Art. 6 
 
       (( Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione 
    dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale )) 
 
  (( 1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione  dei  Patti
per il lavoro e dei Patti per l'inclusione  sociale,  assicurando  il
rispetto  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni,  nonche'  per
finalita' di  analisi,  monitoraggio,  valutazione  e  controllo  del
programma del Rdc, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  il  Sistema  informativo  del  Reddito  di
cittadinanza.  Nell'ambito  del  Sistema  informativo   operano   due
apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc,  una  presso  l'ANPAL,
per il coordinamento dei centri per l'impiego, e  l'altra  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il  coordinamento
dei  comuni,  in  forma   singola   o   associata.   Le   piattaforme
rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni  alle
amministrazioni centrali e ai  servizi  territoriali  coinvolti,  nel
rispetto dei principi di minimizzazione,  integrita'  e  riservatezza
dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali,  sentiti  l'ANPAL  e  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' predisposto un  piano  tecnico  di
attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono  individuati
misure appropriate e specifiche a tutela degli  interessati,  nonche'
modalita' di accesso selettivo alle informazioni  necessarie  per  il
perseguimento  delle  specifiche  finalita'  e  adeguati   tempi   di
conservazione dei dati )). 
  2. All'articolo 13, comma  2,  dopo  la  lettera  d),  del  decreto
legislativo  n.  150  del  2015  e'  aggiunta  la  seguente:  «d-bis)
Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per  il
lavoro  ((,  implementata  attraverso  il  sistema  di   cooperazione
applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro» )). 
  (( 2-bis. Le regioni dotate  di  un  proprio  sistema  informativo,
accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro
e  delle  politiche  sociali  ed  eventualmente  da  altri   servizi,
concordano con le piattaforme di cui  al  comma  1  le  modalita'  di
colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo  da  garantire
l'interoperabilita' dei sistemi,  anche  attraverso  la  cooperazione
applicativa )). 
  3. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  ((  l'INPS  mette  a
disposizione del sistema informativo  di  cui  al  comma  1,  secondo
termini e modalita' definiti con il decreto di cui al medesimo  comma
1,  ))  i  dati  identificativi  dei  singoli  componenti  i   nuclei
beneficiari del Rdc, le informazioni  sulla  condizione  economica  e
patrimoniale, come risultanti dalla DSU in  corso  di  validita',  le
informazioni sull'ammontare del beneficio  economico  e  sulle  altre
prestazioni sociali erogate dall'Istituto  ai  componenti  il  nucleo
familiare (( e ogni altra informazione relativa  ai  beneficiari  del
Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse  quelle  di  cui
all'articolo 4, comma 5, e alla  profilazione  occupazionale  )).  ((
Mediante le piattaforme presso l'ANPAL  e  presso  il  Ministero  del
lavoro   e   delle   politiche   sociali   sono   rese   disponibili,
rispettivamente,  ai  centri  per  l'impiego  e  ai  comuni,  che  si
coordinano a livello di ambito territoriale, ))  le  informazioni  di
cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc  residenti
nei territori di competenza. 
  4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale  delle
comunicazioni (( tra i centri per l'impiego, i  soggetti  accreditati
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.  150  del  2015,  i
comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale,  l'ANPAL,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  l'INPS,  secondo
termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1 )).  In
particolare, sono comunicati dai servizi competenti  ((  mediante  le
piattaforme )) del Rdc: 
    a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una  agenda
degli  appuntamenti  in  sede  di   riconoscimento   del   beneficio,
compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11; 
    b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro
o del Patto per  l'inclusione  sociale,  entro  cinque  giorni  dalla
medesima; 
    c) le informazioni sui fatti suscettibili (( di  dar  luogo  alle
sanzioni  di  cui  all'articolo  7,  entro  dieci  giorni  lavorativi
dall'accertamento dell'evento  da  sanzionare,  per  essere  messe  a
disposizione  dell'INPS  ai  fini  dell'irrogazione  delle   suddette
sanzioni )); 
    d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui  requisiti  di
residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per  essere
messe   a   disposizione   dell'INPS   ai   fini    della    verifica
dell'eleggibilita'; 
    e) l'attivazione dei progetti per la collettivita' da  parte  dei
comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15; 
  (( f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di cui al
comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro
e  dei  Patti  per  l'inclusione  sociale,  incluse  le  informazioni
rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla
valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11,  anche
ai fini di verifica e controllo del rispetto dei  livelli  essenziali
delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14 )). 
  5. Le piattaforme di cui al  comma  1  rappresentano  altresi'  uno
strumento utile al coordinamento dei servizi a  livello  territoriale
((, secondo termini e modalita' definiti con il  decreto  di  cui  al
comma 1 )). In particolare, le piattaforme dialogano tra di  loro  al
fine di svolgere le funzioni di seguito indicate: 
    a) comunicazione da parte dei servizi competenti  dei  comuni  ai
centri per l'impiego, in  esito  alla  valutazione  preliminare,  dei
beneficiari per i quali i bisogni del nucleo  familiare  e  dei  suoi
componenti siano risultati prevalentemente connessi  alla  situazione
lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti  dall'articolo
4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro; 
    b) (( comunicazione da parte dei comuni ai centri  per  l'impiego
)) delle informazioni sui progetti per la collettivita'  attivati  ai
sensi dell'articolo 4, comma 15, nonche' quelle sui  beneficiari  del
Rdc coinvolti; 
    c) coordinamento del lavoro tra  gli  operatori  dei  centri  per
l'impiego, i servizi sociali e gli altri  servizi  territoriali,  con
riferimento ai beneficiari per i quali il  bisogno  sia  complesso  e
multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei  Patti
per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste  dall'articolo  4,
comma 12; 
    d) (( messa a disposizione delle informazioni )) sui  Patti  gia'
sottoscritti, ove risulti necessario nel corso  della  fruizione  del
beneficio  integrare  o  modificare  i  sostegni  e  gli  impegni  in
relazione ad attivita' di competenza del centro per l'impiego  ovvero
del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi. 
  (( 6. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  stipula
apposite convenzioni con la Guardia di finanza per  le  attivita'  di
controllo nei confronti dei  beneficiari  del  Rdc,  nonche'  per  il
monitoraggio  delle  attivita'  degli  enti  di  formazione  di   cui
all'articolo 8, comma 2,  da  svolgere  nell'ambito  delle  ordinarie
funzioni di polizia economico-finanziaria  esercitate  ai  sensi  del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le  suddette  finalita'
ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui  al  comma  1,
ivi compreso il Sistema  informativo  unitario  dei  servizi  sociali
(SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15  settembre
2017, n. 147 )). 
  (( 6-bis. Allo scopo di potenziare le attivita' di controllo  e  di
monitoraggio di cui al comma  6,  la  dotazione  organica  del  ruolo
ispettori del Corpo della guardia di finanza e' incrementata di cento
unita'. 
  6-ter.  In  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma  6-bis,   e'
autorizzata,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente, con decorrenza  non  anteriore  al  1o  ottobre
2019, l'assunzione straordinaria di cento  unita'  di  personale  del
ruolo ispettori del  Corpo  della  guardia  di  finanza.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per
l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro  4.604.146  per
l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro  5.346.462  per
l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 20192021, nell'ambito del programma  «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019,  a  euro
3.792.249 per l'anno 2020  e  a  euro  5.506.482  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  6-quater. All'articolo 33, comma  1,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, le parole: «, a decorrere dal 1o gennaio  2017,»
sono soppresse e le parole: «23.602  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «23.702 unita'». 
  6-quinquies. All'articolo 36, comma 10,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole:  «28.602  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «28.702 unita'» )). 
  7. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte  dall'INPS,
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  dall'ANPAL,  dai
centri per l'impiego, (( dalle regioni e dalle province  autonome  di
Trento e di Bolzano, )) dai  comuni  e  dalle  altre  amministrazioni
interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare
disponibili a legislazione vigente, come integrate  dall'articolo  12
del presente decreto, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. (( Alle attivita' dei comuni di cui al  presente  articolo,
strumentali  al  soddisfacimento  dei  livelli  essenziali   di   cui
all'articolo 4, comma  14,  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse
disponibili sul )) Fondo per la lotta alla poverta' e alla esclusione
sociale di cui all'articolo 1, comma 386,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208  ((,  ad  esclusione  della  quota  del  medesimo  Fondo
destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali  ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.
147 )). 
  8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti
e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e
l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali puo' avvalersi di enti controllati o  vigilati  da  parte  di
amministrazioni  dello  Stato  o  di  societa'   in   house,   previa
convenzione approvata con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  (( 8-bis. Al regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35  del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della
legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato; 
    b) all'articolo 10, comma 3, le parole: «la  mancanza  di  almeno
uno dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «la  mancanza  del
requisito» e le parole: «e comma 2-ter» sono soppresse. 
  8-ter. Il comma 3  dell'articolo  35  del  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175, e' abrogato» )).