Art. 5
Richiesta, riconoscimento ed erogazione
del beneficio
1. Il Rdc e' richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese,
presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81,
comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il
Rdc puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche, alle
medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le
richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di
assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). (( Le richieste del Rdc e
della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli
istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e
valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di
cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle
disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del
finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata legge
n. 152 del 2001. )) Con provvedimento dell'INPS, (( sentiti il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la
protezione dei dati personali, )) entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il modulo di
domanda, nonche' il modello di comunicazione dei redditi di cui
all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle
informazioni gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il
modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda
e' successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute
nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni
lavorativi dalla richiesta.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ((
, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, )) possono
essere individuate modalita' di presentazione della richiesta del Rdc
anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE e in
forma integrata, tenuto conto delle semplificazioni conseguenti
all'avvio della precompilazione della DSU medesima, ai sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. (( In sede
di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di cui
al primo periodo, al fine di favorire la conoscibilita' della nuova
misura, l'INPS e' autorizzato ad inviare comunicazioni informative
sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione
dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore e di sue componenti
compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) )).
3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai
fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque
giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il
possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc (( sulla base delle
informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli
delle amministrazioni titolari dei dati )). A tal fine l'INPS
acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e
dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, (( le
informazioni necessarie ai fini della concessione )) del Rdc. (( Con
provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definite, ove non gia' disciplinate, la
tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le misure a tutela
degli interessati )). In ogni caso il riconoscimento da parte
dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione
della domanda all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della
popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei
requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a) ((, secondo modalita' definite mediante accordo sancito
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali )). L'esito
delle verifiche e' comunicato all'INPS per il tramite della
piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al
coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo
periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le
informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della
attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda
e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova
DSU, ferma restando la necessita' di aggiornare l'ISEE alla scadenza
del periodo di validita' dell'indicatore. Gli altri requisiti si
considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione
contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica
degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio e' interrotta a
decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta la
revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.
Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti
autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la Carta Rdc. In
sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine
contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del
servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b),
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle
medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche
necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo
affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve
comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio
suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma
7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta
acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante
entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo
individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui
all'articolo 2, comma 4, nonche', nel caso di integrazioni di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di cui all'articolo 3,
comma 3, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore
indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha
concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare
attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi limiti di importo per i
prelievi di contante. (( Al fine di prevenire e contrastare fenomeni
di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo
(DGA), )) e' in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio
economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre
utilita'. (( Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc,
prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere
utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini
statistici e di ricerca scientifica )). La consegna della Carta Rdc
presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene
esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.
(( 6-bis. La Pensione di cittadinanza puo' essere erogata con
modalita' diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti
ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Le modalita'
di attuazione del presente comma sono individuate con il decreto di
cui all'articolo 3, comma 7 )).
7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle
tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente
svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la
fornitura di gas naturale, estese ai mede-simi soggetti dall'articolo
3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.