(( Art. 11-bis
Modifiche all'articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388
1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «formazione professionale
continua» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi formativi o di
riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o
inoccupati»;
b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «I fondi possono
finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti
sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani
di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto
di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4» )).