(( Art. 7-bis
Sanzioni in materia di infedele
asseverazione o visto di conformita'
1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il
visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la
sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto
infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le
modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la
sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui
all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per
cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto
infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente
colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione
mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste
le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono
devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del
visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui
all'articolo 26, comma 3ter, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di
assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una
dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il
contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo'
trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui
contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. In tal caso la somma dovuta e' ridotta ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La
violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai
sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche'
in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle
dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. La violazione e' punibile a condizione che non trovi
applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei
predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il
visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre
anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al
periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera
violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della
maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;
b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata,
anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il
controllo formale e' effettuato nei confronti del CAF o del
professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri,
forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata
fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori
imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle
condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle
deduzioni e alle agevolazioni e' effettuato nei confronti del
contribuente» )).