Art. 6 (( Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale )) (( 1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonche' per finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalita' e adeguati tempi di conservazione dei dati )). 2. All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e' aggiunta la seguente: «d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro ((, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro» )). (( 2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano con le piattaforme di cui al comma 1 le modalita' di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire l'interoperabilita' dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa )). 3. Per le finalita' di cui al comma 1, (( l'INPS mette a disposizione del sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al medesimo comma 1, )) i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validita', le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare (( e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e alla profilazione occupazionale )). (( Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, )) le informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza. 4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale delle comunicazioni (( tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1 )). In particolare, sono comunicati dai servizi competenti (( mediante le piattaforme )) del Rdc: a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio, compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11; b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima; c) le informazioni sui fatti suscettibili (( di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7, entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle suddette sanzioni )); d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini della verifica dell'eleggibilita'; e) l'attivazione dei progetti per la collettivita' da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15; (( f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di cui al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14 )). 5. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano altresi' uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale ((, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1 )). In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate: a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro; b) (( comunicazione da parte dei comuni ai centri per l'impiego )) delle informazioni sui progetti per la collettivita' attivati ai sensi dell'articolo 4, comma 15, nonche' quelle sui beneficiari del Rdc coinvolti; c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste dall'articolo 4, comma 12; d) (( messa a disposizione delle informazioni )) sui Patti gia' sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attivita' di competenza del centro per l'impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi. (( 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni con la Guardia di finanza per le attivita' di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonche' per il monitoraggio delle attivita' degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, da svolgere nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le suddette finalita' ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui al comma 1, ivi compreso il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 )). (( 6-bis. Allo scopo di potenziare le attivita' di controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza e' incrementata di cento unita'. 6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, e' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento unita' di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro 4.604.146 per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.462 per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20192021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2021. 6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: «, a decorrere dal 1o gennaio 2017,» sono soppresse e le parole: «23.602 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «23.702 unita'». 6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «28.602 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «28.702 unita'» )). 7. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ANPAL, dai centri per l'impiego, (( dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, )) dai comuni e dalle altre amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, come integrate dall'articolo 12 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (( Alle attivita' dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul )) Fondo per la lotta alla poverta' e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ((, ad esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 )). 8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di societa' in house, previa convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. (( 8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato; b) all'articolo 10, comma 3, le parole: «la mancanza di almeno uno dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «la mancanza del requisito» e le parole: «e comma 2-ter» sono soppresse. 8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e' abrogato» )).