art. 1 (commi 601-700)
  601. All'articolo 1  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, alinea, le parole: « 35  anni  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 45 anni »; 
    b) al comma 6, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «
La costituzione nelle suddette forme giuridiche  e'  obbligatoria  ai
fini della concessione delle agevolazioni  di  cui  al  comma  8,  ad
eccezione delle  attivita'  libero-professionali,  per  le  quali  e'
richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui
al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione
della  domanda  di  agevolazione,  titolari  di   partita   IVA   per
l'esercizio di un'attivita' analoga a quella proposta »; 
    c) al comma 6, secondo periodo, le parole: « e le  imprese  e  le
societa' » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  e  le  imprese,  le
societa' e le attivita' libero-professionali »; 
    d) al comma 10, le  parole:  «  libero  professionali  e  »  sono
soppresse. 
  602. Al fine di proseguire l'attivita' di monitoraggio dei piani di
risanamento  delle  fondazioni  lirico-sinfoniche,  le  funzioni  del
commissario straordinario di cui al  comma  3  dell'articolo  11  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,  sono  prorogate  fino  al  31
dicembre 2020; il relativo incarico e' conferito con le modalita'  di
cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5. A supporto delle  attivita'
del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i
beni e  le  attivita'  culturali,  in  deroga  ai  limiti  finanziari
previsti dalla  legislazione  vigente,  puo'  conferire  fino  a  tre
incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a  persone  di  comprovata
qualificazione  professionale   nella   gestione   amministrativa   e
contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la
durata massima di dodici mesi, entro il limite  di  spesa  di  75.000
euro per ciascuno degli  anni  2019  e  2020.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del presente comma, nel  limite  massimo  di  175.000
euro per ciascuno degli  anni  2019  e  2020,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  delle  risorse  del  Fondo  unico  per  lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. 
  603. Per le finalita'  di  cui  al  comma  602,  restano  ferme  le
disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
sui contenuti inderogabili dei piani di risanamento delle  fondazioni
lirico-sinfoniche nonche' gli obiettivi gia' definiti nelle azioni  e
nelle misure pianificate  nei  piani  di  risanamento  e  nelle  loro
integrazioni. 
  604.  Al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  della  cultura  e  la
conoscenza  del  patrimonio  culturale,  a  tutti  i  residenti   nel
territorio nazionale  in  possesso,  ove  previsto,  di  permesso  di
soggiorno in corso di validita', i quali compiono  diciotto  anni  di
eta' nel 2019, e' assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa
di 240 milioni di  euro,  una  Carta  elettronica,  utilizzabile  per
acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche
e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso  a
musei,  mostre  ed  eventi  culturali,  monumenti,   gallerie,   aree
archeologiche  e  parchi  naturali  nonche'  per  sostenere  i  costi
relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme
assegnate con la  Carta  non  costituiscono  reddito  imponibile  del
beneficiario  e  non  rilevano  ai  fini  del  computo   del   valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente.  Con  decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle  risorse
disponibili, i criteri e le modalita' di attribuzione e  di  utilizzo
della Carta. 
  605. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo,  il
Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile  1985,  n.
163, e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019. 
  606. Per l'anno 2019 e' autorizzata la spesa di 2 milioni  di  euro
in favore di attivita' culturali nei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far  data  dal  24  agosto  2016,  ripartiti  secondo  le  medesime
modalita' previste dall'articolo 11, comma  3,  quarto  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. 
  607.  Al  fine  di   rafforzare   il   sostegno   alle   fondazioni
lirico-sinfoniche e' autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per
l'anno 2019. Con decreto del Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione
delle risorse di cui  al  precedente  periodo  con  la  finalita'  di
sostenere  le  azioni  e  i  progetti   proposti   dalle   fondazioni
lirico-sinfoniche avuto riguardo esclusivamente  alla  riduzione  del
debito esistente. 
  608. Al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande  e'
autorizzata la spesa di 1  milione  di  euro  per  l'anno  2019.  Con
apposito bando del Ministero per i beni e le attivita' culturali sono
stabiliti i termini, le modalita' e la procedura per l'individuazione
dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento  e  per
il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite  di  spesa
di cui al primo periodo. 
  609. Al fine di sostenere la valorizzazione  e  la  promozione  del
patrimonio  culturale   delle   arti   applicate,   con   particolare
riferimento alla moda, al design e alla grafica,  e'  autorizzata  la
spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione  di
iniziative  promosse  dal  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
culturali. 
  610. Al fine di sostenere la realizzazione  di  interventi  per  la
riqualificazione  e  il  recupero  delle  periferie   urbane,   anche
attraverso progetti di arte contemporanea, con  particolare  riguardo
alle citta' metropolitane e ai  comuni  capoluogo  di  provincia,  e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno  2019  da  parte
del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
  611. Al fine di  proseguire  l'attivita'  di  digitalizzazione  del
patrimonio culturale e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per
l'anno 2019 da  parte  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali. 
  612. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a
Matera, designata capitale europea della  cultura  per  il  2019,  e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno  2019  da  parte
del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
  613. Al fine di sostenere  iniziative  per  la  valorizzazione  del
patrimonio  culturale  della  citta'  di  Parma,  designata  Capitale
italiana della cultura 2020, e' autorizzata la spesa di 3 milioni  di
euro per il 2019. 
  614. In occasione del decimo anniversario degli eventi sismici  del
2009, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro  per  l'anno  2019
per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali
all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto. 
  615. Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo,
il  Fondo  per  lo  sviluppo  degli   investimenti   nel   cinema   e
nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016,
n. 220, e' incrementato di 4 milioni  di  euro  per  l'anno  2019  da
destinare agli interventi di cui all'articolo 12,  comma  2,  lettera
a), della medesima legge n. 220 del 2016. 
  616. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  979,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotta  di  40  milioni  di
euro per l'anno 2019. 
  617. All'articolo 215 del regolamento di esecuzione dei libri  I  e
II del codice postale e delle comunicazioni, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 maggio 1982, n. 655,  dopo  il  quarto
comma e' inserito il seguente: 
     « Al  fine  di  promuovere  e  diffondere,  anche  nel  contesto
internazionale, la cultura  filatelica  nazionale  e  di  valorizzare
immobilizzazioni  di  carte   valori   evitandone   il   rischio   di
depauperamento nel tempo, nei casi di giacenza  presso  il  fornitore
del  servizio  postale  universale  di  una  ingente  quantita',  non
inferiore a un miliardo di esemplari, di carte valori postali con  il
valore facciale, anche espresso  in  valuta  non  avente  piu'  corso
legale, non piu' rispondente ad alcuna tariffa in vigore, il suddetto
fornitore e' autorizzato a procedere direttamente alla vendita,  come
francobolli da collezione, a prezzi diversi  da  quelli  nominali  ed
anche fuori dal territorio dello Stato, attraverso  aste  filateliche
anche  in  piu'  lotti  non  omogenei  decorsi  trenta  giorni  dalla
comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  al
Ministero dello sviluppo economico ». 
  618. Per sostenere gli investimenti volti alla  riqualificazione  e
alla valorizzazione dei siti  italiani  tutelati  dall'Organizzazione
delle Nazioni  Unite  per  l'educazione,  la  scienza  e  la  cultura
(UNESCO) nonche' del patrimonio culturale immateriale, come  definito
dalla  Convenzione  per  la  salvaguardia  del  patrimonio  culturale
immateriale, adottata a Parigi il 17  ottobre  2003,  resa  esecutiva
dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, l'autorizzazione di  spesa  di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8  marzo  2017,  n.  44,  e'
incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019. 
  619. Per il rafforzamento delle attivita' di conservazione e per la
realizzazione di progetti  sperimentali  relativi  ad  iniziative  in
materia  di  sicurezza  del  patrimonio  culturale  da  parte   delle
soprintendenze delle regioni  Abruzzo,  Marche  e  Umbria  e  per  le
province di Frosinone, Latina e Rieti, e'  autorizzata  la  spesa  di
600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
  620. Per la promozione dell'arte contemporanea italiana  all'estero
e' destinata quota parte delle risorse di cui all'articolo  3,  comma
1, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, pari a 3 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 1 milione  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  621. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel
corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro
di impianti  sportivi  pubblici  e  per  la  realizzazione  di  nuove
strutture sportive pubbliche spetta un credito  d'imposta  in  misura
pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel  caso  in
cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o  affidatari
degli impianti medesimi. 
  622. Il credito d'imposta spettante  ai  sensi  del  comma  621  e'
riconosciuto alle persone fisiche e agli  enti  non  commerciali  nel
limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari
di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui  ed
e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. 
  623. Ferma restando la ripartizione in tre quote  annuali  di  pari
importo, per i soggetti titolari  di  reddito  d'impresa  il  credito
d'imposta e' utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni  di
euro, tramite compensazione ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  624. Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  625. I soggetti che effettuano erogazioni  liberali  ai  sensi  dei
commi da 621 a 627 non possono  cumulare  il  credito  d'imposta  con
altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge  a
fronte delle medesime erogazioni. 
  626. I soggetti beneficiari delle  erogazioni  liberali  comunicano
immediatamente all'Ufficio per lo  sport  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme  ricevute  e  la  loro
destinazione,   provvedendo   contestualmente   a   darne    adeguata
pubblicita' attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro  il  30
giugno di ogni  anno  successivo  a  quello  dell'erogazione  e  fino
all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o  realizzazione
di  nuove  strutture,  i  soggetti   beneficiari   delle   erogazioni
comunicano altresi' all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri lo stato  di  avanzamento  dei  lavori,  anche
mediante una rendicontazione delle modalita' di utilizzo delle  somme
erogate. L'Ufficio per lo sport presso la  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri provvede all'attuazione del presente  comma  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato. 
  627. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono individuate le disposizioni necessarie  per  l'attuazione
dei commi da 621 a 626. 
  628. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 5, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e' ridotta di 4,4 milioni  di  euro
per l'anno 2019, di 9,8 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  di  9,3
milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro  per  l'anno
2022. 
  629. La societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di « Sport e salute  Spa
»; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi Spa contenuto in
disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport  e
salute Spa. 
  630. A decorrere dall'anno 2019, il livello  di  finanziamento  del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della  Sport  e  salute
Spa e' stabilito nella misura annua del 32 per  cento  delle  entrate
effettivamente  incassate  dal  bilancio  dello   Stato,   registrate
nell'anno  precedente,   e   comunque   in   misura   non   inferiore
complessivamente  a  410  milioni  di  euro  annui,   derivanti   dal
versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti
settori di attivita': gestione di  impianti  sportivi,  attivita'  di
club sportivi, palestre e altre attivita' sportive. Le risorse di cui
al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di  40  milioni
di euro annui, per il finanziamento delle spese relative  al  proprio
funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali, nonche' per  la
copertura degli  oneri  relativi  alla  preparazione  olimpica  e  al
supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 368
milioni di euro annui, alla Sport e salute  Spa;  per  2  milioni  di
euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da  634  a  639.  Al
finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle  discipline
sportive associate, degli enti di  promozione  sportiva,  dei  gruppi
sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni
benemerite si provvede, in misura inizialmente non  inferiore  a  280
milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota  destinata  alla
Sport e salute Spa. Per  l'anno  2019  restano  confermati  nel  loro
ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo
periodo ai  fini  della  predisposizione  del  relativo  bilancio  di
previsione. 
  631. In sede di prima applicazione, con decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dell'Autorita'  di   Governo
competente  in  materia  di  sport,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  CONI,  possono  essere
rimodulati gli importi di cui al comma 630, secondo periodo. 
  632. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta dell'Autorita' di Governo competente in materia di sport, di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  possono
essere rimodulati annualmente gli importi di cui al comma 630,  primo
periodo, in relazione alle entrate effettivamente incassate ai  sensi
del suddetto periodo  e  accertate  in  sede  di  assestamento  o  di
bilancio. 
  633. All'articolo 8  del  decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  2002,  n.  178,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «  ,
previa stipula del contratto di servizio di cui al comma 8 »; 
    b) le parole: « il Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:  «  l'autorita'
di Governo competente in materia di sport »; 
    c) al comma 2, le parole: « CONI Servizi spa  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « Sport e salute Spa »; 
    d) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
     « 4. Le azioni sono  attribuite  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze.  La  societa'  e'  amministrata  da  un  consiglio  di
amministrazione composto da tre membri, di cui uno  con  funzioni  di
presidente. Il  presidente  e'  nominato  dall'autorita'  di  Governo
competente in  materia  di  sport  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della  societa',
presiede il consiglio di  amministrazione  di  cui  e'  componente  e
svolge le funzioni di amministratore delegato. Gli  altri  componenti
sono  nominati  rispettivamente  dal  Ministro  della  salute  e  dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni  parlamentari  competenti.  Fermo  quanto  previsto
dall'articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 175, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta dell'autorita' di Governo competente in materia
di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori  requisiti
manageriali e sportivi necessari per le  nomine  degli  organi  della
societa'. Gli organi di vertice della societa' sono incompatibili con
gli organi di vertice del CONI, nonche' con  gli  organi  di  vertice
elettivi  delle  federazioni  sportive  nazionali,  delle  discipline
sportive associate, degli enti di  promozione  sportiva,  dei  gruppi
sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni
benemerite;  l'incompatibilita'  perdura   per   un   biennio   dalla
cessazione della carica. Il presidente del collegio  sindacale  della
societa' e' designato dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorita' di  Governo
competente in materia di sport. 
     4-bis. Nelle more dell'adozione degli atti di nomina di  cui  al
comma 4 gli organi in carica possono adottare atti  di  straordinaria
amministrazione esclusivamente previo parere conforme  dell'autorita'
di  Governo  competente  in  materia  di  sport.   Resta   ferma   la
possibilita' di  adottare  gli  atti  di  ordinaria  amministrazione,
nonche' gli atti urgenti e indifferibili  con  indicazione  specifica
dei motivi di urgenza e indifferibilita'. 
     4-ter.  Per  il   finanziamento   delle   federazioni   sportive
nazionali,  delle  discipline  sportive  associate,  degli  enti   di
promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi  civili
dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport  e  salute  Spa
istituisce un sistema separato ai fini  contabili  ed  organizzativi,
che  provvede  al  riparto  delle  risorse,  da   qualificare   quali
contributi pubblici, anche sulla base  degli  indirizzi  generali  in
materia  sportiva  adottati  dal  CONI  in  armonia  con  i  principi
dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della
gestione separata il  consiglio  di  amministrazione  della  Sport  e
salute Spa e'  integrato  da  un  membro  designato  dal  CONI  quale
consigliere  aggiunto.  In  caso  di  parita'  prevale  il  voto  del
presidente. 
     4-quater. In caso di gravi irregolarita'  nella  gestione  o  di
scorretto  utilizzo  dei  fondi  trasferiti,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 7, comma 2,  lettere  e)  e  f),  del  decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, l'autorita' di Governo competente
in materia di sport puo' procedere  alla  revoca  totale  o  parziale
delle risorse assegnate ai sensi del comma 4-ter »; 
    e) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  Il
contratto di servizio e' efficace dopo l'approvazione  dell'autorita'
di Governo competente in materia di sport »; 
    f) il comma 13 e' abrogato. 
  634. Al fine di incentivare  forme  di  gioco  che  non  comportano
rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  si  procede  alla
riforma  dei  concorsi  pronostici  sportivi,  di  cui   al   decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22  aprile
1953, n. 342. 
  635. Il provvedimento di cui al comma 634  definisce  la  tipologia
dei singoli concorsi pronostici sportivi, le condizioni  generali  di
gioco e le relative regole tecniche, la gestione ed il controllo  dei
flussi finanziari, la posta  unitaria  di  partecipazione  al  gioco,
nonche' la relativa variazione in funzione dell'andamento del  gioco,
la  giocata  minima  e  la  ripartizione  della  posta  unitaria   di
partecipazione al gioco di cui all'articolo 1, comma 283, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, secondo i seguenti criteri: 
    a) percentuale destinata al montepremi: tra il 74 per cento e  il
76 per cento; 
    b) percentuale destinata al compenso del  concessionario:  5  per
cento; 
    c) percentuale destinata al punto vendita a titolo  di  aggio:  8
per cento; 
    d) percentuale destinata alla societa' Sport e salute Spa per  le
attivita' di cui al comma 639: tra l'11 e il 13 per cento. 
  636. Con il provvedimento di  cui  al  comma  634  sono,  altresi',
individuati i concorsi pronostici sportivi previsti  dal  regolamento
di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  19
giugno 2003, n. 179, e le scommesse a totalizzatore  sportive  e  non
sportive previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, per i quali  viene  disposta  la
sospensione o la chiusura  definitiva  e  le  relative  modalita'  di
gestione dei flussi finanziari. 
  637. A partire dal 1° luglio 2019 e sino alla data  di  entrata  in
vigore del provvedimento di cui al comma 634, la  ripartizione  della
posta di gioco per i concorsi pronostici sportivi e per le  scommesse
a totalizzatore sportive e non sportive e' cosi' stabilita: 
    a) percentuale destinata al montepremi: 75 per cento; 
    b) percentuale destinata al compenso del  concessionario:  5  per
cento; 
    c) percentuale destinata al punto vendita a titolo  di  aggio:  8
per cento; 
    d) percentuale destinata alla societa' Sport e salute Spa per  le
attivita' di cui al comma 639: 12 per cento. 
  638. A decorrere dal 1° luglio 2019 l'imposta  unica  sui  concorsi
pronostici sportivi di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  19  giugno  2003,  n.  179,  e  sulle   scommesse   a
totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto del  Ministro
delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e il diritto  fisso  di  cui  ai
commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,
relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi, sono soppressi. 
  639. Ferma restando  la  competenza  esclusiva  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli per l'organizzazione del gioco  e  la  gestione
delle relative concessioni, la Sport e salute Spa, sulla base  di  un
apposito contratto di servizio stipulato  con  la  predetta  Agenzia,
provvede all'integrazione del gioco con attivita' sociali, sportive e
culturali. 
  640. All'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
     « 6-bis. Le  risorse  destinate  al  finanziamento  delle  opere
segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2
al 15 giugno 2014 ai sensi della lettera c) del comma 2 non assegnate
con delibera del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica n. 38 del 10 aprile 2015, nonche' le risorse che, a seguito
della predetta assegnazione siano state revocate in applicazione  del
comma 5, siano oggetto di definanziamento o rimodulazione,  totale  o
parziale, oppure costituiscano economie maturate a conclusione  degli
interventi sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere  riassegnate  allo   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  destinate  al  Fondo  "Sport   e
Periferie" di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio  2016,
n. 9. Alla suddetta assegnazione si provvede con delibera del CIPE ». 
  641. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.  9,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
     1) alla lettera b), le parole: « una quota del 30  per  cento  »
sono sostituite dalle seguenti: « una quota del 28 per cento »; 
     2) alla lettera c), le parole: « una quota del 20  per  cento  »
sono sostituite dalle seguenti: « una quota del 22 per cento »; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
     « 2. La quota di cui al comma  1,  lettera  b),  e'  determinata
sulla base dei seguenti criteri: 
    a) la classifica e i punti conseguiti nell'ultimo campionato; 
    b) i risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati; 
    c) i risultati conseguiti a livello  nazionale  a  partire  dalla
stagione sportiva 1946/ 1947 »; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
     « 3. La quota di cui al comma  1,  lettera  c),  e'  determinata
sulla base dei seguenti criteri: 
    a) il pubblico di  riferimento  di  ciascuna  squadra,  calcolato
tenendo in considerazione il  numero  degli  spettatori  paganti  che
hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli  ultimi
tre campionati; 
    b) l'audience televisiva certificata; 
    c) i minuti giocati nel campionato di serie  A  da  giocatori  di
eta' compresa tra quindici e  ventitre'  anni,  formati  nei  settori
giovanili italiani e che siano tesserati  da  almeno  trentasei  mesi
ininterrotti per la societa' presso  la  quale  prestano  l'attivita'
sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi  di  cessione  a
titolo  temporaneo  a  favore  di  altre  societa'  partecipanti   ai
campionati  di  serie  A  o  di  serie  B  o  delle  seconde  squadre
partecipanti al campionato di serie C »; 
    d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
     « 3-bis. La quota prevista  in  base  ai  criteri  di  cui  alla
lettera c) del comma 3 non puo' essere inferiore al 5 per cento della
quota complessiva del 22 per cento di cui al  comma  1,  lettera  c).
Essa spetta alle societa' presso le  quali  il  giocatore  sia  stato
tesserato in Italia dal compimento del sedicesimo anno  di  eta',  in
proporzione alla durata del tesseramento presso ciascuna di esse »; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
     « 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  sono
determinati: 
    a) le quote percentuali relative ai diversi criteri  indicati  al
comma 1, lettere b) e c); 
    b) i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 2; 
    c) i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di
ciascuna squadra, di cui al comma 3, lettera a), e dei minuti giocati
dai giovani calciatori, di cui al comma 3, lettera c) ». 
  642. Le disposizioni di cui al comma  641  acquistano  efficacia  a
decorrere dalla stagione sportiva 2021/2022. Fino a tale  decorrenza,
le disposizioni dell'articolo 26 del decreto  legislativo  9  gennaio
2008, n. 9, continuano ad applicarsi nel testo  vigente  prima  della
data di entrata in vigore della presente legge. 
  643. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto
dal comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio  2008,
n. 9, come sostituito dalla lettera e) del  comma  641  del  presente
articolo, e' adottato entro il 30 giugno 2019. 
  644. A partire dalla stagione sportiva 2019/2020, possono  accedere
alla ripartizione delle risorse economiche e  finanziarie  assicurate
dalla  commercializzazione  in  forma   centralizzata   dei   diritti
audiovisivi sportivi relativi ai campionati  italiani  di  calcio  di
serie A e B e alle altre competizioni  organizzate,  rispettivamente,
dalla Lega di Serie A e dalla Lega  di  Serie  B,  dedotte  le  quote
destinate alla  mutualita'  generale,  di  cui  all'articolo  22  del
decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, solo le societa', quotate o
non quotate, che per l'anno precedente abbiano  sottoposto  i  propri
bilanci alla revisione legale svolta da  una  societa'  di  revisione
iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente
a tali  incarichi,  e'  soggetta  alla  vigilanza  della  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa. I suddetti incarichi  hanno  la
durata di tre esercizi e non possono essere  rinnovati  o  nuovamente
conferiti se  non  siano  decorsi  almeno  tre  anni  dalla  data  di
cessazione dei precedenti. 
  645. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
della legge 15 aprile 2003, n. 86, e' incrementata  di  450.000  euro
annui a decorrere dal 2019. 
  646. All'articolo  27-bis  della  tabella  di  cui  all'allegato  B
annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642, le  parole:  «  e  dalle  federazioni  sportive  ed  enti  di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI  »  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «  nonche'  dalle  federazioni  sportive,  dagli  enti  di
promozione  sportiva  e  dalle  associazioni  e   societa'   sportive
dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI ». 
  647. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003,  n.
220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre  2003,  n.
280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono in ogni  caso
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  ed
alla competenza funzionale inderogabile del tribunale  amministrativo
regionale del Lazio, con sede in  Roma,  le  controversie  aventi  ad
oggetto  i  provvedimenti   di   ammissione   ed   esclusione   dalle
competizioni professionistiche delle societa' o associazioni sportive
professionistiche,  o  comunque  incidenti  sulla  partecipazione   a
competizioni professionistiche.  Per  le  stesse  controversie  resta
esclusa ogni competenza degli organi  di  giustizia  sportiva,  fatta
salva la possibilita' che lo statuto  e  i  regolamenti  del  CONI  e
conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15  e
16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,  prevedano  organi
di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, del presente  decreto  decidono  tali  questioni  anche  nel
merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili  ai  sensi
del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto  impugnato.
Con lo spirare di tale termine il  ricorso  all'organo  di  giustizia
sportiva si ha per respinto, l'eventuale  decisione  sopravvenuta  di
detto organo e' priva di effetto e  i  soggetti  interessati  possono
proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al  tribunale
amministrativo regionale del Lazio ». 
  648. Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai
principi stabiliti dai  commi  da  647  a  649.  Fatto  salvo  quanto
previsto dal comma  647,  capoverso,  secondo  e  terzo  periodo,  le
controversie pendenti  dinanzi  agli  organi  di  giustizia  sportiva
aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed  esclusione  dalle
competizioni  professionistiche   delle   societa'   o   associazioni
sportive, o comunque incidenti sulla  partecipazione  a  competizioni
professionistiche, possono essere  riproposte  dinanzi  al  tribunale
amministrativo regionale nel  termine  di  trenta  giorni  decorrente
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con gli effetti
previsti  dall'articolo  11,  comma  2,  del  codice   del   processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010,  n.  104.  Decorso  tale  termine  la  domanda  non   e'   piu'
proponibile. Entro lo stesso termine possono essere impugnate in sede
giurisdizionale le  decisioni  degli  organi  di  giustizia  sportiva
pubblicate  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge per le quali siano pendenti i termini di impugnazione. 
  649. Al codice del processo amministrativo, di cui  all'allegato  1
al decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 119, comma 1,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «
servizi e  forniture  »  sono  inserite  le  seguenti:  «  nonche'  i
provvedimenti  di  ammissione  ed   esclusione   dalle   competizioni
professionistiche   delle   societa'    o    associazioni    sportive
professionistiche,  o  comunque  incidenti  sulla  partecipazione   a
competizioni professionistiche, »; 
    b) all'articolo 133,  comma  1,  dopo  la  lettera  z-sexies)  e'
aggiunta la seguente: 
     «  z-septies)  le  controversie  relative  ai  provvedimenti  di
ammissione ed esclusione dalle competizioni  professionistiche  delle
societa'  o  associazioni  sportive  professionistiche,  o   comunque
incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche »; 
    c) all'articolo 135, comma 1, dopo  la  lettera  q-quinquies)  e'
aggiunta la seguente: 
     «  q-sexies)  le  controversie  relative  ai  provvedimenti   di
ammissione ed esclusione dalle competizioni  professionistiche  delle
societa'  o  associazioni  sportive  professionistiche,  o   comunque
incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche ». 
  650. Le disposizioni di cui ai commi da  647  a  649  si  applicano
anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di  entrata
in vigore della presente legge e dalla  loro  attuazione  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
autorita' interessate provvedono con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  651. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.  9,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
     « 1-bis. I licenziatari che hanno stipulato contratti di licenza
con gli organizzatori della  competizione  o  con  gli  organizzatori
degli eventi sono legittimati  ad  agire  in  giudizio  nel  caso  di
violazione dei diritti audiovisivi oggetto della licenza trasmessi  o
diffusi sulle reti di comunicazione e ad ottenere che sia vietato  il
proseguimento  della   violazione.   Sussiste   in   ogni   caso   il
litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1. 
     1-ter. Il giudice, su istanza della parte legittimata  ad  agire
ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dispone misure idonee  ad  impedire  la
reiterazione delle violazioni del  diritto  d'autore  e  dei  diritti
connessi, anche per l'intera durata della competizione e per ciascuno
dei suoi eventi ». 
  652. Dopo il comma 407 della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  e'
inserito il seguente: 
     « 407-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei progetti  di
integrazione di cui al comma 407 e lo sviluppo dei predetti  progetti
in tutto  il  territorio  nazionale,  la  quota  del  contributo  per
l'attuazione del programma internazionale di allenamento  sportivo  e
competizioni atletiche per le persone,  ragazzi  e  adulti,  "Special
Olympics Italia", e' incrementata di 300.000 euro per ciascuno  degli
anni 2019, 2020 e 2021 ». 
  653. Le risorse del fondo di cui  all'articolo  5  della  legge  24
dicembre 1957, n. 1295, sono  incrementate,  per  la  concessione  di
contributi in conto interessi sui mutui per finalita' sportive, nella
misura  di  euro  12.829.176,71  nell'anno  2019,  a   valere   sulle
disponibilita' iscritte nel bilancio  dell'Istituto  per  il  credito
sportivo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b),  del  decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali  17  novembre  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005. 
  654. Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del  50
per  cento  dei  terreni  di  cui  all'articolo  66,  comma  1,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50  per  cento  dei
terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge  20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n.  123,  sono  concesse  gratuitamente,  per  un  periodo  non
inferiore a venti anni, ai nuclei familiari con  tre  o  piu'  figli,
almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero  a
societa' costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai
predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30  per
cento.  Per  lo  sviluppo  aziendale,  i  predetti  soggetti  possono
accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al  capo  III  del
titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. 
  655. Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma 654  e'
concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la
durata di venti anni, a un  tasso  di  interesse  pari  a  zero,  per
l'acquisto della prima casa in prossimita' del terreno assegnato. Per
l'attuazione del  presente  comma,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo e' istituito un fondo rotativo con una dotazione  finanziaria
iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15  milioni  di
euro  per  l'anno  2020.  Per  la  gestione  del  fondo  rotativo  e'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale presso la
tesoreria dello Stato. 
  656. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, con il Ministro per la famiglia e le disabilita' e con
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti  i
criteri e le modalita' di attuazione dei commi 654 e 655. 
  657. All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24  giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2016, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o  agli
interventi di cui  al  comma  126  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205 ». 
  658. Al fine di rafforzare l'operativita' e l'efficacia del Sistema
nazionale di garanzia, di cui al comma 48 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, con particolare  riferimento  al  Fondo  di
garanzia  per  la  prima  casa,  coerentemente  con  quanto  previsto
dall'articolo  9  del  decreto-legge  16  ottobre   2017,   n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
in merito al Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese,  alla
lettera c) del citato comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 147 del
2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al quinto periodo, dopo le parole: « versamento di  contributi
da parte delle regioni e di altri enti e organismi  pubblici  »  sono
aggiunte le seguenti: « ovvero con l'intervento della Cassa  depositi
e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi  e  anche
al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo »; 
    b) al sesto periodo, dopo le parole: « entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  sono  stabilite  le
norme di attuazione  del  Fondo,  »  sono  inserite  le  seguenti:  «
comprese le condizioni alle  quali  e'  subordinato  il  mantenimento
dell'efficacia della garanzia del  Fondo  in  caso  di  cessione  del
mutuo, ». 
  659. All'articolo 5, comma 7,  lettera  b),  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: « nonche'  investimenti  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , gli investimenti »; 
    b) le parole: « e efficientamento energetico  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « , efficientamento  energetico  e  promozione  dello
sviluppo sostenibile »; 
    c) dopo le parole: « green economy,» sono inserite le seguenti: «
nonche' le iniziative per la crescita, anche per aggregazione,  delle
imprese, in Italia e all'estero, ». 
  660. Al comma  1-ter  dell'articolo  23-bis  del  decreto-legge  24
giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2016, n. 160, le parole: « e' incrementato  di  1  milione  di
euro, per  ciascuna  delle  annualita'  2018,  2019  e  2020  »  sono
sostituite dalle seguenti: « e' incrementato di 1 milione di euro per
l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020
e di 2 milioni di euro per l'anno 2021 ». 
  661. Al fine di  favorire  la  rigenerazione  dell'agricoltura  dei
territori colpiti  dal  batterio  Xylella,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari  e  forestali  23  ottobre  2014,  «  Istituzione
dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e criteri direttivi per
il loro censimento », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268  del
18 novembre 2014, non si applicano agli  ulivi  che  insistono  nelle
zone  di  cui  alla  decisione  di  esecuzione  (UE)  2018/927  della
Commissione, del 27 giugno 2018. 
  662. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari,
forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio  di  ciascun
anno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  le  percentuali   di
compensazione di cui al medesimo articolo 34, comma 1, applicabili al
legno e alla legna da ardere sono innalzate  nel  limite  massimo  di
spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
  663. Al  fine  di  assicurare  la  tutela,  la  valorizzazione,  il
monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane,
anche in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere
forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile  2018,  n.  34,  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le  foreste
italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per  l'anno
2019, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,3 milioni di  euro
per l'anno 2021 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. 
  664. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto di natura non regolamentare del  Ministro
delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,  da
adottare previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita'  di  utilizzo  del
Fondo di cui al comma 663. 
  665. Al fine di promuovere  il  ripristino  ambientale  delle  aree
colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di  ottobre  e
novembre 2018, per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  8  novembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  266  del  15  novembre  2018,
nonche' di incentivare e sostenere la ripresa economica dei  relativi
territori, a favore dei soggetti  pubblici  o  privati  in  qualunque
forma  costituiti  che  possiedono  o  conducono  fondi  colpiti  dai
suddetti eventi e' riconosciuto un contributo, in forma  di  voucher,
per la rimozione e il recupero di  alberi  o  di  tronchi,  caduti  o
abbattuti in conseguenza dei medesimi eventi atmosferici,  in  misura
fino  al  50  per  cento  dei  costi   effettivamente   sostenuti   e
documentati, nel limite di spesa massimo complessivo di 3 milioni  di
euro per l'anno  2019.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono  stabilite  le  condizioni  e  le  modalita'  per
l'accesso alle agevolazioni di cui al presente comma e  le  modalita'
per assicurare il rispetto del  limite  di  spesa  di  cui  al  primo
periodo. 
  666. Al fine di contribuire alla competitivita' e allo sviluppo del
settore ortofrutticolo nazionale, mediante  una  efficiente  gestione
delle informazioni sulle superfici  e  sulle  produzioni  frutticole,
nonche' di favorire un corretto orientamento produttivo  al  mercato,
con  conseguente  riduzione  dei  rischi  di  sovraproduzione  e   di
volatilita' dei prezzi, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di  euro
per l'anno  2019  e  di  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  per
l'istituzione di un catasto delle  produzioni  frutticole  nazionali,
attraverso una  ricognizione  a  livello  aziendale  delle  superfici
frutticole, distinte a livello delle principali cultivar. 
  667. I criteri e le modalita' di realizzazione del catasto  di  cui
al comma 666 sono individuati con decreto di natura non regolamentare
del Ministro delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  668. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, come rideterminato, da ultimo, dall'articolo 11,
comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166,  e'  rifinanziato  nella
misura di 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2019,  2020  e
2021. 
  669. Per le inderogabili esigenze  dell'attivita'  di  controllo  a
tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari e della reputazione
del made in Italy, il Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della
tutela  della  qualita'  e  della  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo e' autorizzato a reclutare e ad  assumere  un
numero massimo di 57 unita' di personale, nel limite  di  un  importo
massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di  2,9  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
  670. All'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, dopo le  parole:  «  agenzie  fiscali  »  sono
inserite le seguenti: «  e  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
». 
  671. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre  2017,  n.
231, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
     « 3-bis.  Il  pagamento  delle  somme  dovute  per  le  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' effettuato
presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti e versato
in  apposito  capitolo  del  capo  XVII  dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato. 
     3-ter.  I  proventi  derivanti  dal  pagamento  delle   sanzioni
amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo  dello
stato  di  previsione  del   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle  spese
di  funzionamento   nonche'   all'incremento   dei   fondi   per   la
contrattazione integrativa  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari,
anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale  dirigenziale
e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e  dell'efficienza
dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura  della  quota  annua
destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione  integrativa
e'  definita  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e non puo' essere superiore al 15  per
cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata
alla produttivita' in godimento  da  parte  del  predetto  personale,
secondo criteri da definire  mediante  la  contrattazione  collettiva
integrativa. 
     3-quater.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio ». 
  672.  Per  la  realizzazione  di  progetti  nel  settore   apistico
finalizzati al sostegno di produzioni e  allevamenti  di  particolare
rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale e' autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni  2019  e  2020.
All'attuazione  della  disposizione  di  cui  al  presente  comma  si
provvede  con  decreto  del   Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  673. Al fine di garantire un sostegno al reddito per  i  lavoratori
dipendenti  da  imprese  della  pesca  marittima,  compresi  i   soci
lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo  1958,  n.  250,  nel  periodo  di  sospensione  dell'attivita'
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio  e'
prorogato, per l'anno 2019 e nel limite di spesa  di  11  milioni  di
euro, il riconoscimento dell'indennita'  giornaliera  onnicomprensiva
fino ad un massimo di 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle  politiche
agricole alimentari, forestali  e  del  turismo  e  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  disciplinate  le   modalita'
relative al pagamento dell'indennita' di cui al presente comma. 
  674. Al fine di garantire un sostegno al reddito per  i  lavoratori
dipendenti da imprese di cui al comma 673, nel periodo di sospensione
dell'attivita' lavorativa derivante da misure di  arresto  temporaneo
non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto
periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per
l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali  e  del  turismo  e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
modalita' relative al pagamento dell'indennita' di  cui  al  presente
comma. 
  675.  Al  fine  di  tutelare,  valorizzare  e  promuovere  il  bene
demaniale  delle  coste  italiane,  che   rappresenta   un   elemento
strategico per il sistema economico, di  attrazione  turistica  e  di
immagine del Paese, in un'ottica di  armonizzazione  delle  normative
europee, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentiti  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  il
Ministro per gli affari europei, il Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare,  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e la Conferenza delle regioni e  delle  province  autonome,
sono fissati i termini e le modalita' per la generale  revisione  del
sistema delle concessioni demaniali marittime. 
  676. Il decreto di cui al comma 675, in particolare, stabilisce  le
condizioni e le modalita' per procedere: 
    a) alla ricognizione e  mappatura  del  litorale  e  del  demanio
costiero-marittimo; 
    b) all'individuazione della reale  consistenza  dello  stato  dei
luoghi, della tipologia  e  del  numero  di  concessioni  attualmente
vigenti nonche' delle aree libere e concedibili; 
    c) all'individuazione della tipologia e  del  numero  di  imprese
concessionarie e sub-concessionarie; 
    d) alla ricognizione degli  investimenti  effettuati  nell'ambito
delle  concessioni  stesse  e  delle  tempistiche   di   ammortamento
connesse, nonche' dei canoni attualmente applicati in relazione  alle
diverse concessioni; 
    e) all'approvazione dei metodi, degli indirizzi  generali  e  dei
criteri per la programmazione, pianificazione  e  gestione  integrata
degli interventi di difesa delle coste e degli  abitati  costieri  di
cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo  31
marzo 1998, n. 112. 
  677. Il decreto di cui al comma 675 contiene,  inoltre,  i  criteri
per strutturare: 
    a)   un    nuovo    modello    di    gestione    delle    imprese
turistico-ricreative e ricettive che operano  sul  demanio  marittimo
secondo schemi e  forme  di  partenariato  pubblico-privato,  atto  a
valorizzare la tutela e la piu' proficua  utilizzazione  del  demanio
marittimo, tenendo conto delle singole specificita' e caratteristiche
territoriali secondo criteri di: sostenibilita' ambientale;  qualita'
e   professionalizzazione    dell'accoglienza    e    dei    servizi;
accessibilita';  qualita'  e  modernizzazione  delle  infrastrutture;
tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti;  sicurezza  e  vigilanza
delle spiagge; 
    b) un sistema di rating delle imprese di cui alla  lettera  a)  e
della qualita' balneare; 
    c) la revisione organica delle norme  connesse  alle  concessioni
demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in
materia di demanio marittimo di cui al codice della navigazione  o  a
leggi speciali in materia; 
    d) il riordino delle concessioni ad uso residenziale e abitativo,
tramite individuazione di criteri di gestione, modalita' di  rilascio
e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 37, primo comma, del codice  della  navigazione  e  dei
principi di imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita' e tenuto
conto, in termini di premialita',  dell'idonea  conduzione  del  bene
demaniale e della durata della concessione; 
    e) la revisione e l'aggiornamento dei canoni  demaniali  posti  a
carico dei concessionari, che tenga conto delle  peculiari  attivita'
svolte dalle imprese del settore, della tipologia dei beni oggetto di
concessione  anche  con  riguardo  alle  pertinenze,  della   valenza
turistica. 
  678.  Le  amministrazioni  competenti  per  materia,   cosi'   come
individuate nel decreto di cui al comma 675,  provvedono,  entro  due
anni dalla data di  adozione  del  predetto  decreto,  all'esecuzione
delle attivita' di cui ai commi 676 e 677, ciascuna per  gli  aspetti
di rispettiva titolarita'. 
  679. Sulla base delle risultanze dei lavori  svolti  ai  sensi  del
comma 678, e' avviata una procedura di  consultazione  pubblica,  nel
rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge  7  agosto
1990, n. 241, in merito  alle  priorita'  e  modalita'  di  azione  e
intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti  sul
demanio marittimo, che deve concludersi entro il termine  massimo  di
centottanta giorni dalla data di  conclusione  dei  lavori  da  parte
delle amministrazioni di cui al comma 678. 
  680. I principi ed i  criteri  tecnici  ai  fini  dell'assegnazione
delle concessioni sulle aree demaniali marittime  sono  definiti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  e  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. 
  681. Al termine della consultazione di cui al comma 679, secondo  i
principi e i criteri tecnici stabiliti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri previsto dal comma 680, sono assegnate le aree
concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge. 
  682. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo  01  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata  in
vigore della presente legge hanno una durata,  con  decorrenza  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici.  Al
termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto
di cui al comma 677, rappresentano lo strumento  per  individuare  le
migliori procedure da adottare per ogni  singola  gestione  del  bene
demaniale. 
  683. Al fine di garantire la  tutela  e  la  custodia  delle  coste
italiane  affidate   in   concessione,   quali   risorse   turistiche
fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il  reddito  delle
imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e
dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui
al  comma  682,  vigenti  alla  data  di  entrata   in   vigore   del
decreto-legge   31   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25,  nonche'  quelle
rilasciate successivamente a tale data a  seguito  di  una  procedura
amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009  e  per  le
quali il rilascio e'  avvenuto  nel  rispetto  dell'articolo  18  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328,  o
il  rinnovo  e'  avvenuto   nel   rispetto   dell'articolo   02   del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza
dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  di  anni
quindici. Al termine del predetto periodo, le  disposizioni  adottate
con il decreto di cui al comma 677  rappresentano  lo  strumento  per
individuare le  migliori  procedure  da  adottare  per  ogni  singola
gestione del bene demaniale. 
  684. Le concessioni delle aree di demanio marittimo  per  finalita'
residenziali e abitative,  gia'  oggetto  di  proroga  ai  sensi  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di  quindici  anni  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  685.  Quale  misura  straordinaria  di   tutela   delle   attivita'
turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici
verificatisi nei mesi di  ottobre  e  novembre  2018,  ubicate  nelle
regioni per le quali e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza  con
deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15  novembre  2018,  e'  sospeso,
quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il
canone demaniale fino  all'avvenuta  erogazione  del  risarcimento  o
comunque nel limite massimo di cinque anni. 
  686. Al fine di promuovere e garantire gli  obiettivi  di  politica
sociale connessi alla tutela dell'occupazione, al decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera  f)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  « f-bis) alle attivita'  del  commercio  al  dettaglio  sulle  aree
pubbliche »; 
    b) all'articolo 16, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
     « 4-bis. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  non  si
applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo  27  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 »; 
    c) l'articolo 70 e' abrogato. 
  687. La  dirigenza  amministrativa,  professionale  e  tecnica  del
Servizio  sanitario  nazionale,  in  considerazione   della   mancata
attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo  11,
comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n.  124,  rimane  nei
ruoli del personale del Servizio sanitario  nazionale.  Con  apposito
accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, tra l'Agenzia per la rappresentanza  negoziale
della pubblica amministrazione (ARAN) e le  Confederazioni  sindacali
si provvede alla modifica del  contratto  collettivo  quadro  per  la
definizione dei comparti e delle aree  di  contrattazione  collettiva
nazionale (2016-2018) del 13 luglio 2016, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016. 
  688. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  52,  comma  27,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementata di 259.640 euro
annui a decorrere dall'anno 2019. 
  689. All'articolo 1, comma 514, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, le parole: « in euro 3,00 » sono sostituite dalle seguenti: « in
euro 2,99 ». 
  690. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
     « 3-bis. Fatta salva, su  motivata  richiesta  del  depositario,
l'applicabilita' delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  del
presente articolo, nei birrifici di cui all'articolo 2, comma  4-bis,
della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua  non
superiore a 10.000  ettolitri  il  prodotto  finito  e'  accertato  a
conclusione  delle  operazioni   di   condizionamento.   Alla   birra
realizzata  nei  birrifici  di  cui  al  presente  comma  si  applica
l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente  testo
unico ridotta del 40 per cento »; 
    b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
     « 3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono  stabilite  le  modalita'
attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis,  con  particolare
riguardo  all'assetto  del  deposito   fiscale   e   alle   modalita'
semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta
negli impianti di cui al medesimo comma ». 
  691. Le disposizioni di cui al comma 690, lettera a), del  presente
articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del primo  mese
successivo alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  previsto
dall'articolo 35, comma 3-ter, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  introdotto  dal  comma  690,
lettera b), del presente articolo. A decorrere dalla stessa data,  il
comma 12 dell'articolo 2 del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  e'
abrogato. 
  692. I redditi derivati  dallo  svolgimento,  in  via  occasionale,
delle attivita' di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di  cui
alla classe ATECO 02.30, a cui si  aggiunge  la  raccolta  di  piante
officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di
cui al decreto legislativo 21 maggio 2018,  n.  75,  da  parte  delle
persone  fisiche,  sono  assoggettati   ad   un'imposta   sostitutiva
dell'imposta  sul  reddito   delle   persone   fisiche   e   relative
addizionali. 
  693. L'imposta sostitutiva di cui al comma 692 e' fissata  in  euro
100 ed e' versata entro il 16 febbraio dell'anno  di  riferimento  da
coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per  uno,  o  piu'
prodotti, rilasciato dalla regione od altri  enti  subordinati.  Sono
esclusi dal versamento dell'imposta  coloro  i  quali  effettuano  la
raccolta esclusivamente per autoconsumo. 
  694. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di  cui  al
comma 692, l'attivita' di raccolta di prodotti selvatici non  legnosi
si intende svolta in via occasionale  se  i  corrispettivi  percepiti
dalla vendita del prodotto non  superano  il  limite  annuo  di  euro
7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica. 
  695. La ritenuta di cui  all'articolo  25-quater  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica
nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di
cui al comma 692 con riferimento all'anno  in  cui  la  cessione  del
prodotto e' stata effettuata. 
  696. Al comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.
311, le parole: « La cessione di  tartufo  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « La cessione di prodotti selvatici  non  legnosi  generati
dall'attivita' di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30,  a  cui
si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come  regolata
dall'articolo 3 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  21
maggio 2018, n. 75 ». 
  697. Per le operazioni di acquisto  di  prodotto  effettuate  senza
l'applicazione della ritenuta ai sensi del  comma  695,  il  soggetto
acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risultino la data
di cessione, il nome e il cognome, il codice fiscale del cedente,  il
codice ricevuta del versamento dell'imposta  sostitutiva  di  cui  al
comma 692, la natura e la  quantita'  del  prodotto  ceduto,  nonche'
l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente
include i dati relativi ai documenti di  acquisto  di  cui  al  primo
periodo nella comunicazione trimestrale di cui  all'articolo  21  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  698. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 34-bis e' inserito il seguente: 
     « Art. 34-ter. - (Regime fiscale per raccoglitori occasionali) -
1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici  non  legnosi  di
cui alla classe ATECO 02.30,  a  cui  si  aggiungono  i  raccoglitori
occasionali di piante officinali spontanee ai sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che  nell'anno  solare
precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad  euro
7.000, sono esonerati dal versamento  dell'imposta  e  da  tutti  gli
obblighi documentali e contabili, compresa la  dichiarazione  annuale
»; 
    b) alla Tabella A, parte I, dopo il numero  15)  e'  inserito  il
seguente: 
     « 15-bis)  tartufi,  nei  limiti  delle  quantita'  standard  di
produzione determinate con  decreto  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze »; 
    c) alla Tabella  A,  parte  II-bis,  dopo  il  numero  1-ter)  e'
aggiunto il seguente: 
     «1-quater) tartufi freschi o refrigerati »; 
    d) alla Tabella A, parte III, il numero 20-bis) e' sostituito dal
seguente: 
     « 20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati  immersi  in
acqua salata, solforata o  addizionata  di  altre  sostanze  atte  ad
assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per  il
consumo immediato ». 
  699.  I  produttori  agricoli  che  gestiscono  la  produzione  dei
prodotti selvatici non legnosi, non  ricompresi  nella  classe  ATECO
02.30 e dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo
21 maggio  2018,  n.  75,  e  che  sono  diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime  forfettario  di
cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23  dicembre  2014,
n. 190. Ai fini dell'imposizione sui  redditi,  il  reddito  di  tali
soggetti e' comunque determinato su  base  catastale  e  non  trovano
applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della  legge
23 dicembre 2014, n. 190. 
  700. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
     « 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma  1,  anche  per
l'osservanza delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  igiene  e
sanita', i medesimi soggetti di  cui  al  comma  1  possono  altresi'
vendere direttamente  al  dettaglio  in  tutto  il  territorio  della
Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti  ad  uno  o
piu' comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria
azienda,  purche'  direttamente  acquistati  da  altri   imprenditori
agricoli.  Il  fatturato  derivante  dalla   vendita   dei   prodotti
provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente  rispetto
al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da  altri
imprenditori agricoli ».