Art. 12 
 
              Disposizioni finanziarie per l'attuazione 
                        del programma del Rdc 
 
  1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e  della
Pensione di cittadinanza, di cui  agli  articoli  1,  2  e  3,  degli
incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione del Reddito
di inclusione, (( e delle misure aventi finalita' analoghe  a  quelle
del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e  2  dell'articolo  13
)), sono autorizzati limiti di  spesa  nella  misura  di  ((  5.906,8
milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di  euro  nel  2020,  di
7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro  annui  a
decorrere dal 2022 )) da iscrivere su apposito capitolo  dello  stato
di previsione del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per consentire le attivita'
di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al  comma  1,  ad
eccezione  delle  risorse  necessarie  per  le   finalita'   di   cui
all'articolo 13, comma 1, sono  trasferite  annualmente  all'INPS  su
apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato,  dal
quale sono prelevate  le  risorse  necessarie  per  l'erogazione  del
beneficio  da  trasferire  sul  conto  acceso  presso   il   soggetto
incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti  e
dei relativi rapporti amministrativi di cui  all'articolo  81,  comma
35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.  L'Istituto
stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del  servizio
integrato di gestione della carta di cui al primo periodo. 
  (( 3. Al fine di rafforzare le politiche attive  del  lavoro  e  di
garantire l'attuazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  in
materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, e' adottato un Piano straordinario di potenziamento
dei centri per l'impiego e delle  politiche  attive  del  lavoro;  il
Piano ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente.  Esso
individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia e i  connessi  fabbisogni  di
risorse umane e strumentali delle regioni e delle province  autonome,
nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore
dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresi' il riparto e le
modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258,
primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato
dal comma 8, lettere a) e  b),  del  presente  articolo.  Oltre  alle
risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dal comma 8, lettere a) e b),  del  presente  articolo,  utilizzabili
anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego,
nonche' alle risorse di cui al  comma  3-bis,  per  l'attuazione  del
Piano e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di  160  milioni
di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e  di
50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il
funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma,  nell'ambito
del  Piano  sono  altresi'  previste  azioni  di  sistema  a  livello
centrale,  nonche'  azioni  di  assistenza  tecnica  presso  le  sedi
territoriali delle regioni, d'intesa  con  le  medesime  regioni,  da
parte  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   e
dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL  Servizi  Spa.  A  questo
fine, il Piano individua le regioni e le  province  autonome  che  si
avvalgono delle  azioni  di  assistenza  tecnica,  i  contingenti  di
risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle  regioni,
le azioni di sistema e le modalita' operative  di  realizzazione  nei
singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa
e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate  nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data  di  adozione  del
Piano, sono definite le modalita' di  intervento  con  cui  opera  il
personale dell'assistenza  tecnica.  Nelle  more  della  stipulazione
delle  convenzioni,  sulla  base  delle  indicazioni  del  Piano,   i
contingenti di risorse umane individuati nel Piano  medesimo  possono
svolgere la propria  attivita'  presso  le  sedi  territoriali  delle
regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per  l'anno  2019,  di  130
milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto  periodo,  e'
autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa,  che  adegua  i
propri  regolamenti  a  quanto  disposto  dal  presente  comma,   per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle
professionalita'  necessarie  ad  organizzare  l'avvio  del  Rdc,  la
stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di  incarichi
di collaborazione,  con  i  soggetti  selezionati,  la  formazione  e
l'equipaggiamento dei medesimi, nonche' la gestione amministrativa  e
il coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le  azioni
di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome  previste
dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti  risorse  sono
ripartite tra le regioni  e  le  province  autonome  con  vincolo  di
destinazione ad attivita' connesse all'erogazione del Rdc,  anche  al
fine  di  consentire  alle  medesime  regioni  e  province   autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego )). 
  (( 3-bis. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma
258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e  b),  del  presente
articolo, le regioni, le province autonome, le  agenzie  e  gli  enti
regionali, o le  province  e  le  citta'  metropolitane  se  delegate
all'esercizio  delle  funzioni   con   legge   regionale   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva  dotazione
organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000  unita'
di personale, da destinare ai centri per  l'impiego,  e  a  decorrere
dall'anno 2021 ulteriori  4.600  unita'  di  personale,  compresa  la
stabilizzazione  delle  unita'  di  personale,   reclutate   mediante
procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di  lavoro
a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento  recante  Piano
di rafforzamento dei servizi e delle misure di  politica  attiva  del
lavoro, sancito nella riunione  della  Conferenza  unificata  del  21
dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite  di  120  milioni  di
euro per l'anno 2020 e di 304  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di  cui  al  comma  3  del
presente articolo sono definiti anche  i  criteri  di  riparto  delle
risorse di cui al  presente  comma  tra  le  regioni  e  le  province
autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla  base
delle disponibilita' del Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  255,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai  centri
per l'impiego a copertura  degli  oneri  di  finanziamento  correlati
all'esercizio delle relative funzioni. 
  3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, come modificato dal comma 8,  lettere  a)  e  b),  del  presente
articolo, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate»  sono
sostituite dalle seguenti: «le regioni e  le  province  autonome,  le
agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane
se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
sono autorizzati»; 
  b) dopo il quarto periodo sono inseriti i  seguenti:  «Le  predette
assunzioni non rilevano in relazione alle capacita'  assunzionali  di
cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti  dai  commi  557  e  seguenti
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  in  ordine  al
trattamento   accessorio   trova   applicazione    quanto    previsto
dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n.  12.  Le  procedure  relative  alle  assunzioni  di  cui  al
precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo  30,  comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 
  3-quater. Allo  scopo  di  garantire  i  livelli  essenziali  delle
prestazioni in materia di servizi e politiche attive del  lavoro,  le
regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se  delegate  all'esercizio  delle
funzioni con legge regionale ai sensi  dell'articolo  1,  comma  795,
della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  attuano  il   piano   di
rafforzamento dei servizi per  l'impiego,  di  cui  all'articolo  15,
comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125.  Le  assunzioni
finalizzate al  predetto  piano  di  rafforzamento  dei  servizi  per
l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di  spesa,  previsti
per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato   dalle   vigenti
disposizioni legislative; in  ordine  all'incidenza  sul  trattamento
economico accessorio non opera il limite previsto  dall'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 )). 
  4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato,  ANPAL
servizi S.p.A. e' autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di
procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro  i  limiti
di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere  dall'anno  2019,  il
personale  gia'  dipendente  di  ANPAL  servizi  S.p.A  in  forza  di
contratti di lavoro a tempo determinato. 
  (( 4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento  dell'ANPAL
per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa  di  10  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di  euro  per
l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede: 
  a)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, come modificato dal comma  8,  lettere  a)  e  b),  del
presente articolo; 
  b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e  a  5  milioni  di
euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera  a)
)). 
  5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda
di Rdc e di pensione di cittadinanza  anche  attraverso  l'assistenza
dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS  ai  sensi
dell'articolo  5  comma  1,   nonche'   per   le   attivita'   legate
all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate  ai
predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati ((  35  milioni
)) di euro per l'anno 2019. 
  6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1,  comma  399,  della
legge 30 dicembre 2018, n.  145  e  nei  limiti  ((  della  dotazione
organica dell'INPS, a decorrere  dall'anno  2019  e'  autorizzata  la
spesa )) di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da
assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare  piena  attuazione
alle disposizioni contenute nel presente decreto. 
  7. Al  fine  dell'adeguamento  e  della  manutenzione  dei  sistemi
informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le
attivita' di competenza di cui all'articolo 6, nonche' per  attivita'
di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, e'  autorizzata  la
spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
  (( 7-bis. Al fine di dare piena  attuazione  ai  nuovi  e  maggiori
compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto  della  revisione  delle
tariffe dei premi e dei  contributi  assicurativi,  della  disciplina
dell'assicurazione contro gli infortuni in  ambito  domestico  e  del
regime   delle   prestazioni   economiche,   socio-sanitarie   e   di
reinserimento lavorativo a favore delle persone  con  disabilita'  da
lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, assunzioni di  personale  presso  il  predetto  Istituto  nel
limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500
annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le  modalita'
previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 )). 
  8. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) (( ai commi 255 e 258, le parole: « Fondo per  il  reddito  di
cittadinanza », ovunque ricorrono, )) sono sostituite dalle seguenti:
«Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza»; 
    b) al comma 258: 
      1) al primo periodo, le parole « fino a 1 miliardo di euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti:  ((
«fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a  403,1  milioni  di
euro per l'anno 2020» )); 
    2) al primo periodo sostituire le parole « e un importo fino a 10
milioni di euro » fino alla fine del periodo con le seguenti:  ((  «,
anche infrastrutturale. Per il funzionamento  ))  dell'ANPAL  Servizi
Spa e' destinato un contributo pari a 10 milioni di euro  per  l'anno
2019»; 
      3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di  euro
per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per  l'anno  2020,  a  valere
sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri
per l'impiego e, quanto a 160  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021,» sono soppresse. 
  ((  8-bis.  Ai  trasferimenti  alle  regioni  a  statuto  ordinario
previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
2017, n. 205, si  provvede,  a  decorrere  dall'anno  2020,  mediante
apposito capitolo di spesa istituito nello stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sulla  base  dei
criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto  di  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  sancita  nella
riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle  regioni  e  alle
province autonome delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  258,
della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  si  provvede,  a  decorrere
dall'anno 2020, con analogo capitolo di spesa istituito  nello  stato
di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 361, della
medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure  concorsuali
per le assunzioni di personale da destinare ai centri  per  l'impiego
bandite a decorrere dal 1o luglio 2019. Resta ferma  la  possibilita'
di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per
l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici  concorsi  approvate
da altre  amministrazioni,  previo  accordo  tra  le  amministrazioni
interessate )). 
  9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma
1, l'INPS accantona, a  valere  sulle  disponibilita'  del  conto  di
tesoreria di cui al comma 2, (( all'atto della concessione )) di ogni
beneficio economico del  Rdc,  un  ammontare  di  risorse  pari  alle
mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna  annualita'  in  cui  il
beneficio e' erogato. All'inizio di ciascuna annualita'  e'  altresi'
accantonata una quota pari alla meta' di  una  mensilita'  aggiuntiva
per ciascun nucleo beneficiario (( del Rdc )) da oltre sei  mesi,  al
fine di tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8. In caso di
esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di  riferimento
ai sensi del comma 1, ((  accertato  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  ))
con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi
entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita
la compatibilita' finanziaria mediante  rimodulazione  dell'ammontare
del beneficio. Nelle more dell'adozione del  decreto  ((  di  cui  al
terzo periodo )), l'acquisizione di nuove  domande  e  le  erogazioni
sono sospese. La rimodulazione  dell'ammontare  del  beneficio  opera
esclusivamente  nei  confronti   delle   erogazioni   del   beneficio
successive all'esaurimento delle risorse non accantonate. 
  10. Fermo restando il monitoraggio di  cui  all'articolo  1,  comma
257, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  l'INPS  provvede  al
monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc,  della
Pensione di cittadinanza e degli incentivi  di  cui  all'articolo  8,
inviando  entro  il  10  di  ciascun  mese  la  rendicontazione   con
riferimento alla mensilita' precedente  delle  domande  accolte,  dei
relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del  comma
9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo  le  indicazioni  fornite  dai
medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze (( che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del
comma 9 ha raggiunto il 90 per cento  delle  risorse  disponibili  ai
sensi del comma 1 )). 
  11. (( In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  257,
terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora
)) nell'ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma  10
siano accertati,  rispetto  agli  oneri  previsti,  eventuali  minori
oneri, aventi  anche  carattere  pluriennale,  le  correlate  risorse
confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche  ai  centri  per
l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, al fine  del  loro  potenziamento.  In  tal  caso  sono
conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al  comma  1.
L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui
all'articolo 14 della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri
decreti, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  (( 12. Al finanziamento dei livelli  essenziali  delle  prestazioni
sociali, di cui all'articolo 4,  comma  13,  ivi  compresi  eventuali
costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o
associati, nonche' gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei
progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e  quelli  derivanti  dalle
assicurazioni  presso  l'INAIL  e  per  responsabilita'  civile   dei
partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal
presente decreto,  si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse
residue  della  quota  del  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'   e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi
e  dei  servizi  sociali  ai  sensi  dell'articolo  7   del   decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle  risorse
afferenti  al  Programma  operativo  nazionale  Inclusione   relativo
all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e  della  promozione
dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo
di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi  strutturali  e  di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti  salvi  gli  interventi
previsti  negli  atti  di   programmazione   regionale   secondo   le
indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato con decreto  del
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  18  maggio  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018 )).