Art. 7 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine di ottenere indebitamente il beneficio di  cui  all'articolo  3,
rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi  o  attestanti  cose
non vere,  ovvero  omette  informazioni  dovute,  e'  punito  con  la
reclusione da due a sei anni. 
  2. L'omessa  comunicazione  delle  variazioni  del  reddito  o  del
patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche'  di
altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della  revoca  o  della
riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3,  commi
8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno  a  tre
anni. 
  3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1  e
2 e (( per quelli previsti  dagli  articoli  270-bis,  280,  289-bis,
416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del  codice  penale,  nonche'  per  i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste  dal  predetto
articolo 416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
associazioni previste dallo stesso articolo )), nonche' alla sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti  per  gli  stessi
reati, consegue di  diritto  l'immediata  revoca  del  beneficio  con
efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto  alla  restituzione
di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta dall'INPS ai
sensi del comma 10. Il beneficio non puo' essere nuovamente richiesto
prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna. 
  4. Fermo quanto previsto  dal  comma  3,  quando  l'amministrazione
erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni  e
delle informazioni poste a fondamento  dell'istanza  ovvero  l'omessa
successiva comunicazione  di  qualsiasi  intervenuta  variazione  del
reddito, del patrimonio e della  composizione  del  nucleo  familiare
dell'istante, la stessa amministrazione di-spone  l'immediata  revoca
del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della  revoca,  il
beneficiario e' tenuto  alla  restituzione  di  quanto  indebitamente
percepito. 
  5. E' disposta la decadenza  dal  Rdc,  altresi',  quando  uno  dei
componenti il nucleo familiare: 
    a) non effettua la dichiarazione di immediata  disponibilita'  al
lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 (( , anche a  seguito  del
primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi
competenti per il contrasto della poverta' )), ad eccezione dei  casi
di esclusione ed esonero; 
    b) non sottoscrive il Patto per il lavoro  ovvero  il  Patto  per
l'inclusione sociale, di  cui  all'articolo  4,  commi  7  e  12,  ad
eccezione dei casi di esclusione ed esonero; 
    c)  non  partecipa,  in  assenza  di  giustificato  motivo,  alle
iniziative di carattere formativo o di riqualificazione  o  ad  altra
iniziativa di politica attiva o di attivazione, di  cui  all'articolo
20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150  del  2015  e
all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto; 
    d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15,  nel
caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti; 
    e) non accetta  almeno  una  di  tre  offerte  congrue  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in  caso  di
rinnovo ai sensi dell'articolo 3,  comma  6,  non  accetta  la  prima
offerta congrua utile; 
    f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma  9,
ovvero  effettua  comunicazioni  mendaci  producendo   un   beneficio
economico del Rdc maggiore; 
    g) non presenta una DSU aggiornata  in  caso  di  variazione  del
nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; 
    (( h) viene trovato, nel corso delle attivita'  ispettive  svolte
dalle competenti autorita', intento a svolgere  attivita'  di  lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa  in  assenza
delle  comunicazioni  obbligatorie  di  cui  all'articolo  9-bis  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  ovvero  altre  attivita'  di
lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni  di  cui
all'articolo 3, comma 9 )). 
  6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso  in  cui
il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in
misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato,  per  effetto
di dichiarazione mendace in sede di  DSU  o  di  altra  dichiarazione
nell'ambito della procedura di richiesta del  beneficio,  ovvero  per
effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi
comprese le comunicazioni di cui  all'articolo  3,  comma  10,  fermo
restando il recupero di quanto versato in eccesso. 
  7. In caso di mancata presentazione,  in  assenza  di  giustificato
motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi  5  e  11,  da
parte anche di un solo componente il nucleo familiare,  si  applicano
le seguenti sanzioni: 
    a) la decurtazione di una mensilita' del beneficio  economico  in
caso di prima mancata presentazione; 
    b)  la  decurtazione  di  due  mensilita'  alla  seconda  mancata
presentazione; 
    c) la decadenza dalla prestazione, in caso di  ulteriore  mancata
presentazione. 
  8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza  di  giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a), del decreto legislativo n.  150  del  2015,  da  parte
anche di un solo componente il  nucleo  familiare,  si  applicano  le
seguenti sanzioni: 
    a) la decurtazione di due mensilita', in caso  di  prima  mancata
presentazione; 
    b) la decadenza dalla prestazione in caso  di  ulteriore  mancata
presentazione. 
  9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per
l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di  istruzione
o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di
prevenzione e cura volti alla tutela  della  salute,  individuati  da
professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni: 
    a) la decurtazione di  due  mensilita'  dopo  un  primo  richiamo
formale al rispetto degli impegni; 
    b) la decurtazione di tre mensilita' al secondo richiamo formale; 
    c) la decurtazione di sei mensilita' al terzo richiamo formale; 
    d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo. 
  10. L'irrogazione delle sanzioni diverse  da  quelle  penali  e  il
recupero  dell'indebito,  di  cui  al  presente  articolo,  ((   sono
effettuati dall'INPS )). Gli indebiti recuperati nelle  modalita'  di
cui all'articolo 38, comma 3,  del  decreto-legge  n.  78  del  2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al  netto
delle spese di recupero, (( sono riversati dall'INPS all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per  il  reddito
di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1 )).  L'INPS  dispone
altresi', ove prevista la decadenza dal beneficio, la  disattivazione
della Carta Rdc. 
  11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al  comma  3,  il  Rdc
puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro  componente  il
nucleo  familiare  solo  decorsi  diciotto  mesi   dalla   data   del
provvedimento di revoca o di decadenza,  ovvero,  nel  caso  facciano
parte del nucleo familiare componenti minorenni  o  con  disabilita',
come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data. 
  12. I centri  per  l'impiego  e  i  comuni  ((,  nell'ambito  dello
svolgimento delle attivita' di loro competenza,  ))  comunicano  alle
piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione
dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar  luogo  alle
sanzioni di cui al presente articolo, ivi  compresi  i  casi  di  cui
all'articolo 9, comma 3, lettera e), (( entro dieci giorni lavorativi
dall'accertamento  dell'evento  da  sanzionare  )).  L'INPS,  per  il
tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione
dei centri per l'impiego  e  dei  comuni  gli  eventuali  conseguenti
provvedimenti di decadenza dal beneficio. 
  13. La mancata comunicazione  ((  dell'accertamento  ))  dei  fatti
suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione  o  decadenza
della prestazione determina responsabilita' disciplinare e  contabile
del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20. 
  14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e  di  conseguente  accertato
illegittimo godimento del Rdc,  i  comuni,  l'INPS,  l'Agenzia  delle
entrate,  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  (INL),  preposti  ai
controlli  e  alle  verifiche,  trasmettono,   entro   dieci   giorni
dall'accertamento,  all'autorita'   giudiziaria   la   documentazione
completa del fascicolo oggetto della verifica. 
  15. I comuni  sono  responsabili  ((,  secondo  modalita'  definite
nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, )) delle verifiche e dei
controlli  anagrafici,  attraverso  l'incrocio   delle   informazioni
dichiarate ai fini ISEE con  quelle  disponibili  presso  gli  uffici
anagrafici e  quelle  raccolte  dai  servizi  sociali  e  ogni  altra
informazione utile per individuare omissioni  nelle  dichiarazioni  o
dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc. 
  (( 15-bis. All'articolo 3, comma  3-quater,  del  decreto-legge  22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di
lavoratori  beneficiari  del  Reddito  di  cittadinanza  di  cui   al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4». 
  15-ter.   Al   fine   di   consentire   un   efficace   svolgimento
dell'attivita' di vigilanza  sulla  sussistenza  di  circostanze  che
comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonche' su altri
fenomeni di violazione in materia di lavoro e  legislazione  sociale,
tenuto conto di quanto disposto dagli articoli  6,  comma  3,  e  11,
comma 5, del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  dando
piena  attuazione   al   trasferimento   delle   funzioni   ispettive
all'Ispettorato nazionale del lavoro,  il  personale  dirigenziale  e
ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni
e le banche dati, sia in  forma  analitica  che  aggregata,  trattate
dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo dipendente dal
medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni  e  alle  banche
dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali. Con  provvedimento  del
direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per  la
protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati,
le modalita' di accesso, da effettuare  anche  mediante  cooperazione
applicativa, le misure a  tutela  degli  interessati  e  i  tempi  di
conservazione dei dati. 
  15-quater. Al fine  di  rafforzare  l'attivita'  di  contrasto  del
lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc  che  svolgono
attivita' lavorativa in  violazione  delle  disposizioni  legislative
vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui
all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  incrementato  di
65 unita' in soprannumero rispetto all'organico a  decorrere  dal  1o
ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo  826,  comma  1,
del codice di cui  al  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole:  «505  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «570 unita'»; 
    b) alla lettera c), il numero: «1» e'  sostituito  dal  seguente:
«2»; 
    c) alla lettera d), il numero: «169» e' sostituito dal  seguente:
«201»; 
    d) alla lettera e), il numero: «157» e' sostituito dal  seguente:
«176»; 
    e) alla lettera f), il numero: «171» e' sostituito dal  seguente:
«184». 
  15-quinquies. Al fine di ripianare i  livelli  di  forza  organica,
l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad  assumere,  in  deroga  alle
ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero  di  unita'
di personale, ripartite in 32 unita' del  ruolo  ispettori  e  in  33
unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1°  ottobre
2019. 
  15-sexies.  Agli  oneri   derivanti   dall'attuazione   del   comma
15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a  euro  2.380.588
per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a  euro  3.012.884
per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a  euro  3.093.316
per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno  2025,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo  1,  comma
298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 unita' per l'anno 2019, a  300
unita' per  l'anno  2020  e  a  330  unita'  per  l'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «283 unita' per l'anno 2019, a 257  unita'
per l'anno 2020 e a 311 unita'  per  l'anno  2021»,  le  parole:  «e'
integrato di euro 750.000 per l'anno  2019,  di  euro  1.500.000  per
l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «e' integrato  di  euro  728.750  per
l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e  di  euro  2.037.500
annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole:  «Ai  relativi  oneri,
pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000  per  l'anno
2020 e a euro 37.000.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro  5.657.739
per l'anno  2019,  a  euro  21.614.700  per  l'anno  2020  e  a  euro
33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021» )).