Art. 13
Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non puo'
essere piu' richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non
e' piu' riconosciuto, ne' rinnovato. (( Le richieste presentate ai
comuni entro i termini di cui al primo periodo, ai fini del
riconoscimento del beneficio, devono pervenire all'INPS entro i
successivi sessanta giorni )). Per coloro ai quali il Reddito di
inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile
2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata
inizialmente prevista, (( fatti salvi )) la possibilita' di
presentare domanda per il Rdc, nonche' il progetto personalizzato
definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del
2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le
procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del
2017 e non e' in alcun modo compatibile con la contemporanea
fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare.
(( 1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla
base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. I benefici
riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un
periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale
ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso
dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla
legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al
beneficio.
1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: «di un terzo delle risorse» sono sostituite dalle
seguenti: «della meta' delle risorse» )).
(( 2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano
possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari
del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa
potesta' amministrativa, perseguendo le finalita' del presente
decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalita'
analoghe a quelle del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri
ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, affinche' le stesse non siano computate ai fini
dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc. Ai
fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 19
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 )).