Art. 13 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non puo'
essere piu' richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non
e' piu' riconosciuto, ne' rinnovato. (( Le  richieste  presentate  ai
comuni entro  i  termini  di  cui  al  primo  periodo,  ai  fini  del
riconoscimento del  beneficio,  devono  pervenire  all'INPS  entro  i
successivi sessanta giorni )). Per coloro  ai  quali  il  Reddito  di
inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile
2019,  il  beneficio  continua  ad  essere  erogato  per  la   durata
inizialmente  prevista,  ((  fatti  salvi  ))  la   possibilita'   di
presentare domanda per il Rdc,  nonche'  il  progetto  personalizzato
definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147  del
2017. Il Reddito di inclusione continua  ad  essere  erogato  con  le
procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo  n.  147  del
2017 e  non  e'  in  alcun  modo  compatibile  con  la  contemporanea
fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare. 
  (( 1-bis. Sono fatte salve le richieste del  Rdc  presentate  sulla
base della disciplina vigente prima della data di entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.   I   benefici
riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per  un
periodo non superiore  a  sei  mesi  pur  in  assenza  dell'eventuale
ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso
dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla
legge di conversione del presente decreto  ai  fini  dell'accesso  al
beneficio. 
  1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, le parole: «di un terzo delle  risorse»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della meta' delle risorse» )). 
  (( 2. Le disposizioni del presente decreto sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. Le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari
del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa  e  relativa
potesta'  amministrativa,  perseguendo  le  finalita'  del   presente
decreto.  Le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
prevedere,  a  decorrere  dall'anno  2020,  misure  aventi  finalita'
analoghe a quelle del Rdc, adottate e  finanziate  secondo  i  propri
ordinamenti, comunicate al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  affinche'  le  stesse   non   siano   computate   ai   fini
dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento  del  Rdc.  Ai
fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 19
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 )).