Art. 7
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3,
rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose
non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la
reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del
patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di
altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della
riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi
8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre
anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e
2 e (( per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis,
416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonche' per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo )), nonche' alla sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi
reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con
efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto alla restituzione
di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta dall'INPS ai
sensi del comma 10. Il beneficio non puo' essere nuovamente richiesto
prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione
erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e
delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa
successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del
reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare
dell'istante, la stessa amministrazione di-spone l'immediata revoca
del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il
beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente
percepito.
5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresi', quando uno dei
componenti il nucleo familiare:
a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilita' al
lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 (( , anche a seguito del
primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi
competenti per il contrasto della poverta' )), ad eccezione dei casi
di esclusione ed esonero;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per
l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad
eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle
iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra
iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo
20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e
all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel
caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi
dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di
rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima
offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9,
ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio
economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del
nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;
(( h) viene trovato, nel corso delle attivita' ispettive svolte
dalle competenti autorita', intento a svolgere attivita' di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza
delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attivita' di
lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui
all'articolo 3, comma 9 )).
6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso in cui
il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in
misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto
di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione
nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per
effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi
comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo
restando il recupero di quanto versato in eccesso.
7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato
motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, da
parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano
le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di una mensilita' del beneficio economico in
caso di prima mancata presentazione;
b) la decurtazione di due mensilita' alla seconda mancata
presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata
presentazione.
8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte
anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilita', in caso di prima mancata
presentazione;
b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata
presentazione.
9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per
l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione
o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di
prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da
professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilita' dopo un primo richiamo
formale al rispetto degli impegni;
b) la decurtazione di tre mensilita' al secondo richiamo formale;
c) la decurtazione di sei mensilita' al terzo richiamo formale;
d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il
recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, (( sono
effettuati dall'INPS )). Gli indebiti recuperati nelle modalita' di
cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto
delle spese di recupero, (( sono riversati dall'INPS all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito
di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1 )). L'INPS dispone
altresi', ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione
della Carta Rdc.
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc
puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il
nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del
provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano
parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita',
come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
12. I centri per l'impiego e i comuni ((, nell'ambito dello
svolgimento delle attivita' di loro competenza, )) comunicano alle
piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione
dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle
sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui
all'articolo 9, comma 3, lettera e), (( entro dieci giorni lavorativi
dall'accertamento dell'evento da sanzionare )). L'INPS, per il
tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione
dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti
provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione (( dell'accertamento )) dei fatti
suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza
della prestazione determina responsabilita' disciplinare e contabile
del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato
illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle
entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai
controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni
dall'accertamento, all'autorita' giudiziaria la documentazione
completa del fascicolo oggetto della verifica.
15. I comuni sono responsabili ((, secondo modalita' definite
nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, )) delle verifiche e dei
controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni
dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici
anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra
informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o
dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.
(( 15-bis. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di
lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».
15-ter. Al fine di consentire un efficace svolgimento
dell'attivita' di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che
comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonche' su altri
fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale,
tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11,
comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando
piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive
all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e
ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni
e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate
dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo dipendente dal
medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche
dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del
direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati,
le modalita' di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione
applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di
conservazione dei dati.
15-quater. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del
lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc che svolgono
attivita' lavorativa in violazione delle disposizioni legislative
vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui
all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementato di
65 unita' in soprannumero rispetto all'organico a decorrere dal 1o
ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1,
del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «505 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «570 unita'»;
b) alla lettera c), il numero: «1» e' sostituito dal seguente:
«2»;
c) alla lettera d), il numero: «169» e' sostituito dal seguente:
«201»;
d) alla lettera e), il numero: «157» e' sostituito dal seguente:
«176»;
e) alla lettera f), il numero: «171» e' sostituito dal seguente:
«184».
15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza organica,
l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad assumere, in deroga alle
ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero di unita'
di personale, ripartite in 32 unita' del ruolo ispettori e in 33
unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° ottobre
2019.
15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a euro 2.380.588
per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a euro 3.012.884
per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a euro 3.093.316
per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno 2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma
298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 unita' per l'anno 2019, a 300
unita' per l'anno 2020 e a 330 unita' per l'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «283 unita' per l'anno 2019, a 257 unita'
per l'anno 2020 e a 311 unita' per l'anno 2021», le parole: «e'
integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per
l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «e' integrato di euro 728.750 per
l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500
annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole: «Ai relativi oneri,
pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno
2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739
per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 e a euro
33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021» )).