Art. 11 
 
                Modificazioni al decreto legislativo 
                      15 settembre 2017, n. 147 
 
  1. A decorrere dal 1° aprile  2019,  fatto  salvo  quanto  previsto
all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, e' abrogato  il  CAPO
II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147,  ad  eccezione
degli articoli 5, 6, 7 e 10. 
  2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Valutazione
multidimensionale»; 
      2) il comma 1 e' abrogato; 
      3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui  al  presente
decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Agli interventi di cui al
Patto per l'inclusione sociale  per  i  beneficiari  del  Reddito  di
cittadinanza (Rdc)»; 
      4) al  comma  3,  le  parole:  «,  rivolta  a  tutti  i  nuclei
beneficiari del ReI,» sono soppresse; 
      5) al comma 4, primo periodo,  le  parole  «In  caso  di  esito
positivo  delle  verifiche  sul  possesso  dei  requisiti,  ai  sensi
dell'articolo 9, commi 3 e 4, e' programmata  l'analisi  preliminare,
entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del
ReI,  presso  i  punti  per  l'accesso  o  altra  struttura  all'uopo
identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti:  «L'analisi
preliminare e' finalizzata ad»; 
      6) al  comma  5,  le  parole  «il  progetto  personalizzato  e'
sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del  decreto
legislativo  n.  150  del  2015,  ovvero  dal  programma  di  ricerca
intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi  dello
stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun  membro  del  nucleo
familiare abile  al  lavoro  non  occupato.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al  competente  centro  per
l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro  connessi  al
Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.»; 
      7) il comma 6 e' abrogato; 
  (( 7-bis) al comma 9, le parole: «su proposta del Comitato  per  la
lotta alla poverta', e» sono soppresse ed e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e  i
professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui  al  presente
comma individuano altresi' specifiche misure  di  sicurezza  volte  a
prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione
e segnalazione  degli  eventi  sentinella  da  parte  degli  enti  di
appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della  vittima  di
atti violenti» )); 
      8) al comma 10, le parole «l'informazione e l'accesso al ReI e»
sono soppresse; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 
      2) al comma 2, lettera b), le parole  «connesso  al  ReI»  sono
soppresse; 
      3) al  comma  4,  le  parole:  «I  beneficiari  del  ReI»  sono
sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»; 
      4) al comma 6, le parole «facilitare  l'accesso  al  ReI»  sono
sostituite dalle seguenti: «facilitare l'accesso al Rdc»;  ((  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Al  fine  di  un  utilizzo
sinergico  delle  risorse  per  la  distribuzione   alimentare   agli
indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui  all'articolo
58  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  possono  essere
utilizzate per il finanziamento di interventi complementari  rispetto
al Programma operativo del FEAD e,  a  tal  fine,  le  corrispondenti
risorse  possono  essere  versate  al  Fondo  di  rotazione  di   cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183» )) 
      (( 4-bis) al comma 12, le parole: «su proposta del Comitato per
la lotta alla poverta' e» sono soppresse )). 
    c) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole: «, inclusi i servizi  per
l'informazione e l'accesso al ReI di cui  all'articolo  5,  comma  1»
sono soppresse; 
  (( 1-bis) al comma 2, le parole: «una quota del Fondo  poverta'  e'
attribuita» sono sostituite dalle seguenti:  «le  risorse  del  Fondo
poverta' sono attribuite» )); 
      2) al comma 3, il  secondo  periodo  e'  soppresso;  nel  terzo
periodo, le parole: «nell'atto di  programmazione  ovvero  nel  Piano
regionale di cui all'articolo 14, comma  1,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: (( «in un atto di programmazione regionale, nel rispetto  e
nella valorizzazione delle modalita' di confronto  con  le  autonomie
locali,  ))»;  nel  quarto  periodo,   le   parole:   «dell'atto   di
programmazione ovvero nel  Piano  regionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'atto di programmazione regionale»; 
      3)  al  comma  7,  le  parole  «i  beneficiari  del  ReI»  sono
sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»; 
    d) all'articolo 10: 
  (( 1) al comma 2, quarto periodo,  le  parole:  «Con  provvedimento
congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia  delle
entrate, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali»
sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate  e
il Garante per la protezione dei dati personali» )); 
  (( 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Resta ferma la possibilita'  di  presentare  la  DSU  nella
modalita' non precompilata. In tal  caso,  in  sede  di  attestazione
dell'ISEE,  sono  riportate  le  eventuali  omissioni  o  difformita'
riscontrate  nei   dati   dichiarati   rispetto   alle   informazioni
disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformita' su saldi
e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalita' definite
con il decreto di cui al comma 2»; 
  2-bis) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel  provvedimento  di
cui al comma 2» sono sostituite  dalle  seguenti:  «con  il  medesimo
decreto di cui al comma 2» )); 
      3) al comma 4, le parole: «A decorrere  dal  1°  gennaio  2019»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1°  settembre  2019»
e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:  «Le  DSU  in  corso  di
validita' alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano
valide fino al 31 dicembre 2019.»; 
  (( d-bis)  all'articolo  21,  dopo  il  comma  10  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc  e'  costituita,
nell'ambito della  Rete,  una  cabina  di  regia  come  organismo  di
confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La  cabina  di
regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
e' composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e
b), dai responsabili per le politiche del  lavoro  nell'ambito  delle
giunte regionali e delle province autonome, designati dai  rispettivi
presidenti,  da  un  rappresentante  dell'Agenzia  nazionale  per  le
politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
La cabina di  regia  opera,  anche  mediante  articolazioni  in  sede
tecnica, secondo modalita' definite  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente  le  parti
sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi  in  materia  di
contrasto della poverta'. Ai componenti della cabina di regia non  e'
corrisposto alcun  compenso,  indennita'  o  rimborso  di  spese.  Le
amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente
comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente» )); 
    e) all'articolo 24: 
      1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2),  e'  inserito  il
seguente: 
      «2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il
Patto di inclusione sociale»; 
  (( 1-bis) al comma 4, secondo periodo, le  parole:  «I  dati»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione della piattaforma di cui  al
comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati» )); 
      2) il comma 9 e' abrogato.