Art. 2 
 
                             Beneficiari 
 
  1.  Il  Rdc  e'  riconosciuto  ai  nuclei  familiari  in   possesso
cumulativamente, al momento della presentazione della domanda  e  per
tutta  la  durata  dell'erogazione  del   beneficio,   dei   seguenti
requisiti: 
    a) con riferimento ai  requisiti  di  cittadinanza,  residenza  e
soggiorno, il componente richiedente  il  beneficio  deve  essere  ((
cumulativamente )): 
      1) in possesso della cittadinanza italiana o di  Paesi  facenti
parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare ((, come  individuato
dall'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  6
febbraio 2007, n. 30, )) che sia titolare del diritto di soggiorno  o
del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi  terzi
in possesso del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di  lungo
periodo; 
      2) residente in Italia per almeno 10 anni, di  cui  gli  ultimi
due, considerati al momento della presentazione della domanda  e  per
tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo; 
    b) con riferimento a  requisiti  reddituali  e  patrimoniali,  il
nucleo familiare deve possedere: 
      1)  un  valore  dell'Indicatore  della   situazione   economica
equivalente (ISEE), di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro (( ; nel
caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai  sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013 )); 
      2) un  valore  del  patrimonio  immobiliare,  ((  in  Italia  e
all'estero, )) come definito a  fini  ISEE,  diverso  dalla  casa  di
abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 
      3) un valore del patrimonio mobiliare,  come  definito  a  fini
ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta  di  euro
2.000 per ogni componente il nucleo familiare  successivo  al  primo,
fino ad un massimo di euro 10.000,  incrementato  di  ulteriori  euro
1.000 per ogni figlio successivo al  secondo;  i  predetti  massimali
sono ulteriormente incrementati di (( euro 5.000 per ogni  componente
in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni  componente  in
condizione di  disabilita'  grave  o  di  non  autosufficienza,  come
definite )) a fini ISEE, presente nel nucleo; 
      4) un valore del reddito familiare inferiore ad una  soglia  di
euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente  parametro  della
scala di equivalenza di  cui  al  comma  4.  La  predetta  soglia  e'
incrementata ad euro 7.560 ai  fini  dell'accesso  alla  Pensione  di
cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata  ad  euro  9.360
nei casi  in  cui  il  nucleo  familiare  risieda  in  abitazione  in
locazione, come da dichiarazione  sostitutiva  unica  (DSU)  ai  fini
ISEE; 
    c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 
      1)  nessun  componente  il   nucleo   familiare   deve   essere
intestatario a qualunque titolo  o  avente  piena  disponibilita'  di
autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti  la
richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la  prima
volta  nei  due  anni  antecedenti,  esclusi  gli  autoveicoli  e   i
motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione  fiscale  in  favore
delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente; 
      2) nessun  componente  deve  essere  intestatario  a  qualunque
titolo o avente  piena  disponibilita'  di  navi  e  imbarcazioni  da
diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  18
luglio 2005, n. 171; 
    ((  c-  bis)  per  il  richiedente  il  beneficio,   la   mancata
sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito
di convalida  dell'arresto  o  del  fermo,  nonche'  la  mancanza  di
condanne  definitive,  intervenute  nei  dieci  anni  precedenti   la
richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo  7,  comma  3
)). 
  ((  1-bis.  Ai  fini  dell'accoglimento  della  richiesta  di   cui
all'articolo 5 e con specifico riferimento ai  requisiti  di  cui  al
comma 1, lettera b), del presente articolo nonche' per comprovare  la
composizione del nucleo  familiare,  in  deroga  all'articolo  3  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  i  cittadini  di  Stati   non
appartenenti   all'Unione   europea    devono    produrre    apposita
certificazione rilasciata  dalla  competente  autorita'  dello  Stato
estero, tradotta in  lingua  italiana  e  legalizzata  dall'autorita'
consolare italiana, in conformita' a quanto disposto dall'articolo  3
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si  applicano:  a)
nei confronti dei cittadini  di  Stati  non  appartenenti  all'Unione
europea  aventi  lo  status  di  rifugiato   politico;   b)   qualora
convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei  confronti
di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea  nei  quali
e' oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di  cui  al
comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  e'
definito l'elenco dei Paesi nei quali non e' possibile  acquisire  la
documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE,
di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013 )). 
  2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1  possono  essere
integrati, in  ipotesi  di  eccedenza  di  risorse  disponibili,  con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della  legge
23  agosto  1988,  n.  400,  sulla  base  di  indicatori  di  disagio
socioeconomico    che    riflettono     le     caratteristiche     di
multidimensionalita' della poverta' e tengono conto, oltre che  della
situazione economica, anche delle condizioni di  esclusione  sociale,
di  disabilita',  di  deprivazione   socio-sanitaria,   educativa   e
abitativa.  Possono  prevedersi  anche  misure   non   monetarie   ad
integrazione del Rdc, quali  misure  agevolative  per  l'utilizzo  di
trasporti pubblici, di sostegno  alla  casa,  all'istruzione  e  alla
tutela della salute. 
  (( 3. Non ha diritto al Rdc  il  componente  del  nucleo  familiare
disoccupato a seguito  di  dimissioni  volontarie,  nei  dodici  mesi
successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni  per
giusta causa )). 
  4. Il parametro della scala di equivalenza,  di  cui  al  comma  1,
lettera b), numero 4), e' pari ad  1  per  il  primo  componente  del
nucleo familiare ed e' incrementato di  0,4  ((  per  ogni  ulteriore
componente di minore eta', fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino  ad
un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti
componenti  in   condizione   di   disabilita'   grave   o   di   non
autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE )). 
  5. Ai fini del Rdc,  il  nucleo  familiare  e'  definito  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di  prestazioni
sociali agevolate diverse dal Rdc,  ai  fini  della  definizione  del
nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui  efficacia
cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti  modifiche
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  159  del
2013: 
    a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche  a  seguito  di
separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere  nella  stessa
abitazione (( ;  se  la  separazione  o  il  divorzio  sono  avvenuti
successivamente alla  data  del  1°  settembre  2018,  il  cambio  di
residenza deve essere certificato da apposito verbale  della  polizia
locale )); 
  (( a-bis) i componenti gia' facenti parte di  un  nucleo  familiare
come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come  definito
ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE  anche
a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino  a  risiedere
nella medesima abitazione )); 
    b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori  fa  parte
del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando  e'  di  eta'
inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a  loro  carico  a
fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli. 
  6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al  comma  1,
lettera b) numero 4), e' determinato ai sensi dell'articolo 4,  comma
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del
2013, al netto dei trattamenti  assistenziali  eventualmente  inclusi
nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali
in corso di godimento da parte dei componenti  il  nucleo  familiare,
fatta eccezione per le prestazioni  non  sottoposte  alla  prova  dei
mezzi. Nel valore  dei  trattamenti  assistenziali  non  rilevano  le
erogazioni riferite al pagamento di  arretrati,  le  riduzioni  nella
compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e  agevolazioni
per  il  pagamento  di   tributi,   le   erogazioni   a   fronte   di
rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma  di
buoni  servizio  o  altri  titoli  che  svolgono   la   funzione   di
sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include
tra i trattamenti assistenziali  l'assegno  di  cui  all'articolo  1,
comma 125, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  I  trattamenti
assistenziali in corso di godimento di  cui  al  primo  periodo  sono
comunicati  dagli  enti   erogatori   entro   quindici   giorni   dal
riconoscimento al Sistema informativo unitario  dei  servizi  sociali
(SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15  settembre
2017, n. 147, secondo le modalita' ivi previste. 
  7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento
del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1,  lettera  b),  numero
1),  e'  sottratto  l'ammontare  del   Rdc   percepito   dal   nucleo
beneficiario   eventualmente   incluso   nell'ISEE,   rapportato   al
corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al
Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalita', gli  ammontari
eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del  sostegno
per l'inclusione attiva,  del  reddito  di  inclusione  ovvero  delle
misure regionali di contrasto alla poverta' oggetto d'intesa  tra  la
regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  al  fine
di una erogazione integrata con le citate misure nazionali. 
  8. Il Rdc e' compatibile con il godimento della  Nuova  prestazione
di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) ((  e  dell'indennita'
di disoccupazione per i lavoratori  con  rapporto  di  collaborazione
coordinata  (DISCOLL),  di  cui  rispettivamente  all'articolo  1   e
all'articolo 15 )) del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e  di
altro  strumento  di  sostegno  al  reddito  per  la   disoccupazione
involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo.
Ai fini del diritto al beneficio e della  definizione  dell'ammontare
del  medesimo,  gli  emolumenti  percepiti  rilevano  secondo  quanto
previsto dalla disciplina dell'ISEE.