Art. 10
(( Coordinamento, monitoraggio
e valutazione del Rdc ))
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc e predispone,
sulla base delle informazioni rilevate sulle piattaforme di cui
all'articolo 6, di quelle fornite dall'INPS e dall'ANPAL, nonche'
delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto annuale
sull'attuazione del Rdc, (( pubblicato nel sito internet
istituzionale del medesimo Ministero )).
(( 1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
responsabile della valutazione del Rdc. La valutazione e' operata
secondo un progetto di ricerca, redatto in conformita' all'articolo 3
delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di
ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per la
protezione dei dati personali n. 515/2018 del 19 dicembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019,
approvato nell'ambito di un Comitato scientifico, appositamente
istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo rappresentante
e composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un
rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche
pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione
della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, puo' essere individuato un campione
rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non piu' del 5 per
cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale possono essere
selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione
casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di cui
all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli
obblighi di dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e di
accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Al campione di
beneficiari identificati ai fini della valutazione del Rdc possono
essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto e'
approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I dati raccolti
mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di
elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di
valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali utilizza le informazioni di cui al comma 1. Sono
altresi' messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ulteriori
informazioni, riguardanti la condizione economica e sociale, le
esperienze educative, formative e lavorative, nonche' le prestazioni
economiche e sociali, individuate con il decreto di cui al secondo
periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc, i dati
individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta
il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che
rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della
valutazione, potranno essere altresi' messi a disposizione di
universita' ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di
valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di
ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun
compenso, indennita' o rimborso di spese. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal fine
istituisce, nell'ambito della direzione generale competente, un
apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto
tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) e' responsabile, sentita l'ANPAL, del monitoraggio e della
predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonche' della
valutazione di cui al comma 1-bis;
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la qualita'
degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo,
ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia di coordinamento
dei centri per l'impiego;
c) predispone protocolli formativi e operativi;
d) identifica gli ambiti territoriali lavorativi e sociali che
presentano particolari criticita' nell'attuazione del Rdc, sulla base
delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei dati,
segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta
dell'ambito territoriale e d'intesa con la regione, sostiene
interventi di tutoraggio )).
2. Ai compiti (( di cui al presente articolo )) il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali provvede ((, anche avvalendosi
dell'INAPP, )) nel limite delle risorse finanziarie, umane e
strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.