati dei servizi alla persona; 
    p) attivita' di informazione e di  comunicazione  in  materia  di
politiche per la famiglia; 
    q) interventi che  diffondano  e  valorizzino,  anche  attraverso
opportune sinergie, le migliori iniziative in  materia  di  politiche
familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e
associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la  condivisione
e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche; 
    r) interventi in materia di adozione e di  affidamento,  volti  a
tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le  famiglie
adottive o affidatarie,  anche  al  fine  di  sostenere  il  percorso
successivo all'adozione. 
  1251. Il Ministro per la  famiglia  e  le  disabilita'  si  avvale,
altresi', del Fondo per le politiche della  famiglia  per  finanziare
ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e  a  promuovere
politiche a favore della famiglia. 
  1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilita',  entro  tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con
uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede  alla  razionalizzazione
degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere a), b)  e  c),  anche
mediante il riordino dell'organizzazione e  del  funzionamento  degli
stessi. 
  1252. Gli stanziamenti del Fondo per le  politiche  della  famiglia
sono ripartiti dal Ministro per la famiglia  e  le  disabilita',  con
proprio decreto, ai fini del finanziamento  del  funzionamento  degli
Osservatori di cui alle  lettere  a),  b)  e  c)  del  comma  1250  e
dell'attuazione  delle  misure   di   competenza   statale   definite
nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonche' del  finanziamento
delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti
finalita' di cui ai commi 1250 e 1251,  il  Fondo  e'  ripartito  dal
Ministro per la famiglia e le disabilita',  con  proprio  decreto  da
adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ». 
  483. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e' incrementato  di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. 
  484. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme  residue
del  Fondo  di  cui  al  comma  483  e  non  impiegate  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  al
medesimo  Fondo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  485. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma  1
e' inserito il seguente: 
     « 1.1.  In  alternativa  a  quanto  disposto  dal  comma  1,  e'
riconosciuta alle lavoratrici la facolta'  di  astenersi  dal  lavoro
esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi
allo stesso, a condizione che  il  medico  specialista  del  Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il  medico  competente
ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di  lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute  della
gestante e del nascituro ». 
  486. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017,  n.  81,  dopo  il
comma 3 e' inserito il seguente: 
     « 3-bis. I datori di lavoro pubblici  e  privati  che  stipulano
accordi per l'esecuzione della prestazione  di  lavoro  in  modalita'
agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorita' alle richieste
di esecuzione del rapporto di lavoro  in  modalita'  agile  formulate
dalle lavoratrici  nei  tre  anni  successivi  alla  conclusione  del
periodo di congedo di maternita' previsto dall'articolo 16 del  testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni  di
disabilita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 ». 
  487. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il  comma
391 e' sostituito dal seguente: 
     « 391. A decorrere dall'anno 2016 e' istituita  la  carta  della
famiglia, destinata alle famiglie costituite  da  cittadini  italiani
ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione  europea  regolarmente
residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di
eta' non superiore a 26 anni. La carta e'  rilasciata  alle  famiglie
che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalita'  stabiliti
con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ovvero  del
Ministro per la  famiglia  e  le  disabilita',  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La carta
consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero  a
riduzioni  tariffarie  concessi  dai  soggetti  pubblici  o   privati
aderenti all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i
quali concedono sconti o riduzioni  maggiori  di  quelli  normalmente
praticati sul mercato, possono  valorizzare  la  loro  partecipazione
all'iniziativa  a  scopi  promozionali  e   pubblicitari.   Ai   fini
dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa nel limite
massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio  2019-2021
a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di
cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
». 
  488. All'articolo 1, comma  355,  primo  periodo,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, le parole: «  a  partire  dall'anno  2017,  un
buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilita' »
sono sostituite dalle seguenti: « un buono di importo  pari  a  1.000
euro su base annua, parametrato a undici  mensilita',  per  gli  anni
2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua  per  ciascuno  degli
anni 2019, 2020 e 2021; l'importo del  buono  spettante  a  decorrere
dall'anno 2022 e' determinato,  nel  rispetto  del  limite  di  spesa
programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro  su  base
annua, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per la famiglia e le disabilita',  di  concerto
con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  il  30
settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio  di  cui  al
quinto periodo del presente comma ». L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e'
ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020. 
  489. Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n.
18, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera  a),  sull'accessibilita'
ai trasporti, e dell'articolo 20, sulla  mobilita'  personale,  della
Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita', ratificata ai sensi della citata legge n. 18  del  2009,
e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
il Fondo per  l'accessibilita'  e  la  mobilita'  delle  persone  con
disabilita'. Il Fondo e'  destinato  alla  copertura  finanziaria  di
interventi finalizzati all'innovazione tecnologica  delle  strutture,
contrassegno  e  segnaletica  per  la  mobilita'  delle  persone  con
disabilita' di cui all'articolo 381 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
  490. La dotazione del Fondo di cui al comma 489 e' di 5 milioni  di
euro per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  491. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro per la  famiglia  e  le  disabilita',  il
Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti  l'Automobile
Club d'Italia - ACI e le associazioni delle persone  con  disabilita'
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello  nazionale,  sono
definiti annualmente  gli  interventi  finalizzati  alla  prevenzione
dell'uso indebito dell'autorizzazione di cui all'articolo 381,  comma
2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, nonche' per l'innovazione tecnologica delle
strutture, del contrassegno e  della  segnaletica  per  la  mobilita'
delle persone con disabilita' di cui al comma 489, secondo periodo. 
  492.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  2,  comma   6-sexies,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122,  e'  incrementato
di  5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019.  Tale
incremento e' destinato alle seguenti finalita': 
    a) una quota  pari  a  2  milioni  di  euro  annui  e'  destinata
all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per  crimini
domestici e  al  finanziamento  di  iniziative  di  orientamento,  di
formazione   e   di   sostegno   per   l'inserimento   dei   medesimi
nell'attivita' lavorativa  secondo  le  disposizioni  della  presente
legge. Almeno il 70  per  cento  di  tale  somma  e'  destinato  agli
interventi in favore dei minori; la quota restante, ove ne  ricorrano
i presupposti, agli interventi in  favore  dei  soggetti  maggiorenni
economicamente non autosufficienti; 
    b) una quota pari a 3 milioni di  euro  annui  e'  destinata,  in
attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4
maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e  di  aiuto  economico  in
favore delle famiglie affidatarie. 
  493. Per la tutela del risparmio e per il rispetto  del  dovere  di
disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una  dotazione
iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020  e
2021. Il  FIR  eroga  indennizzi  a  favore  dei  risparmiatori  come
definiti al comma 494 che hanno subito  un  pregiudizio  ingiusto  da
parte di banche e loro controllate  aventi  sede  legale  in  Italia,
poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre  2015
e prima del 1° gennaio 2018,  in  ragione  delle  violazioni  massive
degli obblighi di informazione, diligenza,  correttezza,  buona  fede
oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle  disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  494. Hanno  accesso  alle  prestazioni  del  FIR  i  risparmiatori,
persone  fisiche,  imprenditori   individuali,   anche   agricoli   o
coltivatori  diretti,  le  organizzazioni  di   volontariato   e   le
associazioni di promozione  sociale  di  cui,  rispettivamente,  agli
articoli 32 e 35 del codice del Terzo  settore,  di  cui  al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  nonche'  le  microimprese,  come
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,  del  6
maggio 2003, che occupano meno  di  dieci  persone  e  realizzano  un
fatturato annuo o un totale di  bilancio  annuo  non  superiori  a  2
milioni di euro,  in  possesso  delle  azioni  e  delle  obbligazioni
subordinate  delle  banche  di  cui  al  comma  493  alla  data   del
provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i  loro  successori  e
aventi causa. 
  495. Sono in ogni caso esclusi dall'accesso  alle  prestazioni  del
FIR le controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-quater,
lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e i clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e
2-sexies del medesimo articolo 6. 
  496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di  cui  al  comma
494 e' commisurata al 30 per cento del costo di  acquisto,  entro  il
limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
La percentuale del 30 per  cento,  entro  tale  limite,  puo'  essere
incrementata qualora in ciascuno degli anni  2019,  2020  e  2021  le
somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il  piano  di
riparto siano  inferiori  alla  previsione  di  spesa  dell'esercizio
finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della  dotazione
finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando  quanto
previsto al comma 499. 
  497. La misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti  subordinati
di cui al comma 494 e' commisurata al  95  per  cento  del  costo  di
acquisto, entro il limite massimo complessivo  di  100.000  euro  per
ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per  cento,  entro  tale
limite, puo' essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019,
2020 e  2021  le  somme  complessivamente  erogate  per  l'indennizzo
secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di  spesa
dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti  di  spesa,
della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento,  fermo
restando quanto previsto al comma 499. 
  498. Le somme erogate a norma dell'articolo 11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono  assegnate  a  titolo  di
indennizzo  ai   sensi   del   secondo   periodo   del   comma   493.
Conseguentemente, il FIR e' surrogato nei diritti  del  risparmiatore
per l'importo corrisposto. 
  499. L'indennizzo di cui al comma 496 e' corrisposto  al  netto  di
eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche  di
cui al comma 493 nonche' di ogni altra forma di ristoro,  rimborso  o
risarcimento. A tal  fine,  il  Fondo  interbancario  di  tutela  del
deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario  e
delle banche in  liquidazione,  documenta  il  costo  di  acquisto  e
l'incasso di somme derivanti da altre forme di  indennizzo,  ristoro,
rimborso o risarcimento. 
  500. L'indennizzo di cui al comma 497 e' corrisposto  al  netto  di
eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche  di
cui al comma 493 nonche' di ogni altra forma di ristoro,  rimborso  o
risarcimento, nonche' del differenziale cedole percepite  rispetto  a
titoli  di  Stato  di  durata  equivalente.  A  tal  fine,  il  Fondo
interbancario  di  tutela  del   deposito   (FITD),   attraverso   la
collaborazione del sistema bancario e delle banche  in  liquidazione,
documenta il costo di acquisto e  l'incasso  di  somme  derivanti  da
altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento,  nonche'
del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto
a titoli di Stato con scadenza equivalente.