Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «Codice»: il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,
recante il Codice delle assicurazioni private; 
    b)   «impresa   di   assicurazione   italiana»:   l'impresa    di
assicurazione e l'impresa di riassicurazione avente sede  legale  nel
territorio della Repubblica italiana e la sede secondaria  in  Italia
di impresa di assicurazione o di impresa  di  riassicurazione  avente
sede legale in  uno  Stato  terzo,  autorizzata  all'esercizio  delle
assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del Codice o della
riassicurazione; 
    c) «nota integrativa»: nota integrativa al  bilancio  d'esercizio
di cui all'allegato 2 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008; 
    d) «organo amministrativo»: il Consiglio  di  amministrazione  o,
ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il
sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile,  il  consiglio
di  gestione  ovvero,  per  le  sedi  secondarie,  il  rappresentante
generale; 
    e) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle  imprese
che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380,
comma 1, del  codice  civile,  il  consiglio  di  sorveglianza  o  il
comitato per il controllo sulla gestione; 
    f) «relazione sulla gestione»: la relazione di  cui  all'art.  94
del Codice; 
    g) «titoli non durevoli»: investimenti in titoli  compresi  nelle
voci C.III.1 (Azioni e quote), C.III.2  (Quote  di  fondi  comuni  di
investimento) e C.III.3 (Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso)
dello stato patrimoniale attivo di cui all'allegato 1 al  regolamento
ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, non destinati a permanere durevolmente
nel patrimonio dell'impresa e come tali presenti nel  portafoglio  ad
utilizzo non durevole.