Art. 2
Beneficiari
1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso
cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per
tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti
requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e
soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere ((
cumulativamente )):
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti
parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare ((, come individuato
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, )) che sia titolare del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi
in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi
due, considerati al momento della presentazione della domanda e per
tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il
nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro (( ; nel
caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013 ));
2) un valore del patrimonio immobiliare, (( in Italia e
all'estero, )) come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di
abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini
ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro
2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo,
fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro
1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali
sono ulteriormente incrementati di (( euro 5.000 per ogni componente
in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in
condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come
definite )) a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di
euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della
scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e'
incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di
cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360
nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in
locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini
ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere
intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di
autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la
richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima
volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i
motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore
delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque
titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da
diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171;
(( c- bis) per il richiedente il beneficio, la mancata
sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito
di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' la mancanza di
condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la
richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3
)).
(( 1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui
all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al
comma 1, lettera b), del presente articolo nonche' per comprovare la
composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita
certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato
estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorita'
consolare italiana, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a)
nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora
convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti
di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali
e' oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al
comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e'
definito l'elenco dei Paesi nei quali non e' possibile acquisire la
documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE,
di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013 )).
2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere
integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio
socioeconomico che riflettono le caratteristiche di
multidimensionalita' della poverta' e tengono conto, oltre che della
situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale,
di disabilita', di deprivazione socio-sanitaria, educativa e
abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad
integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di
trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla
tutela della salute.
(( 3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare
disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi
successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per
giusta causa )).
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1,
lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per il primo componente del
nucleo familiare ed e' incrementato di 0,4 (( per ogni ulteriore
componente di minore eta', fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad
un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti
componenti in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE )).
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni
sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del
nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia
cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di
separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa
abitazione (( ; se la separazione o il divorzio sono avvenuti
successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di
residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia
locale ));
(( a-bis) i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare
come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito
ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche
a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere
nella medesima abitazione ));
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte
del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta'
inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a
fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli.
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1,
lettera b) numero 4), e' determinato ai sensi dell'articolo 4, comma
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi
nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali
in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare,
fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei
mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le
erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella
compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni
per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di
rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di
buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di
sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include
tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1,
comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti
assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono
comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal
riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali
(SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, secondo le modalita' ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento
del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero
1), e' sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo
beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al
corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al
Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalita', gli ammontari
eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno
per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle
misure regionali di contrasto alla poverta' oggetto d'intesa tra la
regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine
di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc e' compatibile con il godimento della Nuova prestazione
di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) (( e dell'indennita'
di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata (DISCOLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e
all'articolo 15 )) del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di
altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione
involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo.
Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare
del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto
previsto dalla disciplina dell'ISEE.