Art. 4
Patto per il lavoro e Patto
per l'inclusione sociale
1. L'erogazione del beneficio e' condizionata alla dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro da parte dei componenti il nucleo
familiare maggiorenni, nelle modalita' di cui al presente articolo,
nonche' all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede
attivita' al servizio della comunita', di riqualificazione
professionale, di completamento degli studi, nonche' altri impegni
individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel
mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i
componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non gia'
occupati e non frequentanti un regolare corso di studio ((, ferma
restando per il componente con disabilita' interessato la
possibilita' di richiedere la volontaria adesione a un percorso
personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e
all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo
inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e
necessita' specifiche dell'interessato )). Sono esclusi dai medesimi
obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i
beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di eta'
pari o superiore a 65 anni, nonche' i componenti con disabilita',
come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva
ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai
sensi della medesima disciplina. (( I componenti con disabilita'
possono manifestare la loro disponibilita' al lavoro ed essere
destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali
e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 )).
3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi connessi alla
fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con
riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di eta'
ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' grave o non
autosufficienza, come definiti a fini ISEE ((, nonche' i lavoratori
di cui al comma 15-quater e coloro che frequentano corsi di
formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 )). Al fine di assicurare omogeneita' di
trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza
Unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei
servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al
presente comma ((, anche all'esito del primo periodo di applicazione
del Rdc )). I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque
esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.
4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari
del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del
beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di
immediata (( disponibilita' al lavoro tramite l'apposita piattaforma
digitale )) di cui all'articolo 6, comma 2, (( ovvero con le
modalita' di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma
1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, )) entro trenta
giorni dal riconoscimento del beneficio.
(( 5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli
tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono individuati e resi
noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma
digitale di cui all'articolo 6, comma 2, affinche' siano convocati
entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso
di uno o piu' dei seguenti requisiti al momento della richiesta del
Rdc:
a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;
b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore
sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la
fruizione da non piu' di un anno;
c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio
attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 2, sono altresi' resi noti ai centri per
l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di eta' pari o
inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di
cui al comma 5 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico
del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinche'
siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2,
oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo,
rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del
Rdc che siano componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle
condizioni di cui al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro ai sensi del comma 4 affinche'
siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.
5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego
ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni di
cui al comma 5 siano presenti particolari criticita' in relazione
alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al
lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo
6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per
il contrasto della poverta', che si coordinano a livello di ambito
territoriale, per la valutazione multidimensionale di cui al comma
11. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni
che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per
l'impiego. Al fine di assicurare omogeneita' di trattamento, sono
definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di
cui al comma 3 i principi e i criteri generali da adottare in sede di
valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare
criticita' di cui al presente comma )).
(( 6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis non abbiano gia'
presentato la dichiarazione di immediata disponibilita' di cui al
comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per
l'impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del
nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta
salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai
compiti di cura )).
7. (( I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter )), non
esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per
l'impiego ovvero, laddove previsto da (( provvedimenti regionali )),
presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, (( che equivale
al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del
medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro
deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8,
lettera b) )). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il patto di
servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, (( sentita
l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) )), e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono
definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del
Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione
del Rdc.
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
(( a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro ));
b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni
previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:
1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 1, (( anche per il tramite di portali
regionali, se presenti, )) e consultarla quotidianamente quale
supporto nella ricerca (( attiva )) del lavoro;
2) (( svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la
presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori ))
modalita' definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua
il diario delle attivita' che devono essere svolte settimanalmente;
3) accettare di essere avviato (( alle attivita' individuate
nel Patto per il lavoro ));
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove
di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi
competenti e in attinenza alle competenze certificate;
5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come
integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza
dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del
comma 9.
9. La congruita' dell'offerta di lavoro di cui al comma 8 e'
definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio
del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, e' definita
congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:
a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, e' congrua
un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del
beneficiario o comunque raggiungibile (( nel limite temporale massimo
di cento )) minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di
prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza
se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla
lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di
terza offerta;
b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, e' congrua
un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla
residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda
offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque
collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), e' congrua un'offerta
ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si
tratti di prima offerta;
(( d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano
presenti componenti con disabilita', come definita ai fini dell'ISEE,
non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga
alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte
successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del
beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la distanza di cento
chilometri dalla residenza del beneficiario ));
(( d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano
presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente
separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in
deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo
riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non eccede la
distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del
beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano
esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della
fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.
9-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza,
superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo
fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad
integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in
locazione» )).
10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre
duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del
beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico
del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento
sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego,
incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di
minore eta' ovvero componenti con disabilita', come definita a fini
ISEE.
11. (( I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti
nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti, per
il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai
comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinche'
siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del
beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della poverta' )).
Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di
accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo
nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale
finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i
bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano
prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi
competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego ((
e i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle
piattaforme di cui all'articolo 6 per la definizione e la
sottoscrizione del Patto per il lavoro )), entro i successivi trenta
giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale,
i beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale e i
servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel
Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego e ai
servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in
sede di valutazione preliminare la competenza.
13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente
specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e,
conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto
personalizzato medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per
l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per
l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo
restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono
riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in
favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.
14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i
sostegni in essi previsti, nonche' la valutazione multidimensionale
che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
15. (( In coerenza con le competenze professionali del beneficiario
e con quelle acquisite )) in ambito formale, non formale e informale,
nonche' in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso
del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso
i servizi dei comuni, il beneficiario e' tenuto ad offrire
nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione
sociale la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti a
titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei
beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza,
mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre
attivita' del beneficiario e comunque (( non inferiore al numero di
otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici
ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti )).
La partecipazione ai progetti e' facoltativa per le persone non
tenute agli obblighi connessi al Rdc. (( Le forme e le
caratteristiche, nonche' le modalita' di attuazione dei progetti di
cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni ))
comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della
piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione
delle attivita' e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di
cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti.
L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni,
tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.
(( 15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli
enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui
all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in
ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto e ad ogni
altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i
lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde
a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai
sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri
per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, puo' essere
effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica
o posta elettronica, secondo modalita' definite con accordo in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 )).