Art. 4 
 
                     Patto per il lavoro e Patto 
                      per l'inclusione sociale 
 
  1. L'erogazione del beneficio e' condizionata alla dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro da parte dei componenti il  nucleo
familiare maggiorenni, nelle modalita' di cui al  presente  articolo,
nonche' all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento  lavorativo  e  all'inclusione  sociale  che  prevede
attivita'  al   servizio   della   comunita',   di   riqualificazione
professionale, di completamento degli studi,  nonche'  altri  impegni
individuati dai servizi competenti  finalizzati  all'inserimento  nel
mercato del lavoro e all'inclusione sociale. 
  2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente  articolo  tutti  i
componenti il  nucleo  familiare  che  siano  maggiorenni,  non  gia'
occupati e non frequentanti un regolare corso  di  studio  ((,  ferma
restando  per  il   componente   con   disabilita'   interessato   la
possibilita' di richiedere  la  volontaria  adesione  a  un  percorso
personalizzato  di  accompagnamento  all'inserimento   lavorativo   e
all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma  1,  essendo
inteso che  tale  percorso  deve  tenere  conto  delle  condizioni  e
necessita' specifiche dell'interessato )). Sono esclusi dai  medesimi
obblighi i  beneficiari  della  Pensione  di  cittadinanza  ovvero  i
beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque  di  eta'
pari o superiore a 65 anni, nonche'  i  componenti  con  disabilita',
come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta  salva
ogni iniziativa di collocamento mirato e i  conseguenti  obblighi  ai
sensi della medesima disciplina.  ((  I  componenti  con  disabilita'
possono manifestare  la  loro  disponibilita'  al  lavoro  ed  essere
destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le  percentuali
e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 )). 
  3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi  connessi  alla
fruizione del Rdc, i componenti con carichi  di  cura,  valutati  con
riferimento alla presenza di soggetti minori  di  tre  anni  di  eta'
ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' grave o  non
autosufficienza, come definiti a fini ISEE ((, nonche'  i  lavoratori
di  cui  al  comma  15-quater  e  coloro  che  frequentano  corsi  di
formazione, oltre a ulteriori fattispecie  identificate  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997,  n.  281  )).  Al  fine  di  assicurare  omogeneita'  di
trattamento,  sono  definiti,  con  accordo  in  sede  di  Conferenza
Unificata, principi e criteri generali  da  adottarsi  da  parte  dei
servizi competenti in sede di valutazione degli  esoneri  di  cui  al
presente comma ((, anche all'esito del primo periodo di  applicazione
del Rdc )). I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque
esclusi dagli obblighi di cui al comma 15. 
  4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari
del Rdc e non esclusi dagli  obblighi  connessi  alla  fruizione  del
beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di
immediata (( disponibilita' al lavoro tramite l'apposita  piattaforma
digitale )) di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  ((  ovvero  con  le
modalita' di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo  21,  comma
1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, )) entro trenta
giorni dal riconoscimento del beneficio. 
  (( 5. I componenti dei nuclei  familiari  beneficiari,  tra  quelli
tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono  individuati  e  resi
noti ai  centri  per  l'impiego  per  il  tramite  della  piattaforma
digitale di cui all'articolo 6, comma 2,  affinche'  siano  convocati
entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in  possesso
di uno o piu' dei seguenti requisiti al momento della  richiesta  del
Rdc: 
  a) assenza di occupazione da non piu' di due anni; 
  b) essere beneficiario della NASpI ovvero di  altro  ammortizzatore
sociale per la disoccupazione  involontaria  o  averne  terminato  la
fruizione da non piu' di un anno; 
  c) aver sottoscritto negli ultimi due anni  un  patto  di  servizio
attivo presso i centri per l'impiego ai sensi  dell'articolo  20  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
  d) non  aver  sottoscritto  un  progetto  personalizzato  ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 
  5-bis.  Per  il  tramite  della   piattaforma   digitale   di   cui
all'articolo 6, comma 2,  sono  altresi'  resi  noti  ai  centri  per
l'impiego i  beneficiari  del  Rdc  maggiorenni  e  di  eta'  pari  o
inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti  di
cui al comma 5 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico
del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinche'
siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio. 
  5-ter. La piattaforma digitale di  cui  all'articolo  6,  comma  2,
oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis  del  presente  articolo,
rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del
Rdc che siano componenti dei  nuclei  familiari  dei  soggetti  nelle
condizioni di cui al comma 5 e  che  abbiano  reso  dichiarazione  di
immediata disponibilita' al lavoro ai sensi  del  comma  4  affinche'
siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente. 
    
  5-quater. Nel caso in cui  l'operatore  del  centro  per  l'impiego
ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni  di
cui al comma 5 siano presenti  particolari  criticita'  in  relazione
alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento  al
lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo
6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali  competenti  per
il contrasto della poverta', che si coordinano a  livello  di  ambito
territoriale, per la valutazione multidimensionale di  cui  al  comma
11. L'invio del richiedente deve essere corredato  delle  motivazioni
che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il  centro  per
l'impiego. Al fine di assicurare  omogeneita'  di  trattamento,  sono
definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza  unificata  di
cui al comma 3 i principi e i criteri generali da adottare in sede di
valutazione per l'identificazione  delle  condizioni  di  particolare
criticita' di cui al presente comma )). 
  (( 6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis non abbiano gia'
presentato la dichiarazione di immediata  disponibilita'  di  cui  al
comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro  per
l'impiego. In tale sede sono  individuati  eventuali  componenti  del
nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta
salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi  ai
compiti di cura )). 
  7. (( I beneficiari di cui ai  commi  5,  5-bis  e  5-ter  )),  non
esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano  presso  i  centri  per
l'impiego ovvero, laddove previsto da (( provvedimenti regionali  )),
presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12  del  decreto
legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, (( che  equivale
al patto di  servizio  personalizzato  di  cui  all'articolo  20  del
medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il  lavoro
deve contenere gli obblighi e  gli  impegni  previsti  dal  comma  8,
lettera b) )). Ai fini del Rdc e ad ogni  altro  fine,  il  patto  di
servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro. Con  decreto
del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  ((  sentita
l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) )),  e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  sono
definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione  del
Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di  applicazione
del Rdc. 
  8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a: 
  (( a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro )); 
    b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli  impegni
previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare: 
      1)  registrarsi  sull'apposita  piattaforma  digitale  di   cui
all'articolo  6,  comma  1,  ((  anche  per  il  tramite  di  portali
regionali,  se  presenti,  ))  e  consultarla  quotidianamente  quale
supporto nella ricerca (( attiva )) del lavoro; 
      2) ((  svolgere  ricerca  attiva  del  lavoro,  verificando  la
presenza  di  nuove  offerte  di  lavoro,  secondo  le  ulteriori  ))
modalita' definite nel Patto per il lavoro, che, comunque,  individua
il diario delle attivita' che devono essere svolte settimanalmente; 
      3) accettare di essere avviato ((  alle  attivita'  individuate
nel Patto per il lavoro )); 
      4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali  prove
di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione  dei  servizi
competenti e in attinenza alle competenze certificate; 
      5) accettare almeno una di tre offerte di  lavoro  congrue,  ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015,  come
integrato al comma 9; in caso  di  rinnovo  del  beneficio  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di  decadenza
dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi  del
comma 9. 
  9. La congruita' dell'offerta di  lavoro  di  cui  al  comma  8  e'
definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio
del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, e' definita
congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti: 
    a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio,  e'  congrua
un'offerta entro cento chilometri di  distanza  dalla  residenza  del
beneficiario o comunque raggiungibile (( nel limite temporale massimo
di cento )) minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di
prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di  distanza
se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto  previsto  alla
lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di
terza offerta; 
    b) decorsi dodici mesi di fruizione  del  beneficio,  e'  congrua
un'offerta  entro  duecentocinquanta  chilometri  di  distanza  dalla
residenza del beneficiario nel caso si  tratti  di  prima  o  seconda
offerta, ovvero, fermo  quanto  previsto  alla  lettera  d),  ovunque
collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta; 
    c) in caso di rinnovo del beneficio  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), e' congrua un'offerta
ovunque sia collocata nel  territorio  italiano  anche  nel  caso  si
tratti di prima offerta; 
  (( d) esclusivamente nel caso in cui  nel  nucleo  familiare  siano
presenti componenti con disabilita', come definita ai fini dell'ISEE,
non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c)  e,  in  deroga
alle  previsioni  di  cui  alla  lettera  a)  relative  alle  offerte
successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del
beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la  distanza  di  cento
chilometri dalla residenza del beneficiario )); 
  (( d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano
presenti figli minori, anche  qualora  i  genitori  siano  legalmente
separati, non operano le previsioni di cui  alla  lettera  c)  e,  in
deroga alle previsioni di cui alle lettere a)  e  b),  con  esclusivo
riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non eccede la
distanza  di  duecentocinquanta  chilometri   dalla   residenza   del
beneficiario. Le previsioni di  cui  alla  presente  lettera  operano
esclusivamente  nei  primi  ventiquattro   mesi   dall'inizio   della
fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso. 
  9-bis.  All'articolo  25,  comma  1,  lettera   d),   del   decreto
legislativo n. 150 del 2015  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, ovvero, per i  beneficiari  di  Reddito  di  cittadinanza,
superiore di almeno il 10 per cento  rispetto  al  beneficio  massimo
fruibile  da  un  solo  individuo,  inclusivo  della  componente   ad
integrazione del  reddito  dei  nuclei  residenti  in  abitazione  in
locazione» )). 
  10. Nel caso in cui  sia  accettata  una  offerta  collocata  oltre
duecentocinquanta  chilometri  di  distanza   dalla   residenza   del
beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico
del Rdc, a titolo di compensazione  per  le  spese  di  trasferimento
sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del  nuovo  impiego,
incrementati a dodici mesi nel  caso  siano  presenti  componenti  di
minore eta' ovvero componenti con disabilita', come definita  a  fini
ISEE. 
  11. (( I nuclei familiari beneficiari che  non  abbiano  componenti
nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti,  per
il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  ai
comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinche'
siano  convocati,  entro  trenta  giorni   dal   riconoscimento   del
beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della poverta' )).
Agli  interventi  connessi   al   Rdc,   incluso   il   percorso   di
accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e  il  suo
nucleo  familiare  accedono  previa   valutazione   multidimensionale
finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. 
  12. Nel caso in cui,  in  esito  alla  valutazione  preliminare,  i
bisogni  del  nucleo  familiare   e   dei   suoi   componenti   siano
prevalentemente  connessi  alla  situazione  lavorativa,  i   servizi
competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego ((
e i  beneficiari  sono  ad  essi  resi  noti  per  il  tramite  delle
piattaforme  di  cui  all'articolo  6  per  la   definizione   e   la
sottoscrizione del Patto per il lavoro )), entro i successivi  trenta
giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale,
i beneficiari sottoscrivono un Patto per  l'inclusione  sociale  e  i
servizi si coordinano in maniera da  fornire  risposte  unitarie  nel
Patto, con il coinvolgimento, oltre ai  centri  per  l'impiego  e  ai
servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in
sede di valutazione preliminare la competenza. 
  13.  Il  Patto  per  l'inclusione  sociale,  ove  non  diversamente
specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di
cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017  e,
conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine,  il  progetto
personalizzato medesimo ne assume la  denominazione.  Nel  Patto  per
l'inclusione  sociale  sono  inclusi,  oltre  agli   interventi   per
l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni  e  fermo
restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e  i  servizi
sociali di contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7 del  decreto
legislativo n. 147 del  2017,  che,  conseguentemente,  si  intendono
riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche  in
favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro. 
  14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e  i
sostegni in essi previsti, nonche' la  valutazione  multidimensionale
che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali  delle
prestazioni, nei limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
  15. (( In coerenza con le competenze professionali del beneficiario
e con quelle acquisite )) in ambito formale, non formale e informale,
nonche' in base agli interessi e alle propensioni  emerse  nel  corso
del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero  presso
i  servizi  dei  comuni,  il  beneficiario  e'  tenuto   ad   offrire
nell'ambito del Patto per il lavoro  e  del  Patto  per  l'inclusione
sociale la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti  a
titolarita'  dei  comuni,  utili  alla   collettivita',   in   ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela  dei
beni comuni, da svolgere presso  il  medesimo  comune  di  residenza,
mettendo a disposizione un numero di ore  compatibile  con  le  altre
attivita' del beneficiario e comunque (( non inferiore al  numero  di
otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici
ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti  )).
La partecipazione ai progetti  e'  facoltativa  per  le  persone  non
tenute  agli  obblighi  connessi  al  Rdc.   ((   Le   forme   e   le
caratteristiche, nonche' le modalita' di attuazione dei  progetti  di
cui al presente comma sono definite  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. I  comuni  ))
comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della
piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione
delle attivita' e l'assolvimento degli obblighi del  beneficiario  di
cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei  progetti.
L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai  comuni,
tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata. 
  (( 15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro  e  gli
enti di formazione  registrano  nelle  piattaforme  digitali  di  cui
all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario  in
ambito formale, non formale  ed  informale  di  cui  al  decreto  del
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  giugno  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015. 
  15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto  e  ad  ogni
altro fine,  si  considerano  in  stato  di  disoccupazione  anche  i
lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde
a un'imposta lorda pari o  inferiore  alle  detrazioni  spettanti  ai
sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. 
  15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte  dei  centri
per  l'impiego  e  dei  comuni,  singoli  o  associati,  puo'  essere
effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica  telefonica
o posta elettronica, secondo modalita' definite con accordo  in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 )).