(( Art. 11-bis Modifiche all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «formazione professionale continua» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati»; b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4» )).