Art. 12
Disposizioni finanziarie per l'attuazione
del programma del Rdc
1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della
Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli
incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione del Reddito
di inclusione, (( e delle misure aventi finalita' analoghe a quelle
del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13
)), sono autorizzati limiti di spesa nella misura di (( 5.906,8
milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di
7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a
decorrere dal 2022 )) da iscrivere su apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per consentire le attivita'
di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 1, ad
eccezione delle risorse necessarie per le finalita' di cui
all'articolo 13, comma 1, sono trasferite annualmente all'INPS su
apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal
quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del
beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto
incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti e
dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma
35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto
stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del servizio
integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.
(( 3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di
garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' adottato un Piano straordinario di potenziamento
dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il
Piano ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente. Esso
individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di
risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome,
nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore
dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresi' il riparto e le
modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258,
primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, utilizzabili
anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego,
nonche' alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del
Piano e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni
di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di
50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il
funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito
del Piano sono altresi' previste azioni di sistema a livello
centrale, nonche' azioni di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo
fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si
avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di
risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni,
le azioni di sistema e le modalita' operative di realizzazione nei
singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa
e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del
Piano, sono definite le modalita' di intervento con cui opera il
personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione
delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i
contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono
svolgere la propria attivita' presso le sedi territoriali delle
regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130
milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno
2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, e'
autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i
propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle
professionalita' necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la
stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi
di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e
l'equipaggiamento dei medesimi, nonche' la gestione amministrativa e
il coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le azioni
di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste
dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono
ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di
destinazione ad attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al
fine di consentire alle medesime regioni e province autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego )).
(( 3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente
articolo, le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti
regionali, o le province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione
organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unita'
di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere
dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unita' di personale, compresa la
stabilizzazione delle unita' di personale, reclutate mediante
procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro
a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano
di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del
lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21
dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del
presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle
risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province
autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri
per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati
all'esercizio delle relative funzioni.
3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente
articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono
sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome, le
agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane
se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono autorizzati»;
b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Le predette
assunzioni non rilevano in relazione alle capacita' assunzionali di
cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al
trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto
dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al
precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle
prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le
regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle
funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di
rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15,
comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni
finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per
l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti
per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti
disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento
economico accessorio non opera il limite previsto dall'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 )).
4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL
servizi S.p.A. e' autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di
procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti
di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il
personale gia' dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di
contratti di lavoro a tempo determinato.
(( 4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL
per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per
l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del
presente articolo;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di
euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a)
)).
5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda
di Rdc e di pensione di cittadinanza anche attraverso l'assistenza
dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi
dell'articolo 5 comma 1, nonche' per le attivita' legate
all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai
predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati (( 35 milioni
)) di euro per l'anno 2019.
6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti (( della dotazione
organica dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 e' autorizzata la
spesa )) di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da
assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione
alle disposizioni contenute nel presente decreto.
7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei sistemi
informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le
attivita' di competenza di cui all'articolo 6, nonche' per attivita'
di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
(( 7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori
compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto della revisione delle
tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina
dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del
regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di
reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilita' da
lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel
limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500
annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le modalita'
previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 )).
8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) (( ai commi 255 e 258, le parole: « Fondo per il reddito di
cittadinanza », ovunque ricorrono, )) sono sostituite dalle seguenti:
«Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza»;
b) al comma 258:
1) al primo periodo, le parole « fino a 1 miliardo di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: ((
«fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di
euro per l'anno 2020» ));
2) al primo periodo sostituire le parole « e un importo fino a 10
milioni di euro » fino alla fine del periodo con le seguenti: (( «,
anche infrastrutturale. Per il funzionamento )) dell'ANPAL Servizi
Spa e' destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno
2019»;
3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di euro
per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere
sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri
per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021,» sono soppresse.
(( 8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario
previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante
apposito capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei
criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella
riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle
province autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere
dall'anno 2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 361, della
medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure concorsuali
per le assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego
bandite a decorrere dal 1o luglio 2019. Resta ferma la possibilita'
di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per
l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate
da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate )).
9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma
1, l'INPS accantona, a valere sulle disponibilita' del conto di
tesoreria di cui al comma 2, (( all'atto della concessione )) di ogni
beneficio economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle
mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il
beneficio e' erogato. All'inizio di ciascuna annualita' e' altresi'
accantonata una quota pari alla meta' di una mensilita' aggiuntiva
per ciascun nucleo beneficiario (( del Rdc )) da oltre sei mesi, al
fine di tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8. In caso di
esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento
ai sensi del comma 1, (( accertato secondo le modalita' previste
dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ))
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita
la compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare
del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto (( di cui al
terzo periodo )), l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni
sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera
esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio
successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
10. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma
257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede al
monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc, della
Pensione di cittadinanza e degli incentivi di cui all'articolo 8,
inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con
riferimento alla mensilita' precedente delle domande accolte, dei
relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai
medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze (( che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del
comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai
sensi del comma 1 )).
11. (( In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257,
terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora
)) nell'ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma 10
siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori
oneri, aventi anche carattere pluriennale, le correlate risorse
confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per
l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. In tal caso sono
conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al comma 1.
L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni
sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi compresi eventuali
costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o
associati, nonche' gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei
progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle
assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile dei
partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal
presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse
residue della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi
e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse
afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo
all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione
dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo
di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi
previsti negli atti di programmazione regionale secondo le
indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018 )).