Art. 3 
 
                         Beneficio economico 
 
  1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua,  si  compone  dei
seguenti due elementi: 
    a) una componente ad integrazione  del  reddito  familiare,  come
definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di  euro
6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della  scala
di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4; 
    b)  una  componente,  ad  integrazione  del  reddito  dei  nuclei
familiari residenti in abitazione in  locazione,  pari  all'ammontare
del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato
a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui. 
  2. Ai fini della definizione della  Pensione  di  cittadinanza,  la
soglia di cui al comma 1, lettera a), e' incrementata ad euro  7.560,
mentre il massimo di cui al comma 1, lettera  b),  e'  pari  ad  euro
1.800 annui. 
  3. L'integrazione di cui  al  comma  1,  lettera  b),  e'  concessa
altresi' nella misura della rata mensile  del  mutuo  e  fino  ad  un
massimo  di  1.800  euro  annui  ai  nuclei  familiari  residenti  in
abitazione di proprieta' per il cui acquisto o per la cui costruzione
sia stato contratto un mutuo  da  parte  di  componenti  il  medesimo
nucleo familiare. 
  4. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento
dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.  Il  beneficio
in ogni caso non puo' essere complessivamente superiore ad una soglia
di euro 9.360 annui, moltiplicata  per  il  corrispondente  parametro
della scala  di  equivalenza,  ridotta  per  il  valore  del  reddito
familiare ((, fatto salvo quanto previsto al  terzo  periodo  )).  Il
beneficio economico non puo' essere altresi' inferiore  ad  euro  480
annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. 
  5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il
suo valore mensile e' pari ad un dodicesimo del valore su base annua. 
  6. Il Rdc e' riconosciuto  per  il  periodo  durante  il  quale  il
beneficiario si trova nelle condizioni  previste  all'articolo  2  e,
comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto  mesi.
Il Rdc puo' essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione  del
medesimo per un periodo di un  mese  prima  di  ciascun  rinnovo.  La
sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza. 
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di erogazione del Rdc  suddiviso
(( per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare,  con
la decorrenza prevista dall'articolo 5 )), comma 6, terzo periodo. La
Pensione  di  cittadinanza  e'  suddivisa  in  parti  uguali  tra   i
componenti il nucleo familiare. 
  8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme
dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da  parte  di  uno  o
piu' componenti il nucleo familiare  nel  corso  dell'erogazione  del
Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre  alla  determinazione  del
beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a  decorrere  dal
mese successivo a quello della variazione e fino a quando il  maggior
reddito  non  e'  ordinariamente  recepito  nell'ISEE  per   l'intera
annualita'.  Il  reddito  da  lavoro  dipendente  e'  desunto   dalle
comunicazioni   obbligatorie,   di   cui   all'articolo   9-bis   del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  che,  conseguentemente,  a
decorrere dal mese di aprile  2019  devono  contenere  l'informazione
relativa alla retribuzione o al compenso. ((  L'avvio  dell'attivita'
di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal  lavoratore  all'INPS
secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione  a
disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1 )). 
  9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme
dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia
in forma individuale che di partecipazione, da parte di  uno  o  piu'
componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc,  la
variazione dell'attivita' e' comunicata all'INPS entro trenta  giorni
dall'inizio della stessa  a  pena  di  decadenza  dal  beneficio,  ((
secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione  a
disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1 )).  Il
reddito e' individuato secondo il principio di cassa come  differenza
tra  i  ricavi  e  i  compensi  percepiti  e   le   spese   sostenute
nell'esercizio dell'attivita' ed e' comunicato entro il  quindicesimo
giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo
di incentivo (( non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8,
comma 4 )), il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc  per  le
due mensilita' successive a quella  di  variazione  della  condizione
occupazionale, ferma restando  la  durata  di  cui  al  comma  6.  Il
beneficio e'  successivamente  aggiornato  ogni  trimestre  avendo  a
riferimento il trimestre precedente. 
  10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si  applicano  nel
caso di redditi  da  lavoro  non  rilevati  per  l'intera  annualita'
nell'ISEE  in  corso  di  validita'  utilizzato  per   l'accesso   al
beneficio. In tal caso, i  redditi  di  cui  ai  commi  8  e  9  sono
comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del  beneficio
secondo modalita' definite nel provvedimento di cui  all'articolo  5,
comma 1. 
  11.  E'  fatto  obbligo  al  beneficiario  di  comunicare  all'ente
erogatore,  nel  termine  di   quindici   giorni,   ogni   variazione
patrimoniale  che  comporti  la  perdita  dei  requisiti  ((  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2),  e  lettera  c).  Con
riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),  numero  3),  l'eventuale
variazione patrimoniale che comporti  la  perdita  dei  requisiti  e'
comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove
non gia' compresa nella DSU. La perdita  dei  requisiti  si  verifica
anche nel caso  di  acquisizione  del  possesso  di  somme  o  valori
superiori alle soglie di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),
numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e  deve  essere  comunicata
entro quindici giorni dall'acquisizione )). 
  12. In  caso  di  variazione  del  nucleo  familiare  in  corso  di
fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti
e la presentazione  di  una  DSU  aggiornata  entro  due  mesi  dalla
variazione, a pena di decadenza dal beneficio  nel  caso  in  cui  la
variazione produca una riduzione del  beneficio  medesimo,  i  limiti
temporali di  cui  al  comma  6  si  applicano  al  nucleo  familiare
modificato, ovvero a ciascun nucleo  familiare  formatosi  a  seguito
della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni  consistenti
in decessi e  nascite,  la  prestazione  decade  d'ufficio  dal  mese
successivo a quello della presentazione della  dichiarazione  a  fini
ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque
presentare una nuova domanda di Rdc. 
  13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario  abbia  tra  i
suoi componenti soggetti che si trovano in  stato  detentivo,  ovvero
sono ricoverati  in  istituti  di  cura  di  lunga  degenza  o  altre
strutture residenziali  a  totale  carico  dello  Stato  o  di  altra
amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza  di
cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.  ((  La
medesima riduzione  del  parametro  della  scala  di  equivalenza  si
applica nei  casi  in  cui  faccia  parte  del  nucleo  familiare  un
componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno  dei
delitti indicati all'articolo 7, comma 3 )). 
  14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio  per
ragioni diverse dall'applicazione  di  sanzioni,  il  beneficio  puo'
essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non  superiore
al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione  sia  motivata
dal  maggior  reddito   derivato   da   una   modificata   condizione
occupazionale e sia decorso almeno un anno  nella  nuova  condizione,
l'eventuale successiva  richiesta  del  beneficio  equivale  a  prima
richiesta. 
  15. Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il mese  successivo
a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data  di
entrata in vigore del decreto di cui al presente  comma,  l'ammontare
di  beneficio  non  speso  ovvero  non  prelevato,  ad  eccezione  di
arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20 per  cento  del  beneficio
erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non
e' stato interamente speso.  Con  verifica  in  ciascun  semestre  di
erogazione, e' comunque decurtato dalla  disponibilita'  della  Carta
Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, l'ammontare complessivo non speso
ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita'
di beneficio riconosciuto. (( Con decreto del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalita' con  cui,  mediante
il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi  e  prelevati
sulla Carta Rdc )), si verifica la fruizione  del  beneficio  secondo
quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonche' le
altre modalita' attuative.