(( Art. 7-ter
Sospensione del beneficio in caso di condanna
o applicazione di misura cautelare personale
1. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui e'
applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di
convalida dell'arresto o del fermo, nonche' del condannato con
sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo
7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 e'
sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del
beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi
dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si e'
sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione
opera nel limite e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 13.
2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati
con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la misura
cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna
non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza,
ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico
ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo
656 del codice di procedura penale al quale il condannato si e'
volontariamente sottratto.
3. Nel primo atto cui e' presente l'indagato o l'imputato
l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio
di cui all'articolo 1.
4. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di
sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorita'
giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla
loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui
all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o
imputato o condannato.
5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1 puo' essere
revocata dall'autorita' giudiziaria che l'ha disposta, quando
risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che
l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli
importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente
ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento
giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto
al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione
della domanda e della prescritta documentazione all'ente
previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati
durante il periodo di sospensione.
6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al
comma 1 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e
dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani dei crimini
domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n.
206 )).