Art. 11 Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 1. A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, e' abrogato il CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10. 2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Valutazione multidimensionale»; 2) il comma 1 e' abrogato; 3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui al presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc)»; 4) al comma 3, le parole: «, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI,» sono soppresse; 5) al comma 4, primo periodo, le parole «In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, e' programmata l'analisi preliminare, entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura all'uopo identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «L'analisi preliminare e' finalizzata ad»; 6) al comma 5, le parole «il progetto personalizzato e' sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato.» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al competente centro per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.»; 7) il comma 6 e' abrogato; (( 7-bis) al comma 9, le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla poverta', e» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente comma individuano altresi' specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della vittima di atti violenti» )); 8) al comma 10, le parole «l'informazione e l'accesso al ReI e» sono soppresse; b) all'articolo 6: 1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 2) al comma 2, lettera b), le parole «connesso al ReI» sono soppresse; 3) al comma 4, le parole: «I beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»; 4) al comma 6, le parole «facilitare l'accesso al ReI» sono sostituite dalle seguenti: «facilitare l'accesso al Rdc»; (( ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183» )) (( 4-bis) al comma 12, le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla poverta' e» sono soppresse )). c) all'articolo 7: 1) al comma 1, lettera a), le parole: «, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1» sono soppresse; (( 1-bis) al comma 2, le parole: «una quota del Fondo poverta' e' attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse del Fondo poverta' sono attribuite» )); 2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; nel terzo periodo, le parole: «nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: (( «in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali, ))»; nel quarto periodo, le parole: «dell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto di programmazione regionale»; 3) al comma 7, le parole «i beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»; d) all'articolo 10: (( 1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali» )); (( 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Resta ferma la possibilita' di presentare la DSU nella modalita' non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformita' riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2»; 2-bis) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «con il medesimo decreto di cui al comma 2» )); 3) al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2019» e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Le DSU in corso di validita' alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019.»; (( d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e' costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS. La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto della poverta'. Ai componenti della cabina di regia non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente» )); e) all'articolo 24: 1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), e' inserito il seguente: «2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale»; (( 1-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: «I dati» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione della piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati» )); 2) il comma 9 e' abrogato.