Art. 6
(( Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione
dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale ))
(( 1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti
per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonche' per
finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del
programma del Rdc, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di
cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due
apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL,
per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento
dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme
rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle
amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel
rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza
dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la
protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' predisposto un piano tecnico di
attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono individuati
misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonche'
modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il
perseguimento delle specifiche finalita' e adeguati tempi di
conservazione dei dati )).
2. All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera d), del decreto
legislativo n. 150 del 2015 e' aggiunta la seguente: «d-bis)
Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il
lavoro ((, implementata attraverso il sistema di cooperazione
applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro» )).
(( 2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema informativo,
accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro
e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi,
concordano con le piattaforme di cui al comma 1 le modalita' di
colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire
l'interoperabilita' dei sistemi, anche attraverso la cooperazione
applicativa )).
3. Per le finalita' di cui al comma 1, (( l'INPS mette a
disposizione del sistema informativo di cui al comma 1, secondo
termini e modalita' definiti con il decreto di cui al medesimo comma
1, )) i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei
beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e
patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validita', le
informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre
prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo
familiare (( e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del
Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse quelle di cui
all'articolo 4, comma 5, e alla profilazione occupazionale )). ((
Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili,
rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni, che si
coordinano a livello di ambito territoriale, )) le informazioni di
cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti
nei territori di competenza.
4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale delle
comunicazioni (( tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i
comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo
termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1 )). In
particolare, sono comunicati dai servizi competenti (( mediante le
piattaforme )) del Rdc:
a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una agenda
degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio,
compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11;
b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro
o del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla
medesima;
c) le informazioni sui fatti suscettibili (( di dar luogo alle
sanzioni di cui all'articolo 7, entro dieci giorni lavorativi
dall'accertamento dell'evento da sanzionare, per essere messe a
disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle suddette
sanzioni ));
d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di
residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per essere
messe a disposizione dell'INPS ai fini della verifica
dell'eleggibilita';
e) l'attivazione dei progetti per la collettivita' da parte dei
comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15;
(( f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di cui al
comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro
e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni
rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla
valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche
ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14 )).
5. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano altresi' uno
strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale
((, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al
comma 1 )). In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro al
fine di svolgere le funzioni di seguito indicate:
a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai
centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei
beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi
componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione
lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo
4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;
b) (( comunicazione da parte dei comuni ai centri per l'impiego
)) delle informazioni sui progetti per la collettivita' attivati ai
sensi dell'articolo 4, comma 15, nonche' quelle sui beneficiari del
Rdc coinvolti;
c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per
l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con
riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e
multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti
per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste dall'articolo 4,
comma 12;
d) (( messa a disposizione delle informazioni )) sui Patti gia'
sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del
beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in
relazione ad attivita' di competenza del centro per l'impiego ovvero
del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi.
(( 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula
apposite convenzioni con la Guardia di finanza per le attivita' di
controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonche' per il
monitoraggio delle attivita' degli enti di formazione di cui
all'articolo 8, comma 2, da svolgere nell'ambito delle ordinarie
funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le suddette finalita'
ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui al comma 1,
ivi compreso il Sistema informativo unitario dei servizi sociali
(SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147 )).
(( 6-bis. Allo scopo di potenziare le attivita' di controllo e di
monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo
ispettori del Corpo della guardia di finanza e' incrementata di cento
unita'.
6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, e'
autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1o ottobre
2019, l'assunzione straordinaria di cento unita' di personale del
ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per
l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro 4.604.146 per
l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.462 per
l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 20192021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro
3.792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere
dall'anno 2021.
6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, le parole: «, a decorrere dal 1o gennaio 2017,»
sono soppresse e le parole: «23.602 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «23.702 unita'».
6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «28.602 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «28.702 unita'» )).
7. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dall'INPS,
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ANPAL, dai
centri per l'impiego, (( dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, )) dai comuni e dalle altre amministrazioni
interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare
disponibili a legislazione vigente, come integrate dall'articolo 12
del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. (( Alle attivita' dei comuni di cui al presente articolo,
strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui
all'articolo 4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse
disponibili sul )) Fondo per la lotta alla poverta' e alla esclusione
sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 ((, ad esclusione della quota del medesimo Fondo
destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147 )).
8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti
e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e
l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali puo' avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di
amministrazioni dello Stato o di societa' in house, previa
convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
(( 8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato;
b) all'articolo 10, comma 3, le parole: «la mancanza di almeno
uno dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «la mancanza del
requisito» e le parole: «e comma 2-ter» sono soppresse.
8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e' abrogato» )).