art. 1 (commi 801-900)
  801. Il fondo di cui al comma  800  e'  ulteriormente  incrementato
nell'anno 2019 con le risorse  disponibili,  iscritte  nell'esercizio
finanziario  2018   nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
che sono impegnate per il versamento all'entrata del  bilancio  dello
Stato e la successiva riassegnazione  al  fondo.  Il  presente  comma
entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione  della  presente
legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  802. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo  l'articolo
226-ter e' inserito il seguente: 
     « Art. 226-quater.  -  (Plastiche  monouso)  -  1.  Ai  fini  di
prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso  e
di quella dei materiali di  origine  fossile,  nonche'  di  prevenire
l'abbandono e  di  favorire  la  loro  raccolta  differenziata  e  il
relativo riciclaggio di materia, nonche' di facilitare  e  promuovere
l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili  coerentemente  con  gli
obiettivi indicati  nella  comunicazione  della  Commissione  europea
"Strategia  europea  per  la   plastica   nell'economia   circolare",
COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria  e  in  via
sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023: 
    a) adottano modelli di raccolta differenziata  e  di  riciclo  di
stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali  crescenti  di
reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo; 
    b)  producono,  impiegano  e  avviano  a  compostaggio  stoviglie
fabbricate con bio-polimeri di origine vegetale; 
    c)  utilizzano  entro  il  31  dicembre  2023  biopolimeri,   con
particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in
modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per  la
produzione di stoviglie monouso. 
     2. Per le finalita'  e  gli  obiettivi  di  cui  al  comma  1  i
produttori promuovono: 
    a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa  a  punto
di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili  e  la  raccolta
dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili; 
    b) l'elaborazione di standard qualitativi per la: 
     1)  determinazione  delle  caratteristiche   qualitative   delle
materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione; 
     2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto  durante
le  fasi  di  impiego,  compreso  il  trasporto,  lo   stoccaggio   e
l'utilizzo; 
    c) lo sviluppo  di  tecnologie  innovative  per  il  riciclo  dei
prodotti in plastica monouso; 
    d) l'informazione sui sistemi di  restituzione  dei  prodotti  in
plastica monouso usati da parte del consumatore. 
     3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano
in particolare: 
    a)  i  sistemi  di  restituzione,  di  raccolta  e  di   recupero
disponibili; 
    b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica  monouso  e  dei
consumatori  nel  processo  di  riutilizzazione,  di  recupero  e  di
riciclaggio dei  prodotti  di  plastica  monouso  e  dei  rifiuti  di
imballaggio; 
    c) il significato dei marchi apposti  sui  prodotti  di  plastica
monouso. 
     4. Al fine di realizzare attivita' di studio e verifica  tecnica
e monitoraggio da  parte  dei  competenti  istituti  di  ricerca,  e'
istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000  a
decorrere  dall'anno  2019.  Con  successivo  decreto  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione,   sono   individuate   le   specifiche   modalita'   di
utilizzazione del Fondo ». 
  803. All'articolo 1, comma 346,  quarto  periodo,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, le parole: « A decorrere dall'anno 2018 e  nel
limite di spesa di 5 milioni di euro annui »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « Per l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro
annui, e a decorrere dall'anno 2019,  nel  limite  di  spesa  di  4,5
milioni di euro annui ». Gli stanziamenti  iscritti  in  bilancio  ai
sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  per
l'anno 2019, pari a 290 milioni di euro, sono ridotti di  20  milioni
di euro. 
  804. Gli istituti e  i  musei  dotati  di  autonomia  speciale  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 30,
commi 2 e 3, del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,  n.  171,  pongono  in  essere
processi  per  assicurare  una  piu'  efficace  realizzazione   degli
obiettivi  istituzionali  perseguiti,  volti  a  garantire   maggiori
entrate proprie a decorrere dall'anno 2019; a tal  fine  agli  stessi
non si applicano le norme di  contenimento  delle  spese  previste  a
legislazione vigente.  Sono  conseguentemente  ridotti  di  2.350.000
euro, a decorrere dal medesimo anno, gli stanziamenti  per  spese  di
funzionamento dei pertinenti centri di responsabilita'  da  destinare
ai suddetti istituti e musei. 
  805. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui  all'elenco
n. 1 allegato alla presente legge sono stabilite le quote percentuali
di fruizione dei crediti d'imposta  in  maniera  tale  da  assicurare
effetti positivi sui  saldi  di  finanza  pubblica  non  inferiori  a
5.590.250 euro annui a decorrere dal 2020. 
  806. Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attivita' commerciali
che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio  di
giornali, riviste e periodici e' riconosciuto, nel limite di spesa di
13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno
2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati  a  titolo
di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove  si  svolge
la medesima attivita' di vendita di giornali, riviste e periodici  al
dettaglio, nonche' ad altre eventuali spese di locazione o  ad  altre
spese individuate con il decreto  di  cui  al  comma  808,  anche  in
relazione all'assenza di punti vendita della  stampa  nel  territorio
comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma e'  stabilito
nella misura massima di 2.000 euro. L'agevolazione si  estende  anche
agli esercenti attivita' commerciali non esclusivi, come  individuati
dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001,  n.
170, a condizione che la predetta attivita'  commerciale  rappresenti
l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste  e  periodici
nel comune di riferimento. 
  807. Gli esercizi di cui al comma 806 possono accedere  al  credito
d'imposta nel rispetto dei limiti  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «  de  minimis  ».  Il
credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
mediante modello F24. 
  808. Con decreto della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 806 e 807
anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto  dei  limiti  di
spesa ivi previsti. 
  809. Agli oneri derivanti dai commi da 806 a 808 si provvede: 
    a) quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2019 e a  4  milioni  di
euro nell'anno 2020, mediante corrispondente  riduzione  della  quota
del  Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione   dell'informazione
spettante  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ai  sensi
dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198; 
    b) quanto a 13 milioni di euro nell'anno  2020,  a  valere  sulle
risorse disponibili  gia'  destinate  al  credito  d'imposta  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n.  63,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. Il  Fondo  per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, e' ridotto di 13 milioni di euro per l'anno 2020. 
  810. Nelle more  di  una  revisione  organica  della  normativa  di
settore, che tenga conto anche delle  nuove  modalita'  di  fruizione
dell'informazione da parte dei cittadini, i contributi  diretti  alle
imprese  editrici  di  quotidiani  e  periodici  di  cui  al  decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino
alla loro abolizione, secondo le seguenti previsioni: 
    a) a decorrere dal 1° gennaio 2020: 
     1) la legge 7 agosto 1990, n. 230, e' abrogata; 
     2) all'articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, le parole: « , nonche' alle  imprese  radiofoniche  private  che
abbiano svolto attivita' di informazione  di  interesse  generale  ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250 » sono soppresse; 
    b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa  editrice  di
cui all'articolo 2, comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  del  decreto
legislativo 15 maggio 2017, n.  70,  in  deroga  a  quanto  stabilito
all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 15  maggio  2017,  n.
70, e' ridotto progressivamente con le seguenti modalita': 
     1) per l'annualita' 2019, l'importo complessivamente erogabile a
ciascuna impresa  editoriale  e'  ridotto  del  20  per  cento  della
differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro; 
     2) per l'annualita' 2020, l'importo complessivamente erogabile a
ciascuna impresa  editoriale  e'  ridotto  del  50  per  cento  della
differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro; 
     3) per l'annualita' 2021, l'importo complessivamente erogabile a
ciascuna impresa  editoriale  e'  ridotto  del  75  per  cento  della
differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro; 
    c) a decorrere dal  1°  gennaio  2022  non  possono  accedere  al
contributo le imprese  editrici  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70; 
    d) al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e diffusione
della cultura e del  pluralismo  dell'informazione,  dell'innovazione
tecnologica e digitale e della liberta' di stampa,  con  uno  o  piu'
decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri sono  individuate
le modalita' per il sostegno e  la  valorizzazione  di  progetti,  da
parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a  diffondere
la cultura della libera  informazione  plurale,  della  comunicazione
partecipata  e  dal  basso,  dell'innovazione  digitale  e   sociale,
dell'uso dei media, nonche' progetti volti  a  sostenere  il  settore
della distribuzione editoriale anche avviando processi di innovazione
digitale, a valere sul Fondo per il pluralismo di cui all'articolo  1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198. 
  811. Al comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31
marzo 2005, n. 43, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «  Ai
fini della riduzione degli oneri amministrativi e di  semplificazione
delle  modalita'  di  richiesta,  gestione  e  rilascio  della  carta
d'identita' elettronica, il  Ministero  dell'interno  puo'  stipulare
convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa
in tutto il territorio nazionale, che siano identity provider  e  che
abbiano  la  qualifica   di   certification   authority   accreditata
dall'Agenzia per l'Italia  digitale.  Per  le  finalita'  di  cui  al
periodo  precedente,  gli  addetti  alle  procedure  definite   dalla
convenzione  sono  incaricati  di  un  pubblico   servizio   e   sono
autorizzati a procedere all'identificazione  degli  interessati,  con
l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento  in  vigore
per gli addetti alla  ricezione  di  domande,  dichiarazioni  o  atti
destinati alle pubbliche amministrazioni.  Il  richiedente  la  carta
d'identita'  elettronica  corrisponde  all'incaricato  l'importo  del
corrispettivo previsto dal decreto predisposto ai sensi dell'articolo
7-vicies  quater,  comma  1,  comprensivo  dei  diritti  fissi  e  di
segreteria, che restano di spettanza del soggetto  convenzionato,  il
quale riversa, con le modalita' stabilite dalla  convenzione  con  il
Ministero   dell'interno,   i   soli    corrispettivi,    comprensivi
dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   delle   carte   d'identita'
elettroniche rilasciate ». 
  812. Al comma 1 dell'articolo 66  del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  le
parole da: « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  »
fino a:  «  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dal comma 2-bis  dell'articolo  7-vicies
ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43». 
  813. Alla legge  20  novembre  1982,  n.  890,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
     1) al primo comma, le parole: « munito  del  bollo  dell'ufficio
postale » sono soppresse; 
     2) al quarto comma, le parole: «  dall'ufficio  postale  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dal punto di accettazione dell'operatore
postale »; 
    b) all'articolo  6,  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:  «
supporto analogico »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  supporto
digitale » e  le  parole:  «  tre  giorni  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « cinque giorni »; 
    c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi:  «  Se  il  piego  non  viene  consegnato  personalmente  al
destinatario  dell'atto,   l'operatore   postale   da'   notizia   al
destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto  a  mezzo
di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata e' a carico  del
mittente »; 
    d) all'articolo 8, comma 1, le parole: « lo stesso giorno »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro due giorni lavorativi  dal  giorno
del tentativo di notifica ». 
  814. Al  fine  di  consentire  il  completamento  della  disciplina
regolatoria e la conclusione dei  tempi  di  realizzazione  da  parte
degli operatori postali, il termine  di  cui  all'articolo  1,  comma
97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
in materia di avviso di ricevimento digitale del  piego  raccomandato
e' differito al 1° giugno 2019.  Sono  fatti  salvi  i  comportamenti
tenuti dagli operatori postali sino alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  815.  Le  somme  relative  al  contributo  straordinario   di   cui
all'articolo 4 della legge 29 dicembre  2017,  n.  226,  iscritte  in
bilancio nell'anno 2018 e  non  impegnate  al  termine  del  medesimo
esercizio, possono esserlo in quello successivo. Ai relativi  effetti
in termini di fabbisogno e di indebitamento  netto,  pari  a  700.000
euro per l'anno 2019, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  816. All'articolo 3 della legge 29  dicembre  2017,  n.  226,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2018  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; 
    b) al comma 5, le parole: « 31 dicembre 2018  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ». 
  817. All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 29 dicembre 2017,
n. 226, le parole: « 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti:  «
2017, 2018 e 2019 ». 
  818. All'articolo 27, comma 3, lettera d), della legge 14  novembre
2016, n. 220, le parole: « e della Fondazione Cineteca di  Bologna  »
sono sostituite dalle seguenti: «  ,  della  Fondazione  Cineteca  di
Bologna,  della  Fondazione  Cineteca  italiana  di  Milano  e  della
Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli ». 
  819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni  a
statuto speciale, le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le
citta'  metropolitane,  le  province  e  i  comuni  concorrono   alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto  delle
disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo,  che
costituiscono principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza
pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo
comma, della Costituzione. 
  820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della
Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017  e  n.  101  del  17
maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i  comuni
utilizzano il risultato di amministrazione  e  il  fondo  pluriennale
vincolato di entrata e  di  spesa  nel  rispetto  delle  disposizioni
previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in  equilibrio  in
presenza di un risultato di competenza dell'esercizio  non  negativo.
L'informazione di cui al periodo precedente e'  desunta,  in  ciascun
anno, dal  prospetto  della  verifica  degli  equilibri  allegato  al
rendiconto della  gestione  previsto  dall'allegato  10  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  822. Qualora risultino, nel corso di  ciascun  anno,  andamenti  di
spesa degli enti di cui al comma 819 non  coerenti  con  gli  impegni
finanziari assunti con l'Unione  europea,  si  applica  il  comma  13
dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di  avere  applicazione  i
commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493,  502  e  da  505  a  509
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da  787
a 790 dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  e
l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento
al saldo non negativo dell'anno 2018  restano  fermi,  per  gli  enti
locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione  di  cui  ai
commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
Resta  ferma  l'applicazione  delle  sanzioni  in  caso  di   mancato
conseguimento del saldo non negativo  dell'anno  2017,  accertato  ai
sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n.  232
del 2016. 
  824. Le disposizioni dei commi da 819 a 823 si applicano anche alle
regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno  2021.  L'efficacia
del presente comma e' subordinata  al  raggiungimento,  entro  il  31
gennaio 2019, dell'intesa in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano  sulle  risorse  aggiuntive  per  il  finanziamento  degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese  nelle  materie
di competenza concorrente  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri previsti  dai  commi  98  e  126.  Decorso  il
predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle  risorse
di cui  al  periodo  precedente  alla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le  disposizioni  del  presente
comma acquistano comunque efficacia. 
  825. L'articolo 43-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e'
abrogato. Con riferimento al saldo non negativo  degli  anni  2017  e
2018,  restano  fermi,  per  gli  enti  locali,   gli   obblighi   di
certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-bis. 
  826. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da  819  a
825 del presente articolo, il fondo di cui al comma 122 e' ridotto di
404 milioni di euro per l'anno 2020,  di  711  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, di 1.334 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  di  1.528
milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per  l'anno
2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891  milioni  di
euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027  e  di
1.500 milioni di euro a decorrere dal 2028. 
  827. Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475,  lettera  e),
della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  non  si  applicano  per  le
amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella
tornata elettorale del giugno 2018. 
  828. Le limitazioni amministrative previste dall'articolo 31, comma
26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e  dall'articolo  1,  comma
723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative, rispettivamente,
al mancato rispetto del patto di  stabilita'  interno  e  al  mancato
conseguimento del saldo non negativo di  cui  all'articolo  1,  comma
710, della legge n.  208  del  2015,  non  trovano  applicazione  nei
confronti degli enti locali  per  i  quali  la  violazione  e'  stata
accertata dalla Corte  dei  conti  e  che,  alla  data  del  predetto
accertamento, si trovano  in  dissesto  finanziario  o  in  piano  di
riequilibrio pluriennale, ai  sensi,  rispettivamente,  dell'articolo
244 e degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
  829.  Per  gli  enti  locali  che  hanno  adottato   la   procedura
semplificata di cui all'articolo 258  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto  2000,  n.  267,  non  si  applicano  le   sanzioni   previste
dall'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel
caso in cui il mancato  raggiungimento  del  saldo  ivi  indicato  e'
diretta  conseguenza  del  pagamento  dei  debiti  residui   mediante
utilizzo di quota dell'avanzo accantonato. 
  830. Le limitazioni amministrative di  cui  all'articolo  1,  comma
723, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  relative  al  mancato
conseguimento per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al  comma
710 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione  nei  confronti
degli enti locali per i quali la violazione e' stata accertata  dalla
Corte dei conti e  che,  alla  data  del  predetto  accertamento,  si
trovano  in  dissesto  finanziario  o  in   piano   di   riequilibrio
pluriennale, ai sensi, rispettivamente,  dell'articolo  244  e  degli
articoli  243-bis  e   seguenti   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
  831. All'articolo 233-bis, comma 3, del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, le parole: «  fino  all'esercizio  2017  »  sono
soppresse. 
  832. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 103
del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regioni
a  statuto  ordinario  di  cui  all'articolo   46,   comma   6,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' ridotto di 750 milioni di  euro
per l'anno 2020. 
  833. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti  pubblici,
alle regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo  pari  a
2.496,2 milioni di euro per l'anno  2019.  Gli  importi  spettanti  a
ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente
sono indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge e  possono
essere modificati, a invarianza del contributo complessivo,  mediante
accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  834. Il contributo di cui al comma 833 e' destinato dalle regioni a
statuto ordinario al finanziamento di nuovi  investimenti  diretti  e
indiretti, per un importo almeno pari  a  800  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e a 565,4 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2020,
2021 e 2022. 
  835. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti  pubblici,
alle regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo  pari  a
1.746,2 milioni di euro per l'anno  2020.  Gli  importi  spettanti  a
ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente
sono indicati nella tabella 5 allegata alla presente legge e  possono
essere modificati, a invarianza del contributo complessivo,  mediante
accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  836. Il contributo di cui al comma 835 e' destinato dalle regioni a
statuto ordinario al finanziamento di nuovi  investimenti  diretti  e
indiretti, per un importo almeno pari  a  343  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, a 467,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  a  467,7
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
  837. Gli investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 834 e 836
sono considerati nuovi se: 
    a)  gli  stanziamenti  riguardanti  le  spese  di   investimento,
iscritti  nel  bilancio   di   previsione   2019-2021   relativamente
all'esercizio 2019, risultano incrementati rispetto  alle  previsioni
definitive  del  bilancio  di  previsione  2018-2020  riguardanti  il
medesimo esercizio 2019 in misura almeno corrispondente agli  importi
indicati nella tabella 4 allegata alla presente  legge  relativamente
all'anno 2019; 
    b)  gli  stanziamenti  riguardanti  le  spese  di   investimento,
iscritti  nel  bilancio   di   previsione   2019-2021   relativamente
all'esercizio 2020, risultano incrementati rispetto  alle  previsioni
definitive  del  bilancio  di  previsione  2018-2020  riguardanti  il
medesimo esercizio 2020 in misura almeno  corrispondente  alla  somma
degli importi indicati nelle tabelle 4 e  5  allegate  alla  presente
legge relativamente all'anno 2020; 
    c) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 gli stanziamenti
riguardanti  le  spese  di  investimento  iscritti  a  decorrere  dal
bilancio di previsione  2019-2021  devono  registrare  un  incremento
rispetto  alle  previsioni  definitive  del  bilancio  di  previsione
2018-2020  relativamente  all'esercizio  2020,   in   misura   almeno
corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e  5
allegate alla presente legge relativamente a ciascuno degli anni 2021
e 2022 e in misura almeno corrispondente agli importi indicati  nella
tabella 5 relativamente all'anno 2023; 
    d) sono verificati attraverso il sistema  di  monitoraggio  sullo
stato di attuazione delle  opere  pubbliche,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  838. Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti  di
cui ai commi 834 e 836 nei seguenti ambiti: 
    a) opere pubbliche  di  messa  in  sicurezza  degli  edifici  del
territorio, ivi compresi l'adeguamento  e  il  miglioramento  sismico
degli immobili; 
    b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale; 
    c) interventi nel settore della viabilita' e dei trasporti; 
    d) interventi  di  edilizia  sanitaria  e  di  edilizia  pubblica
residenziale; 
    e) interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca  e
l'innovazione. 
  839. Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le
regioni a statuto ordinario adottano  gli  impegni  finalizzati  alla
realizzazione di nuovi  investimenti  diretti  e  indiretti  previsti
nelle tabelle 4 e 5 allegate  alla  presente  legge,  sulla  base  di
obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  ed  entro  il  31  marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento  certificano  l'avvenuto
impegno di tali  investimenti  mediante  comunicazione  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze  sono  definite  le  modalita'  del  monitoraggio   e   della
certificazione. 
  840. In caso di  mancato  o  parziale  impegno  degli  investimenti
previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge in  ciascun
esercizio, la regione e' tenuta a effettuare all'entrata del bilancio
dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo,  un  versamento
di importo corrispondente al mancato impegno  degli  investimenti  di
cui alle tabelle 4 e 5. In caso di mancato versamento si  procede  al
recupero di detto scostamento a valere sulle  giacenze  depositate  a
qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato. 
  841. Fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario  di
effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e  836,  il  concorso
alla finanza pubblica delle  regioni  a  statuto  ordinario,  per  il
settore  non  sanitario,  di  cui  all'articolo  46,  comma  6,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 680, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente  pari
a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro
per l'anno 2020, e' realizzato: 
    a) nell'esercizio 2019 attraverso  il  mancato  trasferimento  da
parte dello Stato del contributo di cui al  comma  833,  con  effetti
positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo  pari
a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per  un
importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo, pari  a
1.696,2 milioni di euro,  mediante  il  conseguimento  di  un  valore
positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella  tabella  6
allegata alla presente legge; 
    b) nell'esercizio 2020 attraverso  il  mancato  trasferimento  da
parte dello Stato del contributo di cui  ai  commi  833  e  835,  con
effetti positivi in termini di  saldo  netto  da  finanziare  per  un
importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di  indebitamento
netto per un importo pari a 908,4 milioni di euro e per  il  restante
importo, pari a 837,8 milioni di euro, mediante il  conseguimento  di
un valore positivo del saldo di cui  al  comma  466  dell'articolo  1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo  gli  importi  indicati
nella tabella 6 allegata alla presente legge. 
  842. L'efficacia delle disposizioni dei commi  da  833  a  841  del
presente articolo e'  subordinata  al  raggiungimento,  entro  il  31
gennaio 2019, dell'intesa in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano  sulle  risorse  aggiuntive  per  il  finanziamento  degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese  nelle  materie
di competenza concorrente  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri previsti  dai  commi  98  e  126.  Decorso  il
predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle  risorse
di cui  al  periodo  precedente  alla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni  dei  commi  da
833 a 841 acquistano comunque efficacia. 
  843. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da  832  a
842, il fondo di cui al comma 122 e' ridotto di  2.496,2  milioni  di
euro per gli anni 2019 e 2020. 
  844. Al  fine  di  favorire  l'incremento  degli  investimenti  sul
territorio, all'articolo 6, comma 20,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  In
aggiunta alle risorse accantonate ai sensi  del  secondo  periodo,  a
decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 e' stanziato un importo
di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di  investimento,  da
attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno  rispettato  il
parametro di virtuosita' di cui al terzo periodo  secondo  i  criteri
definiti con il decreto di cui al quarto periodo ». 
  845. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e'  autorizzato  a  effettuare,
per ciascun anno dall'esercizio 2020 all'esercizio 2034 compreso,  le
compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna  regione
e provincia autonoma, connesse alle modalita'  di  riscossione  della
tassa automobilistica nel territorio nazionale, a carico di  somme  a
qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al
finanziamento della sanita',  secondo  la  tabella  7  allegata  alla
presente legge. 
  846.  Le  compensazioni  relative  alle  autonomie  speciali   sono
effettuate  nel  rispetto  delle  norme  statutarie  e  dei  relativi
ordinamenti finanziari. 
  847. In conseguenza di quanto disposto dai  commi  845  e  846,  le
compensazioni  in  materia  di  tassa  automobilistica  si  intendono
concluse in via completa e definitiva per gli esercizi successivi  al
2008. 
  848. L'articolo 22-bis del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  e'
abrogato. 
  849. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  le
banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa
e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai
comuni, alle province, alle citta' metropolitane, alle regioni e alle
province autonome, anche per conto dei rispettivi enti  del  Servizio
sanitario nazionale, anticipazioni  di  liquidita'  da  destinare  al
pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla  data
del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti
e a obbligazioni per prestazioni  professionali.  L'anticipazione  di
liquidita' per il pagamento di debiti fuori bilancio  e'  subordinata
al relativo riconoscimento. 
  850. Le anticipazioni di cui al comma 849 sono  concesse,  per  gli
enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle  entrate
accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del
bilancio e, per le regioni e le province autonome,  entro  il  limite
massimo del 5  per  cento  delle  entrate  accertate  nell'anno  2017
afferenti al primo titolo di entrata del bilancio. 
  851. Alle anticipazioni, che  non  costituiscono  indebitamento  ai
sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera  b),  e  204
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonche' l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
fermo restando  l'obbligo  per  gli  enti  richiedenti  di  adeguare,
successivamente al perfezionamento delle suddette  anticipazioni,  le
relative iscrizioni nel bilancio di previsione. 
  852.  Le  anticipazioni  agli  enti  locali  sono  assistite  dalla
delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo  unico  di
cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Ad  esse  si
applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  159,  comma  2,  e
all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo  n.  267
del 2000. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono
assistite da garanzia sulle relative  entrate  di  bilancio  a  norma
della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia
autonoma. 
  853. La richiesta di anticipazione di liquidita' e' presentata agli
istituti finanziari di cui al comma  849  entro  il  termine  del  28
febbraio  2019  ed  e'   corredata   di   un'apposita   dichiarazione
sottoscritta  dal  rappresentante   legale   dell'ente   richiedente,
contenente l'elenco dei debiti da pagare  con  l'anticipazione,  come
qualificati al medesimo comma 849,  redatta  utilizzando  il  modello
generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni di cui all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  854. Gli enti debitori effettuano il pagamento  dei  debiti  per  i
quali hanno ottenuto l'anticipazione  di  liquidita'  entro  quindici
giorni dalla data di  effettiva  erogazione  da  parte  dell'istituto
finanziatore. Per il pagamento dei debiti  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale il termine e' di  trenta  giorni  dalla  data  di
effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. 
  855. Le  anticipazioni  di  liquidita'  sono  rimborsate  entro  il
termine del 15 dicembre 2019, o anticipatamente  in  conseguenza  del
ripristino della normale gestione della liquidita',  alle  condizioni
pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. 
  856.  Gli   istituti   finanziatori   verificano,   attraverso   la
piattaforma elettronica di cui al comma 853, l'avvenuto pagamento dei
debiti di cui allo stesso comma 853 entro il termine di cui al  comma
854. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori  possono
chiedere,   per   il   corrispondente   importo,   la    restituzione
dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 852. 
  857. Nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865  sono
raddoppiate nei confronti degli enti di cui  al  comma  849  che  non
hanno richiesto l'anticipazione di liquidita' entro il termine di cui
al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro
il termine di cui al comma 854. 
  858.  Ai  fini  della  tutela  economica   della   Repubblica,   le
disposizioni di cui ai commi da  859  a  872  costituiscono  principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi  degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
  859.  A  partire  dall'anno  2020,  le  amministrazioni  pubbliche,
diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti  del  Servizio
sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, applicano: 
    a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o  864,  se  il
debito commerciale  residuo,  di  cui  all'articolo  33  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla  fine  dell'esercizio
precedente non si sia ridotto almeno del  10  per  cento  rispetto  a
quello del secondo esercizio precedente; 
    b) le misure  di  cui  ai  commi  862  o  864  se  rispettano  la
condizione di cui alla lettera a), ma  presentano  un  indicatore  di
ritardo annuale dei pagamenti, calcolato  sulle  fatture  ricevute  e
scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento
delle transazioni  commerciali,  come  fissati  dall'articolo  4  del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
  860. Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le  misure
di cui al comma 865. Per l'applicazione delle predette misure, si  fa
riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati  sulle  fatture
ricevute e scadute  nell'anno  precedente  e  al  debito  commerciale
residuo, di cui all'articolo 33  del  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33. 
  861. I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860  sono
elaborati  mediante  la  piattaforma  elettronica  per  la   gestione
telematica del rilascio delle certificazioni di cui  all'articolo  7,
comma 1, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi  di  ritardo
sono calcolati tenendo conto  anche  delle  fatture  scadute  che  le
amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. 
  862. Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state  rilevate
le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio  precedente,
le amministrazioni diverse  dalle  amministrazioni  dello  Stato  che
adottano la contabilita' finanziaria, con delibera di  giunta  o  del
consiglio di amministrazione,  stanziano  nella  parte  corrente  del
proprio bilancio  un  accantonamento  denominato  Fondo  di  garanzia
debiti commerciali, sul quale non e'  possibile  disporre  impegni  e
pagamenti, che a fine esercizio confluisce  nella  quota  libera  del
risultato di amministrazione, per un importo pari: 
    a) al 5 per cento degli stanziamenti  riguardanti  nell'esercizio
in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di  mancata
riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure  per
ritardi  superiori  a  sessanta  giorni,  registrati   nell'esercizio
precedente; 
    b) al 3 per cento degli stanziamenti  riguardanti  nell'esercizio
in corso la spesa  per  acquisto  di  beni  e  servizi,  per  ritardi
compresi tra trentuno e sessanta  giorni,  registrati  nell'esercizio
precedente; 
    c) al 2 per cento degli stanziamenti  riguardanti  nell'esercizio
in corso la spesa  per  acquisto  di  beni  e  servizi,  per  ritardi
compresi  tra  undici  e  trenta  giorni,  registrati  nell'esercizio
precedente; 
    d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti  nell'esercizio
in corso la spesa  per  acquisto  di  beni  e  servizi,  per  ritardi
compresi  tra  uno  e   dieci   giorni,   registrati   nell'esercizio
precedente. 
  863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia
debiti commerciali di cui al comma 862 e' adeguato alle variazioni di
bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di  beni
e servizi e non riguarda gli stanziamenti  di  spesa  che  utilizzano
risorse con specifico vincolo di destinazione. 
  864. Nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui
al  comma  859,  relative  all'esercizio  precedente,  gli  enti  che
adottano solo la contabilita'  economico-patrimoniale,  ad  eccezione
degli enti del Servizio sanitario nazionale: 
    a) riducono del 3 per cento i costi  di  competenza  per  consumi
intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto  a  quelli  registrati
nell'anno  precedente  (anno  T  -  1),  qualora  registrino  ritardi
superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata  riduzione  di
almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo; 
    b) riducono del 2 per cento i costi  di  competenza  per  consumi
intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto  a  quelli  registrati
nell'anno  precedente  (anno  T  -  1),  qualora  registrino  ritardi
compresi tra trentuno e sessanta giorni; 
    c) riducono dell'1,50 per cento i costi di competenza per consumi
intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto  a  quelli  registrati
nell'anno  precedente  (anno  T  -  1),  qualora  registrino  ritardi
compresi tra undici e trenta giorni; 
    d) riducono dell'1 per cento i costi di  competenza  per  consumi
intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto  a  quelli  registrati
nell'anno  precedente  (anno  T  -  1),  qualora  registrino  ritardi
compresi tra uno e dieci giorni. 
  865.  Per  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  che  non
rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione  vigente,
le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti
dei  relativi  direttori  generali  e  dei  direttori  amministrativi
inserendo uno specifico obiettivo volto  al  rispetto  dei  tempi  di
pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennita' di risultato. La
quota dell'indennita' di risultato condizionata al predetto obiettivo
non puo'  essere  inferiore  al  30  per  cento.  La  predetta  quota
dell'indennita' di risultato: 
    a) non e' riconosciuta qualora l'ente sanitario registri  ritardi
superiori a sessanta giorni oppure in caso di  mancata  riduzione  di
almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo; 
    b) e' riconosciuta per la meta' qualora l'ente sanitario registri
ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni; 
    c) e' riconosciuta per il 75 per cento qualora  l'ente  sanitario
registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni; 
    d) e' riconosciuta per il 90 per cento qualora  l'ente  sanitario
registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni. 
  866. Le regioni trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti
regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano,  del  23  marzo  2005,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  105
del 7 maggio 2005, una relazione in merito  all'applicazione  e  agli
esiti del comma 865.  La  trasmissione  della  relazione  costituisce
adempimento anche ai fini e per gli effetti  dell'articolo  2,  comma
68, lettera c),  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  le  cui
disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013
ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato  di  applicazione
del comma 865. 
  867. A decorrere dal 2020, entro il 31  gennaio  di  ogni  anno  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
31  dicembre  2009,  n.  196,  comunicano,  mediante  la  piattaforma
elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello  stock
di  debiti  commerciali  residui  scaduti  e  non  pagati  alla  fine
dell'esercizio  precedente.  Per  l'anno  2019  la  comunicazione  e'
effettuata dal 1° al 30  aprile  2019.  Per  le  amministrazioni  che
ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio  tesoriere  o  cassiere
attraverso  ordinativi  informatici  emessi   secondo   lo   standard
Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo  del  presente  adempimento
permane fino alla chiusura dell'esercizio  nel  corso  del  quale  il
predetto standard viene adottato. 
  868. A decorrere dal 2020, le misure di cui al comma  862,  lettera
a), al comma 864,  lettera  a),  e  al  comma  865,  lettera  a),  si
applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859  e
860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei  debiti,  di
cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  e
che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni
di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento
delle fatture. 
  869.  A  decorrere  dal   1°   gennaio   2019,   per   le   singole
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati: 
    a) con  cadenza  trimestrale,  i  dati  riguardanti  gli  importi
complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti
effettuati e i relativi  tempi  medi  ponderati  di  pagamento  e  di
ritardo, come  desunti  dal  sistema  informativo  della  piattaforma
elettronica di cui al comma 861; 
    b) con cadenza mensile i dati  riguardanti  le  fatture  ricevute
nell'anno precedente, scadute e non ancora  pagate  da  oltre  dodici
mesi,  come  desunti  dal  sistema  informativo   della   piattaforma
elettronica di cui al comma 861. 
  870. A decorrere dall'anno 2019,  per  le  singole  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, entro il 30 aprile dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento,  e'  pubblicato,  nel  sito  web   istituzionale   della
Presidenza del Consiglio dei ministri,  l'ammontare  dello  stock  di
debiti  commerciali  residui  scaduti  e   non   pagati   alla   fine
dell'esercizio precedente. 
  871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b), costituiscono
indicatori rilevanti ai fini della definizione  del  programma  delle
verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, da parte  dei  servizi  ispettivi  di  finanza
pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. 
  872.   Il   competente   organo   di   controllo   di   regolarita'
amministrativa e contabile  verifica  la  corretta  attuazione  delle
predette misure. 
  873. Alle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi  a  far
data dal 24 agosto 2016 non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, con riferimento alle assunzioni effettuate a  tempo  determinato
per far fronte all'emergenza sisma. 
  874.  Al  fine  di  sostenere  la  trasparenza  e   le   spese   di
investimento, entro l'esercizio finanziario  2020  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano possono ripianare in  trenta
esercizi, a quote costanti,  l'eventuale  disavanzo  derivante  dalla
cancellazione,  effettuata  nel  2017  in  sede   di   riaccertamento
ordinario per carenza dei presupposti giuridici  dei  crediti  e  dei
debiti  relativi  alla   Programmazione   2007/2013,   derivanti   da
assegnazioni  dello  Stato  e  dell'Unione  europea  e  dei   crediti
tributari  contabilizzati  come  «  accertati  e  riscossi  »   entro
l'esercizio 2002 a seguito di  comunicazione  dei  competenti  uffici
dello Stato, non effettivamente versati. 
  875. Al fine di assicurare il  necessario  concorso  delle  regioni
Friuli Venezia Giulia e Sardegna al raggiungimento degli obiettivi di
finanza  pubblica,  entro  il  31  gennaio  2019  sono  ridefiniti  i
complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e ciascuno dei  predetti
enti, mediante la conclusione di  appositi  accordi  bilaterali,  che
tengano conto anche delle sentenze della Corte costituzionale  n.  77
del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017 e n. 103 del  23  maggio
2018 e che garantiscano, in ogni caso, il concorso  complessivo  alla
finanza pubblica di cui  al  secondo  periodo.  In  caso  di  mancata
conclusione  degli  accordi  entro  il  termine  previsto  dal  primo
periodo, in applicazione dei principi fondamentali  di  coordinamento
della finanza pubblica previsti dagli articoli 117,  terzo  comma,  e
119, primo comma, della Costituzione, il contributo complessivo  alla
finanza pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 e' determinato in  via
provvisoria negli importi indicati  nella  tabella  8  allegata  alla
presente legge, quale concorso al pagamento degli  oneri  del  debito
pubblico, salva diversa intesa con ciascuno dei predetti  enti  entro
l'esercizio finanziario di riferimento. Gli  importi  della  predetta
tabella  8  possono  essere  modificati,  a  invarianza  di  concorso
complessivo alla finanza pubblica, mediante accordi stipulati tra  le
regioni interessate entro il 30 aprile di ciascun anno, da comunicare
al Ministero dell'economia e delle finanze entro  il  31  maggio  del
medesimo anno. L'importo del concorso previsto dai periodi precedenti
e' versato al bilancio dello Stato  da  ciascuna  autonomia  speciale
entro il 30 giugno di ciascun anno; in mancanza di  tale  versamento,
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   a
recuperare gli importi a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
tributi erariali. Per la regione Friuli Venezia Giulia resta ferma la
disposizione dell'articolo 1, comma 151, lettera a), della  legge  13
dicembre 2010, n. 220. 
  876. Le disposizioni recate dai commi da 877 a 879,  di  attuazione
dell'Accordo  sottoscritto  il  16  novembre  2018  tra  il  Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma
Valle d'Aosta, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  877. Il contributo alla finanza  pubblica  della  regione  autonoma
Valle d'Aosta e'  stabilito  nell'ammontare  complessivo  di  194,726
milioni di euro per l'anno 2018, 112,807 milioni di euro  per  l'anno
2019 e 102,807 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2020.  Con  i
predetti  contributi   sono   attuate   le   sentenze   della   Corte
costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018. 
  878. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di  modificare
per un periodo di tempo definito il contributo posto a  carico  della
regione Valle  d'Aosta,  per  far  fronte  ad  eventuali  eccezionali
esigenze di finanza pubblica nella misura massima del  10  per  cento
del  contributo  stesso;  contributi  di   importi   superiori   sono
concordati con la regione. Nel caso in cui siano  necessarie  manovre
straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee  in
materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo
puo' essere incrementato per un periodo limitato di  una  percentuale
ulteriore, rispetto a quella  indicata  al  periodo  precedente,  non
superiore al 10 per cento. 
  879. In  applicazione  del  punto  7  dell'Accordo  firmato  il  16
novembre 2018 tra il Ministro dell'economia e  delle  finanze  ed  il
Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta  e'  attribuito  alla
regione l'importo complessivo di euro 120  milioni  finalizzati  alle
spese di investimento, dirette e  indirette,  della  regione  per  lo
sviluppo economico e la tutela del territorio, da erogare in quote di
euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e  2020  e  di  euro  20
milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. 
  880. Le disposizioni recate dai commi da 881 a 886,  di  attuazione
dell'Accordo  sottoscritto  il  19  dicembre  2018  tra  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ed  il  Presidente  della   Regione
siciliana, entrano in vigore dal  giorno  della  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  881. Il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana e'
stabilito nell'ammontare complessivo di 1.304,945 milioni di euro per
l'anno 2018 e 1.001 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Con i predetti  contributi  sono  attuate  le  sentenze  della  Corte
costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018. 
  882. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di  modificare
per un periodo di tempo definito il contributo posto a  carico  della
Regione siciliana, per far fronte ad eventuali  eccezionali  esigenze
di finanza pubblica  nella  misura  massima  del  10  per  cento  del
contributo stesso; contributi di importi  superiori  sono  concordati
con  la  regione.  Nel  caso  in   cui   siano   necessarie   manovre
straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee  in
materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo
puo' essere incrementato per un periodo limitato di  una  percentuale
ulteriore, rispetto a quella  indicata  al  periodo  precedente,  non
superiore al 10 per cento. 
  883. In  applicazione  del  punto  9  dell'Accordo  firmato  il  19
dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e  delle  finanze  ed  il
Presidente  della  Regione  siciliana  e'  attribuito  alla   regione
l'importo complessivo di euro 540  milioni  da  destinare  ai  liberi
consorzi e alle citta' metropolitane per  le  spese  di  manutenzione
straordinaria di strade e scuole, da erogare  in  quote  di  euro  20
milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. 
  884. La Regione siciliana provvede a riqualificare la propria spesa
dal 2019 al 2025 attraverso il progressivo aumento  della  spesa  per
investimenti incrementando i relativi  impegni  verso  l'economia  in
misura non inferiore  al  2  per  cento  per  ciascun  anno  rispetto
all'anno precedente. 
  885. Sono abrogati i commi 510, 511 e  512  dell'articolo  1  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il comma 829 dell'articolo 1  della
legge 27 dicembre 2017, n.  205.  Il  primo  periodo  del  comma  830
dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,   trova
applicazione solo per il 2018. Resta fermo l'obbligo a  carico  della
Regione  siciliana  di  destinare  ai  liberi  consorzi  del  proprio
territorio 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo
2016, di cui al punto 4 dell'Accordo tra  il  Governo  e  la  Regione
siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. 
  886. La Regione siciliana puo' applicare  i  commi  da  779  a  781
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  a  condizione
che  nel  2018  abbia  incrementato  gli  impegni  delle  spese   per
investimento dell'esercizio 2018 in misura non  inferiore  al  2  per
cento  rispetto  al  corrispondente  valore  del  2017.  Nelle   more
dell'approvazione del rendiconto 2018, la  condizione  e'  verificata
provvisoriamente rispetto  ai  dati  risultanti  dal  rendiconto  per
l'esercizio 2018 approvato dalla Giunta regionale per  la  preventiva
approvazione per consentirne la parifica e riconfermata  con  i  dati
del rendiconto parificato. 
  887. Il finanziamento previsto nei protocolli di  intesa  stipulati
dalle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  con  i  rispettivi
Commissariati del Governo  per  l'affidamento  della  gestione  e  il
sostenimento  delle  spese  per  l'accoglienza  straordinaria   delle
persone richiedenti protezione internazionale e dei minori  stranieri
non  accompagnati  costituisce  entrata  nei  bilanci  delle   stesse
province autonome a titolo di trasferimento statale vincolato a detto
scopo. Eventuali somme non utilizzate sono oggetto di riversamento al
bilancio dello  Stato.  Questa  disposizione  ha  effetto  a  partire
dall'esercizio finanziario 2014. 
  888. Per la prosecuzione degli interventi  di  cui  alla  legge  21
marzo 2001, n. 73, e' autorizzata la spesa di 1 milione di  euro  per
l'anno 2019. 
  889. Alle province delle regioni a statuto ordinario e'  attribuito
un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal  2019  al
2033 da destinare al finanziamento di piani di  sicurezza  a  valenza
pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole. Il  contributo
di cui al primo  periodo  e'  ripartito,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da
emanare entro il 20 gennaio  2019,  per  il  50  per  cento,  tra  le
province  che  presentano  una  diminuzione  della   spesa   per   la
manutenzione di strade e di scuole nell'anno 2017 rispetto alla spesa
media con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 e in proporzione  a
tale diminuzione e, per il restante  50  per  cento,  in  proporzione
all'incidenza determinata  al  31  dicembre  2018  dalla  manovra  di
finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma  418,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo  1,  commi
838 e 839, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto al  gettito
dell'anno 2017 dell'imposta sull'assicurazione  obbligatoria  per  la
responsabilita'  civile  dei  veicoli,  dell'imposta  provinciale  di
trascrizione, nonche' del  Fondo  sperimentale  di  riequilibrio.  Le
spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni  annualita'  devono
essere liquidate o liquidabili per le finalita'  indicate,  ai  sensi
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31  dicembre
di ogni anno. Al fine di assicurare l'elaborazione e l'attuazione dei
piani di sicurezza di cui al primo  periodo,  all'articolo  1,  comma
845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « edilizia
scolastica » sono inserite le seguenti: « relativamente  alle  figure
ad alto contenuto  tecnico-professionale  di  ingegneri,  architetti,
geometri, tecnici della sicurezza  ed  esperti  in  contrattualistica
pubblica e in appalti pubblici ». 
  890. Ai fini della copertura degli oneri di cui al  comma  889,  il
fondo di cui al comma 122 e' ridotto di 250 milioni di euro annui per
gli anni dal 2019 al 2033. 
  891.  Per  la  messa  in  sicurezza  dei  ponti  esistenti   e   la
realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti  con
problemi strutturali di sicurezza nel bacino  del  Po,  e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50  milioni  di
euro per ciascuno degli anni  dal  2019  al  2023.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281,  e'  disposta  l'assegnazione  delle  risorse  a
favore delle citta' metropolitane e delle  province  territorialmente
competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla  rispettiva  competenza
quali soggetti attuatori, sulla base di un piano  che  classifichi  i
progetti  presentati  secondo  criteri   di   priorita'   legati   al
miglioramento  della  sicurezza,  al  traffico  interessato  e   alla
popolazione servita.  I  soggetti  attuatori  certificano  l'avvenuta
realizzazione degli investimenti  di  cui  al  presente  comma  entro
l'anno successivo a  quello  di  utilizzazione  dei  fondi,  mediante
presentazione   di   apposito   rendiconto   al    Ministero    delle
infrastrutture e  dei  trasporti  sulla  base  delle  risultanze  del
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche  di  cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  892. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di  ristoro
del   gettito   non   piu'   acquisibile   dai   comuni   a   seguito
dell'introduzione della TASI di cui  al  comma  639  dell'articolo  1
della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  e'  attribuito  ai  comuni
interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da
destinare  al  finanziamento  di  piani  di   sicurezza   a   valenza
pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed  altre
strutture di proprieta' comunale. 
  893. Il contributo di cui al comma 892 e'  ripartito,  con  decreto
del  Ministero   dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da  emanare  entro  il  20  gennaio
2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun  ente  di  cui
alla tabella B allegata al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 10 marzo 2017, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. 
  894. Le spese finanziate con le risorse assegnate con il decreto di
cui al comma  893  devono  essere  liquidate  o  liquidabili  per  le
finalita' indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno  2011,
n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. 
  895. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 892 a
893 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari  attraverso  il  sistema
previsto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre   2011,   n.   229,
classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti  Legge
di bilancio 2019 ». 
  896. All'articolo 4,  comma  6-bis,  primo  e  terzo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2015,   n.   210,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «  Per
gli anni 2016, 2017 e  2018  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
Dall'anno 2016 ». 
  897. Ferma restando la necessita' di reperire le risorse necessarie
a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate  le
entrate  vincolate  e  accantonate,  l'applicazione  al  bilancio  di
previsione  della  quota  vincolata,  accantonata  e  destinata   del
risultato  di  amministrazione  e'  comunque  consentita,  agli  enti
soggetti al decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  per  un
importo non superiore a quello di cui alla lettera A)  del  prospetto
riguardante  il  risultato  di   amministrazione   al   31   dicembre
dell'esercizio precedente, al netto della quota  minima  obbligatoria
accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti  di
dubbia  esigibilita'  e  del  fondo  anticipazione   di   liquidita',
incrementato dell'importo del disavanzo da  recuperare  iscritto  nel
primo esercizio del bilancio di previsione. A tal  fine,  nelle  more
dell'approvazione del rendiconto  dell'esercizio  precedente,  si  fa
riferimento al prospetto riguardante il risultato di  amministrazione
presunto allegato al bilancio di previsione.  In  caso  di  esercizio
provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato
di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di
cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.  Gli
enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti  non  possono
applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e
destinate  del  risultato  di   amministrazione   fino   all'avvenuta
approvazione. 
  898. Nel caso in cui l'importo della lettera A)  del  prospetto  di
cui al comma 897 risulti  negativo  o  inferiore  alla  quota  minima
obbligatoria accantonata nel  risultato  di  amministrazione  per  il
fondo crediti di dubbia esigibilita'  e  al  fondo  anticipazione  di
liquidita', gli enti possono applicare al bilancio di  previsione  la
quota  vincolata,  accantonata   e   destinata   del   risultato   di
amministrazione per un importo non superiore a quello  del  disavanzo
da  recuperare  iscritto  nel  primo  esercizio   del   bilancio   di
previsione. 
  899. Per gli anni 2019  e  2020  le  regioni  a  statuto  ordinario
utilizzano  le  quote  accantonate  e  vincolate  del  risultato   di
amministrazione secondo le modalita' di cui ai commi 897 e 898  senza
operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidita'. 
  900. Per le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano
la disposizione del quarto periodo del comma 897 si applica  in  caso
di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per
consentire la parifica delle sezioni  regionali  di  controllo  della
Corte dei conti; resta ferma l'applicazione al bilancio  della  quota
accantonata del risultato di amministrazione  prevista  dall'articolo
1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.