Art. 3
Beneficio economico
1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei
seguenti due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come
definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro
6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala
di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei
familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare
del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato
a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la
soglia di cui al comma 1, lettera a), e' incrementata ad euro 7.560,
mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), e' pari ad euro
1.800 annui.
3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera b), e' concessa
altresi' nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un
massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in
abitazione di proprieta' per il cui acquisto o per la cui costruzione
sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo
nucleo familiare.
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento
dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio
in ogni caso non puo' essere complessivamente superiore ad una soglia
di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro
della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito
familiare ((, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo )). Il
beneficio economico non puo' essere altresi' inferiore ad euro 480
annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il
suo valore mensile e' pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
6. Il Rdc e' riconosciuto per il periodo durante il quale il
beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e,
comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi.
Il Rdc puo' essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del
medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La
sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di erogazione del Rdc suddiviso
(( per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con
la decorrenza prevista dall'articolo 5 )), comma 6, terzo periodo. La
Pensione di cittadinanza e' suddivisa in parti uguali tra i
componenti il nucleo familiare.
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme
dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da parte di uno o
piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del
Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del
beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal
mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior
reddito non e' ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera
annualita'. Il reddito da lavoro dipendente e' desunto dalle
comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a
decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione
relativa alla retribuzione o al compenso. (( L'avvio dell'attivita'
di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal lavoratore all'INPS
secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a
disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1 )).
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme
dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia
in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o piu'
componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la
variazione dell'attivita' e' comunicata all'INPS entro trenta giorni
dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, ((
secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a
disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1 )). Il
reddito e' individuato secondo il principio di cassa come differenza
tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute
nell'esercizio dell'attivita' ed e' comunicato entro il quindicesimo
giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo
di incentivo (( non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8,
comma 4 )), il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le
due mensilita' successive a quella di variazione della condizione
occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il
beneficio e' successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a
riferimento il trimestre precedente.
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel
caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualita'
nell'ISEE in corso di validita' utilizzato per l'accesso al
beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono
comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio
secondo modalita' definite nel provvedimento di cui all'articolo 5,
comma 1.
11. E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente
erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione
patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti (( di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con
riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale
variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti e'
comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove
non gia' compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica
anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori
superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata
entro quindici giorni dall'acquisizione )).
12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di
fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti
e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla
variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la
variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti
temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare
modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito
della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti
in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese
successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini
ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque
presentare una nuova domanda di Rdc.
13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i
suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero
sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre
strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra
amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di
cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. (( La
medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si
applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un
componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei
delitti indicati all'articolo 7, comma 3 )).
14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per
ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio puo'
essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore
al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata
dal maggior reddito derivato da una modificata condizione
occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione,
l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima
richiesta.
15. Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il mese successivo
a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare
di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di
arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio
erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non
e' stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di
erogazione, e' comunque decurtato dalla disponibilita' della Carta
Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, l'ammontare complessivo non speso
ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita'
di beneficio riconosciuto. (( Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalita' con cui, mediante
il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati
sulla Carta Rdc )), si verifica la fruizione del beneficio secondo
quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonche' le
altre modalita' attuative.