Art. 11
Modificazioni al decreto legislativo
15 settembre 2017, n. 147
1. A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, e' abrogato il CAPO
II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione
degli articoli 5, 6, 7 e 10.
2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Valutazione
multidimensionale»;
2) il comma 1 e' abrogato;
3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui al presente
decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Agli interventi di cui al
Patto per l'inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di
cittadinanza (Rdc)»;
4) al comma 3, le parole: «, rivolta a tutti i nuclei
beneficiari del ReI,» sono soppresse;
5) al comma 4, primo periodo, le parole «In caso di esito
positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi
dell'articolo 9, commi 3 e 4, e' programmata l'analisi preliminare,
entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del
ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura all'uopo
identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «L'analisi
preliminare e' finalizzata ad»;
6) al comma 5, le parole «il progetto personalizzato e'
sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca
intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello
stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo
familiare abile al lavoro non occupato.» sono sostituite dalle
seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al competente centro per
l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al
Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.»;
7) il comma 6 e' abrogato;
(( 7-bis) al comma 9, le parole: «su proposta del Comitato per la
lotta alla poverta', e» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i
professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente
comma individuano altresi' specifiche misure di sicurezza volte a
prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione
e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di
appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della vittima di
atti violenti» ));
8) al comma 10, le parole «l'informazione e l'accesso al ReI e»
sono soppresse;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
2) al comma 2, lettera b), le parole «connesso al ReI» sono
soppresse;
3) al comma 4, le parole: «I beneficiari del ReI» sono
sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»;
4) al comma 6, le parole «facilitare l'accesso al ReI» sono
sostituite dalle seguenti: «facilitare l'accesso al Rdc»; (( ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di un utilizzo
sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli
indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui all'articolo
58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere
utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto
al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti
risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183» ))
(( 4-bis) al comma 12, le parole: «su proposta del Comitato per
la lotta alla poverta' e» sono soppresse )).
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «, inclusi i servizi per
l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1»
sono soppresse;
(( 1-bis) al comma 2, le parole: «una quota del Fondo poverta' e'
attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse del Fondo
poverta' sono attribuite» ));
2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; nel terzo
periodo, le parole: «nell'atto di programmazione ovvero nel Piano
regionale di cui all'articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle
seguenti: (( «in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e
nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie
locali, ))»; nel quarto periodo, le parole: «dell'atto di
programmazione ovvero nel Piano regionale» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'atto di programmazione regionale»;
3) al comma 7, le parole «i beneficiari del ReI» sono
sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»;
d) all'articolo 10:
(( 1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «Con provvedimento
congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali»
sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e
il Garante per la protezione dei dati personali» ));
(( 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Resta ferma la possibilita' di presentare la DSU nella
modalita' non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione
dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformita'
riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni
disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformita' su saldi
e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalita' definite
con il decreto di cui al comma 2»;
2-bis) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di
cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «con il medesimo
decreto di cui al comma 2» ));
3) al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2019»
e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Le DSU in corso di
validita' alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano
valide fino al 31 dicembre 2019.»;
(( d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10 e' aggiunto il
seguente:
«10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e' costituita,
nell'ambito della Rete, una cabina di regia come organismo di
confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di
regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
e' composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e
b), dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle
giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi
presidenti, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede
tecnica, secondo modalita' definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente le parti
sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di
contrasto della poverta'. Ai componenti della cabina di regia non e'
corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente
comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente» ));
e) all'articolo 24:
1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), e' inserito il
seguente:
«2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il
Patto di inclusione sociale»;
(( 1-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: «I dati» sono
sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione della piattaforma di cui al
comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati» ));
2) il comma 9 e' abrogato.