Art. 8
Incentivi per l'impresa e per il lavoratore
1. Al datore di lavoro (( privato )) che comunica alla ((
piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL )) le
disponibilita' dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo
pieno e indeterminato ((, anche mediante contratto di apprendistato,
)) soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l'attivita' svolta
da un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' riconosciuto, ferma
restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali,
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile
del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un
periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' (( e le mensilita'
gia' godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non
superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5
mensilita' )). In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
l'esonero e' concesso nella misura fissa di 5 mensilita'. L'importo
massimo di beneficio mensile non puo' comunque eccedere l'ammontare
totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del
datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilita'
incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc (( effettuato nei
trentasei mesi successivi all'assunzione )), il datore di lavoro e'
tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle
sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga
per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro,
contestualmente all'assunzione del beneficiario di Rdc stipula,
presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto di
formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso
formativo o di riqualificazione professionale.
2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i
centri per l'impiego e presso i soggetti accreditati di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale
possibilita' sia prevista da (( provvedimenti regionali )), un Patto
di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso
formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il
coinvolgimento di Universita' ed enti pubblici di ricerca, secondo i
piu' alti standard di qualita' della formazione e sulla base di
indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. (( Il Patto di formazione puo'
essere altresi' stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per
la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici avvisi pubblici previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 )). Se in seguito a questo
percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente
con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, e'
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite della
meta' dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto
dell'assunzione, (( per un periodo pari alla differenza tra 18
mensilita' e il numero delle mensilita' gia' godute dal beneficiario
stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e
per un periodo non inferiore a 6 mensilita' )). In caso di rinnovo ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella misura
fissa di sei mensilita' per meta' dell'importo del Rdc. L'importo
massimo del beneficio mensile comunque non puo' eccedere l'ammontare
totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del
datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilita'
incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
La restante meta' dell'importo mensile del Rdc percepito dal
lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro
mensili (( e per un periodo non inferiore a 6 mensilita' )), e'
riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha garantito al
lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di
riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo
applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i
propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore
di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di
licenziamento del beneficiario del Rdc (( effettuato nei trentasei
mesi successivi all'assunzione )), il datore di lavoro e' tenuto alla
restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili
di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o
per giustificato motivo.
3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano a
condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento
occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri
fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a
tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni e'
subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui
all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attivita' lavorativa
autonoma o di impresa individuale o una societa' cooperativa entro i
primi dodici mesi di fruizione del Rdc e' riconosciuto in un'unica
soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nei
limiti di 780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente
articolo e' subordinato al rispetto delle condizioni stabilite
dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ((
Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non
siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo
3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di
assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle
liste di cui alla medesima legge )).
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE)
n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e
aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di
lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della
predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito
di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
di accesso al predetto credito di imposta.