art. 1 note (parte 11)

           	
				
 
              Comma 651: 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 del  citato  decreto
          legislativo n. 9 del 2008, come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 18 (Legittimazione ad agire). - 1. Fermo restando
          quanto  previsto  dall'art.  28,  la  tutela  dei   diritti
          audiovisivi di cui all'art. 3,  comma  1,  spetta  al  solo
          organizzatore   della   competizione,   fatta   salva    la
          legittimazione ad agire  degli  organizzatori  dei  singoli
          eventi  in  relazione  ai  diritti  secondari  oggetto   di
          autonome iniziative commerciali  da  parte  di  costoro  ai
          sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma 3, e 11, comma 3. 
              1-bis. I licenziatari che hanno stipulato contratti  di
          licenza con gli organizzatori della competizione o con  gli
          organizzatori degli eventi sono  legittimati  ad  agire  in
          giudizio nel caso di  violazione  dei  diritti  audiovisivi
          oggetto della licenza trasmessi o  diffusi  sulle  reti  di
          comunicazione  e   ad   ottenere   che   sia   vietato   il
          proseguimento della violazione. Sussiste in  ogni  caso  il
          litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1. 
              1-ter. Il giudice, su istanza della  parte  legittimata
          ad agire ai sensi dei  commi  1  e  1-bis,  dispone  misure
          idonee ad impedire la  reiterazione  delle  violazioni  del
          diritto d'autore e dei diritti connessi, anche per l'intera
          durata della competizione e per ciascuno dei suoi eventi.» 
              Comma 653: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 5  della  legge
          24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto  per
          il credito sportivo con sede in Roma): 
              «Art.  5.  L'Istituto  puo'  concedere  contributi  per
          interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende  di
          credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le  finalita'
          istituzionali, con le disponibilita' di un  fondo  speciale
          costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato  con  il
          versamento  da  parte  dell'amministrazione  autonoma   dei
          monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante  a  norma
          dell'art. 5 del regolamento di cui al D.M. 19 giugno  2003,
          n. 179 del Ministro dell'economia e delle finanze,  nonche'
          con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'art.
          6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.  496,  colpiti
          da decadenza per i quali resta salvo il disposto  dell'art.
          90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
              Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi  di
          cui al primo comma del presente art. la  relativa  rata  di
          ammortamento  verra'   ridotta   di   un   ammontare   pari
          all'importo annuale del contributo concesso. 
              La  concessione  del  contributo  agli  interessi  puo'
          essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
          anche  con  effetto  retroattivo,  nei  confronti  di  quei
          mutuatari che non si trovassero, a  seguito  di  successivi
          controlli,  nelle  condizioni  previste  dal  contratto  di
          concessione del finanziamento.» 
              Comma 654: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  66
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   24   marzo   2012,   n.   27
          (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitivita'): 
              «Art. 66 (Dismissione di terreni demaniali agricoli e a
          vocazione agricola). - 1. Entro il 30 giugno di ogni  anno,
          il  Ministro  delle   politiche   agricole   alimentari   e
          forestali, con  decreto  di  natura  non  regolamentare  da
          adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del
          demanio nonche' su segnalazione dei  soggetti  interessati,
          individua i terreni agricoli e a  vocazione  agricola,  non
          utilizzabili  per   altre   finalita'   istituzionali,   di
          proprieta'  dello  Stato  non  ricompresi   negli   elenchi
          predisposti ai sensi  del  decreto  legislativo  28  maggio
          2010, n. 85, nonche'  di  proprieta'  degli  enti  pubblici
          nazionali, da locare o alienare  a  cura  dell'Agenzia  del
          demanio mediante procedura  negoziata  senza  pubblicazione
          del bando per gli immobili di valore  inferiore  a  100.000
          euro e mediante asta pubblica per quelli di valore  pari  o
          superiore a 100.000  euro.  L'individuazione  del  bene  ne
          determina il trasferimento al patrimonio disponibile  dello
          Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano  le
          disposizioni di cui  all'art.  1,  commi  3,  4  e  5,  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.  410.  Il
          prezzo dei terreni da  porre  a  base  delle  procedure  di
          vendita di cui al presente comma e' determinato sulla  base
          di valori agricoli medi di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  Una  quota  minima
          del 20 per cento dei terreni di cui  al  primo  periodo  e'
          riservata    alla    locazione,    con    preferenza    per
          l'imprenditoria  giovanile  agricola  come  definita  dalla
          legislazione vigente.  Con  il  decreto  di  cui  al  primo
          periodo sono altresi' stabilite le modalita' di  attuazione
          del presente art.. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3  dell'art.  3
          del citato decreto-legge n. 91 del  2017,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123: 
              «Art. 3 (Banca delle  terre  abbandonate  o  incolte  e
          misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati). - 1.
          - 2. Omissis 
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, i  comuni  delle
          regioni di cui al comma  1  provvedono,  nei  limiti  delle
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei  beni
          immobili,  di  cui  sono  titolari,  che  rientrano   nella
          definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo  ai
          terreni agricoli. L'elenco dei beni di  cui  al  precedente
          periodo e' aggiornato con cadenza annuale. 
              Omissis.» 
              Il  capo  III  (Misure   in   favore   dello   sviluppo
          dell'imprenditorialita'  in  agricoltura  e  del   ricambio
          generazionale)  del   titolo   I   (Incentivi   in   favore
          dell'autoimprenditorialita')  del  decreto  legislativo  21
          aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e
          all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della
          legge 17 maggio 1999, n. 144), comprende gli articoli da  9
          a 10-quater. 
              Comma 657: 
              - Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art.  23-bis
          del citato decreto-legge n. 113 del 2016,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  23-bis  (Misure  per  la  competitivita'   delle
          filiere agricole strategiche e per il rilancio del  settore
          olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa). - 1. -
          1- bis. Omissis 
              1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di  1
          milione di euro, per ciascuna delle annualita' 2018, 2019 e
          2020, da destinare al reimpianto con  piante  tolleranti  o
          resistenti  al  batterio  Xylella  fastidiosa  nella   zona
          infetta sottoposta a misure di contenimento,  di  cui  alla
          decisione di esecuzione (UE)  2015/789  della  Commissione,
          del 18 maggio 2015, ad eccezione dell'area di 20 chilometri
          adiacente alla zona cuscinetto, o agli interventi di cui al
          comma 126 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
              Omissis.» 
              Comma 658: 
              - Si riporta il testo del comma 48  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «48. Ai fini del riordino del  sistema  delle  garanzie
          per l'accesso al credito delle famiglie  e  delle  imprese,
          del piu' efficiente  utilizzo  delle  risorse  pubbliche  e
          della garanzia dello Stato anche in sinergia con i  sistemi
          locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
          sulla finanza pubblica, e' istituito il  Sistema  nazionale
          di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi  e  strumenti
          di garanzia: 
              a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese
          di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n.  662.  L'amministrazione  del  Fondo,  ai
          sensi dell'art. 47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni, e' affidata  a  un  consiglio  di  gestione,
          composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
          economico di cui uno con  funzione  di  presidente,  da  un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
          con funzione di vice presidente, da un  rappresentante  del
          Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
          rappresentante indicato dalla Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche'  da  due  esperti  in  materia
          creditizia   e    di    finanza    d'impresa,    designati,
          rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo  economico  e
          dal Ministero dell'economia e delle finanze su  indicazione
          delle  associazioni  delle  piccole  e  medie  imprese.  Ai
          componenti del consiglio di  gestione  e'  riconosciuto  un
          compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
          comitato di amministrazione istituito  ai  sensi  dell'art.
          15,  comma  3,  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  e
          successive  modificazioni.  Il  Ministero  dello   sviluppo
          economico comunica al gestore del Fondo  i  nominativi  dei
          componenti del consiglio di gestione, che e'  istituito  ai
          sensi del citato art. 47 del decreto legislativo n. 385 del
          1993, affinche' provveda alla sua formale costituzione. Con
          l'adozione del provvedimento di costituzione del  consiglio
          di gestione da parte del gestore decade l'attuale  comitato
          di amministrazione del Fondo; 
              b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca
          e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia
          di cui alla lettera a), con una  dotazione  finanziaria  di
          euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo
          Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione,  a  titolo
          oneroso, di garanzie a copertura  delle  prime  perdite  su
          portafogli di un insieme di progetti, di  ammontare  minimo
          pari  a  euro  500.000.000,  costituiti  da   finanziamenti
          concessi dalla Banca europea per  gli  investimenti  (BEI),
          direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari,
          per la realizzazione di grandi progetti per  la  ricerca  e
          l'innovazione industriale posti in  essere  da  imprese  di
          qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole
          e medie imprese, alle reti di imprese e  ai  raggruppamenti
          di  imprese  individuati  sulla  base  di   uno   specifico
          accordo-quadro di collaborazione  tra  il  Ministero  dello
          sviluppo economico,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e la BEI. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono definiti i  criteri,  le  modalita'  di
          selezione e le caratteristiche dei  progetti  da  includere
          nel portafoglio, le tipologie di operazioni  ammissibili  e
          la  misura  massima  della   garanzia   in   relazione   al
          portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione,
          di gestione e di escussione  della  medesima  garanzia.  Le
          risorse della Sezione speciale possono essere  incrementate
          anche da quota parte  delle  risorse  della  programmazione
          2014-2020 dei fondi strutturali comunitari; 
              c) il Fondo di garanzia  per  la  prima  casa,  per  la
          concessione  di  garanzie,  a  prima  richiesta,  su  mutui
          ipotecari o su portafogli  di  mutui  ipotecari,  istituito
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
          attribuite risorse pari a euro  200  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche'  le  attivita'  e  le
          passivita' del Fondo di cui all'art. 13, comma  3-bis,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  fermo
          restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
          lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa  opera  con
          il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
          predetto art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del
          2008. La  garanzia  del  Fondo  e'  concessa  nella  misura
          massima del 50 per cento della quota  capitale,  tempo  per
          tempo in essere sui finanziamenti connessi  all'acquisto  e
          ad   interventi   di   ristrutturazione   e   accrescimento
          dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site  sul
          territorio nazionale, da adibire ad  abitazione  principale
          del mutuatario, con priorita' per l'accesso al  credito  da
          parte  delle  giovani  coppie  o   dei   nuclei   familiari
          monogenitoriali con figli minori, da parte  dei  conduttori
          di alloggi di proprieta' degli  Istituti  autonomi  per  le
          case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani  di
          eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
          di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge  28  giugno
          2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di  garanzia  per  la
          prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
          garanzia di ultima istanza. La  dotazione  del  Fondo  puo'
          essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da
          parte delle regioni e di altri enti  e  organismi  pubblici
          ovvero con l'intervento della  Cassa  depositi  e  prestiti
          Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
          fine di incrementare la misura massima della  garanzia  del
          Fondo. Con uno o piu' decreti di natura  non  regolamentare
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro con delega alle politiche giovanili  e  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sono stabilite le norme di  attuazione  del
          Fondo, comprese le condizioni alle quali e' subordinato  il
          mantenimento dell'efficacia della  garanzia  del  Fondo  in
          caso  di  cessione  del  mutuo,  nonche'  i   criteri,   le
          condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
          dello Stato e per l'incremento della dotazione  del  Fondo.
          Il Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma  3-bis,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  continua
          ad operare fino all'emanazione dei  decreti  attuativi  che
          rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.» 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  9  del  citato
          decreto-legge   n.   148   del   2017,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172: 
              «Art. 9 (Fondo garanzia PMI). -  1.  La  dotazione  del
          Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese  di  cui
          all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23  dicembre
          1996, n. 662, e' incrementata di 300 milioni  di  euro  per
          l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per  l'anno  2018.  Ai
          relativi oneri si provvede ai sensi dell'art. 20. 
              2. All'art. 148 della legge 23 dicembre  2000  n.  388,
          dopo il comma 2-bis e' inserito il  seguente:  «2-ter:  Per
          l'anno 2017, le  entrate  di  cui  al  comma  1,  incassate
          nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per  l'importo
          di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le  piccole
          e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera  a),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662.». 
              2-bis. All'art.  11,  comma  5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  dopo  le  parole:   «con
          l'intervento»  sono  inserite  le  seguenti:  «della  Cassa
          depositi e prestiti S.p.A. e».» 
              Comma 659: 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  1,  3  e  7
          dell'art. 5 del  citato  decreto-legge  n.  269  del  2003,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
          in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e  prestiti
          e' trasformata in societa' per azioni con la  denominazione
          di "Cassa depositi e prestiti  societa'  per  azioni"  (CDP
          S.p.A.), con effetto dalla data della  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma
          3. La CDP  S.p.A.,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  3,
          subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti
          e gli obblighi anteriori alla trasformazione. 
              2. Omissis 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non regolamentare, da emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono determinati: 
              a) le funzioni, le  attivita'  e  le  passivita'  della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono trasferite al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e quelle assegnate alla gestione separata della CDP  S.p.A.
          di cui al comma 8; 
              b) i beni e le partecipazioni societarie  dello  Stato,
          anche indirette, che sono  trasferite  alla  CDP  S.p.A.  e
          assegnate alla gestione separata di cui al comma  8,  anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli da 2342 a 2345 del codice civile  ed  all'art.  24
          della legge  27  dicembre  2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
          alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
          della  Corte  dei  conti  e   trasmessi   alle   competenti
          Commissioni parlamentari; 
              c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; 
              d) il capitale sociale della CDP  S.p.A.,  comunque  in
          misura non inferiore al  fondo  di  dotazione  della  Cassa
          depositi e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di
          esercizio approvato. 
              3-bis. - 6. Omissis 
              7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
              a) lo Stato, le regioni,  gli  enti  locali,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
          fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
          postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
          garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
          italiane S.p.A. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
          provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
          finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
          possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
          L'utilizzo dei  fondi  di  cui  alla  presente  lettera  e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della
          CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei  medesimi  soggetti
          di cui al primo periodo, o dai medesimi  promossa,  nonche'
          nei confronti di soggetti  privati  per  il  compimento  di
          operazioni nei settori di interesse generale individuati ai
          sensi del successivo comma 11,  lettera  e),  tenuto  conto
          della  sostenibilita'  economico-finanziaria  di   ciascuna
          operazione.  Le  operazioni  adottate   nell'ambito   delle
          attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo,  di
          cui all'art. 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, possono
          essere effettuate anche in cofinanziamento con  istituzioni
          finanziarie europee, multilaterali  o  sovranazionali,  nel
          limite annuo stabilito con apposita  convenzione  stipulata
          tra la medesima CDP S.p.A. e il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Le operazioni di cui alla  presente  lettera
          possono essere effettuate anche in deroga a quanto previsto
          dal comma 11, lettera b); 
              b) le opere, gli  impianti,  le  reti  e  le  dotazioni
          destinati  a   iniziative   di   pubblica   utilita',   gli
          investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo,  innovazione,
          tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche  in
          funzione   di    promozione    del    turismo,    ambiente,
          efficientamento  energetico  e  promozione  dello  sviluppo
          sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti  i
          territori montani e rurali per investimenti nel campo della
          green economy, nonche' le iniziative per la crescita, anche
          per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, in
          via preferenziale in cofinanziamento con enti  creditizi  e
          comunque, utilizzando fondi provenienti  dall'emissione  di
          titoli,  dall'assunzione  di  finanziamenti  e   da   altre
          operazioni finanziarie, senza garanzia dello  Stato  e  con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. 
              Omissis.» 
              Comma 660: 
              - Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art.  23-bis
          del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.  160  (Misure
          finanziarie  urgenti  per  gli  enti  territoriali   e   il
          territorio), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  23-bis  (Misure  per  la  competitivita'   delle
          filiere agricole strategiche e per il rilancio del  settore
          olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa). - 1. -
          1-bis. Omissis 
              1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di  1
          milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro  per
          l'anno  2021,  da  destinare  al  reimpianto   con   piante
          tolleranti o  resistenti  al  batterio  Xylella  fastidiosa
          nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento,  di
          cui  alla  decisione  di  esecuzione  (UE)  2015/789  della
          Commissione, del 18 maggio 2015, ad eccezione dell'area  di
          20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto. 
              Omissis.» 
              Comma 661: 
              La  DECISIONE  DI  ESECUZIONE  ((UE)   2018/927   DELLA
          COMMISSIONE, del 27 giugno 2018 che modifica  la  decisione
          di  esecuzione  (UE)  2015/789  relativa  alle  misure  per
          impedire l'introduzione e la diffusione  nell'Unione  della
          Xylella fastidiosa  (Wells  et  al.)  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 29 giugno 2018, n. L 164. 
              Comma 662: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  34
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  633
          del 1972: 
              «Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli). -
          1. Per le cessioni di prodotti agricoli e  ittici  compresi
          nella prima parte dell'allegata tabella A)  effettuate  dai
          produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e'
          forfettizzata  in  misura   pari   all'importo   risultante
          dall'applicazione,    all'ammontare    imponibile     delle
          operazioni  stesse,  delle  percentuali  di   compensazione
          stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro
          delle finanze di concerto con il Ministro per le  politiche
          agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie  dei
          singoli  prodotti,  salva  l'applicazione  delle   aliquote
          corrispondenti alle  percentuali  di  compensazione  per  i
          passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera
          c), che applicano il regime  speciale  e  per  le  cessioni
          effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e  secondo
          periodo. 
              Omissis.» 
              Comma 663: 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2018, n.  34  recante
          «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2018, n. 92. 
              Comma 668: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  58
          del citato decreto-legge n. 83 del  2012,  «Misure  urgenti
          per la crescita del Paese», come rideterminato  da  ultimo,
          dall'art. 11, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166): 
              «Art.  58  (Fondo  per  la  distribuzione  di   derrate
          alimentari alle  persone  indigenti).  -  1.  E'  istituito
          presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un  fondo
          per l'efficientamento  della  filiera  della  produzione  e
          dell'erogazione  e  per  il  finanziamento  dei   programmi
          nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle
          persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.
          Le  derrate  alimentari  sono  distribuite  agli  indigenti
          mediante organizzazioni  caritatevoli,  conformemente  alle
          modalita' previste dal Regolamento (CE)  n.  1234/2007  del
          Consiglio del 22 ottobre 2007. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  11
          della  legge  19  agosto   2016,   n.   166   (Disposizioni
          concernenti la donazione e  la  distribuzione  di  prodotti
          alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale  e
          per la limitazione degli sprechi): 
              «Art.   11   (Rifinanziamento   del   fondo   per    la
          distribuzione di derrate alimentari alle persone  indigenti
          e istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi
          integrati o di rete,  finalizzati  alla  limitazione  degli
          sprechi e all'impiego delle eccedenze). - 1.  Il  fondo  di
          cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, come rifinanziato  dall'art.  1,  comma  399,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' rifinanziato nella
          misura di 2 milioni di euro per l'anno 2016. 
              Omissis.» 
              Comma 670: 
              - Si riporta il testo del  comma  213-bis  dell'art.  1
          della citata legge n. 266 del 2005, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «213-bis. Le disposizioni di cui al comma  213  non  si
          applicano al personale delle Forze armate di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  fermi  restando  gli
          ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette disposizioni
          non si  applicano,  inoltre,  al  personale  ispettivo  del
          lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          dell'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS),
          dell'Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  per  i
          lavoratori  dello  spettacolo  (ENPALS),  dell'Istituto  di
          previdenza   per   il   settore   marittimo   (IPSEMA)    e
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro (INAIL), nonche'  al  personale  delle
          agenzie fiscali e dell'Ispettorato  centrale  della  tutela
          della qualita'  e  della  repressione  frodi  dei  prodotti
          agroalimentari e al personale ispettivo dell'Ente nazionale
          dell'aviazione civile.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  26  del   decreto
          legislativo  15   dicembre   2017,   n.   231   (Disciplina
          sanzionatoria per  la  violazione  delle  disposizioni  del
          regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla  fornitura  di
          informazioni sugli alimenti ai consumatori e  l'adeguamento
          della normativa nazionale alle  disposizioni  del  medesimo
          regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE,
          ai sensi dell'art. 5 della legge 12  agosto  2016,  n.  170
          «Legge di delegazione europea 2015», come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 26 (Autorita'  competenti  all'irrogazione  delle
          sanzioni). - 1. Il Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale
          della  tutela  della  qualita'  e  repressioni  frodi   dei
          prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle   politiche
          agricole  alimentari  e  forestali   e'   designato   quale
          autorita'   competente   all'irrogazione   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dal presente decreto. 
              2. Restano ferme le competenze spettanti  all'Autorita'
          garante della  concorrenza  e  del  mercato  ai  sensi  del
          decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145,  e  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e  quelle  spettanti,
          ai sensi della  normativa  vigente,  agli  organi  preposti
          all'accertamento delle violazioni. 
              3. I soggetti che svolgono attivita' di controllo  sono
          tenuti agli obblighi  di  riservatezza  sulle  informazioni
          acquisite in conformita' alla vigente legislazione. 
              3-bis. Il pagamento delle somme dovute per le  sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dal presente decreto  e'
          effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente
          competenti e versato in apposito  capitolo  del  capo  XVII
          dello stato di previsione dell'entrata del  bilancio  dello
          Stato. 
              3-ter.  I  proventi  derivanti  dal   pagamento   delle
          sanzioni amministrative pecuniarie  affluiti  sul  predetto
          capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello   Stato   sono
          riassegnati ad apposito capitolo dello stato di  previsione
          del  Ministero   delle   politiche   agricole   alimentari,
          forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di
          funzionamento  nonche'  all'incremento  dei  fondi  per  la
          contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale  della
          tutela  della  qualita'  e  della  repressione  frodi   dei
          prodotti agroalimentari, anche allo  scopo  di  valorizzare
          l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale  al
          potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza  dell'azione
          dell'Ispettorato medesimo.  La  misura  della  quota  annua
          destinata all'incremento dei fondi  per  la  contrattazione
          integrativa e' definita  con  decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  e
          non puo' essere superiore al 15 per cento della  componente
          variabile  della  retribuzione   accessoria   legata   alla
          produttivita' in godimento da parte del predetto personale,
          secondo criteri  da  definire  mediante  la  contrattazione
          collettiva integrativa. 
              3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
              Comma 673: 
              - La legge 13 marzo 1958, n. 250 recante «Previdenze  a
          favore dei pescatori della piccola pesca marittima e  delle
          acque interne» e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          aprile 1958, n. 83. 
              Comma 674: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 346 dell'art. 1
          della citata legge n. 232 del 2016: 
              «346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i
          lavoratori  dipendenti  da  imprese  adibite   alla   pesca
          marittima, compresi i  soci  lavoratori  delle  cooperative
          della piccola pesca di cui alla legge  13  marzo  1958,  n.
          250, nel periodo di sospensione  dell'attivita'  lavorativa
          derivante da misure di arresto temporaneo  obbligatorio  e'
          riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e  nel
          limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno,
          un'indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a  30  euro.
          Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di  euro
          per il medesimo anno, a ciascuno dei  soggetti  di  cui  al
          presente  comma  e'  altresi'  riconosciuta   la   medesima
          indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30  euro  nel
          periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa  derivante
          da misure di arresto temporaneo non  obbligatorio,  per  un
          periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in
          corso d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni  di  euro
          per  l'anno  2017,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,
          comma  199,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  A
          decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni
          di euro annui, a ciascuno dei soggetti di cui  al  presente
          comma  e'  altresi'  riconosciuta  la  medesima  indennita'
          giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo  massimo  di
          30  euro  nel   periodo   di   sospensione   dell'attivita'
          lavorativa derivante da misure di  arresto  temporaneo  non
          obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente
          a quaranta giorni in corso d'anno.» 
              Comma 676: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  89
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
          di funzioni  e  compiti  amministrativi  dello  Stato  alle
          regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
          legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e  agli  enti
          locali). - 1. Sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti
          locali, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 15  marzo
          1997, n. 59, tutte le funzioni non  espressamente  indicate
          nell'art. 88 e tra queste in particolare,  sono  trasferite
          le funzioni relative: 
              a) alla progettazione, realizzazione e  gestione  delle
          opere idrauliche di qualsiasi natura; 
              b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'art.
          91, comma 1; 
              c)  ai  compiti  di  polizia  idraulica  e  di   pronto
          intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e
          al regio decreto 9 dicembre 1937,  n.  2669,  ivi  comprese
          l'imposizione di limitazioni e  divieti  all'esecuzione  di
          qualsiasi opera o intervento anche al  di  fuori  dell'area
          demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
          anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua; 
              d) alle concessioni di estrazione di materiale  litoide
          dai corsi d'acqua; 
              e) alle concessioni di  spiagge  lacuali,  superfici  e
          pertinenze dei laghi; 
              f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di  aree
          fluviali anche ai sensi dell'art. 8 della legge  5  gennaio
          1994, n. 37; 
              g) alla polizia delle acque, anche  con  riguardo  alla
          applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11
          dicembre 1933, n. 1775; 
              h)  alla  programmazione,  pianificazione  e   gestione
          integrata degli interventi di difesa delle  coste  e  degli
          abitati costieri; 
              i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte
          le funzioni amministrative  relative  alle  derivazioni  di
          acqua pubblica, alla ricerca,  estrazione  e  utilizzazione
          delle acque sotterranee, alla  tutela  del  sistema  idrico
          sotterraneo  nonche'  alla  determinazione  dei  canoni  di
          concessione e all'introito  dei  relativi  proventi,  fatto
          salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 3,  del  presente
          decreto legislativo; 
              l) alla nomina  di  regolatori  per  il  riparto  delle
          disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti debba  farsi
          luogo delle disponibilita'  idriche  di  un  corso  d'acqua
          sulla base dei  singoli  diritti  e  concessioni  ai  sensi
          dell'art. 43, comma 3, del testo unico approvato con  regio
          decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua
          riguardi il territorio di piu'  regioni  la  nomina  dovra'
          avvenire di intesa tra queste ultime. 
              Omissis.» 
              Comma 677: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 37  del  codice
          della navigazione: 
              «Art. 37 (Concorso di piu' domande di concessione). 
              Nel caso di piu' domande di concessione,  e'  preferito
          il richiedente che  offra  maggiori  garanzie  di  proficua
          utilizzazione della concessione e si proponga di  avvalersi
          di questa per un uso che, a giudizio  dell'amministrazione,
          risponda ad un piu' rilevante interesse pubblico. 
              Al fine della tutela  dell'ambiente  costiero,  per  il
          rilascio  di  nuove  concessioni  demaniali  marittime  per
          attivita'  turistico-ricreative  e'  data  preferenza  alle
          richieste  che   importino   attrezzature   non   fisse   e
          completamente amovibili. 
              Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza  di  cui
          ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.» 
              Comma 678: 
              - La citata legge n. 241 del 1990 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              Comma 682: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  01
          del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  1993,   n.   494
          (Disposizioni per la determinazione dei canoni  relativi  a
          concessioni demaniali marittime): 
              «1. La concessione dei beni  demaniali  marittimi  puo'
          essere rilasciata, oltre che per  servizi  pubblici  e  per
          servizi e attivita' portuali e produttive, per  l'esercizio
          delle seguenti attivita': 
              a) gestione di stabilimenti balneari; 
              b)  esercizi  di  ristorazione  e  somministrazione  di
          bevande, cibi precotti e generi di monopolio (4); 
              c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; 
              d)  gestione  di  strutture  ricettive   ed   attivita'
          ricreative e sportive; 
              e) esercizi commerciali; 
              f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad
          uso  abitativo,  compatibilmente   con   le   esigenze   di
          utilizzazione  di  cui   alle   precedenti   categorie   di
          utilizzazione.» 
              Comma 683: 
              -  Il  decreto-legge  31   dicembre   2009,   n.   194,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010,  n.  25  recante  «Proroga  di  termini  previsti  da
          disposizioni  legislative»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio 1952, n. 328 recante «Approvazione del regolamento
          per l'esecuzione del codice della navigazione  (Navigazione
          marittima)»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          aprile 1952, n. 94, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 02  del  citato
          decreto-legge   n.   400   del   1993,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494: 
              «1. Il secondo e il terzo comma dell'art. 37 del codice
          della navigazione sono sostituiti dai seguenti: 
              "Al fine della tutela dell'ambiente  costiero,  per  il
          rilascio  di  nuove  concessioni  demaniali  marittime  per
          attivita' turistico- ricreative  e'  data  preferenza  alle
          richieste  che   importino   attrezzature   non   fisse   e
          completamente amovibili. E' altresi' data  preferenza  alle
          precedenti concessioni, gia' rilasciate, in sede di rinnovo
          rispetto alle nuove istanze. 
              Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza  di  cui
          ai precedenti commi, si procede a licitazione privata". 
              2. Dopo l'art.  45  del  codice  della  navigazione  e'
          inserito il seguente: 
              "Art. 45-bis. - (Affidamento ad  altri  soggetti  delle
          attivita' oggetto della concessione). - Il  concessionario,
          in casi  eccezionali  e  per  periodi  determinati,  previa
          autorizzazione dell'autorita' competente, puo' affidare  ad
          altri soggetti la gestione delle  attivita'  oggetto  della
          concessione.    Previa    autorizzazione     dell'autorita'
          competente, puo' essere altresi' affidata ad altri soggetti
          la  gestione  di  attivita'  secondarie  nell'ambito  della
          concessione". 
              Comma 684: 
              - Il citato decreto-legge n. 78 del  2015,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.  125  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2015, n. 140,
          S.O. 
              Comma 686: 
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e 16 del decreto
          legislativo  26  marzo  2010,  n.  59   (Attuazione   della
          direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel  mercato
          interno), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7 (Altri servizi esclusi). - 1.  Le  disposizioni
          del presente decreto non si applicano: 
              a) ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti
          dalle agenzie per  il  lavoro,  autorizzate  ai  sensi  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
              b) ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti
          direttamente  a  scopo  terapeutico  nell'esercizio   delle
          professioni  sanitarie,  indipendentemente  dal  fatto  che
          vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere
          dalle loro modalita' di organizzazione, di finanziamento  e
          dalla loro natura pubblica o privata; 
              c) ai  servizi  audiovisivi,  ivi  compresi  i  servizi
          cinematografici, a  prescindere  dal  modo  di  produzione,
          distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici; 
              d)  al  gioco  d'azzardo  e  di  fortuna  comprese   le
          lotterie, le scommesse e le attivita' delle case da  gioco,
          nonche' alle reti di acquisizione del gettito; 
              e) ai servizi privati di sicurezza; 
              f) ai servizi forniti da notai. 
              f-bis) alle attivita' del commercio al dettaglio  sulle
          aree pubbliche.» 
              «Art. 16 (Selezione tra diversi candidati). - 1.  Nelle
          ipotesi  in  cui  il   numero   di   titoli   autorizzatori
          disponibili per una determinata attivita'  di  servizi  sia
          limitato per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse
          naturali  o  delle  capacita'  tecniche   disponibili,   le
          autorita' competenti applicano una procedura  di  selezione
          tra   i   candidati    potenziali    ed    assicurano    la
          predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme  previste
          dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalita'  atti
          ad  assicurarne  l'imparzialita',  cui  le  stesse   devono
          attenersi. 
              2. Nel fissare le regole della procedura  di  selezione
          le   autorita'   competenti   possono   tenere   conto   di
          considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica
          sociale, della salute  e  della  sicurezza  dei  lavoratori
          dipendenti ed  autonomi,  della  protezione  dell'ambiente,
          della salvaguardia del  patrimonio  culturale  e  di  altri
          motivi imperativi d'interesse generale conformi al  diritto
          comunitario. 
              3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di cui al comma 1 deve risultare dai singoli  provvedimenti
          relativi al rilascio del titolo autorizzatorio. 
              4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo  e'  rilasciato
          per  una  durata  limitata  e  non  puo'  essere  rinnovato
          automaticamente, ne' possono essere accordati  vantaggi  al
          prestatore  uscente   o   ad   altre   persone,   ancorche'
          giustificati da particolari legami con il primo. 
              4-bis. Le disposizioni di cui al presente art.  non  si
          applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 27
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.» 
              Comma 687: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  11
          della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe  al  Governo  in
          materia   di   riorganizzazione    delle    amministrazioni
          pubbliche): 
              «Art. 11 (Dirigenza  pubblica).  -  1.  Il  Governo  e'
          delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  17,  comma  2,  uno  o  piu'   decreti
          legislativi  in  materia  di  dirigenza   pubblica   e   di
          valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici.  I  decreti
          legislativi  sono  adottati  nel  rispetto   dei   seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) istituzione del sistema  della  dirigenza  pubblica,
          articolato in ruoli unificati e coordinati,  accomunati  da
          requisiti omogenei di accesso e da  procedure  analoghe  di
          reclutamento,   basati   sul    principio    del    merito,
          dell'aggiornamento   e   della   formazione   continua,   e
          caratterizzato dalla piena mobilita' tra i  ruoli,  secondo
          le previsioni di cui alle lettere da b) a  q);  istituzione
          di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae,
          un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni  per
          ciascun dirigente dei  ruoli  di  cui  alla  lettera  b)  e
          affidamento al Dipartimento della funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri  della  tenuta  della
          banca dati e della gestione tecnica dei  ruoli,  alimentati
          dai dati forniti dalle amministrazioni interessate; 
              b) con riferimento all'inquadramento: 
              1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di  un  ruolo
          unico  dei  dirigenti  statali  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti  di
          cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, appartenenti ai ruoli  delle  amministrazioni
          statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle
          universita' statali, degli enti pubblici di ricerca e delle
          agenzie  governative  istituite  ai   sensi   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione dallo stesso
          ruolo del personale in regime di diritto  pubblico  di  cui
          all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165;
          eliminazione della distinzione in  due  fasce;  previsione,
          nell'ambito del ruolo, di sezioni per  le  professionalita'
          speciali;  introduzione  di  ruoli  unici  anche   per   la
          dirigenza delle autorita' indipendenti, nel rispetto  della
          loro  piena  autonomia;  in  sede  di  prima  applicazione,
          confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo  delle
          stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici
          della dirigenza scolastica, con salvezza  della  disciplina
          speciale in materia di reclutamento e  inquadramento  della
          stessa; istituzione, presso il Dipartimento della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  di
          una Commissione per  la  dirigenza  statale,  operante  con
          piena autonomia  di  valutazione,  i  cui  componenti  sono
          selezionati   con    modalita'    tali    da    assicurarne
          l'indipendenza, la terzieta', l'onorabilita' e l'assenza di
          conflitti di interessi, con  procedure  trasparenti  e  con
          scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e
          incompatibilita'  con  cariche   politiche   e   sindacali;
          previsione delle funzioni della Commissione,  ivi  compresa
          la verifica del rispetto dei criteri di conferimento  degli
          incarichi  e  del  concreto   utilizzo   dei   sistemi   di
          valutazione al fine del conferimento e della  revoca  degli
          incarichi; attribuzione delle  funzioni  del  Comitato  dei
          garanti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla  suddetta
          Commissione, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica; 
              2) dei dirigenti  delle  regioni:  istituzione,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede
          di prima applicazione, confluenza nel  suddetto  ruolo  dei
          dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti  pubblici  non
          economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione
          della gestione del ruolo unico a  una  Commissione  per  la
          dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui
          al  numero  1)  della  presente  lettera;  inclusione   nel
          suddetto  ruolo  unico  della  dirigenza  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  e  della
          dirigenza  amministrativa,  professionale  e  tecnica   del
          Servizio sanitario nazionale ed  esclusione  dallo  stesso,
          ferma restando  l'applicazione  dell'art.  15  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  della  dirigenza  medica,   veterinaria   e
          sanitaria del Servizio sanitario nazionale; 
              3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa
          intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti  locali;
          in sede di  prima  applicazione,  confluenza  nel  suddetto
          ruolo  dei  dirigenti   di   ruolo   negli   enti   locali;
          attribuzione  della  gestione  del  ruolo   unico   a   una
          Commissione  per  la  dirigenza  locale,  sulla  base   dei
          medesimi  criteri  di  cui  al  numero  1)  della  presente
          lettera; mantenimento della figura del  direttore  generale
          di cui all'art. 108 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di  quanto
          previsto dall'art. 2, comma 186, lettera d), della legge 23
          dicembre  2009,  n.  191,  e   definizione   dei   relativi
          requisiti, fermo restando quanto  previsto  dal  numero  4)
          della presente lettera; 
              4) dei segretari  comunali  e  provinciali:  abolizione
          della figura; attribuzione alla dirigenza di cui al  numero
          3)  dei  compiti  di  attuazione  dell'indirizzo  politico,
          coordinamento  dell'attivita'  amministrativa  e  controllo
          della legalita'  dell'azione  amministrativa;  mantenimento
          della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali  aventi
          i prescritti requisiti; inserimento  di  coloro  che,  alla
          data di entrata in vigore del decreto legislativo  adottato
          in attuazione della delega di cui al  presente  art.,  sono
          iscritti  all'albo  nazionale  dei  segretari  comunali   e
          provinciali di cui all'art. 98 del testo unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nelle  fasce
          professionali A e B, nel ruolo unico  dei  dirigenti  degli
          enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto
          albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in
          materia di contenimento della spesa di personale, specifica
          disciplina per coloro  che  sono  iscritti  nelle  predette
          fasce professionali e sono privi di incarico alla  data  di
          entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  adottato  in
          attuazione della delega di cui al presente art.;  specifica
          disciplina che contempli la confluenza nel  suddetto  ruolo
          unico dopo due anni  di  esercizio  effettivo,  anche  come
          funzionario, di funzioni  segretariali  o  equivalenti  per
          coloro che sono iscritti al  predetto  albo,  nella  fascia
          professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali
          di ammissione al corso di accesso in carriera gia'  avviate
          alla data di entrata in vigore della presente legge;  fermo
          restando il rispetto della vigente normativa in materia  di
          contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti
          locali  di  nominare  comunque  un  dirigente  apicale  con
          compiti    di    attuazione    dell'indirizzo     politico,
          coordinamento  dell'attivita'  amministrativa  e  controllo
          della legalita' dell'azione amministrativa, senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione che  gli
          incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano  se  non
          rinnovati entro novanta giorni dalla data  di  insediamento
          degli organi esecutivi; previsione della possibilita',  per
          le  citta'  metropolitane  e  i  comuni   con   popolazione
          superiore a 100.000 abitanti, di nominare,  in  alternativa
          al  dirigente  apicale,  un  direttore  generale  ai  sensi
          dell'art. 108 del citato testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del 2000 e previsione, in tale  ipotesi,
          dell'affidamento  della   funzione   di   controllo   della
          legalita'  dell'azione  amministrativa  e  della   funzione
          rogante a un dirigente di ruolo; previsione, per  i  comuni
          di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di  gestire
          la  funzione  di  direzione  apicale  in   via   associata,
          coerentemente con le previsioni  di  cui  all'art.  14  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni; in sede di prima  applicazione  e
          per un periodo non superiore  a  tre  anni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  adottato  in
          attuazione della delega di cui al  presente  art.,  obbligo
          per gli enti locali privi di un direttore generale nominato
          ai sensi del citato art. 108 del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo n. 267 del 2000 di conferire l'incarico
          di   direzione   apicale   con   compiti   di    attuazione
          dell'indirizzo   politico,   coordinamento   dell'attivita'
          amministrativa, direzione degli uffici  e  controllo  della
          legalita' dell'azione amministrativa ai predetti  soggetti,
          gia' iscritti nel predetto albo e confluiti  nel  ruolo  di
          cui  al  numero  3),  nonche'  ai  soggetti  gia'  iscritti
          all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori  del
          corso di accesso in carriera, gia'  bandito  alla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Per  la  regione
          Trentino-Alto Adige resta ferma la  particolare  disciplina
          prevista per i segretari comunali dal titolo VI della legge
          11 marzo 1972, n. 118, nonche' dalle  leggi  regionali  del
          Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010,  n.  1,  e  9  dicembre
          2014, n. 11, anche in conformita' al titolo  XI  del  testo
          unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  e
          successive  modificazioni,  e  alle   relative   norme   di
          attuazione  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,  sull'uso  della  lingua
          tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione; 
              c) con riferimento all'accesso alla dirigenza: 
              1)  per  corso-concorso:  definizione  di  requisiti  e
          criteri di selezione  dei  partecipanti  al  corso-concorso
          ispirati  alle  migliori  pratiche  utilizzate  in   ambito
          internazionale, fermo restando il possesso di un titolo  di
          studio  non  inferiore  alla  laurea  magistrale;   cadenza
          annuale del corso-concorso per ciascuno dei  tre  ruoli  di
          cui alla lettera b), numeri 1), 2)  e  3),  per  un  numero
          fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno  minimo
          annuale   del   sistema   amministrativo;   esclusione   di
          graduatorie  di  idonei  nel   concorso   di   accesso   al
          corso-concorso; immissione in servizio  dei  vincitori  del
          corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione,
          per i primi tre anni, con possibile riduzione del  suddetto
          periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel  settore
          pubblico o a esperienze all'estero e successiva  immissione
          nel ruolo unico della dirigenza da parte delle  Commissioni
          di cui alla lettera b)  sulla  base  della  valutazione  da
          parte  dell'amministrazione  presso  la  quale   e'   stato
          attribuito l'incarico iniziale; possibilita' di  reclutare,
          con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere
          speciali e  delle  autorita'  indipendenti;  previsione  di
          sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici; 
              2) per concorso: definizione di requisiti e criteri  di
          selezione ispirati alle  migliori  pratiche  utilizzate  in
          ambito internazionale, fermo restando  il  possesso  di  un
          titolo di studio  non  inferiore  alla  laurea  magistrale;
          cadenza annuale del concorso unico  per  ciascuno  dei  tre
          ruoli di cui alla  lettera  b),  per  un  numero  di  posti
          variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica
          e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1)  della
          presente lettera;  esclusione  di  graduatorie  di  idonei;
          possibilita' di reclutare, con il suddetto concorso,  anche
          dirigenti  di   carriere   speciali   e   delle   autorita'
          indipendenti; formazione della graduatoria finale alla fine
          del  ciclo  di  formazione  iniziale;  assunzione  a  tempo
          determinato e successiva assunzione a  tempo  indeterminato
          previo  esame  di  conferma,  dopo  il  primo  triennio  di
          servizio,  da  parte  di  un  organismo  indipendente,  con
          possibile   riduzione    della    durata    in    relazione
          all'esperienza  lavorativa  nel  settore   pubblico   o   a
          esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di  lavoro,
          con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario,
          in caso di mancato superamento dell'esame di conferma; 
              d)  con  riferimento  al  sistema  di  formazione   dei
          pubblici  dipendenti:  revisione  dell'ordinamento,   della
          missione  e   dell'assetto   organizzativo   della   Scuola
          nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione
          della  natura   giuridica,   con   il   coinvolgimento   di
          istituzioni nazionali  ed  internazionali  di  riconosciuto
          prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento
          e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e c), in modo
          da assicurare l'omogeneita' della qualita' e dei  contenuti
          formativi dei dirigenti  dei  diversi  ruoli  di  cui  alla
          lettera b), senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica; possibilita' di avvalersi, per  le  attivita'  di
          reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di
          formazione,  selezionate  con  procedure  trasparenti,  nel
          rispetto di regole e  di  indirizzi  generali  e  uniformi,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica;
          ridefinizione del trattamento economico dei  docenti  della
          Scuola nazionale dell'amministrazione in  coerenza  con  le
          previsioni di cui all'art. 21, comma 4,  del  decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando  l'abrogazione
          dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 1º  dicembre
          2009, n. 178, senza incremento dei trattamenti economici in
          godimento e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica;  promozione,   con   il   coinvolgimento
          dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,  di  corsi
          di  formazione  concernenti  l'esercizio  associato   delle
          funzioni fondamentali di cui all'art. 14 del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,
          per dipendenti e dirigenti dei comuni con popolazione  pari
          o inferiore a 5.000 abitanti; 
              e)  con  riferimento  alla  formazione  permanente  dei
          dirigenti: definizione  di  obblighi  formativi  annuali  e
          delle modalita' del  relativo  adempimento;  coinvolgimento
          dei  dirigenti  di  ruolo  nella  formazione   dei   futuri
          dirigenti,  loro  obbligo  di  prestare  gratuitamente   la
          propria opera intellettuale per le  suddette  attivita'  di
          formazione; 
              f) con  riferimento  alla  mobilita'  della  dirigenza:
          semplificazione e ampliamento delle  ipotesi  di  mobilita'
          tra le amministrazioni pubbliche e con il settore  privato;
          previsione dei casi e delle condizioni  nei  quali  non  e'
          richiesto  il  previo  assenso  delle  amministrazioni   di
          appartenenza per la  mobilita'  della  dirigenza  medica  e
          sanitaria; 
              g) con  riferimento  al  conferimento  degli  incarichi
          dirigenziali: possibilita' di conferire  gli  incarichi  ai
          dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla
          lettera b); definizione, per ciascun incarico dirigenziale,
          dei  requisiti  necessari  in  termini  di  competenze   ed
          esperienze professionali, tenendo conto della complessita',
          delle responsabilita' organizzative e delle risorse umane e
          strumentali; conferimento degli incarichi  a  dirigenti  di
          ruolo mediante procedura comparativa con  avviso  pubblico,
          sulla   base    di    requisiti    e    criteri    definiti
          dall'amministrazione in base ai criteri  generali  definiti
          dalle Commissioni di cui alla lettera b);  rilevanza  delle
          attitudini e delle competenze del  singolo  dirigente,  dei
          precedenti incarichi e della  relativa  valutazione,  delle
          specifiche  competenze  organizzative  possedute,   nonche'
          delle  esperienze  di  direzione   eventualmente   maturate
          all'estero,  presso  il  settore  privato  o  presso  altre
          amministrazioni pubbliche, purche'  attinenti  all'incarico
          da conferire; preselezione di un numero  predeterminato  di
          candidati in possesso dei requisiti richiesti,  sulla  base
          dei  suddetti  requisiti  e  criteri,  per  gli   incarichi
          relativi  ad  uffici  di  vertice  e  per   gli   incarichi
          corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale  generale,
          da parte delle  Commissioni  di  cui  alla  lettera  b),  e
          successiva scelta da parte del soggetto nominante; verifica
          successiva del rispetto dei suddetti requisiti  e  criteri,
          per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa
          Commissione; assegnazione degli incarichi con  criteri  che
          tengano conto della diversita' delle  esperienze  maturate,
          anche in amministrazioni differenti; parere obbligatorio  e
          non vincolante delle Commissioni di  cui  alla  lettera  b)
          sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione
          dell'amministrazione da rendere  entro  un  termine  certo,
          decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto
          riguarda   gli   incarichi   dirigenziali   non   assegnati
          attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c)
          del presente comma, previsione  di  procedure  selettive  e
          comparative, fermi restando i limiti  percentuali  previsti
          dall'art. 19, comma 6, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, con  conseguente  eventuale  revisione  delle
          analoghe discipline e delle relative percentuali,  definite
          in modo sostenibile per  le  amministrazioni  non  statali;
          previsione della pubblicizzazione  dei  posti  dirigenziali
          che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con
          congruo anticipo, attraverso la pubblicazione  sulla  banca
          dati di cui alla lettera a) del presente comma; 
              h)  con  riferimento  alla   durata   degli   incarichi
          dirigenziali:  durata  degli  incarichi  di  quattro  anni,
          rinnovabili previa partecipazione alla procedura di  avviso
          pubblico; facolta' di rinnovo degli incarichi per ulteriori
          due anni senza procedura  selettiva  per  una  sola  volta,
          purche' motivato e nei soli casi  nei  quali  il  dirigente
          abbia ottenuto una  valutazione  positiva;  definizione  di
          presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione  al
          mancato raggiungimento degli obiettivi,  e  della  relativa
          procedura; equilibrio  di  genere  nel  conferimento  degli
          incarichi;   possibilita'    di    proroga    dell'incarico
          dirigenziale  in  essere,  per  il   periodo   strettamente
          necessario  al  completamento  delle   procedure   per   il
          conferimento del nuovo incarico; 
              i) con riferimento  ai  dirigenti  privi  di  incarico:
          erogazione del trattamento economico fondamentale  e  della
          parte fissa della retribuzione, maturata prima  della  data
          di entrata in vigore dei  decreti  legislativi  di  cui  al
          presente comma, ai  dirigenti  privi  di  incarico  e  loro
          collocamento in disponibilita'; disciplina della  decadenza
          dal ruolo unico a seguito  di  un  determinato  periodo  di
          collocamento in  disponibilita'  successivo  a  valutazione
          negativa; loro diritto all'aspettativa  senza  assegni  per
          assumere incarichi in altre  amministrazioni  ovvero  nelle
          societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per
          svolgere attivita'  lavorativa  nel  settore  privato,  con
          sospensione  del  periodo  di   disponibilita';   possibile
          destinazione allo  svolgimento  di  attivita'  di  supporto
          presso le suddette  amministrazioni  o  presso  enti  senza
          scopo di lucro, con  il  consenso  dell'interessato,  senza
          conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni
          aggiuntive; previsione della possibilita', per i  dirigenti
          collocati  in  disponibilita',  di  formulare  istanza   di
          ricollocazione  in  qualita'  di  funzionario,  in   deroga
          all'art. 2103 del codice civile, nei ruoli delle  pubbliche
          amministrazioni; 
              l) con  riferimento  alla  valutazione  dei  risultati:
          rilievo dei suoi esiti per il conferimento  dei  successivi
          incarichi  dirigenziali;  costruzione   del   percorso   di
          carriera in funzione degli esiti della valutazione; 
              m) con riferimento alla responsabilita' dei  dirigenti:
          riordino  delle  disposizioni  legislative  relative   alle
          ipotesi       di       responsabilita'        dirigenziale,
          amministrativo-contabile e  disciplinare  dei  dirigenti  e
          ridefinizione del rapporto tra responsabilita' dirigenziale
          e responsabilita' amministrativo-contabile, con particolare
          riferimento alla esclusiva imputabilita' ai dirigenti della
          responsabilita' per l'attivita' gestionale, con limitazione
          della responsabilita'  dirigenziale  alle  ipotesi  di  cui
          all'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165;
          limitazione   della   responsabilita'    disciplinare    ai
          comportamenti  effettivamente   imputabili   ai   dirigenti
          stessi; 
              n) con riferimento alla retribuzione:  omogeneizzazione
          del  trattamento  economico   fondamentale   e   accessorio
          nell'ambito di ciascun ruolo  unico,  e  nei  limiti  delle
          risorse  complessivamente   destinate,   ai   sensi   delle
          disposizioni  legislative  e   contrattuali   vigenti,   al
          finanziamento   del    predetto    trattamento    economico
          fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di
          posizione fissa  nel  trattamento  economico  fondamentale;
          definizione della retribuzione di posizione in relazione  a
          criteri oggettivi in riferimento all'incarico;  definizione
          dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione
          al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a
          obiettivi  fissati  per  l'intera  amministrazione,  sia  a
          obiettivi assegnati al singolo  dirigente;  definizione  di
          limiti  assoluti  del  trattamento  economico   complessivo
          stabiliti  in  base  a  criteri  oggettivi  correlati  alla
          tipologia dell'incarico e di  limiti  percentuali  relativi
          alle retribuzioni di posizione e di risultato  rispetto  al
          totale; possibilita' di ciascun dirigente di attribuire  un
          premio monetario annuale  a  non  piu'  di  un  decimo  dei
          dirigenti suoi subordinati e a non piu' di  un  decimo  dei
          suoi  dipendenti,  sulla  base  di  criteri  definiti   nel
          rispetto della  disciplina  in  materia  di  contrattazione
          collettiva e nei limiti delle disponibilita'  dei  fondi  a
          essa  destinati;  pubblicazione  nel   sito   istituzionale
          dell'identita'  dei   destinatari   dei   suddetti   premi;
          definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi
          destinati  alla  retribuzione  accessoria   delle   diverse
          amministrazioni; 
              o)  con  riferimento   alla   disciplina   transitoria:
          graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario;
          confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con  proseguimento
          fino  a  scadenza  degli  incarichi   conferiti   e   senza
          variazione   in   aumento   del    trattamento    economico
          individuale; definizione dei requisiti  e  criteri  per  il
          conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  relativo   decreto   legislativo;
          disciplina  del  conferimento  degli  incarichi  prevedendo
          obbligatoriamente un numero minimo di anni di servizio,  in
          modo da salvaguardare l'esperienza acquisita;  riequilibrio
          dei fondi  destinati  alla  retribuzione  accessoria  delle
          diverse  amministrazioni   sulla   base   degli   effettivi
          fabbisogni delle amministrazioni nazionali; 
              p) con riferimento al conferimento degli  incarichi  di
          direttore  generale,  di  direttore  amministrativo  e   di
          direttore   sanitario,   nonche',   ove   previsto    dalla
          legislazione   regionale,   di   direttore   dei    servizi
          socio-sanitari, delle aziende e  degli  enti  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  fermo   restando   quanto   previsto
          dall'art. 3-bis del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 502, e successive modificazioni, per quanto  attiene  ai
          requisiti,  alla  trasparenza  del   procedimento   e   dei
          risultati, alla verifica e  alla  valutazione,  definizione
          dei seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'art.  117
          della Costituzione:  selezione  unica  per  titoli,  previo
          avviso pubblico, dei  direttori  generali  in  possesso  di
          specifici titoli formativi e professionali e di  comprovata
          esperienza  dirigenziale,  effettuata  da  parte   di   una
          commissione   nazionale   composta    pariteticamente    da
          rappresentanti   dello   Stato   e   delle   regioni,   per
          l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito
          presso il Ministero della salute,  aggiornato  con  cadenza
          biennale, da cui le regioni e le province  autonome  devono
          attingere per il conferimento  dei  relativi  incarichi  da
          effettuare nell'ambito di una rosa di candidati  costituita
          da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale,  manifestano
          l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso  della
          singola regione o provincia autonoma che procede secondo le
          modalita' del citato art. 3-bis del decreto legislativo  n.
          502  del  1992,  e  successive  modificazioni;  sistema  di
          verifica e  di  valutazione  dell'attivita'  dei  direttori
          generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi
          sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in
          relazione  alla  garanzia   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza  e  dei  risultati   del   programma   nazionale
          valutazione esiti  dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
          sanitari regionali; decadenza dall'incarico e  possibilita'
          di reinserimento soltanto all'esito di una nuova  selezione
          nel  caso  di  mancato  raggiungimento   degli   obiettivi,
          accertato decorsi ventiquattro mesi  dalla  nomina,  o  nel
          caso di gravi o comprovati motivi, o di grave  disavanzo  o
          di manifesta  violazione  di  leggi  o  regolamenti  o  del
          principio di buon andamento e imparzialita'; selezione  per
          titoli e colloquio, previo avviso pubblico,  dei  direttori
          amministrativi  e  dei  direttori  sanitari,  nonche',  ove
          previsti dalla legislazione regionale,  dei  direttori  dei
          servizi socio-sanitari, in  possesso  di  specifici  titoli
          professionali, scientifici e  di  carriera,  effettuata  da
          parte di  commissioni  regionali  composte  da  esperti  di
          qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento  in
          appositi elenchi regionali  degli  idonei,  aggiornati  con
          cadenza  biennale,  da  cui  i  direttori  generali  devono
          obbligatoriamente  attingere  per   le   relative   nomine;
          decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di
          leggi o regolamenti o del principio  di  buon  andamento  e
          imparzialita';    definizione    delle    modalita'     per
          l'applicazione delle norme  adottate  in  attuazione  della
          presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie; 
              q) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico  e  di
          divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in  settori
          sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in  presenza
          di condanna anche non definitiva, da parte della Corte  dei
          conti, al risarcimento  del  danno  erariale  per  condotte
          dolose.» 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  40
          del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Articolo  40.   Contratti   collettivi   nazionali   e
          integrativi 
              1. Omissis. 
              2.  Tramite  appositi   accordi   tra   l'ARAN   e   le
          Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
          agli articoli 41, comma 5, e 47,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  sono  definiti  fino  a  un
          massimo di quattro comparti  di  contrattazione  collettiva
          nazionale, cui corrispondono non piu' di  quattro  separate
          aree  per  la  dirigenza.  Una  apposita  area  o   sezione
          contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la  dirigenza
          del ruolo sanitario del Servizio sanitario  nazionale,  per
          gli effetti di cui all'art. 15 del decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  502,   e   successive   modificazioni.
          Nell'ambito dei comparti di contrattazione  possono  essere
          costituite apposite  sezioni  contrattuali  per  specifiche
          professionalita'. 
              Omissis.» 
              Comma 688: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 27 dell'art. 52
          della citata legge n. 289 del 2002: 
              «Art. 52 (Razionalizzazione della spesa  sanitaria).  -
          1. - 26. Omissis 
              27. L'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
          412, e' sostituito dal seguente: 
              "9. E' istituita la  struttura  tecnica  interregionale
          per  la  disciplina   dei   rapporti   con   il   personale
          convenzionato con il  Servizio  sanitario  nazionale.  Tale
          struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica
          per il  rinnovo  degli  accordi  riguardanti  il  personale
          sanitario  a  rapporto  convenzionale,  e'  costituita   da
          rappresentanti  regionali  nominati  dalla  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e  di  Bolzano.  Della  predetta  delegazione  fanno
          parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza,
          i  rappresentanti  dei  Ministeri  dell'economia  e   delle
          finanze, del lavoro e  delle  politiche  sociali,  e  della
          salute, designati dai rispettivi Ministri. Con  accordo  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          e'   disciplinato   il   procedimento   di   contrattazione
          collettiva relativo ai predetti accordi  tenendo  conto  di
          quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e  49
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale  fine
          e' autorizzata la spesa  annua  nel  limite  massimo  di  2
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2003".» 
              Comma 689: 
              - Si riporta il testo del comma 514 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  205  del  2017,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «514. A decorrere dal 1°  gennaio  2019  l'aliquota  di
          accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso  al  testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, e' rideterminata in euro 2,99 per ettolitro e
          per grado-Plato.» 
              Comma 690: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  35  del   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 35 (Accertamento dell'accisa sulla birra).  -  1.
          Ai fini  dell'accertamento  dell'accisa  sulla  birra,  per
          prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui
          viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita  di
          birra da sottoporre a tassazione e' dato  dalla  somma  dei
          volumi nominali  degli  imballaggi  preconfezionati  e  dei
          volumi  nominali   dichiarati   degli   altri   contenitori
          utilizzati  per  il  condizionamento:   il   volume   cosi'
          ottenuto,  espresso  in  ettolitri,  viene  arrotondato  al
          litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo
          litro. Per grado Plato si intende la quantita' in grammi di
          estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui  la
          birra e' derivata, con esclusione degli zuccheri  contenuti
          in bevande non alcoliche aggiunte alla birra  prodotta;  la
          ricchezza saccarometrica cosi' ottenuta  viene  arrotondata
          ad un decimo di grado, trascurando  le  frazioni  di  grado
          pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un  decimo
          di grado quelle superiori. Con determinazione del direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono  stabiliti  o
          variati i metodi di rilevazione del grado Plato. 
              2. Per il controllo della  produzione  sono  installati
          misuratori delle materie prime  nonche'  contatori  per  la
          determinazione del numero degli imballaggi  preconfezionati
          e delle confezioni e, nei  casi  previsti,  della  birra  a
          monte del condizionamento e dei semilavorati.  Ultimate  le
          operazioni di condizionamento, il prodotto e' custodito  in
          apposito magazzino,  preso  in  carico  dal  depositario  e
          accertato dall'ufficio dell'Agenzia. 
              3.  Il  condizionamento   della   birra   puo'   essere
          effettuato  anche  in  fabbriche  diverse  da   quella   di
          produzione  o  in  appositi  opifici  di   imbottigliamento
          gestiti in regime di  deposito  fiscale,  presso  cui  sono
          installati i contatori per  la  determinazione  del  numero
          degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni. 
              3-bis.  Fatta  salva,   su   motivata   richiesta   del
          depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui  ai
          commi 1 e  2  del  presente  art.,  nei  birrifici  di  cui
          all'art. 2, comma 4-bis, della legge  16  agosto  1962,  n.
          1354, aventi una produzione annua non  superiore  a  10.000
          ettolitri il prodotto finito  e'  accertato  a  conclusione
          delle operazioni di condizionamento. Alla birra  realizzata
          nei  birrifici  di  cui  al  presente  comma,  si   applica
          l'aliquota di accisa  di  cui  all'allegato  I  annesso  al
          presente testo unico ridotta del 40 per cento. 
              3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da  adottare  entro  il  28  febbraio  2019,  sono
          stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di  cui
          al comma 3-bis, con particolare  riguardo  all'assetto  del
          deposito  fiscale  e   alle   modalita'   semplificate   di
          accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli
          impianti di cui al medesimo comma. 
              4. Per le fabbriche  che  hanno  una  potenzialita'  di
          produzione mensile non superiore a venti ettolitri,  e'  in
          facolta' dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento,
          valevoli  per  un  anno,  con  corresponsione   dell'accisa
          convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando
          l'applicabilita' del comma 3-bis. 
              5.  Non  si  considerano  avverati  i  presupposti  per
          l'esigibilita'  dell'accisa  sulle  perdite  derivanti   da
          rotture di imballaggi e contenitori inferiori o  pari  allo
          0,30 per cento  del  quantitativo  estratto  nel  mese;  le
          perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente,
          come immissioni in consumo. La  predetta  percentuale  puo'
          essere modificata con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  in  relazione  agli
          sviluppi delle tecniche di condizionamento. 
              6. Sono ammesse le seguenti tolleranze: 
              a) tre decimi di grado, rispetto al valore  dichiarato,
          per  la  gradazione  saccarometrica  media  effettiva   del
          prodotto finito, rilevata nel corso di riscontri effettuati
          su lotti condizionati in singole  specie  di  imballaggi  e
          contenitori; 
              b) quelle previste dalla normativa metrica vigente, per
          il volume degli imballaggi preconfezionati; 
              c)  il  2  per  cento,  rispetto  al  volume   nominale
          dichiarato, per il  volume  medio  effettivo  di  lotti  di
          contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati. 
              7. Per gli imballaggi  preconfezionati  che  presentano
          una gradazione media superiore a quella dichiarata  di  due
          decimi e  fino  a  quattro  decimi,  si  prende  in  carico
          l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica
          la  sanzione  amministrativa  prevista  per  la  irregolare
          tenuta dei prescritti registri  contabili;  per  differenze
          superiori ai quattro decimi, oltre  alla  presa  in  carico
          dell'imposta, si applicano le  penalita'  previste  per  la
          sottrazione  del  prodotto  all'accertamento  dell'imposta,
          indicate all'art. 43. Per i lotti  di  contenitori  diversi
          dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze
          previste per il grado o per  il  volume,  si  procede  alla
          presa  in  carico  dell'imposta  sulla  percentuale   degli
          ettolitri-grado  eccedenti  il  5  per  cento   di   quelli
          dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista
          per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili;
          se la suddetta percentuale e' superiore  al  9  per  cento,
          oltre  alla  presa  in  carico   dell'imposta   sull'intera
          eccedenza, si applicano anche le penalita' previste per  la
          sottrazione del  prodotto  dall'accertamento  dell'imposta,
          indicate all'art. 43.» 
              Comma 692: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 3  del  decreto
          legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (Testo unico  in  materia
          di coltivazione,  raccolta  e  prima  trasformazione  delle
          piante officinali, ai sensi dell'art.  5,  della  legge  28
          luglio 2016, n. 154): 
              «Art. 3 (Prelievo, raccolta e prima  trasformazione  di
          piante officinali spontanee). - 1. In conformita' a  quanto
          disposto dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9
          dicembre 1996, dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194,  dalla
          legge 6 dicembre 1991, n.  394,  nonche'  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ed in
          particolare dagli articoli 9, 10 e 11 del predetto decreto,
          le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          disciplinano l'attivita' di prelievo delle specie di piante
          officinali  che  crescono  spontaneamente  sui   rispettivi
          territori, in coerenza con  le  esigenze  di  conservazione
          della biodiversita' locale. 
              2. Il decreto di cui all'art. 1,  comma  3,  disciplina
          l'attivita' di raccolta e prima trasformazione delle specie
          di  piante   officinali   spontanee,   nel   rispetto   del
          regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio  del  28  giugno
          2007 ed, in particolare, dell'art. 12, paragrafo 2, nonche'
          delle specie e delle varieta' da conservazione o in via  di
          estinzione di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194. 
              3. La raccolta di piante, alghe, funghi macroscopici  e
          licheni cresciuti  spontaneamente  e  destinati  ad  essere
          impiegati come ingredienti di un medicinale  e'  effettuata
          in accordo alle Good Agricultural and  Collection  Practice
          (GACP) di cui all'art. 2, comma 2.» 
              Comma 695: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  25-quater  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del
          1973: 
              «Art. 25-quater (Ritenuta sui compensi  corrisposti  ai
          raccoglitori occasionali  di  tartufi).  -  1.  I  soggetti
          indicati nel primo comma dell'art. 23 applicano ai compensi
          corrisposti ai  raccoglitori  occasionali  di  tartufi  non
          identificati ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto,  in
          relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta  a  titolo
          d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta  si
          applica all'aliquota fissata dall'art. 11 del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, per il primo  scaglione  di  reddito  ed  e'
          commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati  ridotto
          del 22 per cento a titolo  di  deduzione  forfetaria  delle
          spese di produzione del reddito.» 
              Comma 696: 
              - Si riporta il testo del comma 109 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  311  del  2004,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «109. La cessione di  prodotti  selvatici  non  legnosi
          generati dall'attivita' di raccolta descritta  alla  classe
          ATECO 02.30, a  cui  si  aggiunge  la  raccolta  di  piante
          officinali spontanee come regolata dall'art.  3  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018,  n.  75
          non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non  munito
          di partita IVA ad alcun  obbligo  contabile.  I  cessionari
          sono obbligati a comunicare  annualmente  alle  regioni  di
          appartenenza la quantita' del prodotto  commercializzato  e
          la provenienza territoriale dello stesso, sulla base  delle
          risultanze  contabili.  I  cessionari  sono   obbligati   a
          certificare al momento della  vendita  la  provenienza  del
          prodotto,   la   data   di    raccolta    e    quella    di
          commercializzazione.» 
              Comma 698: 
              - Si riporta il testo della Tabella A, parte  I,  della
          Tabella A, parte II-bis, e della Tabella A, parte III,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972, come modificato dalla presente legge: 
              «Tabella A -  Parte  I  [Beni  e  servizi  soggetti  ad
          aliquota ridotta] 
              Parte I 
              Prodotti agricoli e ittici 
              1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); 
              2) animali  vivi  della  specie  bovina,  compresi  gli
          animali del genere bufalo, suina,  ovina  e  caprina  (v.d.
          01.02 - 01.03 - 01.04); 
              3) volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti,
          commestibili,  freschi  e  refrigerati  (v.d.  01.05  -  ex
          02.02); 
              4)  conigli  domestici,   piccioni,   lepri,   pernici,
          fagiani,   rane   ed   altri   animali    vivi    destinati
          all'alimentazione umana, api  e  bachi  da  seta  (v.d.  ex
          01.06); 
              5) carni, frattaglie e parti di animali di cui  ai  nn.
          3) e 4), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche
          o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03  -  ex  02.04  -  ex
          02.06); 
              6) grasso di volatili non pressato ne' fuso,  fresco  o
          refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d.
          ex 02.05); 
              7)  pesci  freschi   (vivi   o   morti),   refrigerati,
          semplicemente salati o in salamoia,  secchi  o  affumicati,
          esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex  03.01
          - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci  e  dalla
          piscicoltura; 
              8) crostacei o molluschi, compresi  i  testacei  (anche
          separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi,
          refrigerati, secchi, salati o in  salamoia,  crostacei  non
          sgusciati semplicemente cotti in  acqua  (v.d.  ex  03.03),
          derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento; 
              9) latte e crema di latte freschi non  concentrati  ne'
          zuccherati (v.d. 04.01); 
              10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04); 
              11) uova di volatili in guscio,  fresche  o  conservate
          (v.d. ex 04.05); 
              12) miele naturale (v.d. 04.06); 
              13) bulbi, tuberi, radici  tuberose,  zampe  e  rizomi,
          allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o  fioriti;
          altre piante e radici vive, comprese le talee  e  le  marze
          (v.d. 06.01 - 06.02); 
              14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o  per
          ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed  altre  parti
          di  piante,  erbe,  muschi  e  licheni,  per  mazzi  o  per
          ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04); 
              15) ortaggi e piante  mangerecce,  esclusi  i  tartufi,
          freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua  salata,
          solforata  o  addizionata  di  altre   sostanze   atte   ad
          assicurarne  temporaneamente  la  conservazione,   ma   non
          specialmente preparati per il consumo  immediato  (v.d.  ex
          07.01 - ex 07.03); 
              15-bis) tartufi, nei limiti delle quantita' standard di
          produzione determinate  con  decreto  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,
          emanato di concerto con il Ministero dell'economia e  delle
          finanze; 
              16)  legumi  da  granella,  secchi,   sgranati,   anche
          decorticati o spezzati (v.d. 07.05); 
              17)  radici  di  manioca,  d'arrow-root  e  di   salep,
          topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad
          alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi  o  tagliati
          in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06); 
              18)  frutta   commestibili,   fresche   o   secche,   o
          temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 -
          08.12); 
              19) scorze di agrumi  e  di  meloni,  fresche,  escluse
          quelle congelate,  presentate  immerse  nell'acqua  salata,
          solforata  o  addizionata  di  altre   sostanze   atte   ad
          assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
          (v.d. ex 08.13); 
              20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10); 
              21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato
          e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07); 
              22) semi e frutti  oleosi,  esclusi  quelli  frantumati
          (v.d. ex 12.01); 
              23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03); 
              24)  barbabietole  da  zucchero,  anche   tagliate   in
          fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04); 
              25) radici di  cicoria,  fresche  o  disseccate,  anche
          tagliate non torrefatte (v.d. ex 12.08); 
              26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06); 
              27) piante, parti  di  piante,  semi  e  frutti,  delle
          specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina
          o nella  preparazione  di  insetticidi,  antiparassitari  e
          simili, freschi  o  secchi  anche  tagliati,  frantumati  o
          polverizzati (v.d. 12.07); 
              28) carrube fresche o  secche;  noccioli  di  frutta  e
          prodotti      vegetali       impiegati       principalmente
          nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove
          (v.d. ex 12.08); 
              29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche  trinciate
          (v.d. 12.09); 
              30) barbabietole da foraggio,  navoni-rutabaga,  radici
          da foraggio,  fieno,  erba  medica,  lupinella,  trifoglio,
          cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
          da foraggio (v.d. 12.10); 
              31) vimini, canne comuni,  canne  palustri  e  giunchi,
          greggi, non pelati, ne' spaccati, ne' altrimenti preparati;
          saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03); 
              32) alghe (v.d. ex 14.05); 
              33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva  (v.d.
          ex 15.07 - ex 15.17); 
              34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15); 
              35)  mosti  di  uve   parzialmente   fermentati   anche
          mutizzati con metodi  diversi  dalla  aggiunta  di  alcole;
          mosti di uve fresche anche mutizzati con  alcole  (v.d.  ex
          20.07 - 22.04 - ex 22.05); 
              36) vini  di  uve  fresche  con  esclusione  di  quelli
          liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti  piu'  del
          ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05); 
              37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07); 
              38) aceto di vino (v.d. ex 22.10); 
              39)  panelli,  sansa  di   olive   ed   altri   residui
          dell'estrazione dell'olio  di  oliva,  escluse  le  morchie
          (v.d. ex 23.04); 
              40) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05); 
              41) prodotti di origine vegetale del genere  di  quelli
          utilizzati per la nutrizione degli  animali,  non  nominati
          ne' compresi altrove (v.d. 23.06); 
              42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di  tabacco
          (v.d. 24.01); 
              43) legna da ardere  in  tondelli,  ceppi,  ramaglie  o
          fascine;  cascami  di  legno  compresa  la  segatura  (v.d.
          44.01); 
              44) legno  rozzo  anche  scortecciato  o  semplicemente
          sgrossato (v.d. 44.03); 
              45) legno semplicemente  squadrato,  escluso  il  legno
          tropicale (v.d. ex 44.04); 
              46) sughero naturale  greggio  e  cascami  di  sughero,
          sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01); 
              47) bozzoli di bachi da seta atti alla  trattura  (v.d.
          50.01); 
              48)  lane  in  massa  sudice  o  semplicemente  lavate;
          cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - 53.03); 
              49) peli fini o grossolani, in massa, greggi  (v.d.  ex
          53.02); 
              50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami
          di lino (v.d. ex 54.01); 
              51) ramie' greggio (v.d. ex 54.02); 
              52) cotone in massa; cascami di  cotone  non  pettinati
          ne' cardati (v.d. 55.01 - 55.03); 
              53)  canapa  (cannabis   sativa)   greggia,   macerata,
          stigliata, stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01); 
              54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca  (v.d.  ex
          57.02); 
              55) sisal greggia (v.d. ex 57.04); 
              56) olio essenziale non deterpenato di mentha  piperita
          (v.d. ex 33.01).» 
              «Tabella A - Parte II-bis 
              Parte II-bis 
              Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento 
              1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e
          27-ter) dell'art. 10,  primo  comma,  rese  in  favore  dei
          soggetti  indicati   nello   stesso   numero   27-ter)   da
          cooperative sociali e loro consorzi; 
              1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a
          rametti o  sgranato,  destinati  all'alimentazione;  piante
          allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e  salvia  (v.
          d. ex 12.07); 
              1-ter)  prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone
          effettuate  mediante  mezzi  di  trasporto   abilitati   ad
          eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale,  fluviale
          e lagunare. 
              1-quater) tartufi freschi o refrigerati.» 
              Comma 699: 
              - Il testo dell'art. 3 del citato  decreto  legislativo
          n. 75 del 2018 e' riportato nelle note  all'art.  1,  comma
          692. 
              - Si riporta il testo del  comma  6  dell'art.  34  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972: 
              «Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli). -
          1. - 5. Omissis 
              6.  I  produttori   agricoli   che   nell'anno   solare
          precedente  hanno  realizzato  o,  in  caso  di  inizio  di
          attivita', prevedono di realizzare un volume  d'affari  non
          superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi  da
          cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati  dal
          versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali
          e  contabili,  compresa  la  dichiarazione  annuale,  fermo
          restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le
          bollette doganali a norma dell'art. 39. I  cessionari  e  i
          committenti, se acquistano i beni o  utilizzano  i  servizi
          nell'esercizio dell'impresa, devono emettere  fattura,  con
          le modalita' e nei termini di cui all'art. 21,  indicandovi
          la relativa imposta,  determinata  applicando  le  aliquote
          corrispondenti   alle   percentuali    di    compensazione,
          consegnarne copia  al  produttore  agricolo  e  registrarla
          separatamente a norma dell'art.  25.  Le  disposizioni  del
          presente comma cessano comunque  di  avere  applicazione  a
          partire dall'anno solare successivo  a  quello  in  cui  e'
          stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non
          sia superato il limite di un terzo delle cessioni di  altri
          beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi
          delle  disposizioni  del  presente  comma.  In  tale  caso,
          l'opzione o  la  revoca  si  esercitano  con  le  modalita'
          stabilite dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  442,  e  successive
          modificazioni. 
              Omissis.» 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  54  e  55
          dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              «54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita'
          d'impresa,  arti  o   professioni   applicano   il   regime
          forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55  a  89
          del presente art. se, al contempo, nell'anno precedente: 
              a)  hanno  conseguito  ricavi  ovvero  hanno  percepito
          compensi, ragguagliati ad anno,  non  superiori  ai  limiti
          indicati nell'allegato n. 4 annesso  alla  presente  legge,
          diversi a seconda del  codice  ATECO  che  contraddistingue
          l'attivita' esercitata; 
              b)   hanno   sostenuto   spese   per    un    ammontare
          complessivamente non superiore  ad  euro  5.000  lordi  per
          lavoro  accessorio  di  cui   all'art.   70   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori  di
          cui all'art. 50, comma 1, lettere c) e  c-bis),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni,   anche   assunti   secondo   la
          modalita'  riconducibile  a  un  progetto  ai  sensi  degli
          articoli 61 e seguenti del citato  decreto  legislativo  n.
          276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme
          erogate  sotto  forma  di  utili  da  partecipazione   agli
          associati di cui all'art. 53, comma 2,  lettera  c),  e  le
          spese per prestazioni di lavoro  di  cui  all'art.  60  del
          citato testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni; 
              c) il costo complessivo, al lordo  degli  ammortamenti,
          dei  beni  strumentali  alla  chiusura  dell'esercizio  non
          supera 20.000  euro.  Ai  fini  del  calcolo  del  predetto
          limite: 
              1) per i beni in locazione finanziaria rileva il  costo
          sostenuto dal concedente; 
              2) per i beni in locazione, noleggio e comodato  rileva
          il  valore  normale  dei  medesimi  determinato  ai   sensi
          dell'art. 9 del citato testo unico di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,  e  successive
          modificazioni; 
              3) i beni, detenuti in  regime  di  impresa  o  arte  e
          professione,  utilizzati  promiscuamente  per   l'esercizio
          dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale
          o familiare del contribuente, concorrono nella  misura  del
          50 per cento; 
              4) non rilevano i beni il cui  costo  unitario  non  e'
          superiore ai limiti di  cui  agli  articoli  54,  comma  2,
          secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, e successive modificazioni; 
              5) non rilevano i beni  immobili,  comunque  acquisiti,
          utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o  della
          professione; 
              d). 
              55. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e
          dei compensi di cui al comma 54, lettera a), per  l'accesso
          al regime: 
              a)  non  rilevano  i  ricavi  e  i  compensi  derivanti
          dall'adeguamento agli studi  di  settore  di  cui  all'art.
          62-bis  del  decreto-legge  30   agosto   1993,   n.   331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri  di  cui
          alla legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
              b) nel caso di  esercizio  contemporaneo  di  attivita'
          contraddistinte da differenti codici ATECO,  si  assume  il
          limite piu' elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle
          diverse attivita' esercitate.» 
              - Il testo dei commi da  56  a  75  dell'art.  1  della
          citata legge n.  190  del  2014  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 11. 
              - Il testo dei commi 64 e seguenti  dell'art.  1  della
          citata legge n.  190  del  2014  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 22. 
              Comma 700: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo  18  maggio  2001,  n.  228   (Orientamento   e
          modernizzazione del settore agricolo, a norma  dell'art.  7
          della L. 5  marzo  2001,  n.  57),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. Gli
          imprenditori agricoli, singoli o  associati,  iscritti  nel
          registro delle imprese di cui all'art.  8  della  legge  29
          dicembre 1993, n.  580,  possono  vendere  direttamente  al
          dettaglio, in  tutto  il  territorio  della  Repubblica,  i
          prodotti provenienti in misura prevalente dalle  rispettive
          aziende, osservate le disposizioni vigenti  in  materia  di
          igiene e sanita'. 
              1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche
          per l'osservanza delle disposizioni vigenti in  materia  di
          igiene e sanita', i medesimi soggetti di  cui  al  comma  1
          possono altresi' vendere direttamente al dettaglio in tutto
          il  territorio  della  Repubblica  i  prodotti  agricoli  e
          alimentari, appartenenti ad uno o piu' comparti  agronomici
          diversi da  quelli  dei  prodotti  della  propria  azienda,
          purche'  direttamente  acquistati  da  altri   imprenditori
          agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti
          provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente
          rispetto al fatturato proveniente dal totale  dei  prodotti
          acquistati da altri imprenditori agricoli. 
              2. La vendita diretta dei prodotti  agricoli  in  forma
          itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del  luogo
          ove  ha  sede  l'azienda  di  produzione  e   puo'   essere
          effettuata a decorrere dalla data di invio  della  medesima
          comunicazione. Per la vendita al  dettaglio  esercitata  su
          superfici  all'aperto  nell'ambito  dell'azienda  agricola,
          nonche' per la vendita esercitata in  occasione  di  sagre,
          fiere, manifestazioni a  carattere  religioso,  benefico  o
          politico o di promozione dei prodotti tipici o locali,  non
          e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'. 
              3. La comunicazione di  cui  al  comma  2,  oltre  alle
          indicazioni    delle    generalita'    del     richiedente,
          dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli  estremi
          di   ubicazione    dell'azienda,    deve    contenere    la
          specificazione dei prodotti di cui s'intende  praticare  la
          vendita e delle modalita' con cui si  intende  effettuarla,
          ivi compreso il commercio elettronico. 
              4.  Qualora  si  intenda  esercitare  la   vendita   al
          dettaglio non in forma itinerante su aree  pubbliche  o  in
          locali aperti al pubblico, la comunicazione e'  indirizzata
          al sindaco del comune  in  cui  si  intende  esercitare  la
          vendita. Per la vendita  al  dettaglio  su  aree  pubbliche
          mediante l'utilizzo di un posteggio la  comunicazione  deve
          contenere  la  richiesta  di  assegnazione  del   posteggio
          medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo  31
          marzo 1998, n. 114. 
              4-bis.  La  vendita  diretta  mediante   il   commercio
          elettronico puo' essere iniziata contestualmente  all'invio
          della  comunicazione  al  comune  del  luogo  ove  ha  sede
          l'azienda di produzione. 
              5. La presente disciplina si applica anche nel caso  di
          vendita  di  prodotti  derivati,  ottenuti  a  seguito   di
          attivita' di manipolazione o  trasformazione  dei  prodotti
          agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
          del ciclo produttivo dell'impresa. 
              6.  Non  possono  esercitare  l'attivita'  di   vendita
          diretta  gli  imprenditori  agricoli,  singoli  o  soci  di
          societa'  di  persone  e  le  persone  giuridiche   i   cui
          amministratori abbiano riportato,  nell'espletamento  delle
          funzioni connesse alla  carica  ricoperta  nella  societa',
          condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti  in
          materia di igiene e sanita' o di frode  nella  preparazione
          degli  alimenti  nel  quinquennio   precedente   all'inizio
          dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia  per
          un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato  della
          sentenza di condanna. 
              7.  Alla  vendita  diretta  disciplinata  dal  presente
          decreto  legislativo  continuano  a   non   applicarsi   le
          disposizioni di cui al decreto legislativo 31  marzo  1998,
          n. 114, in conformita'  a  quanto  stabilito  dall'art.  4,
          comma 2, lettera d), del medesimo  decreto  legislativo  n.
          114 del 1998. 
              8.  Qualora  l'ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalla
          vendita  dei  prodotti  non  provenienti  dalle  rispettive
          aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000
          euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di
          euro per le societa',  si  applicano  le  disposizioni  del
          citato decreto legislativo n. 114 del 1998. 
              8-bis. In conformita' a quanto  previsto  dall'art.  34
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          nell'ambito  dell'esercizio  della   vendita   diretta   e'
          consentito vendere prodotti agricoli,  anche  manipolati  o
          trasformati,  gia'  pronti   per   il   consumo,   mediante
          l'utilizzo  di  strutture   mobili   nella   disponibilita'
          dell'impresa agricola, anche  in  modalita'  itinerante  su
          aree pubbliche o private, nonche' il consumo immediato  dei
          prodotti oggetto di vendita, utilizzando  i  locali  e  gli
          arredi nella disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con
          l'esclusione del servizio assistito di  somministrazione  e
          con l'osservanza delle prescrizioni generali  di  carattere
          igienico-sanitario. 
              8-ter. L'attivita'  di  vendita  diretta  dei  prodotti
          agricoli ai sensi del presente art. non comporta cambio  di
          destinazione d'uso dei locali ove si svolge  la  vendita  e
          puo'  esercitarsi  su  tutto  il  territorio   comunale   a
          prescindere dalla destinazione urbanistica  della  zona  in
          cui sono ubicati i locali a cio' destinati.» 
              Comma 702: 
              - Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 1-bis  del
          citato  decreto-legge  n.  91  del  2014,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1-bis  (Disposizioni  urgenti  in   materia   di
          semplificazioni). - 1. - 11. Omissis 
              12. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti
          da particelle fondiarie di  estensione  inferiore  a  5.000
          metri  quadrati,  site  in   comuni   montani,   ricompresi
          nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna  delimitate
          ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i
          soggetti iscritti all'anagrafe delle  aziende  agricole  di
          cui all'art. 1  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  1°  dicembre  1999,  n.  503,
          nonche' in comuni prealpini di collina, pedemontani e della
          pianura  non  irrigua,  non  sono  tenuti  a  disporre  del
          relativo titolo di conduzione ai  fini  della  costituzione
          del fascicolo  aziendale  di  cui  all'art.  9  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. 
              Omissis.» 
              Comma 704: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni  urgenti  per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario), come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 3-bis (Credito di imposta e finanziamenti bancari
          agevolati per la ricostruzione). - 1. I contributi  di  cui
          all'art.  3,  comma  1,  lettere  a),   b)   ed   f),   del
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi
          di riparazione, ripristino o ricostruzione di  immobili  di
          edilizia  abitativa  e  ad  uso  produttivo,   nonche'   al
          risarcimento dei danni subiti dai beni  mobili  strumentali
          all'attivita'   ed   alla   ricostituzione   delle   scorte
          danneggiate  e  alla  delocalizzazione   temporanea   delle
          attivita' danneggiate dal sisma al fine  di  garantirne  la
          continuita' produttiva, e dei danni subiti da  prodotti  in
          corso di maturazione ovvero  di  stoccaggio  ai  sensi  del
          regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio,  del  20  marzo
          2006,   relativo   alla   protezione   delle    indicazioni
          geografiche e delle denominazioni  d'origine  dei  prodotti
          agricoli e alimentari, nei limiti stabiliti dai  Presidenti
          delle regioni Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  con  i
          provvedimenti di cui  al  comma  5,  sono  alternativamente
          concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con
          le modalita' del finanziamento agevolato.  A  tal  fine,  i
          soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
          territori di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n.  74
          del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti
          tipo definiti con apposita convenzione  con  l'Associazione
          bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai
          sensi dell'art. 5, comma 7, lettera  a),  secondo  periodo,
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al
          fine di  concedere  finanziamenti  agevolati  assistiti  da
          garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati  dagli  eventi
          sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di  euro.  Con
          decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          concessa la garanzia dello Stato di cui al presente art.  e
          sono definiti i criteri  e  le  modalita'  di  operativita'
          della stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio ai  fini
          del  rispetto  dell'importo  massimo  di  cui  al   periodo
          precedente. La garanzia dello  Stato  di  cui  al  presente
          comma e' elencata nell'allegato allo  stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art.
          31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              2.  In  caso  di  accesso  ai  finanziamenti  agevolati
          accordati dalle banche ai sensi del presente art., in  capo
          al beneficiario del  finanziamento  matura  un  credito  di
          imposta,  fruibile  esclusivamente  in  compensazione,   in
          misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
          ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
          nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione  dei
          medesimi  finanziamenti.  Le  modalita'  di  fruizione  del
          credito di imposta sono  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore   dell'Agenzia   delle   entrate    nel    limite
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il  credito
          di imposta e' revocato, in tutto o in  parte,  nell'ipotesi
          di  risoluzione  totale  o  parziale   del   contratto   di
          finanziamento agevolato. 
              3. Il soggetto che  eroga  il  finanziamento  agevolato
          comunica  con  modalita'  telematiche   all'Agenzia   delle
          entrate gli elenchi dei soggetti  beneficiari,  l'ammontare
          del  finanziamento  concesso  a  ciascun  beneficiario,  il
          numero e l'importo delle singole rate. 
              4.  I  finanziamenti  agevolati,  di   durata   massima
          venticinquennale, sono  erogati  e  posti  in  ammortamento
          sulla base  degli  stati  di  avanzamento  lavori  relativi
          all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni  di  servizi  e
          alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
          interventi   ammessi   a   contributo.   I   contratti   di
          finanziamento  prevedono  specifiche  clausole   risolutive
          espresse, anche parziali, per i casi di mancato  o  ridotto
          impiego  del  finanziamento,  ovvero  di   utilizzo   anche
          parziale del finanziamento per finalita' diverse da  quelle
          indicate nel presente art.. In tutti i casi di  risoluzione
          del contratto di finanziamento,  il  soggetto  finanziatore
          chiede al beneficiario la restituzione del capitale,  degli
          interessi e di  ognialtro  onere  dovuto.  In  mancanza  di
          tempestivo  pagamento   spontaneo,   lo   stesso   soggetto
          finanziatore comunica al Presidente della Regione,  per  la
          successiva iscrizione a ruolo, i  dati  identificativi  del
          debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando  il  recupero
          da parte del soggetto finanziatore delle  somme  erogate  e
          dei relativi interessi  nonche'  delle  spese  strettamente
          necessarie alla gestione dei finanziamenti, non  rimborsati
          spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione  ai
          sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
          n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono  riversate  in
          apposito capitolo di entrata del bilancio dello  Stato  per
          essere riassegnate al fondo per la ricostruzione. 
              4.1. Alla gestione commissariale del Veneto per i danni
          provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e' riconosciuto
          l'importo di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2019  per  il
          completamento della fase di ricostruzione. 
              4-bis. I finanziamenti agevolati in favore  di  imprese
          agricole ed agroindustriali di  cui  ai  provvedimenti  dei
          Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
          adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in
          deroga a quanto previsto dal comma 4,  sul  conto  corrente
          bancario vincolato intestato al relativo  beneficiario,  in
          unica soluzione entro il  31  dicembre  2018,  e  posti  in
          ammortamento a decorrere dalla  data  di  erogazione  degli
          stessi. Alla stessa data, matura in  capo  al  beneficiario
          del  finanziamento  il   credito   di   imposta,   che   e'
          contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato
          sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,  nonche'
          le spese una tantum strettamente necessarie  alla  gestione
          del medesimo finanziamento. Le somme depositate  sui  conti
          correnti bancari vincolati di cui al  presente  comma  sono
          utilizzabili sulla base degli stati di  avanzamento  lavori
          entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui
          al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre  2020.  Le
          somme non utilizzate entro la data di scadenza  di  cui  al
          periodo precedente ovvero entro la data antecedente in  cui
          siano eventualmente revocati i contributi, in  tutto  o  in
          parte, con provvedimento delle autorita'  competenti,  sono
          restituite  in  conformita'   a   quanto   previsto   dalla
          convenzione con l'Associazione bancaria italiana di cui  al
          comma 1, anche in compensazione del credito di imposta gia'
          maturato. 
              5. Con apposito protocollo di intesa  tra  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle  regioni
          Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i  criteri
          e le modalita' attuativi del presente art., anche  al  fine
          di assicurare uniformita'  di  trattamento  e  un  efficace
          monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse.  I  Presidenti
          delle   regioni   Emilia-Romagna,   Lombardia   e    Veneto
          definiscono, con propri  provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
          74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri di cui  all'art.  2,  comma  2,  del  medesimo
          decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte
          le conseguenti disposizioni attuative di competenza,  anche
          al fine di assicurare  il  rispetto  del  limite  di  6.000
          milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione  di
          spesa di cui al comma 6. 
              6.  Al  fine  dell'attuazione  del  presente  art.,  e'
          autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
          decorrere dal 2013. 
              7. All'art. 9 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal seguente: 
              «3-quater.   Sono   fatte   salve   le   certificazioni
          rilasciate ai sensi dell'art. 141, comma 2, del regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
          2010, n. 207, secondo le modalita' stabilite con il decreto
          di attuazione di cui all'art. 13, comma 2, della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire
          la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonche'
          l'ammissione alla garanzia del fondo  di  garanzia  di  cui
          all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23  dicembre
          1996, n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti
          stabiliti dal decreto di cui all'art. 8, comma  5,  lettera
          b), del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  e
          all'art. 39 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214». 
              8. Per le strette finalita'  connesse  alla  situazione
          emergenziale prodottasi a seguito del sisma  del  20  e  29
          maggio  2012,  per  le  annualita'  dal  2012  al  2014  e'
          autorizzata   l'assunzione   con   contratti   di    lavoro
          flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014,  da
          parte dei comuni colpiti dal  sisma  individuati  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
          74, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°  agosto
          2012, n. 122, e dall'art. 67-septies del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  134,  da  parte  della  struttura
          commissariale istituita presso la  regione  Emilia-Romagna,
          ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del  citato  decreto-legge
          n. 74 del  2012,  e  delle  prefetture  delle  province  di
          Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto  dei
          limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente  art..
          Ciascun contratto di lavoro flessibile,  fermi  restando  i
          limiti e la scadenza sopra fissati, puo' essere  prorogato.
          Nei  limiti  delle  risorse  impiegate  per  le  assunzioni
          destinate  agli  enti  locali,  non   operano   i   vincoli
          assunzionali di cui ai commi 557 e 562  dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  di  cui  al  comma  28
          dell'art. 9  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. Le assunzioni di cui  al  precedente  periodo  sono
          effettuate dalle unioni di comuni, o, ove  non  costituite,
          dai comuni, con facolta' di  attingere  dalle  graduatorie,
          anche per le assunzioni a  tempo  indeterminato,  approvate
          dai comuni costituenti le unioni medesime  e  vigenti  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto,  garantendo  in  ogni  caso  il  rispetto
          dell'ordine di collocazione dei  candidati  nelle  medesime
          graduatorie. L'assegnazione delle risorse  finanziarie  per
          le assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in  base
          al riparto di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri  4  luglio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unita'
          di personale assunte con contratti  flessibili  e'  attuato
          nel rispetto delle seguenti  percentuali:  l'80  per  cento
          alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il
          16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per  cento
          alle  prefetture.  Il  riparto  fra  i  comuni  interessati
          nonche', per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni  e  la
          struttura  commissariale,  avviene  previa  intesa  tra  le
          unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in
          unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni
          o fra di loro  ai  fini  dell'applicazione  della  presente
          disposizione. 
              8-bis.  I  comuni  individuati   nell'allegato   1   al
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122,  e  le
          unioni  di  comuni  cui  gli  stessi  aderiscono,  per   le
          annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
          risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento  della
          spesa di personale, calcolata secondo i  criteri  applicati
          per l'attuazione dei commi 557  e  562  dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
          nel determinare lo stanziamento integrativo devono in  ogni
          caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
          delle disposizioni di cui  al  comma  7  dell'art.  76  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
          destinati a finanziare la remunerazione delle  attivita'  e
          delle prestazioni rese  dal  personale  in  relazione  alla
          gestione dello stato di emergenza conseguente  agli  eventi
          sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria. 
              9.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  8  si  provvede
          mediante utilizzo delle  risorse  di  cui  all'art.  2  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,   n.   122,
          nell'ambito della quota assegnata a ciascun  Presidente  di
          regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per  l'anno
          2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni  per
          l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno  2015  ed  euro  25
          milioni per l'anno 2016.» 
              Comma 715: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 24  del  citato
          decreto-legge   n.   83   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
              «Art. 24 (Contributo tramite credito di imposta per  le
          nuove assunzioni di profili altamente qualificati). - 1.  A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente  dalla
          forma giuridica, dalle dimensioni  aziendali,  dal  settore
          economico in cui  operano,  nonche'  dal  regime  contabile
          adottato, e' concesso un contributo sotto forma di  credito
          d'imposta del 35%, con un limite massimo pari  a  200  mila
          euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le
          assunzioni a tempo indeterminato di: 
              a) personale in possesso di  un  dottorato  di  ricerca
          universitario conseguito presso una universita' italiana  o
          estera  se   riconosciuto   equipollente   in   base   alla
          legislazione vigente in materia; 
              b)  personale  in  possesso  di  laurea  magistrale  in
          discipline  di  ambito  tecnico  o  scientifico,   di   cui
          all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in  attivita'
          di Ricerca e Sviluppo, come specificato al comma 3. 
              1-bis.  Il  credito   d'imposta   e'   riservato   alle
          assunzioni di personale in possesso dei  titoli  accademici
          previsti alle lettere a) e b) del comma 1. 
              2. Il credito  d'imposta  deve  essere  indicato  nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta  di
          maturazione del credito e nelle dichiarazioni  dei  redditi
          relative ai  periodi  d'imposta  nei  quali  lo  stesso  e'
          utilizzato e non e'  soggetto  al  limite  annuale  di  cui
          all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
          Esso non concorre alla formazione  del  reddito  ne'  della
          base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive, non rileva ai fini del  rapporto  di  cui  agli
          articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  ed  e'  utilizzabile
          esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art.  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  successive
          modificazioni. 
              3. Il credito d'imposta, di cui  alla  lettera  b)  del
          comma 1, e'  concesso  per  il  personale  impiegato  nelle
          seguenti attivita': 
              a) lavori sperimentali o teorici svolti,  aventi  quale
          principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui
          fondamenti di fenomeni e di fatti  osservabili,  senza  che
          siano  previste  applicazioni  o   utilizzazioni   pratiche
          dirette; 
              b) ricerca pianificata o indagini critiche  miranti  ad
          acquisire nuove conoscenze, da  utilizzare  per  mettere  a
          punto nuovi prodotti, processi o servizi  o  permettere  un
          miglioramento dei prodotti, processi  o  servizi  esistenti
          ovvero la creazione di  componenti  di  sistemi  complessi,
          necessaria per la ricerca industriale,  ad  esclusione  dei
          prototipi di cui alla lettera c); 
              c)   acquisizione,   combinazione,   strutturazione   e
          utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti  di  natura
          scientifica,  tecnologica  e  commerciale  allo  scopo   di
          produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o
          servizi nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo'  trattarsi
          anche  di  altre  attivita'  destinate   alla   definizione
          concettuale,  alla  pianificazione  e  alla  documentazione
          concernenti  nuovi  prodotti,  processi  e  servizi;   tali
          attivita' possono comprendere l'elaborazione  di  progetti,
          disegni, piani e altra documentazione,  purche'  non  siano
          destinati ad uso commerciale;  realizzazione  di  prototipi
          utilizzabili per scopi commerciali  e  di  progetti  pilota
          destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali,  quando
          il prototipo e'  necessariamente  il  prodotto  commerciale
          finale e il suo costo di fabbricazione  e'  troppo  elevato
          per poterlo usare soltanto a fini  di  dimostrazione  e  di
          convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di  progetti
          di dimostrazione o di progetti pilota a  scopo  commerciale
          comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai  costi
          ammissibili. 
              4. Il diritto a fruire del contributo decade: 
              a) se il numero complessivo dei dipendenti e' inferiore
          o pari  a  quello  indicato  nel  bilancio  presentato  nel
          periodo di imposta precedente all'applicazione del presente
          beneficio fiscale; 
              b) se i posti di lavoro creati non sono conservati  per
          un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel  caso
          delle piccole e medie imprese; 
              b-bis) se  l'impresa  beneficiaria  delocalizza  in  un
          Paese non  appartenente  all'Unione  europea  riducendo  le
          attivita' produttive in Italia nei tre anni  successivi  al
          periodo di imposta in cui ha fruito del contributo; 
              c) nei casi in cui  vengano  definitivamente  accertate
          violazioni non formali, sia alla normativa  fiscale  che  a
          quella contributiva in materia di lavoro dipendente per  le
          quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore
          a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute
          e sulla sicurezza dei  lavoratori  previste  dalle  vigenti
          disposizioni,  nonche'  nei  casi  in  cui  siano   emanati
          provvedimenti  definitivi  della  magistratura  contro   il
          datore di lavoro per condotta antisindacale. 
              5. Per la gestione della misura di agevolazione di  cui
          al presente art., il Ministero dello sviluppo economico, di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          potra' avvalersi, sulla base di  apposita  convenzione,  di
          societa' in house ovvero di societa' o enti in possesso dei
          necessari requisiti tecnici, organizzativi e  di  terzieta'
          scelti,  sulla  base  di  un'apposita  gara,   secondo   le
          modalita' e le procedure di cui al decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163. 
              6. Per fruire  del  contributo  le  imprese  presentano
          un'istanza, secondo le modalita'  che  saranno  individuate
          con il decreto di cui  al  comma  11,  al  Ministero  dello
          sviluppo economico che concede il contributo  nel  rispetto
          del previsto limite di spesa di cui al comma 12. 
              7. Qualora sia accertata  l'indebita  fruizione,  anche
          parziale, del contributo per  il  verificarsi  del  mancato
          rispetto   delle   condizioni   previste   dalle   presenti
          disposizioni,  il  Ministero   dello   sviluppo   economico
          procede, ai sensi dell'art. 1, comma 6,  del  decreto-legge
          25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010,  n.  73,  al  recupero  del  relativo
          importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 
              8.  I  controlli  avvengono  sulla  base  di   apposita
          documentazione contabile certificata da  un  professionista
          iscritto al registro dei revisori contabili o dal  collegio
          sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio. 
              9. Le imprese non soggette a  revisione  contabile  del
          bilancio e prive di un collegio sindacale  devono  comunque
          avvalersi della certificazione di un revisore dei  conti  o
          di un professionista  iscritto  al  registro  dei  revisori
          contabili che non abbia avuto,  nei  tre  anni  precedenti,
          alcun  rapporto  di  collaborazione  o  di  dipendenza  con
          l'impresa stessa. Le spese  sostenute  per  l'attivita'  di
          certificazione contabile di  cui  al  presente  comma  sono
          considerate ammissibili entro un limite massimo di  5  mila
          euro. 
              10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in
          colpa  grave  nell'esecuzione  degli  atti  che  gli   sono
          richiesti per il rilascio della certificazione  di  cui  ai
          commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'art.  64  del
          codice di procedura civile. 
              11. Con successivo decreto del Ministro dello  sviluppo
          economico, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, sono adottate le  disposizioni
          applicative necessarie. 
              12. All'ultimo periodo dell'art. 1,  comma  851,  della
          legge  27  dicembre  2006,   n.   296,   dopo   la   parola
          «riassegnate» sono inserite le seguenti: «,  per  la  parte
          eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e
          di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,». 
              13. Per l'attuazione del presente art.  e'  autorizzata
          la spesa di 25 milioni di euro per  l'anno  2012  e  di  50
          milioni di euro a decorrere  dall'anno  2013.  Al  relativo
          onere si provvede con le risorse rivenienti dal comma 12. 
              13-bis. Al fine di  favorire  la  ripresa  economica  e
          garantire il mantenimento dei livelli  occupazionali  nelle
          zone colpite dal sisma del 20 e del  29  maggio  2012,  una
          quota pari a 2 milioni di  euro  per  l'anno  2012  e  a  3
          milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2013,  nell'ambito
          dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  comma  13,  e'
          riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano  la
          sede o unita' locali nei territori dei comuni  identificati
          dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
          74.» 
              Comma 718: 
              - Si riporta il testo del  comma  12  dell'art.  4  del
          citato decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 4  (Istituzione  dell'Agenzia  Nazionale  per  le
          Politiche Attive del Lavoro). - 1. - 11. Omissis 
              12. Entro il termine di sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreti  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, adottata su proposta  del  Ministro
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'  nominato  il
          presidente dell'ANPAL di cui al successivo  art.  6.  Entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione sono  nominati  il  presidente  e  il
          direttore generale dell'ANPAL,  con  contestuale  decadenza
          del presidente e  del  direttore  generale  in  carica.  Il
          presidente decade altresi' dalla carica  di  amministratore
          unico di ANPAL Servizi Spa.  La  competenza  del  direttore
          generale   di   formulare   proposte    in    materia    di
          ristrutturazione operativa dell'ANPAL di  cui  all'art.  8,
          comma 2, e' attribuita al presidente. 
              Omissis.» 
              Comma 720: 
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  6  del   citato
          decreto-legge   n.   154   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189,  e'
          riportato nelle note all'art. 1, comma 199. 
              Comma 721: 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  5  dell'art.  1  del
          citato decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Oggetto). - 1. - 4. Omissis 
              5. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano,
          solo se espressamente previsto, alle societa' quotate, come
          definite dall'art. 2, comma 1,  lettera  p),  nonche'  alle
          societa' da esse controllate.» 
              Comma 722: 
              - Si riporta il testo  del  comma  6  dell'art.  4  del
          citato decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione
          e la gestione di  partecipazioni  pubbliche).  -  1.  -  5.
          Omissis 
              6.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di   costituire
          societa' o enti in attuazione dell'art. 34 del  regolamento
          (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          del 17 dicembre 2013, dell'art. 42 del regolamento (UE)  n.
          1305/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17
          dicembre 2013, e dell'art. 61 del regolamento (CE)  n.  508
          del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  15  maggio
          2014. 
              Omissis.» 
              Comma 723: 
              - Si riporta il testo dell'art. 24 del  citato  decreto
          legislativo n. 175 del 2016, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art.     24     (Revisione     straordinaria     delle
          partecipazioni).   -   1.   Le   partecipazioni   detenute,
          direttamente  o   indirettamente,   dalle   amministrazioni
          pubbliche alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto in  societa'  non  riconducibili  ad  alcuna  delle
          categorie di cui all'art. 4, ovvero che  non  soddisfano  i
          requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in
          una delle  ipotesi  di  cui  all'art.  20,  comma  2,  sono
          alienate o sono oggetto delle misure di  cui  all'art.  20,
          commi 1 e 2. A  tal  fine,  entro  il  30  settembre  2017,
          ciascuna    amministrazione    pubblica    effettua     con
          provvedimento  motivato  la  ricognizione   di   tutte   le
          partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del
          presente decreto, individuando  quelle  che  devono  essere
          alienate.  L'esito  della  ricognizione,  anche   in   caso
          negativo, e' comunicato con le modalita' di cui all'art. 17
          del  decreto-legge  n.  90  del   2014,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114.  Le
          informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte
          dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e  alla
          struttura di cui all'art. 15. 
              2. Per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il  provvedimento  di
          cui  al  comma  1  costituisce  aggiornamento   del   piano
          operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del  comma
          612  dello  stesso  art.,  fermi  restando  i  termini  ivi
          previsti. 
              3. Il provvedimento di  ricognizione  e'  inviato  alla
          sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art.
          5, comma 4, nonche' alla  struttura  di  cui  all'art.  15,
          perche' verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di
          cui al presente art.. 
              4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'art.  10,
          avviene entro un anno dalla conclusione della  ricognizione
          di cui al comma 1. 
              5. In caso di mancata  adozione  dell'atto  ricognitivo
          ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti  dal
          comma 4, il socio pubblico non puo'  esercitare  i  diritti
          sociali nei confronti della societa' e, salvo in ogni  caso
          il potere di alienare la  partecipazione,  la  medesima  e'
          liquidata in denaro in base ai criteri  stabiliti  all'art.
          2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di  cui
          all'art. 2437-quater del codice civile. 
              5-bis. A tutela del patrimonio pubblico  e  del  valore
          delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre  2021
          le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano  nel  caso
          in  cui  le  societa'  partecipate  abbiano   prodotto   un
          risultato medio  in  utile  nel  triennio  precedente  alla
          ricognizione. L'amministrazione  pubblica  che  detiene  le
          partecipazioni  e'  conseguentemente  autorizzata   a   non
          procedere all'alienazione. 
              6. Nei  casi  di  cui  al  sesto  e  al  settimo  comma
          dell'art. 2437-quater del codice civile ovvero in  caso  di
          estinzione   della   partecipazione   in    una    societa'
          unipersonale, la societa' e' posta in liquidazione. 
              7. Gli obblighi  di  alienazione  di  cui  al  comma  1
          valgono  anche  nel  caso  di   partecipazioni   societarie
          acquistate in conformita' ad espresse previsioni normative,
          statali o regionali. 
              8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui  al  comma
          1, si applica l'art. 1, commi 613 e 614, della legge n. 190
          del 2014. 
              9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui  al
          presente art., in occasione  della  prima  gara  successiva
          alla cessazione dell'affidamento in favore della societa' a
          controllo  pubblico  interessata  da  tali   processi,   il
          rapporto   di   lavoro   del   personale   gia'   impiegato
          nell'appalto  o   nella   concessione   continua   con   il
          subentrante  nell'appalto  o  nella  concessione  ai  sensi
          dell'art. 2112 del codice civile.» 
              Comma 724: 
              - Si riporta il testo dell'art. 26 del  citato  decreto
          legislativo n. 175 del 2016, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 26 (Altre  disposizioni  transitorie).  -  1.  Le
          societa' a  controllo  pubblico  gia'  costituite  all'atto
          dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  adeguano  i
          propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro
          il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'art. 17,  comma
          1, il termine per l'adeguamento e' fissato al  31  dicembre
          2017. 
              2. L'art. 4 del presente  decreto  non  e'  applicabile
          alle  societa'  elencate  nell'allegato  A,  nonche'   alle
          societa' aventi come oggetto sociale esclusivo la  gestione
          di fondi europei per conto dello  Stato  o  delle  regioni,
          ovvero la realizzazione di progetti di  ricerca  finanziati
          dalle istituzioni dell'Unione europea. 
              3.  Le  pubbliche  amministrazioni   possono   comunque
          mantenere le partecipazioni in societa' quotate detenute al
          31 dicembre 2015. 
              4. Nei diciotto mesi successivi  alla  sua  entrata  in
          vigore, il presente decreto non si applica alle societa' in
          partecipazione   pubblica   che   abbiano   deliberato   la
          quotazione delle proprie azioni  in  mercati  regolamentati
          con provvedimento comunicato  alla  Corte  dei  conti.  Ove
          entro il suddetto termine  la  societa'  interessata  abbia
          presentato  domanda  di  ammissione  alla  quotazione,   il
          presente decreto continua  a  non  applicarsi  alla  stessa
          societa'  fino  alla  conclusione   del   procedimento   di
          quotazione. 
              5. Nei dodici  mesi  successivi  alla  sua  entrata  in
          vigore, il presente decreto non si applica alle societa' in
          partecipazione pubblica che, entro la data  del  30  giugno
          2016,  abbiano  adottato  atti   volti   all'emissione   di
          strumenti finanziari,  diversi  dalle  azioni,  quotati  in
          mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla
          Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata
          in vigore del  presente  decreto.  Ove  entro  il  suddetto
          termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia
          concluso, il presente decreto  continua  a  non  applicarsi
          alla stessa societa'. Sono comunque fatti salvi,  anche  in
          deroga  all'art.  7,   gli   effetti   degli   atti   volti
          all'emissione  di  strumenti  finanziari,   diversi   dalle
          azioni, quotati in mercati  regolamentati,  adottati  prima
          della data di entrata in vigore del presente decreto. 
              6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si
          applicano alle societa' a partecipazione pubblica derivanti
          da  una  sperimentazione  gestionale  costituite  ai  sensi
          dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 502. 
              6-bis. Le disposizioni dell'art. 20  non  si  applicano
          alle societa' a partecipazione pubblica di cui all'art.  4,
          comma 6. 
              7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi
          progetti,  le  partecipazioni  pubbliche   nelle   societa'
          costituite per il coordinamento e  l'attuazione  dei  patti
          territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale,
          ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997. 
              8. Ove alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  non  sia  stato  adottato  il   decreto   previsto
          dall'art. 1, comma 672, della legge 28  dicembre  2015,  n.
          208, il decreto di cui all'art. 11,  comma  6  e'  adottato
          entro trenta giorni dalla suddetta data. 
              9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  all'art.  11-quater,  comma  1,  le   parole:   «Si
          definisce»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Ai   fini
          dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»; 
              b) all'art. 11-quinquies,  comma  1,  le  parole:  «Per
          societa' partecipata» sono sostituite dalle  seguenti:  «Ai
          fini  dell'elaborazione  del  bilancio   consolidato,   per
          societa' partecipata». 
              10. Le societa' a controllo pubblico si  adeguano  alle
          previsioni dell'art. 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017. 
              11. Salva  l'immediata  applicazione  della  disciplina
          sulla revisione straordinaria  di  cui  all'art.  24,  alla
          razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a
          partire dal 2018, con riferimento  alla  situazione  al  31
          dicembre 2017. 
              12.   Al   fine   di   favorire   il   riordino   delle
          partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione  alla
          previsione di cui all'art. 9, comma  1,  ove  entro  il  31
          ottobre 2016 pervenga la proposta  dei  relativi  ministri,
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  la
          titolarita' delle  partecipazioni  societarie  delle  altre
          amministrazioni  statali   e'   trasferita   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in  deroga   alla
          previsione normativa originaria riguardante la costituzione
          della societa' o l'acquisto della partecipazione. 
              12-bis. Sono  escluse  dall'applicazione  del  presente
          decreto le societa' destinatarie dei provvedimenti  di  cui
          al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' la
          societa' di cui all'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 2016,
          n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno
          2016, n. 119. 
              12-ter. Per le societa' di cui all'art. 4, comma 8,  le
          disposizioni dell'art. 20 trovano  applicazione  decorsi  5
          anni dalla loro costituzione. 
              12-quater. Per le societa' di cui all'art. 4, comma  7,
          solo ai fini della prima applicazione del criterio  di  cui
          all'art.  20,  comma  2,  lettera  e),  si  considerano   i
          risultati dei cinque  esercizi  successivi  all'entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di
          cui all'art. 20, comma 2, lettera  d),  il  primo  triennio
          rilevante e' il triennio 2017-2019. Nelle more della  prima
          applicazione del suddetto  criterio  relativo  al  triennio
          2017-2019, si applica la  soglia  di  fatturato  medio  non
          superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente
          l'entrata  in  vigore  del   presente   decreto   ai   fini
          dell'adozione dei piani di revisione straordinaria  di  cui
          all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018  ai  fini
          dell'adozione  dei  piani  di  razionalizzazione   di   cui
          all'art. 20. 
              12-sexies. In deroga  all'art.  4,  le  amministrazioni
          pubbliche  possono  acquisire  o  mantenere  partecipazioni
          nelle societa' che, alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo, risultano gia'  costituite  e
          autorizzate alla gestione delle  case  da  gioco  ai  sensi
          della legislazione vigente. Con riguardo a  tali  societa',
          le disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, lettere a)  ed
          e), non trovano  applicazione  e  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 14, comma 5,  si  applicano  a  decorrere  dal  31
          maggio 2018.» 
              Comma 726: 
              - Si riporta il testo del comma 62  dell'art.  1  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni  legislative  vigenti),  come  modificato  dal
          comma 727 della presente legge: 
              «Art. 1 
              1. - 61. Omissis 
              62. Al fine di consentire alle istituzioni  scolastiche
          di attuare le attivita' previste nei  commi  da  56  a  61,
          nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota parte,  pari
          a  euro  90   milioni,   delle   risorse   gia'   destinate
          nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche
          ed educative statali sul Fondo per il  funzionamento  delle
          istituzioni scolastiche, di  cui  all'art.  1,  comma  601,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni. A decorrere dall'anno 2016,  e'  autorizzata
          la  spesa  di  euro  30  milioni  annui.  Le  risorse  sono
          ripartite tra le  istituzioni  scolastiche  sulla  base  di
          procedure selettive. 
              Omissis.» 
              Comma 727: 
              - Il testo del comma  62,  dell'art.  1,  della  citata
          legge n. 107 del 2015, come modificato dal presente  comma,
          e' riportato nelle note all'art. 1, comma 726. 
              Comma 728: 
              - Il testo dell'art. 8 del citato  decreto  legislativo
          n. 281 del 1997, e' riportato nelle note all'art. 1,  comma
          126. 
              Comma 729: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 201 dell'art. 1
          della citata legge n. 107 del 2015: 
              «201. A decorrere dall'anno  scolastico  2015/2016,  la
          dotazione organica complessiva di personale  docente  delle
          istituzioni scolastiche statali e' incrementata nel  limite
          di euro 544,18 milioni  nell'anno  2015,  1.828,13  milioni
          nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno  2017,  1.878,56
          milioni nell'anno 2018, 1.915,91  milioni  nell'anno  2019,
          1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno
          2021, 2.053,60 milioni  nell'anno  2022,  2.095,20  milioni
          nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e  2.169,63
          milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a  quelle
          determinate  ai  sensi   dell'art.   19,   comma   7,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  nel
          testo vigente prima della data di entrata in  vigore  della
          presente legge, nonche' ai sensi dell'art. 15,  commi  2  e
          2-bis,  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.   104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128. 
              Omissis.» 
              Comma 731: 
              -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle note all'art. 1, comma 478. 
              Comma 735: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del  decreto-legge  5
          gennaio 2015, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  4  marzo  2015,  n.  20  (Disposizioni  urgenti  per
          l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in
          crisi e  per  lo  sviluppo  della  citta'  e  dell'area  di
          Taranto), come modificato dall'Art.  1,  comma  737,  della
          presente legge: 
              «Art. 5 (Contratto istituzionale di sviluppo per l'area
          di  Taranto).  -  1.  In  considerazione  della   peculiare
          situazione  dell'area  di   Taranto,   l'attuazione   degli
          interventi che riguardano detta area e' disciplinata  dallo
          specifico  Contratto  Istituzionale  di  Sviluppo  di   cui
          all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.  88,
          di seguito denominato «CIS Taranto». 
              2. Il CIS Taranto  e'  sottoscritto  dai  soggetti  che
          compongono il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di
          Taranto,  istituito  e   disciplinato   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri presso  la  struttura
          di   missione   "Aquila-Taranto-POIN   Attrattori"    della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. Il Tavolo istituzionale ha il compito
          di coordinare  e  concertare  tutte  le  azioni  in  essere
          nonche'  definire  strategie  comuni  utili  allo  sviluppo
          compatibile e sostenibile del territorio ed  e'  presieduto
          dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  da  un  suo
          delegato, da un rappresentante per ciascuno  dei  Ministeri
          dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  e  del  mare,  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti,  della  difesa,  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali, della salute, dell'istruzione,  dell'universita'
          e  della  ricerca,  delle  politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, da un rappresentante del  Ministro
          per  il  Sud,  dai  commissari  straordinari  dell'ILVA  in
          amministrazione straordinaria, da un  rappresentante  della
          regione  Puglia,  della  camera  di  commercio   industria,
          artigianato e agricoltura di Taranto,  della  provincia  di
          Taranto, dell'Autorita' di sistema portuale del mare Ionio,
          del   Commissario   straordinario    per    la    bonifica,
          ambientalizzazione  e  riqualificazione  di  Taranto,   del
          comune di Taranto, da un  rappresentante  dell'insieme  dei
          comuni  ricadenti   nell'area   di   Taranto.   Il   Tavolo
          istituzionale assorbe le funzioni di tutti i tavoli tecnici
          comunque  denominati  su  Taranto   istituiti   presso   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   e   di   quelli
          costituiti presso le amministrazioni centrali, regionali  e
          locali. 
              2-bis.  Il  Tavolo  istituzionale  ha  il  compito   di
          verificare,   decorsi   dodici   mesi   dalla    data    di
          sottoscrizione, lo stato di applicazione del CIS Taranto. 
              2-ter. Il CIS Taranto deve contenere il  Programma  per
          le bonifiche di cui all'art. 6 e il Piano di interventi nel
          comune di Taranto di cui all'art. 8. 
              3.  Dall'attuazione  del  presente  art.   non   devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.» 
              Comma 737: 
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  5  del   citato
          decreto-legge n. 1 del 2015, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 4  marzo  2015,  n.  20,  come  modificato  dal
          presente comma, e' riportato nelle note all'art.  1,  comma
          735. 
 
              Comma 738: 
              - Si riporta il testo vigente dei commi da  619  a  621
          dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017: 
              «619. Al fine di assicurare  la  regolare  prosecuzione
          del  servizio  scolastico,  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  indice  entro  il   28
          febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui
          finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere  dall'anno
          scolastico  2018/2019,  del  personale  che  alla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge  e'  titolare  di
          contratti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa
          stipulati con le istituzioni scolastiche statali  ai  sensi
          dei decreti attuativi dell'art.  8  della  legge  3  maggio
          1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e  di  funzioni
          assimilabili   a    quelli    propri    degli    assistenti
          amministrativi e tecnici.  Il  bando  definisce  requisiti,
          modalita' e termini per la partecipazione  alla  selezione.
          Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono  nell'ambito
          dell'organico del  personale  assistente  amministrativo  e
          tecnico di cui all'art. 19, comma 7,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  15  luglio  2011,  n.  111,  fermo  restando  quanto
          disposto dall'art. 1, comma 334, della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in  attuazione
          dei decreti di cui  al  primo  periodo.  I  vincitori  sono
          assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una  maggiore
          spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e
          a 16,204 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2019.  I
          rapporti instaurati a tempo  parziale  non  possono  essere
          trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di  ore
          se non in presenza di risorse certe e stabili. 
              620. Per lo svolgimento della  procedura  selettiva  di
          cui al comma 619 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro nel
          2018. 
              621. All'onere derivante dall'attuazione dei commi  619
          e 620 si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di
          cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296.» 
              Comma 739: 
              - Il testo dei commi da 619 a  621  dell'art.  1  della
          citata legge n.  205  del  2017  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 738. 
              Comma 740: 
              - Il testo dei commi da 619 a  621  dell'art.  1  della
          citata legge n.  205  del  2017  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 738. 
              Comma 741: 
              - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65  recante
          «Istituzione del  sistema  integrato  di  educazione  e  di
          istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art.
          1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015,
          n. 107» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  16  maggio
          2017, n. 112, S.O.